Legge Pica sulla repressione del brigantaggio (1863)

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INDICE

Legge 15 agosto 1863

Decreto di attuazione per le provincie meridionali

Regolamento di attuazione art. 5 della Legge 15 agosto 1863

Regolamento di attuazione art.7 della Legge 15 agosto 1863, n. 1409

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Il N. 1409 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Fino al 31 dicembre corrente anno nelle Provincie infestate dal brigantaggio, e che tali saranno dichiarate con Decreto Reale, i componenti comitiva o banda armata composta almeno di tre persone, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti, ed i loro complici, saranno giudicati dai Tribunali Militari, di cui nel libro II, parte II del Codice Penale Militare, e con la procedura determinata dal capo III del detto libro.

Art. 2. I colpevoli del reato di brigantaggio, i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione, o co’ lavori forzati a vita concorrendovi circostanze attenuanti. A coloro che non oppongono resistenza, non che ai ricettatori e somministratori di viveri, notizie ed ajuti di ogni maniera, sarà applicata la pena de’ lavori forzati a vita, e concorrendovi circostanze attenuanti il maximum de’ lavori forzati a tempo.

Art. 3. Sarà accordata a coloro che si sono già costituiti o si costituiranno volontariamente nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge la diminuzione da uno a tre gradi di pena. Tale pubblicazione dovrà essere fatta per bando in ogni Comune.

Art. 4. Il Governo avrà pure facoltà, dopo il termine stabilito nell’articolo precedente, di abilitare alla volontaria presentazione col beneficio della diminuzione di un grado di pena

Art. 5. Il Governo avrà inoltre facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno un domicilio coatto agli oziosi, a’ vagabondi, alle persone sospette, secondo la designazione del Codice penale, non che ai camorristi, e sospetti manutengoli, dietro parere di Giunta composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale, del Procuratore del Re, e di due Consiglieri Provinciali.

Art. 6. Gl’individui, di cui nel precedente articolo, trovandosi fuori del domicilio loro assegnato, andranno soggetti alla pena stabilita dall’alinea 2 dell’articolo 29 del Codice Penale, che sarà applicata dal competente Tribunale Circondariale.

Art. 7. Il Governo del Re avrà facoltà di istituire compagnie o frazioni di compagnie di Volontari a piedi od a cavallo, decretarne i regolamenti, l’uniforme e l’armamento, nominarne gli ufficiali e bassi ufficiali ed ordinarne lo scioglimento. I Volontarii avranno dallo Stato la diaria stabilita per i Militi mobilizzati, il Governo però potrà accordare un soprassoldo, il quale sarà a carico dello Stato.

Art. 8. Quanto alle pensioni per cagione di ferite o mutilazioni ricevute in servizio per la repressione del brigantaggio, ai Volontari ed alle Guardie Nazionali saranno applicate le disposizioni degli art. 3, 22, 28, 29, 30 e 32 della Legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1850. Il Ministero della Guerra con apposito regolamento stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo alle pensioni.

Art. 9. In aumento del Capitolo 95 del bilancio approvato pel 1863, è aperto al Ministero dell’Interno il credito di un milione di lire per sopperire alle spese di repressione del brigantaggio.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle Leggi e de’ Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addi 15 Agosto 1863.
VITTORIO EMANUELE
U. PERUZZI

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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Vista la legge in data del 15 corrente mese, n° 1409;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La dichiarazione di che all’art. 1 della Legge suddetta è fatta per le Provincie di Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore II, Basilicata, Benevento, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore II, Capitanata, Molise, Principato Citeriore , Principato Ulteriore e Terra di Lavoro.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 20 agosto 1863.
VITTORIO EMANUELE
U. PERUZZI

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Il N° 1424 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Veduto l’art. 5 della Legge 15 agosto 1863;

Sulla proposizione del Ministro dell’Interno:

Abbiamo determinato e determiniamo

Articolo unico.

Per l’esecuzione dell’art. 5 della Legge 15 agosto 1863 è approvato l’annesso Regolamento vidimato d’ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’Interno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 agosto 1863.
VITTORIO EMANUELE
U. PERUZZI

REGOLAMENTO

PARTE PRIMA

Designazione e invio al luogo del domicilio coatto.

Art. 1. Gli oziosi, vagabondi, le persone sospette, i camorristi e sospetti manutengoli colpiti a termini dell’art. 5 della Legge 15 agosto 1863, dal provvedimento del domicilio coatto, saranno inviati nei luoghi designati dal Ministero dell’Interno.

Art. 2. Il parere della Giunta che a termini del suddetto articolo di Legge dichiara applicabile ad un individuo la misura del domicilio coatto sarà trasmesso al Ministero dell’Interno.

Staranno a corredo di questo parere documenti constatanti:

1. Il nome, il cognome, l’età, la patria, la condizione di famiglia, la professione dell’individuo ed i mezzi di sussistenza che egli abbia, o che rimangano alla sua famiglia:

2. La classe alla quale è annoverato secondo le designazioni fatte dal succitato art. 5 della Legge, vale a dire se riconosciuto come ozioso, o vagabondo, o persona sospetta o camorrista, o sospetto manutengolo;

3. Gli estratti di condanne criminali o correzionali, alle quali già sia stato sottoposto.

Art. 3. Il Ministero dell’Interno a seconda delle risultanze di questi documenti determina il luogo in cui l’individuo deve soggiacere al domicilio coatto.

Art. 4. La sua traduzione al luogo fissatogli per domicilio, in conformità dell’art. 3, sarà dal Prefetto della provincia, in conseguenza degli ordini ricevuti dal Ministero dell’Interno, affidata alla forza pubblica.

Art. 5. Il Prefetto curerà che il trasporto al luogo designato abbia per quanto è possibile effetto simultaneamente per parecchi individui.

Provvederà però sempre che il trasporto segua in modo sicuro e tale da evitare qualunque tentativo o pericolo di evasione.

Art. 6. Alla forza pubblica che riceve in consegna il detenuto sarà in un con esso rimesso un estratto dei documenti di cui all’art. 2 del presente Regolamento.

Art. 7. La forza pubblica incaricata dell’accompagnamento di un individuo o di più individui al luogo di domicilio coatto, deve presentarli all’Autorità locale incaricata dal Governo di riceverli e consegnare alla medesima i documenti accennati nell’articolo precedente.

Art. 8. L’Autorità suaccennata lascia ricevuta alla forza pubblica sia dell’individuo che dei documenti che lo riguardano.

Art. 9. Questa ricevuta sarà dalla forza consegnata al Prefetto dal quale emanò l’ordine della traduzione.

Art. 10. Ciaschedun ufficio di prefettura terrà apposito registro nel quale dovrà risultare:

1. Del nome, cognome, patria, professione, età, condizione di famiglia d’ogni individuo contro il quale fu determinato il domicilio coatto;

2. La data della decisione della Giunta che pronunciò il parere col nome dei costituenti la Giunta stessa;

3. Il genere d’imputazione fatta, secondo la classificazione apparente dall’art. 5 della legge 15 agosto 1863;

4. La data della determinazione ministeriale, ed il luogo dal Ministero fissato per la dimora coatta;

5. La data della consegna per la traduzione;

6. La data della ricevuta dell’individuo e dei documenti rilasciati dall’Autorità in conformità dell’art. 8 di questo Regolamento.

Art. 11. Un estratto di questo registro a cura dell’ufficio di prefettura sarà, entro il periodo di giorni dieci dal giorno in cui avrà ritirato la ricevuta di cui al numero 6 dell’articolo precedente, trasmesso al Ministero dell’Interno.

PARTE SECONDA

Polizia e disciplina.

Art. 12. L’individuo cui è assegnato il domicilio coatto rimane libero sotto l’osservanza delle seguenti discipline.

Art. 13. La sorveglianza degli individui cui è assegnato il domicilio coatto, sarà affidata agli Ufficiali di P. S. che saranno di ciò incaricati.

Il Governo provvederà a che il Delegato od altro Ufficiale a ciò prescelto abbia a sua disposizione una sufficiente forza pubblica.

Art. 14. Allora che l’individuo che deve sottostare al domicilio coatto è dalla forza pubblica presentato all’Autorità di cui all’articolo precedente, la medesima, colla scorta dei documenti che l’accompagnano, fa le volute annotazioni nell’apposito registro per guisa che ne emergano tutte le risultanze di cui all’articolo 10.

Lo munisce quindi di un estratto del presente Regolamento dal quale risultino gli obblighi a cui rimane sottoposto e le sanzioni nelle quali incorre contravvenendovi.

Lo diffida della sorveglianza alla quale è sottoposto, lo ammonisce a procacciarsi utile e stabile occupazione e gli aggiunge di dichiarare fra dieci giorni l’occupazione alla quale intende darsi e la località scelta a sua abitazione.

Art. 15. Se l’individuo non è in grado di trovare per sè immediatamente un alloggio, l’Ufficiale di P. S. farà che sia ricoverato nelle caserme od in altro luogo adatto.

Art. 16. Questa disposizione potrà in modo permanente essere applicata ai confinati che giustifichino il loro stato di assoluta indigenza.

Art. 17. I confinati, dopo l’ammessione alla vita libera nel luogo loro assegnato, non potranno assentarsi da quello, nè oltrepassare i limiti che saranno fissati nel luogo medesimo dall’Ufficiale di P. S. d’accordo col Comandante la piazza o la guarnigione militare ivi stanziata.

Art. 18. I confinati non possono del pari esercitare il mestiere del barcaiolo, nè valersi di barche per qualsiasi ragione.

Art. 19. I confinati dovranno far constare della loro presenza quante volte lo richiegga l’Ufficiale di P. S. e nel modo che sarà dallo stesso prescritto.

Art 20. E vietato ai confinati di vagare dopo un’ora di notte. Coloro che dovessero star fuori di casa oltre quell’ora per ragioni di negozio, di traffico, di lavoro o di occupazione dovranno riportarne l’autorizzazione scritta dall’Ufficiale di P. S.

Art. 21. L’Ufficiale di P. S. di concerto col Sindaco locale prenderà le particolari misure necessarie a garantire l’ordine e la pubblica sicurezza senza danneggiare la libertà degli altri abitanti del luogo. Egli concerterà del pari col Sindaco e col Comandante della piazza o guarnigione le consegne da farsi per iscritto alla forza armata per impedire le evasioni dei confinati, senza danneggiare ugualmente la libertà degli altri abitanti del luogo.

Art. 22. Se l’individuo soggetto al domicilio coatto è capo di famiglia gli individui della famiglia che ne dipendono, ossia il coniuge ed i figli, saranno autorizzati a recarsi presso di lui, qualora giustifichino avere i mezzi pel viaggio e per la propria sussistenza, e qualora non vi ostino ragioni di polizia.

Art. 23. Saranuo titoli a speciali riguardi verso i soggetti a domicilio coatto l’attività al lavoro, la frequenza, alle scuole che fossero istituite nel luogo e la condotta regolare.

Art. 24. Le prescrizioni degli articoli 112 e 113 della Legge di P.S. 13 novembre 1859 sono applicabili agli individui soggetti al domicilio coatto.

Art. 25. Le trasgressioni a queste prescrizioni saranno punite a tenore della stessa legge.

Art. 26. La decorrenza del domicilio coatto comincia dal dì in cui l’individuo fu consegnato dalla forza pubblica all’autorità competente.

Art. 27. Se l’individuo sia chiamato a comparire dinanzi a qualunque Giudice o Tribunale fuori del luogo del domicilio coatto, vi sarà tradotto dalla pubblica forza e depositato nelle pubbliche carceri.

Cessata la causa per cui fu chiamato sarà restituito nello stesso modo al luogo del domicilio coatto.

Art. 28. Il tempo passato in carcere per qualsiasi titolo non è computato in quello del domicilio coatto.

Art. 29. Saranno rassegnate al Ministero dell’Interno le domande di confinati per cambiamento di domicilio quando giustifichino di aver altrove assicurata stabile occupazione e presentino idonea garanzia di persona proba.

Art. 30. Allorché l’individuo avrà compiuto il termine del domicilio coatto, sarà alla prima occasione inviato con foglio di via obbligatorio e con indennità di viaggio, se ne abbisogni, al luogo nel quale avrà dichiarato voler fissare la sua residenza.

Art. 31. In caso di morte di un individuo durante il di lui domicilio coatto si eseguiranno le leggi vigenti sullo stato civile, e se ne darà contemporaneo avviso al Ministero dell’Interno.

Art. 32. Allo scadere d’ogni trimestre sarà trasmessa dall’Ufficiale di P.S. al Ministero dell’Interno lo stato di presenza con indicazione della condotta mantenuta da ciascun confinato, e delle punizioni disciplinari alle quali fu sottoposto.

Il Delegato rende pure ogni trimestre al Ministero dell’Interno un conto generale, morale, economico, statistico per tutti i rami di servizio a lui affidati col presente Regolamento, e nel modo che gli sarà indicato dal Ministero medesimo.

PARTE TERZA

Disposizioni economiche

Art. 33. Se l’individuo soggetto al coatto domicilio non si trovi per causa a lui non imputabile in grado di procacciarsi la sussistenza, il Governo potrà accordargli un giornaliero sussidio od in natura od in danaro a seconda dei casi, dentro i limiti determinati dai regolamenti delle case di pena.

Art. 34. A cura del Governo saranno anche apprestati gli oggetti indispensabili di casermaggio, nei casi in cui, secondo gli articoli 15 e 16, e accordato al confinato l’alloggio.

Art. 35. La distribuzione dei sussidi e la conservazione degli oggetti di casermaggio somministrati dal Governo sono affidate all’Ufficiale di P.S. il quale vi provvederà secondo le norme che gli saranno tracciate dal Ministero dell’Interno.

Torino, addì 25 agosto 1863.
Visto d’ordine di S. M. Il Ministro dell’Interno
U.PERUZZI

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Il N° 1433 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Veduto l’art. 7 della Legge 15 agosto 1863, n. 1409;

Sulla proposizione del Ministro dell’Interno:

Abbiamo determinato e determiniamo

Articolo unico.

Per l’esecuzione dell’art. 7 della Legge 15 agosto 1863, n. 1409 è approvato l’annesso Regolamento vidimato d’ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’Interno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 30 agosto 1863.
VITTORIO EMANUELE
U. PERUZZI

REGOLAMENTO

Per la formazione di squadre d’uomini a piedi ed a cavallo per la repressione del brigantaggio.

Art. 1. Occorrendo in qualche provincia del Regno di valersi della facoltà conceduta al Governo dall’articolo 7 della Legge 15 agosto 1863, n. 1409, per la repressione del brigantaggio, il Ministro dell’Interno su richiesta del Prefetto, il quale sentirà il Comandante della zona, potrà decretare l’impiego di squadre di uomini a piedi od a cavallo che volontariamente si offrono ad un tale servizio.

Art. 2. La forza di una squadra non potrà eccedere i trenta uomini nè essere inferiore a dieci.

Art. 3. Le squadre saranno date in sussidio alla forza delle stazioni dei Carabinieri e poste sotto l’immediata dipendenza del Comandante la stazione.

Però tra gli uomini della squadra potrà essere nominato un sergente e per ogni dieci uomini un caporale.

La nomina di detti graduati spetta al Prefetto.

Art. 4. Le condizioni di ammessione nelle squadre sono le seguenti:

1. Età dagli anni 18 ai 35;

2. Costituzione sana e robusta;

3. Fede di perquisizione netta da condanna per crimini o delitti;

4. Attestato di buona condotta dell’Autorità Municipale e dei R. Carabinieri;

Saranno però prescelti di preferenza i guardiani, i cacciatori, i guardaboschi e pastori.

Sull’avviso favorevole del Comandante dell’Arma dei R. Carabinieri potranno essere ammessi individui al dissopra di trentacinque anni.

Art. 5. La ferma non potrà essere maggiore di tre mesi.

Art. 6. Ogni individuo che fa parte d’una squadra a piedi godrà, per diana L. 0 73 e soprassoldo L. 1 27 e così in totale L. 2

Il sergente avrà di più L. 0 75 ed il caporale L. 0 25, nè avranno altre competenze.

Gl’individui che fanno parte delle squadre a cavallo avranno per diana L. 0 73 e per soprassoldo L. 4 27 e così in totale L. 5 al giorno.

Il sergente avrà di più cent. 75 e cent. 23 il caporale, nè avranno altre competenze nè per sè, nè per i cavalli.

Art. 7. Gli uomini a cavallo devono provvedersi i cavalli e mantenerli a loro spese. Se la razione di foraggio è data in natura per cura dei Municipi, sarà calcolata una lira.

Art. 8. Ciascun uomo ha dritto a queste competenze dal giorno che contrae la ferma, sino a quello in cui la ferma cessa.

Art. 9. Le paghe sono corrisposte posticipatamente per ogni decade.

Art. 10. Il Comandante dell’Arma dei Carabinieri R. del circondario presenterà al Prefetto o Sotto-Prefetto, il giorno primo d’ogni decade, lo stato nominativo da lui vidimato degl’individui, coll’indicazione della stazione e distaccamento militare a cui sono assegnati e delle giornate di presenza alla cui paga han dritto.

I Prefetti sul credito loro, aperto per tale effetto porranno a disposizione dei Sotto-Prefetti i fondi necessari per eseguire le paghe a tempo debito.

I Sotto-Prefetii regolano mensilmente i conti col Prefetto.

Art. 11. Per gli alloggi delle squadre si osserverà il disposto dai veglianti regolamenti sugli alloggi militari.

Art. 12. Gli uomini infermi saranno ricoverati negli ospedali civili a richiesta del Comandante la stazione dei Carabinieri Reali, o del distaccamento a cui è addetta la squadra.

Le giornate di presenza all’ospedale sono pagate sul loro soldo, gli uomini a cavallo solamente avran dritto alla rimanenza.

Art. 13. Il vestire degli uomini, così a piedi come a cavallo, è a loro spese e sarà uniforme per tutte le squadre della Provincia e determinato dal Prefetto, il quale curerà di renderlo comodo e di tenue spesa, secondando le abitudini ed i costumi del paese.

I distintivi del grado di sergente o caporale saranno simili a quelli dei bersaglieri.

Art. 14. L’armamento è il seguente:

Un fucile con baionetta

Giberna con centurino.

Gli uomini a cavallo si muniranno di sciabola a loro spese.

Art. 15. Le munizioni saranno provviste dal Governo per cura dei Prefetti.

Art. 16. Gli uomini appartenenti alle squadre così formate in conseguenza dell’art. 7 della legge 15 agosto 1863, saranno, in quanto alla disciplina e per i reati da loro commessi, sottoposti alla giurisdizione militare della zona in cui si trovano in servizio e puniti in conformità delle leggi militari.

Essi debbono ubbidienza e subordinazione ai graduati dell’arma dei Reali Carabinieri e dei Comandanti della milizia regolare sotto cui si trovano.

Le mancanze alla disciplina saranno punite dal Comandante la Luogotenenza dell’arma o dall’Ufficiale militare cogli arresti.

Sulla proposta dello stesso Comandante potranno anche dal Prefetto o Sotto-Prefetto essere punite colla perdita del soprassoldo per un tempo da due a dieci giorni, o col licenziamento immediato.

Art. 17. Gli uomini arruolati a norma del presente hanno diritto alle pensioni per cagioni di ferite o mutilazioni ricevute in servizio, secondo il disposto dell’art. 8 della legge 15 agosto 1863, n. 1409.

Art. 18. Lo scioglimento delle squadre avrà luogo per Decreto del Ministro dell’Interno.

Però in caso d’urgenza il Prefetto stesso potrà ordinarlo riferendone al Ministro.

Torino, addì 30 agosto 1863.
Visto d’ordine di S. M.Il Ministro dell’Interno
U.PERUZZI