Pubblichiamo una sintesi, rivista dall’Autore, della comunicazione presentata al convegno di studio “Volti di un Tomismo vivo: il Novecento italiano”, tenutosi presso la Pontificia Università della Santa Croce (Roma) il 5 novembre 2026
Giuseppe Brienza
Il 25 settembre 2026, incontrando in Francia nel suo quinto viaggio apostolico il presidente della Repubblica Emmanuel Macron e il corpo diplomatico accreditato, Leone XIV ha riconosciuto alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata come noto a Parigi il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, «lo scopo di creare una coscienza generale della dignità inalienabile della persona umana» (1).
Giovanni Paolo II, a sua volta, aveva definito all’inizio del suo pontificato questo documento «una vera pietra miliare sulla via del progresso morale dell’umanità» (2).
Una delle tesi sostenute dal giurista cattolico Giovanni Ambrosetti (1915-1985), Ordinario di Filosofia del diritto nell’università di Modena dal 1958 al 1985 e socio della Pontificia Accademia Romana di San Tommaso, è stata quella di valutare, a differenza di altri studiosi lui contemporanei, le dichiarazioni dei diritti umani approvate dalla comunità internazionale a partire dal secondo dopoguerra in “continuità” con le tradizioni giuridiche risalenti alla Magna charta libertatum, statuto promulgato nel 1215 dal re d’Inghilterra Giovanni Senzaterra, contenente le prime disposizioni normative a garanzia dei diritti dei cittadini, ripreso costantemente dalla tradizione costituzionale anglosassone successiva.
Ambrosetti sa bene, infatti, che tale documento non fu voluto dalla Corona inglese bensì ad essa “imposto” dalla Chiesa cattolica che, coalizzando i nobili ed i cavalieri, li indusse a strappare a re Giovanni quella limitazione del potere regio su cui sarebbero poi sbocciate le varie libertà politiche e civili (ma anche economiche come i “sicuri” diritti di proprietà). Egli riprende quindi in proposito l’insegnamento di Giuseppe Capograssi, spiegando come l’idea filosofica originaria alla base del movimento per la tutela dei diritti della persona umana, «proviene dal pensiero classico e cristiano, in esso solo incontrando una spiegazione piena» (3).
Altra peculiarità dello studioso veneto, la cui interpretazione della legge naturale secondo l’insegnamento tomista non incorre in quel “fissismo” ed in quella a-storicità che connotavano alcune scuole “neoscolastiche” a lui precedenti, risiede nella interpretazione dello specifico contributo groziano alla elaborazione della dottrina del diritto naturale. Distinguendosi anche in questo caso da molti dei suoi contemporanei, Ambrosetti ravvisa infatti il carattere peculiare dell’opera del giurista olandese nell’affermazione del primato della teologia sulla filosofia. Grozio valorizza quindi nella sua visione del diritto naturale il ruolo che la ragione (non quella “razionalista” dei suoi epigoni settecenteschi) ha nel riconoscimento e nella fondazione del diritto. Ciò smentisce la tesi, a suo tempo prevalente, che indica nell’autore del De jure belli ac pacis il fondatore del giusnaturalismo moderno. Per questa sua rilettura del pensiero del protestante Grozio, Ambrosetti prefigura il “recupero”, in chiave “neo-giusnaturalistica”, della riflessione etico-giuridica elaborata a partire dalla seconda metà del Novecento in parte del mondo culturale ed accademico di matrice cristiana non cattolica.
In accordo a tale visione dell’impostazione groziana, lo studioso veneto denuncia ogni commistione o confusione fra il giusnaturalismo classico (talvolta impropriamente detto “giusnaturalismo cristiano”), che vede un Dio creatore all’origine della ragione umana e, quindi, anche del diritto, ed il giusnaturalismo moderno (definito “laico”), il quale “secolarizzando” il diritto scade nell’immanentismo e nella secca postivistico-volontarista.
Il diritto naturale, spiega Ambrosetti nella sua fondamentale monografia del 1964 Diritto naturale cristiano.Lineamenti storici (4), esprime un’esigenza oggettiva di moralità presente nell’esistenza individuale e sociale, costituendo il nucleo razionale di una serie di istituzioni, dette comunità di vita, che vanno dalla famiglia fondata sul matrimonio monogamico alla proprietà privata, alla comunità del lavoro all’organizzazione dello Stato, per finire con quella, divino-umana, della Chiesa stessa.
Lo studioso veneto sviluppa inoltre una critica contro quelle visioni, presenti in parte della filosofia cattolica a partire dagli anni 1950 che, sulla base dell’assunzione di paradigmi esistenzialistici, denunciavano le inadeguatezze delle ricostruzioni classiche colpevoli di elevare la ragione umana a criterio esplicativo dell’intera realtà, sacrificando così la “singolarità irripetibile” dell’esistenza. Ad Ambrosetti, quindi, il merito di aver provato ad arrestare a tempo debito il declino del concetto stesso di natura umana, dovuto alla fine di un percorso degenerativo che arriva al relativismo contemporaneo, alla negazione della sua stessa conoscibilità.
Come sinteticamente visto, l’opera di Ambrosetti si caratterizza per ampiezza di interessi, di taglio storico e teorico, ed affronta tutte le tradizionali tematiche della Filosofia del diritto. Gli studi su San Tommaso e sul tomismo rappresentano la parte più significativa della sua produzione e la chiave interpretativa di tutto il suo sistema.
Lo studioso veneto dichiara di inserire la propria dottrina del diritto naturale nel filone “aristotelico-agostininano-tomistico” evidenziando, in tale contesto, il primato della razionalità, cui la stessa personalità divina è, in qualche modo, subordinata.
Da rilevare come Ambrosetti fornisca del tomismo un’interpretazione aperta, in virtù della quale il diritto naturale è costituito da valori oggettivi, che vengono però progressivamente interpretati dall’uomo nelle circostanze concrete della storia. Per questo si segnala per aver analizzato in tempi non facili per l’impostazione classica il tema dell’attualità del tomismo, del quale afferma, da una parte, l’antagonismo con i caratteri della filosofia moderna, dall’altra l’esistenza di una convergenza con essa, consistente in alcuni interrogativi che entrambi i sistemi si pongono.
Come conclusione ritengo utile richiamare un dato biografico poco conosciuto di Giovanni Ambrosetti. Lo studioso veneto fu infatti giovane amico e corrispondente di Giovanni Battista Montini. Non ancora laureato, nel 1935, era stato chiamato alla presidenza generale della Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci), per succedere a Igino Righetti. Nel compito, non facile anche perché si era alla fine del regime fascista, Ambrosetti il sostegno illuminante e animatore dell’assistente nazionale da poco cessato, appunto Giovanni Battista Montini, che gli diresse una copiosa serie di lettere, tra il febbraio e il settembre 1935, pubblicate nel 1982 dal Notiziario dell’Istituto Paolo VI. Proprio nell’articolo commemorativo tributato da questa testata, promossa dall’Opera per l’Educazione Cristiana di Brescia – diocesi dove san Paolo VI nacque e venne educato, e dalla quale partì dopo l’ordinazione sacerdotale, ma restandole sempre spiritualmente unito -, Ambrosetti è stato definito subito dopo la morte «uno dei docenti formati nella Fuci per l’università italiana [del secondo dopoguerra], nell’ambito della quale testimoniò la sua inconcussa fedeltà agli ideali di cultura cristiana, che ne improntarono la giovinezza e per sempre la generosa e nobile vita» (5)
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- Leone XVI, La vera laicità non esclude la religione ma impegna Chiesa e Stato nel servizio al bene comune, L’Osservatore Romano, 25 settembre 2026, p. 4.
- Giovanni Paolo II, Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (2 ottobre 1979), n. 7.
- Giovanni Ambrosetti, I diritti umani nella visione cristiana, in Gino Concetti (a cura di), I Diritti umani. Dottrina e prassi, AVE, Roma 1982, (pp. 611-629) p. 612.
- Edizioni Studium, Roma 1964, pp. 180.
- Ricordo di Giovanni Ambrosetti, in Notiziario dell’Istituto Paolo VI, n. 10, Brescia maggio 1985, p. 149.




