Migranti, l’Italia non vìola le regole

immigrati_mareItalia Oggi 19 maggio 2009

L’Onu non può imporre l’accoglimento indiscriminato di tutti

Tutti gli Stati, europei e non, applicano da tempo la linea del respingimento alla frontiera

di Ennio Fortuna
(procuratore generale della Repubblica di Venezia)

La questione dei respingimenti in mare acquista ogni giorno di più dimensione internazionale. L’Onu sostiene che l’Italia dovrebbe accogliere i migranti, tutti, clandestini e no, per consentire a chi ne ha il diritto di chiedere la prevista protezione internazionale. Sarebbe questo il principio di non respingimento in vigore secondo alcuni fin dal 1950, che è però una linea meramente umanitaria che non contrasta affatto con l’obbligo di verifica della posizione del singolo migrante e, soprattutto, che non comporta l’impegno di accoglienza indiscriminato di ogni straniero.

Il dato normativo è del resto estremamente controverso nel suo significato reale, sia perché tutti gli Stati europei e non solo europei seguono l’opposta linea del respingimento alla frontiera di chi è privo di documenti idonei all’ingresso nel paese interessato, sia perché ammettere tutti indiscriminatamente, salvo poi a distinguere chi ha diritto e chi no esporrebbe lo Stato a problemi difficilissimi da gestire in materia di sicurezza, di integrazione culturale e perfino di sanità.

Del resto anche l’Europa si è pronunciata diverse volte con precise direttive, convalidando l’ottica del respingimento alla frontiera o in mare di chi risulta privo di idoneo titolo per l’ingresso, in quanto misura di difesa elementare del proprio territorio e della propria integrità.

In questo dibattito non è però possibile contestare la legittimità dell’operato del nostro governo e delle forze dell’ordine che ne eseguono gli ordini e le direttive. Il potere esecutivo è sottoposto interamente alla legge a cui anzi è tenuto a dare puntuale attuazione, e questa è fin troppo chiara nel senso dell’obbligo del respingimento dei clandestini (art.10 del testo unico sull’immigrazione).

E’ vero che la disposizione non si applica a chi ha diritto all’asilo politico, al riconoscimento dello status di rifugiato o alla protezione temporanea per motivi umanitari, ma, come viene chiarito dalla stessa normativa, spetta proprio all’interessato produrre l’idonea documentazione a riprova della sua richiesta. In sostanza accogliere tutti, indiscriminatamente, non è evidentemente possibile, sarebbe come abolire la necessità del passaporto e tutti i confini nazionali.

Respingere alla frontiera (in mare o ai valichi di terra) è la prima e più elementare difesa che ogni Stato adotta a difesa della propria integrità territoriale. In ogni caso il governo nazionale non fa altro che applicare la legge in vigore che appunto lo obbliga a seguire la ricordata linea, salva la documentata richiesta di asilo o di protezione internazionale che però non risulta mai avanzata in mare, dove non esistono uffici in grado di gestirla adeguatamente e perfino di prenderla in considerazione.

Ne deriva che chi si imbarca con una massa di clandestini per raggiungere illecitamente le nostre coste senza osservare le specifiche disposizioni stabilite per l’ingresso nel nostro territorio sa, e comunque deve sapere, di rischiare l’immediato respingimento, e non può quindi protestare per una presunta violazione di un suo diritto politico o umanitario.

A riprova si può ancora osservare che la linea del respingimento risulta pienamente confermata anche dal disegno di legge sulla sicurezza appena approvato dalla Camera che ha addirittura introdotto il reato di immigrazione clandestina. Sarà quindi illecito penale vero e proprio entrare in Italia senza titolo o trattenervisi, e il clandestino va immediatamente espulso, se già non respinto alla frontiera o in mare.

Questo dice chiaramente il testo ora al Senato, che aggiunge, se ve ne fosse bisogno, che il processo davanti al giudice di pace è sospeso se viene richiesta la protezione internazionale e in attesa della definizione della pratica. In definitiva lo straniero irregolare sarà senz’altro respinto alla frontiera o in mare (in tali casi esula il reato di immigrazione clandestina)mentre il processo per il reato consumato con l’ingresso o la permanenza irregolare sarà sospeso a condizione che venga inoltrata e documentata la domanda di asilo politico o di protezione umanitaria.

Credo quindi che lo straniero interessato all’asilo o alla protezione debba evitare di imbarcarsi e di confondersi nella massa dei clandestini, che debba munirsi della documentazione necessaria, e che debba presentarsi ai posti di frontiera abilitati ovvero ai consolati italiani o internazionali, sollecitando l’esame della propria domanda e della propria posizione politica o umanitaria.

Altrimenti il respingimento immediato resta l’unica risposta possibile e legittima. L’Onu e l’Europa devono quindi farsi carico della situazione, invece di condannare senza appello un paese che si difende e che lo fa senza esagerare e senza venire meno ai suoi obblighi umanitari.