Erga migrantes caritas Christi (ordinamento giuridico)

PONTIFICIO CONSIGLIO

DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI

istruzione

(La carità di Cristo verso i migranti)

ORDINAMENTO GIURIDICO-PASTORALE

PREMESSA

Art. 1

§ 1. Al diritto che i fedeli hanno di ricevere gli aiuti provenienti dai beni spirituali della Chiesa, specialmente dalla Parola di Dio e dai Sacramenti (CIC can. 213, CCEO can. 16) corrisponde il dovere dei Pastori di provvedere tali aiuti, in modo particolare ai migranti, attese le loro particolari condizioni di vita.

§ 2. Giacché con il domicilio o quasi-domicilio i migranti sono canonicamente ascritti nella Parrocchia e alla Diocesi/Eparchia (CIC cann. 100-107; CCEO cann. 911-917), spetta al Parroco e al Vescovo diocesano o eparchiale di estendere ad essi la medesima cura pastorale dovuta ai propri soggetti autoctoni.

§ 3. Peraltro, specialmente quando i gruppi di migranti sono numerosi, le Chiese di loro provenienza hanno la responsabilità di cooperare con le Chiese di arrivo per facilitare una effettiva e adatta assistenza pastorale.

Capitolo I

I FEDELI LAICI

Art. 2

§ l. Nell’adempimento dei loro compiti specifici, i Laici si dedichino all’attuazione concreta di ciò che la verità, la giustizia e la carità richiedono. Essi devono quindi accogliere i migranti come fratelli e sorelle e adoperarsi affinché i loro diritti, specie quelli che riguardano la famiglia e la sua unità, siano riconosciuti e tutelati dalle Autorità civili.

§ 2. I fedeli laici sono chiamati anche a promuovere l’evangelizzazione dei migranti mediante la testimonianza di una vita cristiana vissuta nella fede, nella speranza e nella carità, e con l’annuncio della Parola di Dio secondo i modi loro possibili e propri. Tale impegno si fa ancor più necessario laddove, per la lontananza o la dispersione degli insediamenti o per la scarsezza di Clero, i migranti si trovino privi di assistenza religiosa. In questi casi, i fedeli laici siano solleciti nel ricercarli e nell’avviarli alla chiesa del luogo e a dare il proprio aiuto ai Cappellani/Missionari e ai Parroci affinché siano facilitati i loro contatti con i migranti.

Art. 3

§ 1. Si sforzino, i fedeli che decidono di vivere presso un altro popolo, di stimare il patrimonio culturale della Nazione che li accoglie, di contribuire al suo bene comune e di diffondere la fede soprattutto mediante l’esempio di vita cristiana.

§ 2. Dove i migranti sono più numerosi sì offra loro, in particolare, la possibilità di prendere parte ai Consigli Pastorali diocesani/eparchiali e parrocchiali, in modo da essere, essi, realmente inseriti anche nelle strutture di partecipazione della Chiesa particolare.

§ 3. Fermo restando il diritto dei migranti ad avere associazioni proprie, si cerchi tuttavia di agevolare la loro partecipazione ad associazioni locali.

§ 4. I Laici culturalmente più preparati e spiritualmente più disponibili siano inoltre sollecitati e formati a uno specifico servizio come Operatori pastorali, in stretta collaborazione con i Cappellani/Missionari.

Capitolo II

I CAPPELLANI/MISSIONARI

Art. 4

§ 1. I Presbiteri che hanno ricevuto dall’Autorità ecclesiastica competente il mandato di prestare, in modo stabile, assistenza spirituale ai migranti della stessa lingua o Nazione, o appartenenti alla stessa Chiesa sui iuris, si chiamano Cappellani/Missionari dei migranti e, in forza del loro ufficio, vengono muniti delle facoltà di cui al can. 566, §1 del CIC.

§ 2. Tale ufficio sia affidato ad un Presbitero che per conveniente periodo di tempo si sia ad esso ben preparato e che, per virtù, cultura e conoscenza della lingua, e per altre doti morali e spirituali, si riveli idoneo a svolgere questo specifico, difficile compito.

Art. 5

§ 1. Il Vescovo diocesano o eparchiale voglia concedere la licenza di assumerlo a quei Presbiteri che desiderano dedicarsi all’assistenza spirituale dei migranti e che ritiene adatti per tale missione, secondo quanto stabilito dal CIC can. 271 e dal CCEO cann. 361-362, nonché dalle disposizioni del presente ordinamento giuridico-pastorale.

§ 2. I Presbiteri, che abbiano ottenuto il dovuto permesso di cui al paragrafo precedente, si mettano a disposizione di servizio della Conferenza Episcopale ad quam, muniti dell’apposito documento loro concesso, tramite il proprio Vescovo diocesano o eparchiale e la propria Conferenza Episcopale, o le competenti Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche. La Conferenza Episcopale ad quam provvederà poi ad affidare tali Presbiteri al Vescovo diocesano o eparchiale o ai Vescovi delle Diocesi o Eparchie interessate, i quali li nomineranno Cappellani/Missionari dei migranti.

§ 3. Per quanto riguarda i Presbiteri religiosi, che si consacrano all’assistenza dei migranti, valgono le norme specifiche contenute nel capitolo III.

Art. 6

§ 1. Quando, atteso il numero dei migranti o la convenienza di una specifica cura pastorale rispondente alle loro esigenze, si ritenga necessario l’erezione di una Parrocchia personale, nell’atto corrispondente curi il Vescovo diocesano o eparchiale di stabilire chiaramente l’ambito della Parrocchia e le disposizioni circa i libri parrocchiali. Qualora esista la possibilità, si tenga presente che i migranti possono scegliere, con piena libertà, di appartenere alla Parrocchia territoriale nella quale vivono, oppure alla Parrocchia personale.

§ 2. Il Presbitero cui è stata affidata una Parrocchia personale per i migranti gode delle facoltà e degli obblighi dei Parroci e gli è applicabile, a meno che consti altrimenti dalla natura delle cose, quanto qui disposto circa i Cappellani/Missionari dei migranti.

Art. 7

§ 1. Il Vescovo diocesano o eparchiale potrà anche erigere una Missione con cura d’anime nel territorio di una o più Parrocchie, annessa o no a una Parrocchia territoriale, definendone accuratamente i termini.

§ 2. Il Cappellano, cui è stata affidata una Missione con cura d’anime, fatte le debite distinzioni, è equiparato giuridicamente al Parroco, ed esercita la sua funzione cumulativamente con il Parroco locale, con la facoltà altresì di assistere ai matrimoni degli sposi uno dei quali sia un migrante appartenente alla Missione.

§ 3. Il Cappellano, di cui al paragrafo precedente, ha l’obbligo di compilare i libri parrocchiali a norma del Diritto e di inviarne copia autentica alla fine di ogni anno sia al Parroco del luogo, sia a quello della Parrocchia in cui è stato celebrato il matrimonio.

§ 4. I Presbiteri assegnati come Coadiutori al Cappellano cui è stata affidata una Missione con cura di anime hanno, fatte le dovute distinzioni, gli stessi compiti e facoltà che spettano ai Vicari parrocchiali.

§ 5. Se le circostanze lo rendono opportuno, la Missione con cura di anime eretta nel territorio di una o anche di più Parrocchie, può essere annessa ad una Parrocchia territoriale, specialmente quando questa è affidata ai membri dello stesso Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica di coloro che curano l’assistenza spirituale dei migranti.

Art. 8

§ 1. A ciascun Cappellano dei migranti, anche se non gli è stata affidata una Missione con cura d’anime, sia assegnata, per quanto è possibile, una chiesa o oratorio per l’esercizio del sacro ministero. In caso contrario, il competente Vescovo diocesano o eparchiale emani opportune disposizioni per consentire al Cappellano/Missionario di svolgere liberamente, e cumulativamente con il Parroco locale, il suo dovere spirituale in una chiesa, non esclusa quella parrocchiale.

§ 2. I Vescovi diocesani o eparchiali curino che i compiti dei Cappellani/Missionari dei migranti siano coordinati con l’ufficio dei Parroci e da questi vengano accolti e aiutati (cfr. CIC can. 571). E’ conveniente poi che alcuni Cappellani/Missionari dei migranti siano chiamati a far parte del Consiglio Presbiterale della Diocesi.

Art. 9

Salvo espresse convenzioni contrarie, tra i Vescovi diocesani o eparchiali spetta a quello che ha eretto la Missione, per la quale il Cappellano esercita il suo ministero, garantire che gli siano concesse le stesse condizioni economiche ed assicurative di cui godono gli altri Presbiteri della Diocesi o Eparchia.

Art. 10

Il Cappellano/Missionario dei migranti, per tutto il tempo del suo incarico, è soggetto alla giurisdizione del Vescovo diocesano o eparchiale che ha eretto la Missione per la quale compie il suo ufficio, sia per quanto riguarda l’esercizio del sacro ministero che per l’osservanza della disciplina ecclesiale.

Art. 11

§ 1. Nelle Nazioni in cui sono numerosi i Cappellani/Missionari dei migranti della stessa lingua, è opportuno che uno di essi sia nominato Coordinatore Nazionale.

§ 2. Considerato che il Coordinatore è dedito, appunto, al coordinamento del ministero ed è a servizio dei Cappellani/Missionari operanti all’interno di una Nazione, egli agisce in nome della Conferenza Episcopale ad quam, dal cui Presidente riceve la nomina, previa consultazione della Conferenza Episcopale a qua.

§ 3. Il Coordinatore sia scelto, in genere, tra i Cappellani/Missionari della stessa nazionalità o lingua.

§ 4. In ragione del proprio ufficio, il Coordinatore non gode di potestà di giurisdizione.

§ 5. Il Coordinatore ha il compito di tenere relazioni, in vista del coordinamento, sia con i Vescovi diocesani e eparchiali del Paese a quo sia con quelli del Paese ad quem.

§ 6. E’ conveniente interpellare i Coordinatori nel caso di nomina, trasferimento o rimozione dei Cappellani/Missionari, nonché in vista dell’erezione di una nuova Missione.

Capitolo III

I RELIGIOSI E LE RELIGIOSE

Art. 12

§ 1. Tutti gli Istituti, nei quali spesso si trovano religiosi provenienti da varie Nazioni, possono dare un contributo nell’assistenza ai migranti. Le Autorità ecclesiastiche favoriscano peraltro in particolare l’opera svolta da quelli che, col suggello dei voti religiosi, hanno come fine proprio e specifico l’apostolato a favore dei migranti, o che hanno maturato una notevole esperienza in questo campo.

§ 2. Dovrà essere anche apprezzato e valorizzato l’aiuto offerto dagli Istituti religiosi femminili all’apostolato tra i migranti. Il Vescovo diocesano o eparchiale abbia perciò cura che a tali Istituti, nel pieno rispetto dei propri diritti e tenendo in conto i loro obblighi e il carisma, non manchino né l’assistenza spirituale, né i mezzi materiali necessari allo svolgimento della loro missione.

Art. 13

§ 1. In genere, qualora un Vescovo diocesano o eparchiale intenda affidare la cura dei migranti a un qualche Istituto religioso, salve le consuete norme canoniche, egli procederà a stipulare una convenzione scritta con il Superiore dell’Istituto. Se più diocesi o eparchie ne fossero interessate, la stipulazione dovrà essere sottoscritta da ogni Vescovo diocesano o eparchiale, fermo restando il ruolo di coordinamento di queste iniziative da parte della apposita Commissione della Conferenza Episcopale o delle rispettive Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche.

§ 2. Se l’incarico della cura pastorale dei migranti viene affidato poi ad un singolo Religioso, è sempre necessario ottenere il previo consenso del suo Superiore, e stipulare altresì la relativa convenzione per iscritto, procedendo cioè, fatte le dovute distinzioni, nella maniera stabilita all’art. 5 per i Presbiteri secolari.

Art. 14

Per quanto riguarda l’esercizio dell’apostolato tra i migranti e gli itineranti, tutti i Religiosi sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni del Vescovo diocesano o eparchiale. Anche nel caso di Istituti che si prefiggono come fine specifico l’assistenza dei migranti, tutte le opere ed iniziative prese in loro favore sono soggette all’autorità e alla direzione del Vescovo diocesano o eparchiale, fermo restando il diritto dei Superiori di vigilare sulla vita religiosa e sullo zelo con cui i confratelli svolgono il loro ministero.

Art. 15

Quanto stabilito in questo capitolo circa i Religiosi è da applicarsi, fatte le dovute distinzioni, alle Società di vita apostolica e agli Istituti secolari.

Capitolo IV

LE AUTORITÁ ECCLESIASTICHE

Art. 16

§ 1. Il Vescovo diocesano o eparchiale si mostri specialmente sollecito in favore dei fedeli migranti, soprattutto sostenendo l’azione pastorale che a loro vantaggio svolgono i Parroci e i Cappellani/Missionari degli immigrati, chiedendo il necessario aiuto alle Chiese di provenienza e alle altre Istituzioni dedite all’assistenza spirituale dei migranti, e provvedendo altresì alla creazione delle strutture pastorali che meglio si adattino alle circostanze e alle necessità pastorali. Se risulta necessario, il Vescovo diocesano o eparchiale nomini un Vicario episcopale con l’incarico di dirigere la pastorale relativa ai migranti, oppure costituisca un Ufficio speciale per i migranti stessi presso la Curia vescovile o eparchiale.

§ 2. Poiché l’assistenza spirituale dei fedeli ricade in primis sul Vescovo diocesano o eparchiale, a lui spetta di erigere Parrocchie personali e Missioni con cura d’anime, e nominare Cappellani/Missionari. Curi il Vescovo diocesano o eparchiale che il Parroco territoriale e i Presbiteri incaricati dei migranti procedano in spirito di collaborazione e d’intesa.

§ 3. Il Vescovo diocesano o eparchiale provveda, a norma del CIC can. 383 e del CCEO can. 193, anche all’assistenza spirituale dei migranti di un’altra Chiesa sui iuris, favorendo l’azione pastorale dei Presbiteri del medesimo rito o di altri Presbiteri, osservando le pertinenti norme canoniche.

Art. 17

§ 1. Nei confronti dei migranti cristiani che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica, il Vescovo diocesano o eparchiale abbia un atteggiamento di carità, favorendo l’ecumenismo come viene inteso dalla Chiesa, e offrendo a questi immigrati l’aiuto spirituale possibile e necessario, con ossequio della normativa circa la communicatio in sacris e dei legittimi desiderata dei loro Pastori.

§ 2. Il Vescovo diocesano o eparchiale consideri anche i migranti non battezzati come affidati a lui nel Signore e, nel rispetto della libertà di coscienza, offra pure loro la possibilità di giungere alla verità che è Cristo.

Art. 18

§ 1. I Vescovi diocesani o eparchiali dei Paesi a quibus ammoniscano i Parroci del grave loro dovere di procurare a tutti i fedeli una formazione religiosa tale per cui, all’occorrenza, possano far fronte alle difficoltà connesse con la loro partenza per l’emigrazione.

§ 2. I Vescovi diocesani o eparchiali dei luoghi a quibus si preoccupino inoltre di cercare Presbiteri diocesani/eparchiali adatti alla pastorale con gli emigranti e non trascurino di mettersi in stretta relazione con la Conferenza Episcopale, o la rispettiva Struttura Gerarchica della Chiesa Orientale Cattolica, della Nazione ad quam per stabilire un aiuto nella pastorale.

§ 3. Pur nelle Diocesi/Eparchie o regioni dove non si rende necessaria immediatamente una specializzazione dei Seminaristi in tema di migrazione, i problemi della mobilità umana dovranno ugualmente entrare sempre più nella visuale dell’insegnamento teologico e soprattutto della teologia pastorale.

Capitolo V

LE CONFERENZE EPISCOPALI E LE RISPETTIVE STRUTTURE GERARCHICHE DELLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE

Art. 19

§ 1. Nelle Nazioni dove si recano o da dove partono in maggior numero i migranti, le Conferenze Episcopali e le competenti Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche costituiscano una speciale Commissione Nazionale per le migrazioni. Essa avrà un suo Segretario, che generalmente assumerà le funzioni di Direttore Nazionale per le migrazioni. E’ molto conveniente che in questa Commissione siano presenti Religiosi, come esperti, specialmente quelli dediti all’assistenza dei migranti, nonché Laici periti in materia.

§ 2. Nelle altre Nazioni, dove minore è il numero dei migranti, le Conferenze Episcopali o le rispettive Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche designino un Vescovo Promotore, per assicurare loro la conveniente assistenza.

§ 3. Le Conferenze Episcopali e le rispettive Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche comunicheranno al Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti la composizione della Commissione, di cui al paragrafo primo, o il nome del Vescovo Promotore.

Art. 20

§ 1. Spetta alla Commissione per le migrazioni o al Vescovo Promotore:

1) informarsi del fenomeno migratorio nella Nazione e trasmetterne i dati utili ai Vescovi diocesani/eparchiali, in relazione anche con i Centri di Studi Migratori;
2) animare e stimolare le relative Commissioni diocesane, che a loro volta lo faranno con quelle parrocchiali che si occupano del vasto fenomeno, più generale, della mobilità umana;
3) accogliere le richieste di Cappellani/Missionari da parte dei Vescovi delle diocesi/eparchie di immigrazione e presentare ad essi i Presbiteri proposti a questo ministero;
4) proporre alla Conferenza Episcopale e alle rispettive Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche, se è il caso, la nomina di un Coordinatore Nazionale per i Cappel-lani/Missionari;
5) stabilire gli opportuni contatti con le Conferenze Episcopali e le rispettive Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche interessate;
6) stabilire gli opportuni contatti con il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti e trasmettere ai Vescovi diocesani o eparchiali le indicazioni da esso ricevute;
7) inviare al Pontificio Consiglio della pastorale per i Migranti e gli Itineranti, alla Conferenza Episcopale, alle rispettive Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche, nonché ai Vescovi diocesani/eparchiali, la relazione annuale circa la situazione della pastorale per i migranti.

§ 2. E’ compito del Direttore Nazionale:

1) facilitare in genere, con riferimento anche all’art. 11, i rapporti dei Vescovi della propria Nazione con la Commissione Nazionale/specifica o con il Vescovo Promotore;
2) elaborare la relazione di cui al n. 7, §1 di questo articolo.

Art. 21

Al fine di sensibilizzare tutti i fedeli ai doveri di fraternità e di carità nei confronti dei migranti, e per raccogliere gli aiuti economici necessari per adempiere gli obblighi pastorali con i migranti stessi, le Conferenze Episcopali e le rispettive Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche fissino la data di una “Giornata (o Settimana) del migrante e del rifugiato” nel periodo e nel modo che le circostanze locali suggeriscono, anche se in futuro si auspica ovunque una celebrazione in data unica.

Capitolo VI

IL PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI

Art. 22

§ 1. E’ compito del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti dirigere “la sollecitudine pastorale della Chiesa alle particolari necessità di coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria patria o non ne hanno affatto; parimenti, procura di seguire con la dovuta attenzione le questioni attinenti a questa materia” (PB 149). Inoltre “il Consiglio s’impegna perché nelle Chiese locali sia offerta un’efficace ed appropriata assistenza spirituale, se necessario anche mediante opportune strutture pastorali, sia ai profughi ed agli esuli, sia ai migranti” (PB 150,1), ferme restando la responsabilità pastorale delle Chiese locali e le competenze di altri Organi della Curia Romana.

§ 2. Spetta dunque al Pontificio Consiglio, fra l’altro:

1) studiare i rapporti inviati dalle Conferenze Episcopali e dalle rispettive Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche;
2) emanare istruzioni, di cui al can. 34 del CIC, dare suggerimenti e incoraggiare iniziative, attività e programmi, per sviluppare strutture e istituzioni relative all’assistenza pastorale dei migranti;
3) favorire lo scambio di informazioni tra le varie Conferenze Episcopali o provenienti dalle corrispondenti Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche, e facilitare i loro rapporti, specie per quel che concerne il trasferimento dei Presbiteri da una Nazione ad un’altra per la cura pastorale dei migranti;
4) seguire, incoraggiare e animare l’attività pastorale di coordinamento e armonizzazione a favore dei migranti negli Organismi regionali e continentali di comunione ecclesiale;
5) studiare le situazioni per valutare se si danno, in determinati luoghi, le circostanze che suggeriscano l’erezione di strutture pastorali specifiche per i migranti (cfr. numero 24, nota 23);
6) favorire il rapporto degli Istituti religiosi che offrono assistenza spirituale ai migranti con le Conferenze Episcopali e le rispettive Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche e seguire la loro opera, salve restando le competenze della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e per le Società di vita apostolica, in ciò che attiene all’osservanza della vita religiosa e quelle della Congregazione per le Chiese Orientali;
7) stimolare e partecipare alle iniziative utili o necessarie in vista di una proficua e giusta collaborazione ecumenica in campo migratorio, di intesa con il Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani;
8) stimolare e prendere parte a quelle iniziative che siano ritenute necessarie o vantaggiose per il dialogo con i gruppi migratori non cristiani, di intesa con il Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

l I° maggio 2004, memoria di san Giuseppe Lavoratore, il Santo Padre ha approvato la presente Istruzione del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, e ne ha autorizzato la pubblicazione.

Roma, dalla sede del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, il 3 Maggio 2004, nella festa dei SS. Filippo e Giacomo, Apostoli.

Stephen Fumio Cardinale Hamao Presidente

Agostino Marchetto Arcivescovo titolare di Astigi Segretario

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