Famiglia e minori n.8 settembtre 2008
Corte d’appello di Firenze – Sezione I civile Decreto 27 giugno 2008
Presidente Chini; Relatore Nencini
Matrimonio – Pubblicazioni – Persone dello stesso sesso – Ufficiale dello stato civile – Rrfiuto – Legittimo -Principio di eguaglianza – Non prevaricazione – Violazione – Limitato esercizio dei diritti fissati – Diritti fondamentali del cittadino. (Costituzione, articoli 3 e 29)
È legittimo il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile a effettuare pubblicazioni matrimoniali tra persone dello stesso sesso, non essendo previsto nell’ordinamento di stato civile italiano la possibilità di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso Tale mancata previsione non prevarica il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, il quale risulterebbe violato soltanto se, nell’ambito dei limiti fissati dalla legislazione positiva in materia matrimoniale, qualcuno fosse limitato nell’esercizio dei diritti fissati per la generalità deI consociati o risultasse violato alcun diritto fondamentale del singolo cittadino.
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