Quel grimaldello dietro una causa buona

gender_ideologiaAvvenire, 28 novembre 2007

L’ideologia di genere

di Marco Tarquino

Non sempre ai titoli corrispondono testi coerenti e conseguenti. Ma qualche volta accade. E non sempre una buona notizia. La riprova la offre – nuovo caso in questa legislatura – il lavoro parlamentare intorno a una proposta di legge dall’intitolazione suggestiva e, per certi versi, emozionalmente coinvolgente eppure in grado di far scattare pidi un serio allarme.

Ci riferiamo al testo unificato elaborato in Commissione Giustizia della Camera per stabilire Misure contro gli atti persecutori e la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

Un testo sbrigativamente ribattezzato legge anti-omofobia (ma non solo e soltanto di questo si tratta) e fatto passare per un adeguamento a obbligatori standard normativi europei (che in realtà obbligatori non sono affatto). Un progetto, lo diciamo subito a scanso di equivoci, che non inquieta di certo per l’obiettivo che suggerisce – l’impegno contro persecuzioni e discriminazioni per motivi di ordine sessuale –, ma per le categorie giuridiche che punta a introdurre nel nostro ordinamento e per il modo in cui persegue questo fine dichiarato, appunto, sin dal titolo.

Il primo allarme viene fatto suonare dall’incipit del titolo della bozza –Misure contro gli atti persecutori– e ciò dall’importazione nel codice penale italiano del cosiddetto reato di molestia grave e insistente (stalking).

Un’operazione purtroppo condotta all’insegna di un’indeterminatezza che disorienta e sgomenta. La norma, se davvero venisse varata, punirebbe infatti chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico o arriva a pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere.

Come s’intuisce facilmente, le possibili applicazioni di una simile vaghissima norma sugli atti persecutori sono tante, troppe. Si va dalla situazione in cui un corteggiatore asfissiante importuna una malcapitata a quella di un capo ufficio che impartisce disposizioni, soggettivamente male accolte, a un suo dipendente.

Ma si potrebbe anche arrivare – perchè no? – alla condizione di infelicità procurata a un ‘sottoposto’ da chi applica una qualunque forma di disciplina (regole associative, obblighi e doveri legati a un particolare status).

Il secondo allarme nasce da un vizio analogo a quello di cui ci siamo appena occupati – la genericità – rafforzato da una dose d’urto di malizia legislativa. La seconda parte del titolo del testo unificato – Misure contro la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere –, del resto, eloquente.

E il senso complessivo dell’articolo 3 è scoperto: l’obiettivo ideologico perseguito è infatti l’introduzione nell’ordinamento italiano del concetto finora sconosciuto di gender (genere), rendendolo sostanzialmente equivalente a orientamento sessuale, e di creare la base per sostituirlo a quelli di uomo, donna e sesso. Puntando, per di più, a equipararlo a razza, etnia, nazione e religione.

La malizia sta nel mezzo prescelto. Una regola orientata, secondo un sentimento giustamente condiviso, a sanzionare intollerabili atti di violenza e di discriminazione compiuti, per motivi di ordine sessuale, contro la persona viene fatta evolvere in una norma posta a presidio di una pretesa categoria discriminata (gli omosessuali).

Ma la malizia sta anche nella strumentalità di tutto questo. Sembra quasi – e senza quasi – che si voglia forgiare un grimaldello in grado di spalancare altre porte legislative. E che si pretenda di farlo, in forza di legge, nel nome della categoria sostituita alla persona , del genere dissociato dal sesso biologico ovvero dell’opzione culturale sovraordinata alla natura.7

C’è da augurarsi che in Commissione Giustizia della Camera, e non solo lì, ci si ripensi. Che si corregga seriamente il titolo, e si riveda saggiamente il testo.