La Procreazione Medicalmente Assistita:

legge 40Cristianità 323 del 2004

alcune considerazioni dopo l’approvazione della legge n.40 del 19 febbraio 2004

di Chiara Mantovani

Premessa

Siamo già giunti alla seconda generazione: infatti, nell’estate del 1999 “Natalie Brown, la quarantesima bambina nata nel Regno Unito da tecniche di Fecondazione in Vitro, ha dato alla luce una figlia sana, Casey. Natalie è nota per essere la prima nata da tecniche di Fecondazione in Vitro giunta a concepire un figlio in modo naturale. Questa nascita allontana la paura che i nati da tecniche di Fecondazione in Vitro siano sterili. Luise Brown, la prima nata da Fecondazione in Vitro nel mondo, è la sorella di Natalie” (1).

La notizia della nascita, il 25 luglio 1978, con parto cesareo, di Louise Joy Brown è accolta con evidente compiacimento: “Oggi, il processo di fecondazione in vitro è da considerarsi diffuso e utilizzabile dalle coppie sterili in tutto il mondo” (2). Infatti, una tecnica che, fino ad allora, aveva dato grandi soddisfazioni, e profitti, ai veterinari e agli allevatori di bestiame era così ufficialmente diventata efficace e disponibile per la procreatica umana.

“Nel 1891 Walter Heape [1855-1928] per primo trasferì con successo embrioni di coniglio in altra specie. Come spesso accade, si fece tesoro delle esperienze in campo veterinario: nel 1944 quindi ha origine la preistoria della FIVET umana quando pionieristicamente due biologi, Rock e Menkin, mettendo spermatozoi a contatto con centinaia di ovociti umani ottennero 4 embrioni apparentemente normali”.

La ricerca progredì barcollando nella penombra fino alla fine degli anni ’60. “Nel ’69 [Robert] Edwards in Inghilterra, effettuando fecondazioni in vitro, ottenne embrioni umani non più occasionalmente ma in maniera riproducibile. […]

[…] Così nel ’76 Steptoe [Patrick Cristopher (1913-1988)] ed Edwards ottennero la prima gravidanza da FIV, ma purtroppo fu ectopica e quindi abbandonarono questo protocollo adducendo come causa dell’esito negativo l’ambiente sfavorevole creato da farmaci utilizzati.

“Lavorando quindi su cicli naturali nel 1978 nacque Louise Brown, una splendida bambina perfettamente sana. Da allora il settore della fecondazione assistita ebbe uno sviluppo esplosivo e numerose équipe nel mondo si lanciarono con entusiasmo ad applicare le nuove tecniche realizzando, a tutt’oggi, la nascita di oltre 100.000 bambini” (3).

Dire con sicurezza quante persone siano già nate grazie a tecniche di fecondazione artificiale è davvero arduo: “Negli Stati Uniti d’America, attualmente, sono attivi più di 300 centri per la fertilità” (4), “nel 1994 sono nati circa 7.000 bambini da tecniche di fecondazione in vitro” (5) e, fino al 1999, “si valuta in 500 mila bambini il risultato della fecondazione in vitro” (6).

La Pontificia Accademia per la Vita, in un documento del 21 febbraio 2004, riferisce come credibile che “[…] fino ad oggi, siano nati in tutto il mondo più di un milione di bambini” (7) con procedure di fecondazione in vitro. Bisogna anche ricordare che la FIVET, la Fecondazione In Vitro con Trasferimento di Embrione, è solo una, anche se la più diffusa e pubblicizzata, delle possibili tecniche.

Un altro interrogativo rilevante è quello relativo a quanti embrioni congelati — gli “avanzi” ancora non utilizzati da FIVET avviate e quelli rimasti da FIVET già concluse, perché chi ha richiesto il figlio lo ha già ottenuto — restano nei vari centri nel mondo: un popolo silenzioso, con vita sospesa e a termine — poiché è tecnicamente consigliato che la conservazione non superi i 5 anni —, certamente numerosissimo se già nel 1995 la Gran Bretagna si trova a decidere della sorte di 3.500 embrioni congelati; e, dopo un acceso dibattito, decide per la loro “distruzione”. Da allora certamente non sono diminuiti né i centri dove le tecniche vengono applicate, né le richieste per quanto oggi appare un modo relativamente facile per ottenere gravidanze desiderate.

La PMA, la Procreazione Medicalmente Assistita, trasferisce l’atto della generazione fuori dall’ambito dell’agire umano, per porlo nell’ambito del fare: da atto umano la generazione diventa così un atto tecnico. Questa trasformazione comporta certamente problemi, che mi pare possano così individuarsi: in primo luogo, un problema di senso; in secondo luogo, un problema etico; e anche, in terzo luogo, un problema legislativo.

Il problema di senso

Che significato ha la PMA? Se essa s’inscrivesse esclusivamente nell’ambito di un atto terapeutico di natura medica, nel quale tutti i soggetti che operano, richiedono o subiscono l’atto stesso avessero unanimemente definita la propria identità e il proprio statuto ontologico, le leggi morali e quelle giuridiche, che sono chiamate a governarla, usufruirebbero di protocolli teoretici e operativi ampiamente indagati e sostanzialmente condivisi.

Ma l’atto medico in questione mira, non solo nel proprio orizzonte operativo, ma come scopo intrinseco, alla procreazione di persone umane. Al di là di ogni terminologia usata — spesso con un preciso intento valorizzante oppure banalizzante —, quanto si promette alle pazienti da sottoporre a PMA è un figlio: cioè un nuovo soggetto umano.

Il senso della PMA non è dunque, come per altre azioni mediche, quello di adoperarsi a sanare una patologia; la sterilità di coppia, che rappresenta la situazione patologica per cui si ricorre alle varie tecniche artificiali, non è risolta dopo la PMA: non succede cioè che, a nascita avvenuta del figlio richiesto, la sterilità sia risolta e la fertilità ristabilita. Questa constatazione è condivisa anche da quanti reputano le tecniche di PMA sostanzialmente accettabili e, anzi, auspicabili, nella fattispecie i deputati del PdCI, il Partito dei Comunisti Italiani, Maura Cossutta, Gabriella Pistone e Katia Bellillo, presentatori, il 17 ottobre 2001, della proposta di legge n. 1775 recante Norme in materia di procreazione medicalmente assistita: “È comunque falsa la autorappresentazione delle tecniche di PMA come “cura della sterilità”: in realtà, esse non mirano a risanare il corpo sterile, che rimane tale” (8).

La PMA consente, dunque, di usare tecniche che assicurano — o tentano di farlo — la nascita di una persona umana in quanto realizzazione del desiderio di divenire genitore.

Se sono ammalato, e desidero legittimamente essere sanato, chiedo a un medico di usare della propria scienza sulla mia persona al fine di essere guarito. Io sono l’unico interlocutore dell’operatore sanitario e, proprio in virtù di questo personale rapporto, invoco sia un’ampia autonomia nella scelta della cura che una ormai codificata privacy.

Ma se non posso avere un figlio — e questa è una delle particolarità della PMA — chiedo a un medico di agire su di un’altra persona, tentando di causarne volontariamente la nascita. Per oltrepassare, in questa fase della riflessione, la difficoltà teoretica del riconoscimento della natura di persona del concepito, sembra sufficiente sottolineare che nessuna paziente chiede al proprio ginecologo embrioni: gli chiede figli, dunque certamente persone.

Se la mia identità — il fatto che io sono io — e il mio statuto ontologico — una persona umana depositaria di diritti — sono, oggi più che mai, destinatari di un’attenzione e di un rispetto encomiabili in ogni atto medico, altrettanto non può dirsi del soggetto umano posto in essere dalla PMA. Questi, che cosa è? L’effetto di una terapia? Un sogno realizzato? Un organismo biologico che aspetta il mio beneplacito per essere riconosciuto titolare di diritti?

Ecco il primo problema posto dalla PMA: che senso ha? Pare essere un atto medico — in quanto per sua natura non può prescindere dalla competenza medica — nel quale il paziente più importante — tanto importante che la sua nascita costituisce il “risultato positivo” — ancora non esiste.

Il problema etico

Ecco allora aprirsi il problema etico: è giusto compiere un atto solo in virtù del fatto che se ne è capaci? Ciò che in proposito crea inciampo è la discussa natura di quanto è, letteralmente, prodotto dalla PMA: un — tanti, in realtà — embrione. Il problema etico è sintetizzato dunque da un quesito ontologico: chi è l’embrione? A seconda della risposta a questa domanda, si delineerà la risposta relativa alla liceità della PMA in generale ed, eventualmente, della PMA nelle varie e specifiche circostanze.

Per chi reputi ragionevole considerare l’embrione come uno dei primi stadi di sviluppo di ogni persona umana, non diverso in qualità — ma solo in quanto appare della sua corporeità — dall’uomo adulto, e perciò ritenga di condividere il personalismo ontologicamente fondato come criterio di giudizio della natura dell’embrione, la PMA è di per sé un atto ingiusto. “In forza della sua unione sostanziale con un’anima spirituale, il corpo umano non può essere considerato solo come un complesso di tessuti, organi e funzioni, né può essere valutato alla stessa stregua del corpo degli animali, ma è parte costitutiva della persona che attraverso di esso si manifesta e si esprime” (9).

E che il personalismo ontologicamente fondato sia un’antropologia condivisa dal Magistero della Chiesa cattolica non significa che lo stesso Magistero ne detenga l’esclusività: “Pur tra difficoltà e incertezze, ogni uomo sinceramente aperto alla verità e al bene, con la luce della ragione e non senza il segreto influsso della grazia, può arrivare a riconoscere nella legge naturale scritta nel cuore (cf. Rm 2, 14-15) il valore sacro della vita umana dal primo inizio fino al suo termine, e ad affermare il diritto di ogni essere umano a vedere sommamente rispettato questo suo bene primario. Sul riconoscimento di tale diritto si fonda l’umana convivenza e la stessa comunità politica” (10).

L’ingiustizia della PMA non risiede solo nelle sue possibili conseguenze illecite, prima fra tutte la morte di persone umane allo stato embrionale, che è un fatto gravissimo. Al momento attuale questa ne è piuttosto un’aggravante. Anche ammettendo che, in un futuro più o meno prossimo, si potesse eventualmente rimuovere questo effetto non voluto causato dalle tecniche di PMA oggi in uso, tuttavia anche allora essa non diventerebbe lecita, poiché nessun uomo merita, in virtù della sua natura personale, di essere equiparato a una cosa.

Quando “l’uomo non riesce più a percepirsi come “misteriosamente altro” rispetto alle diverse creature terrene” (11); quando, “chiuso nel ristretto orizzonte della sua fisicità, si riduce in qualche modo a “una cosa” e non coglie più il carattere “trascendente” del suo “esistere come uomo”” (12); quando “[…] si preoccupa solo del “fare” e, ricorrendo ad ogni forma di tecnologia, si affanna a programmare, controllare e dominare la nascita e la morte” (13), “[…] non sorprende che il senso di tutte le cose ne esca profondamente deformato” (14). Le cose si possono fabbricare, se ne può disporre e se ne può rivendicare il diritto di possesso: ma non altrettanto può essere lecito fare con le persone, che sono sostanzialmente e per definizione diverse dalle cose.

Per chi, invece, reputasse il prodotto del concepimento null’altro che materiale biologico d’indiscutibile specie umana sì, ma con una natura umana ancora tutta da dimostrare, la PMA non si occuperebbe d’altro che di produrre “cose” che solo in seguito diventano uomini. Come per tutte le cose — anche per quelle di grande valore, reputate tali o per universale giudizio o per intenso interesse personale — sarà possibile sacrificare qualche esemplare per un risultato migliore e più alto e la tensione etica sarà rivolta a regolamentare una prassi al fine di renderla più sicura, più efficace e più vantaggiosa.

Forse non sarà superfluo sottolineare che “sicuro”, “efficace” e “vantaggioso” non sono categorie morali, almeno non prima di aver risposto affermativamente all’interrogativo: “È giusto?”.

“Sarebbe illusorio rivendicare la neutralità morale della ricerca scientifica e delle sue applicazioni; d’altro canto non si possono desumere i criteri di orientamento dalla semplice efficienza tecnica, dalla utilità che possono arrecare ad alcuni a danno di altri o, peggio ancora, dalle ideologie dominanti. Pertanto la scienza e la tecnica richiedono, per il loro stesso intrinseco significato, il rispetto incondizionato dei criteri fondamentali della moralità” (15).

Inoltre, ha un peso rilevante nella valutazione dell’eticità della PMA, almeno sicuramente a riguardo della FIVET, la stima dei successi, ovvero dei bimbi in braccio, che costituiscono il parametro dell’efficacia di tali tecniche. Ebbene, “[…] la ricerca scientifica in questo settore ha investito crescenti risorse, umane ed economiche, per cercare di rendere più “efficaci” le ART (Artificial Reproductive Technologies), senza riuscire, per altro, ad ottenere un sostanziale innalzamento del tasso globale di nascite per ciclo di trattamento; tale tasso permane così basso che, se si verificasse in altri trattamenti medici, sarebbe senza dubbio interpretato come chiaro segno di un sostanziale fallimento tecnico. […] Purtroppo, questo dato statistico negativo ha una tragica corrispondenza fattuale nella enorme perdita di embrioni umani” (16).

Il problema legislativo

La legge è uno strumento operativo attraverso il quale una società cerca di favorire quanto ha giudicato giusto e di proibire quanto ha giudicato ingiusto. Se la coscienza individuale detta il comportamento morale di ogni uomo, la legislazione aspira a essere il regolamento dettato dalla coscienza sociale al fine di aiutare la realizzazione di quanto è giusto in vista del bene comune: la legge perciò è, o dovrebbe essere, l’applicazione dell’etica politica.

In merito al tema PMA si pongono due quesiti. Primo: è necessario che il legislatore si occupi di PMA? Risposta: sì, dal momento che è dovere della legge tutelare il più debole e nessuno è più debole di colui che è alla totale mercé di chi ne ha appena originato l’esistenza. “È necessario, è il primo e più nobile compito della legge civile, tutelare i diritti fondamentali delle persone più deboli” (17). Inoltre, tutta la materia della procreatica umana è argomento di bene comune, essendo gli uomini il bene più prezioso di una comunità.

Secondo quesito: che caratteristiche deve avere una legge che voglia davvero essere strumento di realizzazione del bene comune in questo ambito? Risposta: certamente una legge dovrebbe tenere in alta considerazione, salvaguardandoli, almeno tre diritti fondamentali di colui che è lo scopo dell’atto che la stessa legge si propone di regolamentare, cioè di colui che dev’essere concepito.

Dovrebbero essere dunque assicurati “il diritto ad essere trattato come soggetto e non oggetto” (18), “il diritto inviolabile alla vita” (19), “il diritto ad una famiglia fondata sul matrimonio” (20).

Cenni di cronistoria

La situazione italiana prima dell’approvazione avvenuta il 19 febbraio 2004 era di vacatio legis. Era, cioè, sostanzialmente permesso tutto quanto fosse sufficientemente “igienico”. “La regolamentazione dei centri che praticano le tecniche di riproduzione assistita è tuttora affidata a due circolari ministeriali, rispettivamente del 1985 e nel 1987 dai Ministri della sanità pro tempore, Degan [Costante (1930-1988)] e Donat Cattin [Carlo (1919-1991)].

La prima ha introdotto il divieto dell’effettuazione della fecondazione eterologa nei centri del Servizio sanitario nazionale, divieto peraltro privo di fondamento legislativo e che nei fatti ha favorito lo sviluppo dei soli centri privati. La seconda, auspicando la rapida definizione di un’organica disciplina legislativa in materia (nel 1987!), regolamenta la raccolta di seme a fini di fecondazione con intervento di un donatore, rinviando ad atti successivi, mai peraltro adottati, la definizione dei requisiti dei centri. L’applicazione delle tecniche di fecondazione eterologa è pertanto attualmente lecita, riconosciuta da uno dei due atti a contenuto normativo vigenti, ed ammessa senza limiti né soggettivi né oggettivi” (21).

Il giudizio, in buona sostanza unanime, su quanto ormai indicato come “far west procreatico”, descrive una situazione gravemente ingiusta. Il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, il 10 dicembre 1999, così si esprime: “[…] considerata l’urgenza che l’Italia si doti di una legislazione in materia che finalmente regolamenti l’attuale situazione definita un vero e proprio “far west procreatico”, […] preso atto che in questa materia non è possibile intervenire efficacemente con provvedimenti amministrativi, in quanto solo la legge è in grado di proteggere i diritti umani e di stabilire ciò che si può e ciò che non si deve fare; FA VOTO affinché il parlamento italiano approvi quanto prima una disciplina legislativa in materia di procreazione medicalmente assistita che ponga fine alla giungla procreatica in atto e che sia pienamente rispettoso dei diritti umani dell’embrione alla vita, alla famiglia, all’identità” (22).

“Il quadro precedente italiano per quanto riguarda la procreazione artificiale era costituito da una situazione gravemente ingiusta” (23). Nella prolusione del cardinale presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in occasione del Consiglio tenutosi a Roma dal 19 al 24 gennaio 2004, S. Em. il card. Camillo Ruini afferma: “Il suo [della legge n. 40 del 2004] merito consiste piuttosto nel porre fine ad un vuoto normativo, presente ormai solo in Italia, le cui conseguenze inaccettabili erano pressoché da tutti riconosciute” (24).

“Si è dunque pervenuti ad uno stato di impasse in cui a solenni e perlopiù univoche affermazioni di principio, fanno riscontro un’autonomia della scienza e della ricerca che sembrano esprimersi al massimo della loro libertà ed una preoccupante inerzia legislativa, almeno nel nostro paese” (25). “Dopo decenni di discussioni, rinvii, scontri, rifiuti di affrontare il problema, sta giungendo in porto la legge che si propone di cominciare a mettere ordine nella giungla della “riproduzione” medicalmente assistita” (26).

L’elaborazione di una legge, sufficientemente condivisa da poter superare gli ostacoli dei veti incrociati, era evidentemente molto difficoltosa, se dal 1984 si è dovuti giungere al 2004 (27).

Nel 1984, infatti, iniziano i lavori della Commissione Santosuosso — cosiddetta dal nome del presidente, il magistrato Fernando Santosuosso —, il primo gruppo di esperti incaricato dal Governo italiano di esaminare le problematiche sollevate dalla nascita di Louise Joy Brown.

Da quei lavori nascono due ipotesi, mai tradotte in testi di legge. Nel 1995 altre due Commissioni vengono incaricate di studiare la materia, ma il risultato dei loro lavori non viene applicato. Sono invece emanate alcune circolari, per esempio quella del 1985 del ministro Degan, che disciplinano la PMA nelle strutture pubbliche, prescrivendo cautele igienico-sanitarie. Dopo ripartenze e rinvii, nella XIII legislatura, dal 1996 al 2001, il lavoro parlamentare s’intensifica. Nel luglio del 1998, relatrice l’on. Marida Bolognesi, dei Democratici di Sinistra, viene presentato alla Camera un testo che unifica ben 17 proposte di legge; a questo punto sono approvati vari emendamenti e quando, all’articolo 4, è vietata la procreazione eterologa, la relatrice si dimette.

La discussione riprende alla Camera, dopo che il testo ha conosciuto, fra durissime polemiche, modificazioni anche sostanziali; al Senato sono votate di nuovo modifiche tali da negare la soggettività dell’embrione e da consentire la procreazione eterologa. Viene anche rigettato all’articolo 5 l’emendamento tendente a esigere il matrimonio della coppia richiedente la PMA.

La fine della XIII legislatura annulla tutto il lavoro compiuto e così la XIV, iniziata nel 2001, può ricominciare tutto da capo. Infine la proposta di legge giunta in aula il 27 marzo 2002, avente come testo base quello approvato dalla Camera nel luglio del 1999 — relatrice l’on. Dorina Bianchi dell’UDC, l’Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro —, è approvata il 18 giugno 2002. Ancora qualche emendamento è stato recepito; in particolar modo non sono stati evitati, al comma 1 e al comma 4 dell’articolo 14, la citazione e la possibilità di ricorso alla legge sull’aborto.

“I tentativi di rinvio sono stati continui, tanto che, sia nella Commissione Igiene e Sanità che in aula, sono stati presentati altri 400 emendamenti e 2 relazioni di minoranza che hanno costretto il Senato ad un lavoro estenuante. […], ma alla fine, l’11 dicembre 2003, la legge ha ottenuto 169 voti favorevoli contro 90 voti contrari e 5 astenuti” (28). Infine, sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, è stata pubblicata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

La legge n. 40 del 2004

Da più parti si è già ampiamente dibattuto su pregi e difetti della legge e proprio la rilevanza dei temi sui quali vi è disaccordo di giudizio mostra chiaramente le difficoltà che l’iter legislativo ha dovuto superare.

Da un lato chi reputa la vita umana un bene da difendere già a partire dal concepimento ritrova nell’impianto della legge — accanto a importanti e positivi elementi — ancora ampi margini di miglioramento. Dall’altro quanti, oltre a “cosificare” l’embrione, invocano anche una libertà assoluta della sperimentazione tecnico-scientifica la giudicano gravemente limitativa. A titolo esemplificativo, si può citare il giudizio sul testo unico, che poi è praticamente divenuto il testo della legge n. 40 del 2004, riportato nella relazione del disegno di legge dell’on. Maura Cossutta: “Così i testi elaborati prima dalla Camera dei deputati e poi dal Senato della Repubblica hanno prodotto veri e propri “mostri” giuridici che dall’esclusione all’accesso alle tecniche di PMA per le donne single e le cosiddette “coppie di fatto”, è giunto fino al riconoscimento dell’adottabilità dell’embrione.

Si è prodotto dunque, proprio a partire dal disconoscimento della titolarità femminile nella riproduzione e del diritto all’autodeterminazione delle donne a decidere della propria maternità e del proprio corpo, un processo, […] che […] ha prodotto dal punto di vista legislativo testi di legge che hanno tentato di introdurre princìpi giuridici di una pericolosità senza precedenti” (29).

I giudizi sfavorevoli alla legge, in quanto considerata troppo restrittiva, non sono rimasti nell’ambito delle opinioni: già sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2004 è apparso l’annuncio della raccolta di firme per un referendum popolare abrogativo della legge n. 40 del 2004, definita “oscurantista e clericale” (30), promosso dall’Associazione Comitato Promotore Referendum.

I toni usati per la pubblicizzazione dell’iniziativa, come anche le argomentazioni che dovrebbero sostenerla, mostrano da un lato il contrasto che già si è svolto nelle aule parlamentari e di Commissione, dall’altro di che natura e di che intensità è destinato a essere il dibattito culturale che ne seguirà ed evidenziano i campi sui quali si svolgerà il confronto. È presente la rivendicazione di una libertà personale e scientifica che, negando la dignità di persona dell’embrione, si sgancia dall’ambito filosofico ed etico per poggiarsi su constatazioni che appaiono francamente grossolane: “Nella fecondazione assistita e nella ricerca scientifica sulle cellule staminali embrionali, infatti, gli embrioni non vengono fatti sviluppare più di 2 o 3 giorni prima di essere congelati. Un embrione a quello stadio di sviluppo non è neanche visibile senza microscopio” (31).

Compaiono, inoltre, alcune affermazioni di tenore generico, come “La legge vieta la ricerca sulle cellule staminali embrionali, cioè la speranza di cura per 10 milioni di malati italiani” (32), che tendono a enfatizzare come già applicabili ed efficaci i risultati terapeutici di ricerche appena all’inizio. Al contrario, allo stato attuale degli studi, le terapie con cellule staminali embrionali appaiono di molto dubbia, quasi nulla, validità immediata, come più volte autorevolmente dichiarato dal maggior esperto italiano di cellule staminali, il professor Angelo Vescovi, codirettore dell’Istituto di Ricerca sulle Cellule Staminali dell’Ospedale San Raffaele di Milano: “Non esistono protocolli clinici, nemmeno a livello di sperimentazione sull’uomo, che si basano sull’uso di cellule embrionali” (33).

Richiesto se cellule tratte dagli embrioni siano le uniche su cui orientare la ricerca, il professore ha negato decisamente questa possibilità e ha ricordato che “[…] la ricerca sulle cellule staminali embrionali “offre degli elementi oggettivi di possibile applicazione terapeutica in molti ambiti, ma solo in una prospettiva a lungo termine, attualmente non valutabile in alcun modo affidabile”. […]

“Riferendosi poi in particolare alle cure di malattie neurologiche, quali il morbo di Alzheimer e di Parkinson, il prof. Vescovi sottolinea che “come cellule staminali cerebrali umane, non di origine embrionale, siano già disponibili in enormi quantità, senza richiedere l’impiego di cellule staminali embrionali di cui troppo spesso si dimentica di ricordare l’intrinseco potenziale tumorigenico delle stesse”” (34).

Nelle dichiarazioni d’intenti dei promotori del referendum non manca l’aspetto ideologico: “Sono tornati, malgrado le lezioni ricevute sul divorzio e sull’aborto ci riprovano, vogliono la rivincita. Contro la libertà di scienza e di coscienza, sempre contro le donne, ora anche contro le speranze per dieci milioni di malati, con la legge sulla procreazione assistita” (35).

Entrando nel merito della legge essa ha, indubbiamente, alcuni grandi meriti: l’articolo 1, comma 1, in cui, per la prima volta nella legislazione italiana, dichiarando di voler assicurare “i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”, si riconosce soggetto di diritti un concepito non ancora nato.

Il comma 2 — così come il comma 1 dell’articolo 4 — è, dal punto di vista medico, molto significativo: la PMA è consentita solo quando “altri metodi terapeutici” per l’infertilità non siano utilizzabili. Non sembri un’osservazione di poco conto, dal momento che altri scenari, oltre alla sterilità di coppia, hanno fatto da sfondo, in questi anni, alle cronache di fecondazioni artificiali tentate o effettuate o anche solo annunciate, soprattutto all’estero.

A titolo d’esempio basti citare un fatto accaduto al Pacific Fertility Center di Los Angeles, negli Stati Uniti d’America, nel 2001: “[…] la francese Jeanine Salomon, di 62 anni, ha portato in utero un bambino concepito a mezzo della fecondazione dell’ovulo di una donatrice statunitense con gli spermatozoi del fratello Robert Salomon, di 52 anni malato di mente. Il piccolo […] sembra che sia stato concepito per una questione ereditaria al fine di consentire ai due fratelli-genitori di incassare la miliardaria eredità materna.

“Con lo stesso metodo di fecondazione in vitro sarebbe nata (secondo la notizia giornalistica) anche una sorellina […], partorita a pochi giorni di distanza […], da una donna che aveva venduto il suo ovulo fecondato con gli spermatozoi di Robert Salomon e affittato il suo utero” (36).

Di certo eticamente corrette, e dunque encomiabili sono — secondo quanto disposto dall’articolo 12 — la proibizione della fecondazione eterologa, il divieto del ricorso a tecniche di PMA da parte di coppie omosessuali, di donne già in menopausa — le cosiddette “mamme-nonne” —, di maternità surrogata — i cosiddetti “uteri in affitto” — e delle paternità post mortem, utilizzando spermatozoi di uomini deceduti.

Altro elemento di pregio della legge è il divieto della clonazione e della sperimentazione su embrioni sia a fini procreativi che di ricerca: è il pieno recepimento di ripetute esortazioni, consigli e deliberazioni del Parlamento Europeo nonché della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina, stipulata a Oviedo, in Spagna, il 4 aprile 1997.

Rilevante anche il divieto della riduzione embrionaria: si tratta di evitare che una donna, alla quale, con una procedura standard, siano posti in utero tre embrioni, nel caso in cui due di essi — o magari tutti e tre — siano stati capaci di “aggrapparsi” alla mucosa uterina e dunque di proseguire il viaggio verso la nascita, decida che lei desiderava un figlio e quindi chieda di ridurre, cioè di eliminare con un aborto selettivo, chi sopravanza il suo desiderio. Purtroppo l’articolo in questione, l’articolo 14, comma 4, contiene un’inquietante eccezione: i “casi previsti” dalla legge n. 194 del 1978. Evidentemente non è stata realizzabile un’operazione che davvero sarebbe stata epocale: quella di passare da una pseudo-etica della soggettività materna a un’etica dell’oggettività ontologica.

Credo che sia significativo, al di là della sua doverosità, l’aver contemplato la possibilità dell’obiezione di coscienza, all’articolo 16: quando una legge dello Stato “sente” — ma la legge “sente” o non piuttosto “dice”? — di dover ammettere deroghe a sé stessa, con ciò, implicitamente, dichiara di aver consapevolezza della propria perfettibilità. E, se una legge per prima ammette la propria perfettibilità, forse davvero la si potrà migliorare.

Ultima segnalazione positiva, a dire il vero poco citata: il censimento del popolo “prodotto”. Grazie all’articolo 17 comma 2 si potrà conoscere “l’indicazione numerica degli embrioni “prodotti”” prima dell’entrata in vigore della legge. Si avrà dunque conoscenza dell’entità del problema degli embrioni crioconservati: qualcuno oggi autorevolmente li stima in 24.000 (37). E forse, insieme alla consapevolezza numerica, giungerà o aumenterà anche la consapevolezza che esistono davvero uomini messi “dans un temps suspendu”, come affermava il genetista francese Jérôme Lejeune (1927-1994) (38).

Altra, di diversa natura, è la considerazione che l’etica cattolica può esprimere nei confronti della PMA in generale. Tutto quanto il Magistero cattolico — traendo dal suo tesoro più prezioso, la persona e l’insegnamento del Signore Gesù, “cose nuove e cose antiche” (Mt. 13, 52) — ha potuto nei secoli indicare come adeguato alla preziosità della persona umana, si oppone a ogni tecnica di “fabbricazione” degli uomini.

Sarebbe importantissimo comprendere che, ancora una volta, il giudizio della Chiesa cattolica sulle situazioni storiche contingenti e sugli atti degli uomini è sempre un servizio reso alla verità e alla libertà. “Come un secolo fa ad essere oppressa nei suoi fondamentali diritti era la classe operaia, e la Chiesa con grande coraggio ne prese le difese, proclamando i sacrosanti diritti della persona del lavoratore, così ora, quando un’altra categoria di persone è oppressa nel diritto fondamentale alla vita, la Chiesa sente di dover dare voce con immutato coraggio a chi non ha voce. Il suo è sempre il grido evangelico in difesa dei poveri del mondo, di quanti sono minacciati, disprezzati e oppressi nei loro diritti umani” (39).

La legge n. 40 non può essere definita una legge cattolica per due rilevanti ordini di motivazioni. In breve si può dire: in primo luogo, perché non esistono leggi definibili in senso proprio “cattoliche”, al di fuori delle leggi canoniche. Questa non è una legge canonica né alcuno pretende che il Codice di Diritto Canonico faccia parte dell’ordinamento legislativo dello Stato.

In secondo luogo, perché una legge si possa definire “cattolica” in senso lato, del tutto aderente cioè all’insegnamento della Chiesa in tema di fede e di morale, non potrebbe prevedere alcuna possibilità di ricorso alla PMA.

È da rilevare che l’errore di definire “cattolica” la legge n. 40 non è solo semantico: di fatto potrebbe indurre molte persone a pensare che esistano modi leciti e altri illeciti di PMA. Si tratta di un punto fondamentale: anche se molti di quanti si sono impegnati per farla approvare sono dichiaratamente cattolici, tuttavia essa non è il frutto della trascrizione nella legislazione italiana della dottrina cattolica; è, forse, solo la vetrina di alcune, poche, residue certezze sulla dignità dell’uomo che ancora risuonano nelle intelligenze post-moderne.

Il cristiano è realista: tiene in massima considerazione sia il vero che il reale; mentre il vero resta immutato — le persone umane sono sostanzialmente diverse dalle cose, vanno accolte e non prodotte —, la realtà mostra scenari non rispettosi del valore incommensurabile della vita umana: e questa era la situazione reale prima dell’approvazione della legge. “[…] chi ha responsabilità legislative può trovarsi dentro una situazione nella quale, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, esistono già fatti gravemente contrari alle esigenze del bene comune. Più precisamente: trovarsi di fronte a proposte di legge sottoposte a discussione e votazione, che sono gravemente lesive del bene comune” (40).

A questo punto è fondamentale “[…] tenere ben distinte le responsabilità. Altra è la responsabilità e il compito di un parlamentare che ha doveri legislativi, altra è la responsabilità e il compito di soggetti culturali (per esempio movimenti e associazioni) che hanno doveri educativi. Questi ultimi devono continuamente tenere viva nell’ethos del nostro popolo non semplicemente la giustizia legale, ma la giustizia reale” (41).

D’altra parte è da sottolineare che quanto non fu realizzato in tempi di egemonia politica di sedicenti cattolici — lo stop a divorzio e ad aborto — è oggi, almeno in parte, riuscito in ambito di PMA, coagulando forze cosiddette “trasversali”, grazie alla buona volontà di uomini di retta coscienza, cattolici e non.

Dunque, qui, e non altrove; in questo momento storico, e non in altro tempo; e, infine, in questo contesto parlamentare e governativo era compito del legislatore inserire nella realtà una legge che risultasse “più restrittiva, volta cioè a restringere il numero degli aborti autorizzati, in alternativa ad una legge più permissiva già in vigore o messa al voto” (42).

La notissima citazione indica il primo obiettivo da perseguire: salvare vite umane, restringere “il numero degli aborti”. Se la legge n. 40 fa sì che alcuni — sia pochi che molti — bambini non vengano “prodotti” e tanti non vengano “perduti” o “ridotti”; se proibisce espressamente di crioconservare esseri umani; se vieta in modo assoluto la clonazione umana — sperimentale e/o terapeutica —, ciò si traduce indiscutibilmente in una diminuzione delle morti embrionali che oggi realmente si verificano.

Poiché, oggettivamente, vi è stata finora una realtà fattuale di ampia uccisione d’innocenti, qualsiasi restrizione è un bene parziale, rispetto al bene totale da perseguire, che è il divieto di “produrre” persone umane (43). Non si tratta, in questo caso, di scegliere un male minore: questa sarebbe un’abdicazione al principio di non eligibilità di alcun male, neppure il minore. Si tratta, invece, di aver reso più piccolo un male, di aver ottenuto un bene minore: e, in quanto bene, legittimamente sceglibile.

“Del resto, occorre ricordare come esista per ciascuna persona, hic et nunc, il preciso dovere morale di fare tutto il bene concretamente possibile e non si può negare che eliminare o diminuire un male costituisce, di per sé, un bene” (44). “L’attuale legge non permette nulla di ingiusto che prima fosse vietato e invece dichiara illegali e punibili molte ingiustizie gravi che prima erano permesse. […] In questo caso, l’abolizione parziale di un male, quando non comporta alcuna responsabilità reale sulla parte di male che resta, è un bene, e non richiede ulteriori giustificazioni” (45).

Conclusioni

Quale compito è dunque affidato ai “soggetti culturali”, cioè ad associazioni, movimenti, élite culturali e, in genere, a chiunque si senta chiamato alla missione educativa, rivolta a sé stesso e al prossimo, responsabilmente consapevole della valenza etica della cultura, che non è solo informazione su quanto esiste ma anche capacità di valutazione di tutto il reale? Un’opera educativa così intesa non può accontentarsi del bene minore, ma è tenuta a illustrare e a difendere tutto il bene, giudicando gli atti con la legge della gradualità non identificabile con la gradualità della legge (46).

A molti appassionati difensori della vita umana e della dignità della procreazione, che per esse da anni si sono spesi con grande generosità, sarebbe oggi piaciuto partire da altri “blocchi di partenza” e da altre conquiste ormai acquisite della ragione e della fede: ma la realtà ha imposto solo questi.

Se e quando, e nella misura in cui, quanti fanno cultura sapranno svolgere il compito scelto e magari far germogliare vocazioni e capacità tutte dedite al bene comune, allora sarà possibile una maggiore adesione nella vita civile al dettame sapienziale.

Non vi è motivo per allentare la tensione — o la passione — ad annunciare, testimoniare e servire il Vangelo della vita; ma la consapevolezza che leggi migliori arriveranno solo con presupposti culturali, con entroterra spirituali e ragionevolezze migliori, molto più profonde e diffuse di quanto oggi non sia dato vedere, costituisce un ulteriore incentivo a impegnarsi nella formazione di rette coscienze. Le leggi formano il costume — e dunque, letteralmente, la moralità — così come lo esprimono: non sono mai lo sbocciare improvviso di un fiore ma, nel bene e nel male, la maturazione di un frutto.

Benché non sia condivisibile in toto, l’introduzione alla proposta di legge n. 1775 contiene una considerazione significativa: “Ma come Stefano Rodotà ha giustamente osservato, è difficile e rischioso chiedere al diritto di fornire valori che la società non esprime. Ovvero la premessa di intervento del diritto è l’esistenza di valori “forti” presenti nell’organizzazione sociale; valori attualmente inesistenti, poiché non è la società ad aver “prodotto” il progresso tecnologico, bensì è vero il contrario: sono le tecnologie ad innescare e a guidare i processi sociali, invocando l’intervento del diritto e dell’etica quando il governo dei processi si rivela difficile” (47).

E se è vero, com’è vero, che “dai loro frutti li riconoscerete” (Mt. 7, 16), anche questa legge aiuta a comprendere di quali luci e di quali ombre sono costituiti i chiaroscuri dell’attuale cultura, quali sono le ragionevolezze da spiegare meglio — “Pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi” (1 Pt. 3, 15) —, quali gli errori da evitare, quali i segnali di buona volontà da apprezzare e da coltivare. Affinché tutto concorra, per la piccola, ma misteriosamente necessaria, parte che compete a ciascuno, alla gloria di Dio, che è l’uomo vivente (48).

Note

(1) Happy birthday to the Brown family, che così sintetizza la notizia tratta da BioNews 018, settimana dal 19-7-1999 al 25-7-1999.

(2) Jennifer Rosenberg, First Test-Tube Baby. Louise Brown, http://history1900s.about.com/library/weekly/aa043001a.htm.
(3) Pasquale Bilotta e Manuela Steffè, Il percorso della cicogna. Scienza della riproduzione, La FIVET, www.telematica.it/almares/fivet.html, visitato il 24-7-2004.
(4) Bruce Kennedy, Bottle Babies. Revolutionary techniques born in ’70s bring life to hundreds of thousands, http://edition.cnn.com/SPECI%20A%20LS/1999/century/episodes/08/currents/.
(5) Ibidem.
(6) Ibidem.
(7) Pontificia Accademia per la Vita, X Assemblea Generale. Comunicato finale su “La dignità della procreazione umana e le tecnologie riproduttive. Aspetti antropologici ed etici”, Roma 21-2-2004, n. 2, in .
(8) Relazione all’Atto Camera n. 1775.
(9) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Donum vitae” sul rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione. Risposte ad alcune questioni di attualità, del 22-2-1987, n. 3.
(10) Giovanni Paolo II, Enciclica sul valore e l’inviolabilità della vita umana “Evangelium vitae”, del 25-3-1995, n. 2.
(11) Ibid., n. 22.
(12) Ibidem.
(13) Ibidem.
(14) Ibidem.
(15) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Donum vitae” sul rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione. Risposte ad alcune questioni di attualità, cit., n. 2.
(16) Pontificia Accademia per la Vita, doc. cit., n. 2.
(17) Mons. Carlo Caffarra, La procreazione artificiale: aspetti etici ed aspetti politici, Discorso all’Ospedale S. Cuore di Negrar, Verona 8 febbraio 2003, in http://www.caffarra.it/.