Nuovo sguardo sulla legge naturale (cap IV)

Dal sito della Santa Sede

COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE

ALLA RICERCA DI UN’ETICA UNIVERSALE:
NUOVO SGUARDO SULLA LEGGE NATURALE

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CAPITOLO IV: LA LEGGE NATURALE E LA CITTA’

4.1. La persona e il bene comune

83. Affrontando l’ordine politico della società, entriamo nello spazio regolato dal diritto. Infatti il diritto appare quando più persone entrano in relazione. Il passaggio dalla persona alla società illumina la distinzione essenziale tra legge naturale e diritto naturale.

84. La persona è al centro dell’ordine politico e sociale perché è un fine e non un mezzo. La persona è un essere sociale per natura, non per scelta o in virtù di una pura convenzione contrattuale. Per realizzarsi in quanto persona ha bisogno dell’intreccio di relazioni che stabilisce con altre persone. Si trova così al centro di una rete formata da cerchi concentrici: la famiglia, l’ambiente in cui vive e il lavoro, la comunità di vicinato, la nazione e infine l’umanità (78). La persona attinge da ciascuno di questi cerchi gli elementi necessari alla propria crescita, e al tempo stesso contribuisce al loro perfezionamento.

85. Poiché gli esseri umani hanno la vocazione a vivere in società con altri, hanno in comune un insieme di beni da perseguire e di valori da difendere. È ciò che si chiama il «bene comune». Se la persona è un fine in se stessa, la società ha il fine di promuovere, consolidare e sviluppare il suo bene comune. La ricerca del bene comune consente alla città di mobilitare le energie di tutti i suoi membri.

A un primo livello, il bene comune si può intendere come l’insieme delle condizioni che consentono alla persona di essere sempre più persona umana (79). Pur articolandosi nei suoi aspetti esteriori — economia, sicurezza, giustizia sociale, educazione, accesso al lavoro, ricerca spirituale e altri —, il bene comune è sempre un bene umano (80).

A un secondo livello, il bene comune è ciò che finalizza l’ordine politico e la stessa città. Bene di tutti e di ciascuno in particolare, esso esprime la dimensione comunitaria del bene umano. Le società possono definirsi per il tipo di bene comune che intendono promuovere. Infatti se si tratta di esigenze essenziali al bene comune di ogni società, la visione del bene comune si evolve con le stesse società, in funzione delle concezioni della persona, della giustizia e del ruolo del potere pubblico.

4.2. La legge naturale, misura dell’ordine politico

86. La società organizzata in vista del bene comune dei suoi membri risponde a un’esigenza della natura sociale della persona. La legge naturale appare allora come l’orizzonte normativo nel quale l’ordine politico è chiamato a muoversi. Essa definisce l’insieme dei valori che appaiono come umanizzanti per una società.

Quando ci si colloca nell’ambito sociale e politico, i valori non possono essere più di natura privata, ideologica o confessionale, ma riguardano tutti i cittadini. Essi esprimono non un vago consenso tra loro, ma si fondano sulle esigenze della loro comune umanità. Affinché la società adempia correttamente la propria missione di servizio della persona, deve promuovere la realizzazione delle sue inclinazioni naturali. La persona è dunque anteriore alla società, e la società è umanizzante soltanto se risponde alle attese inscritte nella persona in quanto essere sociale.

87. Tale ordine naturale della società al servizio della persona è connotato, secondo la dottrina sociale della Chiesa, da quattro valori che derivano dalle inclinazioni naturali dell’essere umano e che disegnano i contorni del bene comune che la società deve perseguire, cioè: la libertà, la verità, la giustizia e la solidarietà (81).

Questi quattro valori corrispondono alle esigenze di un ordine etico conforme alla legge naturale. Se una di queste viene a mancare, la città tende verso l’anarchia o il regno del più forte. La libertà è la prima condizione di un ordine politico umanamente accettabile. Senza la libertà di seguire la propria coscienza, di esprimere le proprie opinioni e di perseguire i propri progetti, non c’è una città umana, anche se la ricerca dei beni privati deve sempre articolarsi alla promozione del bene comune della città. Senza la ricerca e il rispetto della verità, non c’è società ma la dittatura del più forte.

La verità, che non è proprietà di nessuno, è in grado di far convergere gli esseri umani verso obiettivi comuni. Se la verità non si impone da sé, il più abile impone la «sua» verità. Senza giustizia non c’è società, ma il regno della violenza. La giustizia è il bene più alto che la città possa procurare. Essa suppone che si ricerchi sempre ciò che è giusto, e che il diritto sia applicato con l’attenzione al caso particolare, poiché l’equità è il massimo della giustizia. Infine, è necessario che la società sia regolata in modo solidale, assicurando il reciproco aiuto e la responsabilità per la sorte degli altri e facendo in modo che i beni di cui la società dispone possano rispondere ai bisogni di tutti.

4.3. Dalla legge naturale al diritto naturale

88. La legge naturale (lex naturalis) si esprime come diritto naturale (ius naturale) quando si considerano le relazioni di giustizia tra gli esseri umani: relazioni tra le persone fisiche e morali, tra le persone e il potere pubblico, relazioni di tutti con la legge positiva. Si passa dalla categoria antropologica della legge naturale alla categoria giuridica e politica dell’organizzazione della città. Il diritto naturale è la misura inerente all’accordo tra i membri della società. È la regola e la misura immanente dei rapporti umani interpersonali e sociali.

89. Il diritto non è arbitrario: l’esigenza di giustizia, che deriva dalla legge naturale, è anteriore alla formulazione e alla emanazione del diritto. Non è il diritto che decide che cosa sia giusto. Neppure la politica è arbitraria: le norme della giustizia non risultano soltanto da un contratto stabilito tra gli uomini, ma provengono anzitutto dalla natura stessa degli esseri umani.

Il diritto naturale è l’ancoraggio delle leggi umane alla legge naturale. È l’orizzonte in funzione del quale il legislatore umano deve regolarsi quando emana norme nella sua missione di servizio al bene comune. In tal senso, egli onora la legge naturale, inerente all’umanità dell’uomo. Al contrario, quando il diritto naturale è negato, la sola volontà del legislatore fa la legge. Allora il legislatore non è più l’interprete di ciò che è giusto e buono, ma si attribuisce la prerogativa di essere il criterio ultimo del giusto.

90. Il diritto naturale non è mai una misura fissata una volta per tutte. È il risultato di una valutazione delle situazioni mutevoli in cui vivono gli uomini. Enuncia il giudizio della ragione pratica che stima ciò che è giusto. Il diritto naturale, espressione giuridica della legge naturale nell’ordine politico, appare così come la misura delle giuste relazioni tra i membri della comunità.

4.4. Diritto naturale e diritto positivo

91. Il diritto positivo deve sforzarsi di attuare le esigenze del diritto naturale. Lo fa sia in forma di conclusione (il diritto naturale vieta l’omicidio, il diritto positivo proibisce l’aborto), sia in forma di determinazione (il diritto naturale prescrive di punire i colpevoli, il diritto penale positivo determina le pene da applicare per ogni categoria di delitti) 82. In quanto derivino veramente dal diritto naturale e quindi dalla legge eterna, le leggi umane positive obbligano in coscienza.

Nel caso contrario non obbligano. «Se la legge non è giusta, non è neppure una legge» (83). Le leggi positive possono, anzi devono, cambiare per rimanere fedeli alla propria vocazione. Infatti, da una parte, esiste un progresso della ragione umana che, a poco a poco, prende meglio coscienza di ciò che è più adatto al bene della comunità e, d’altra parte, le condizioni storiche della vita delle società si modificano (in bene o in male) e le leggi vi si devono adattare (84). Così il legislatore deve determinare ciò che è giusto nel concreto delle situazioni storiche (85).

92. I diritti naturali sono misure dei rapporti umani anteriori alla volontà del legislatore. Essi sono dati poiché gli uomini vivono in società. Il diritto naturale è ciò che è naturalmente giusto prima di ogni formulazione legale. Si esprime in particolare nei diritti soggettivi della persona, come il diritto al rispetto della propria vita, all’integrità della persona, alla libertà religiosa, alla libertà di pensiero, il diritto di fondare una famiglia e di educare i figli secondo le proprie convinzioni, il diritto di associarsi con altri, di partecipare alla vita della collettività.

Questi diritti, ai quali il pensiero contemporaneo attribuisce grande importanza, hanno la loro fonte, non nei desideri fluttuanti degli individui, ma nella struttura stessa degli esseri umani e delle loro relazioni umanizzanti. I diritti della persona umana emergono dunque dal giusto ordine che deve regnare nelle relazioni tra gli uomini. Riconoscere questi diritti naturali dell’uomo significa riconoscere l’ordine oggettivo delle relazioni umane fondate sulla legge naturale.

4.5. L’ordine politico non è l’ordine escatologico

93. Nella storia delle società umane, spesso l’ordine politico è stato inteso come il riflesso di un ordine trascendente e divino. Così gli antichi cosmologi fondavano e giustificavano teologie politiche nelle quali il sovrano assicurava il legame tra il cosmo e l’universo umano.

Si trattava di far entrare l’universo degli uomini nell’armonia prestabilita del mondo. Con l’apparizione del monoteismo biblico, l’universo è inteso come obbediente alle leggi che il Creatore gli ha dato. L’ordine della città è raggiunto quando sono rispettate le leggi di Dio, del resto inscritte nei cuori.

A lungo, forme di teocrazia hanno potuto prevalere in società che si organizzavano secondo princìpi e valori tratti dai loro libri santi. Non c’era distinzione tra la sfera della rivelazione religiosa e la sfera dell’organizzazione della città.

Ma la Bibbia ha desacralizzato il potere umano, anche se diversi secoli di osmosi teocratica, pure in ambiente cristiano, hanno oscurato la distinzione essenziale tra ordine politico e ordine religioso. In proposito, bisogna distinguere bene la situazione della prima alleanza, in cui la legge divina data da Dio era anche la legge del popolo d’Israele, e quella della nuova alleanza, che introduce la distinzione e la relativa autonomia degli ordini religioso e politico.

94. La rivelazione biblica invita l’umanità a considerare che l’ordine della creazione è un ordine universale a cui partecipa tutta l’umanità, e che tale ordine è accessibile alla ragione. Quando parliamo di legge naturale, si tratta di tale ordine voluto da Dio e compreso dalla natura umana. La Bibbia pone la distinzione fra tale ordine della creazione e l’ordine della grazia, alla quale dà accesso la fede in Cristo.

Ora, l’ordine della città non è questo ordine definitivo ed escatologico. L’ambito della politica non è quello della città celeste, dono gratuito di Dio. Esso deriva dall’ordine imperfetto e transitorio in cui vivono gli uomini, pur avanzando verso la loro realizzazione nell’aldilà della storia. Secondo sant’Agostino, il proprio della città terrestre è di essere mescolato: vi si affiancano i giusti e gli ingiusti, i credenti e i non credenti (86). Devono temporaneamente vivere insieme secondo le esigenze della loro natura e le capacità della loro ragione.

95. Lo Stato non può dunque erigersi a possessore del senso ultimo. Non può imporre né una ideologia globale, né una religione (anche secolare), né un pensiero unico. L’ambito del senso ultimo, nella società civile, è assunto dalle organizzazioni religiose, dalle filosofie e dalle spiritualità; esse devono contribuire al bene comune, rafforzare il vincolo sociale e promuovere i valori universali che fondano lo stesso ordine politico.

Questo non ha il compito di trasportare sulla terra il regno di Dio che verrà. Lo può anticipare con i suoi progressi nell’ambito della giustizia, della solidarietà e della pace. Non può volerlo instaurare con la costrizione.

4.6. L’ordine politico è un ordine temporale e razionale

96. Se l’ordine politico non è l’ambito della verità ultima, deve però essere aperto alla continua ricerca di Dio, della verità e della giustizia. La «legittima e sana laicità dello Stato» (87) consiste nella distinzione tra l’ordine soprannaturale della fede teologale e l’ordine politico.

Quest’ultimo non si può mai confondere con l’ordine della grazia a cui gli uomini sono chiamati a aderire liberamente. È legato piuttosto all’etica umana universale inscritta nella natura umana. La città deve così procurare alle persone che la compongono ciò che è necessario alla piena realizzazione della loro vita umana, e ciò include alcuni valori spirituali e religiosi, come la libertà per i cittadini di decidere nei confronti dell’Assoluto e dei beni supremi. Ma la città, il cui bene comune è di natura temporale, non può procurare i beni soprannaturali, che sono di un altro ordine.

97. Se Dio e ogni trascendenza dovessero essere esclusi dall’orizzonte della politica, non resterebbe che il potere dell’uomo sull’uomo. Infatti l’ordine politico si è spesso presentato come l’ultimo orizzonte di senso per l’umanità. Le ideologie e i regimi totalitari hanno dimostrato che tale ordine politico, senza un orizzonte di trascendenza, non è umanamente accettabile. Questa trascendenza è legata a quella che noi chiamiamo legge naturale.

98. Le osmosi politico-religiose del passato, come le esperienze totalitarie del XX secolo, hanno condotto, grazie a una sana reazione, a rivalutare oggi il ruolo della ragione in politica, conferendo così una nuova pertinenza ai discorsi aristotelico-tomistici sulla legge naturale. La politica, cioè l’organizzazione della città e l’elaborazione dei suoi progetti collettivi, deriva dall’ordine naturale e deve attuare un dibattito razionale aperto alla trascendenza.

99. La legge naturale che è la base dell’ordine sociale e politico esige un’adesione non di fede ma di ragione. Certamente, la stessa ragione è spesso oscurata dalle passioni, da interessi contraddittori, da pregiudizi. Ma il costante riferimento alla legge naturale spinge a una continua purificazione della ragione. Soltanto così l’ordine politico evita l’insidia dell’arbitrario, degli interessi particolari, della menzogna organizzata, della manipolazione degli spiriti.

Il riferimento alla legge naturale trattiene lo Stato dal cedere alla tentazione di assorbire la società civile e di sottomettere gli uomini a una ideologia. Gli evita pure di diventare uno Stato provvidenza che privi le persone e le comunità di ogni iniziativa e le deresponsabilizzi. La legge naturale contiene l’idea dello Stato di diritto, che si struttura secondo il principio di sussidiarietà, rispettando le persone e i corpi intermedi e regolando le loro interazioni (88).

100. I grandi miti politici sono stati smascherati con l’introduzione della regola della razionalità e il riconoscimento della trascendenza del Dio di amore che vieta di adorare l’ordine politico instaurato sulla terra. Il Dio della Bibbia ha voluto l’ordine della creazione affinché tutti gli uomini, conformandosi alla legge che gli è inerente, possano cercarlo liberamente e, dopo averlo trovato, proiettino sul mondo la luce della grazia che è il suo compimento.

continua

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