{"id":964,"date":"2005-07-17T00:00:00","date_gmt":"2005-07-16T22:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2016-06-14T11:28:44","modified_gmt":"2016-06-14T09:28:44","slug":"la-rappresentanza-della-societ-politica2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-rappresentanza-della-societ-politica2\/","title":{"rendered":"La rappresentanza della societ\u00e0 politica\/2"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Nel &#8220;[&#8230;] clima di &#8220;crisi&#8221; che attualmente investe [&#8230;] le istituzioni pubbliche [&#8230;] sulle quali la convivenza umana si fonda&#8221;<i> (Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti alla prima sessione della Conferenza permanente del Ministero dell\u2019Interno della Repubblica Italiana su <\/i>La cultura della legalit\u00e0<i>, dell\u20198-7-1991, n. 1, in <\/i>L\u2019Osservatore Romano<i>, 8\/9-7-1991), i paragrafi da 5 a 12 del secondo capitolo dell\u2019opera <\/i>Da representa\u00e7\u00e3o pol\u00edtica<i>, Saraiva, San Paolo 1972, pp. 33-53. La traduzione \u00e8 redazionale.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" align=\"justify\"><i><\/i><strong>Cristianit\u00e0<\/strong> n. 207-208 (1992)<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" align=\"justify\">[&#8220;Sulla rappresentanza politica&#8221; III]<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" align=\"justify\"><strong>Jos\u00e9 Pedro Galv\u00e3o de Sousa,<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more--><strong>6. Che cos\u2019\u00e8 lo Stato di diritto<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La crisi del potere legislativo e della rappresentanza politica &#8211; alla quale, nei governi rappresentativi moderni, \u00e8 stato affidato il compito specifico di tale potere, cio\u00e8 la funzione di elaborare norme di diritto &#8211; \u00e8 materia straordinariamente rilevante di sociologia politica. Se il principio rappresentativo naufraga, sar\u00e0 molto difficile evitare i regimi dispotici, e sar\u00e0 aperta la via allo Stato totalitario. Per addentrarci nell\u2019analisi pi\u00f9 approfondita di questa crisi e per metterci alla ricerca delle sue soluzioni, sarebbe necessario che ci allontanassimo dal tema specifico di questa dissertazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Siamo partiti dall\u2019idea generale della rappresentanza nel diritto, quindi siamo passati alla sua applicazione al campo dei rapporti prodottisi in seno alla societ\u00e0 politica. Dopo aver indicato i diversi significati della rappresentanza politica, siamo giunti al concetto di governo rappresentativo, osservandolo secondo una duplice modalit\u00e0. Dobbiamo proseguire su questo piano concettuale, che \u00e8 quello della Teoria Generale dello Stato e che non si confonde con quello della sociologia politica, in senso stretto, n\u00e9 con quello della politica oppure con quello del diritto costituzionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cercare soluzioni per il problema della rappresentanza, cos\u00ec come si presenta nell\u2019attualit\u00e0, \u00e8 opera della politica giuridica nel campo del diritto costituzionale, attraverso la critica dello <i>jus constitutum<\/i> e attraverso la costruzione dello <i>jus constituendum<\/i>. Ma quest\u2019opera non pu\u00f2 essere portata avanti senza i chiarimenti concettuali previ, che costituiscono oggetto precipuo della Teoria Generale dello Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E in questa linea di precisione scientifica importa, dopo quanto \u00e8 stato detto fino a questo punto, sottolineare ancora un\u2019idea di grande portata: la rappresentanza politica bene intesa porta allo Stato di diritto. Oppure, invertendo l\u2019ordine ed esplicitando meglio l\u2019idea: lo Stato di diritto \u00e8 necessariamente uno Stato di governo rappresentativo. Prima di dimostralo, \u00e8 indispensabile rendere ben chiaro il concetto di Stato di diritto, non sempre inteso nel modo dovuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di un concetto fondamentale per un ordine di giustizia nelle societ\u00e0 umane, derivante dall\u2019<i>isonomia<\/i> dei greci; dalle formule ciceroniane scolpite in modo esemplare; dal <i>rex propter regnum<\/i> delle monarchie cristiane medioevali; dalla <i>Magna Charta<\/i> britannica; dalla sottomissione del sovrano a Dio e all\u2019ordine universale insegnata da Henry de Bracton nel secolo XIII; oppure dal <i>dominium politicum et regale<\/i> lodato, nel secolo seguente, da John Fortescue, che scrive sulle istituzioni della sua patria, mentre censurava il <i>dominium tantum regale<\/i> della Francia di Luigi XI, ove cominciava a consolidarsi l\u2019assolutismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di un concetto che \u00e8 passato dalla tradizione inglese del <i>rule of law<\/i> al costituzionalismo americano, divenendo oggetto di accurata elaborazione nella teoria dello Stato del secolo XIX, a proposito della quale bisogna mettere in risalto il contributo degli autori tedeschi, che soprattutto in Prussia &#8211; paradossalmente la terra d\u2019elezione dell\u2019esaltazione dello Stato -, tracciavano le linee maestre del Rechtsstaat, definite con perizia e con sicurezza dalla mano ferma di Friedrich Julius von Stahl.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello Stato di diritto devono essere realizzate le seguenti condizioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. Lo Stato \u00e8 sottoposto all\u2019ordine giuridico, che si impone, attraverso regole di carattere generale, sia a governanti che a governati: supremazia della legge e uguaglianza giuridica, negazione dell\u2019assolutismo con la sua massima <i>princeps legibus solutus<\/i>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. Sono necessarie garanzie per tutti contro l\u2019arbitrio del potere, con la soggezione dello Stato al diritto garantita da procedure atte a dare alla societ\u00e0 i mezzi per rendere effettiva tale soggezione, attraverso la possibilit\u00e0 di ritenere responsabili i governanti davanti alla giustizia per atti trasgressivi dell\u2019ordine giuridico: garanzie di diritti, indipendenza della magistratura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. Poich\u00e9 \u00e8 superiore allo Stato, il diritto non pu\u00f2 essere creato dallo Stato, e cos\u00ec si riconosce un criterio oggettivo di giustizia, dal quale dipende il diritto positivo, le cui norme, perci\u00f2 stesso, non sono disposizioni derivanti esclusivamente dalla volont\u00e0 del legislatore, contro il principio <i>quod principi placuit legis habet vigorem<\/i> oppure, nella sua versione democratica, contro l\u2019idea della legge come espressione della <i>volont\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale<\/i>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. Poich\u00e9 lo Stato non si confonde con la societ\u00e0, nell\u2019elaborazione delle leggi deve rispettare il diritto storico costituito nella societ\u00e0 politica e, nello stesso tempo, tenere in considerazione gli ordinamenti giuridici dei gruppi ivi esistenti, senza sopprimerne la giusta autonomia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella concezione dello Stato di diritto \u00e8 essenziale l\u2019idea che lo Stato non crea il diritto, ma lo riconosce, sottomettendosi a esso, oppure sanzionando un diritto preesistente nella societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <i>ratio juris<\/i> della legalit\u00e0 stabilita dal potere politico sta nei superiori princ\u00ecpi di giustizia che la informano e ai quali lo Stato deve sottomettersi. Hanno perduto questa idea i giuristi che hanno ridotto il diritto alla legge, e la legge a una espressione della volont\u00e0 del legislatore, il Principe o il Popolo, che la manifesta attraverso i suoi rappresentanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oltre alla conformit\u00e0 della legalit\u00e0 statale con l\u2019ordine oggettivo di giustizia &#8211; il <i>&#8220;diritto oggettivo&#8221;<\/i> secondo L\u00e9on Duguit, il <i>&#8220;diritto razionale&#8221;<\/i> nel linguaggio di altri autori, il <i>&#8220;diritto naturale&#8221;<\/i> della terminologia classica e sempre attuale, che resiste a tutti i tentativi di demolirla (20) -, il diritto dello Stato si deve armonizzare con la pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici esistenti nella societ\u00e0, senza assorbirli oppure distruggerli, poich\u00e9 questo equivarrebbe alla negazione di uno Stato di diritto, in quanto negazione, da parte dello Stato, di diritti dei gruppi naturali e storici costitutivi della comunit\u00e0 politica (21).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da questo deriva il carattere rappresentativo dello Stato di diritto, come si spiegher\u00e0 di seguito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>7. Stato di diritto e governo rappresentativo<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di fatto, tali gruppi, senza una rappresentanza davanti al potere e anche senza la possibilit\u00e0 di un\u2019influenza positiva nell\u2019orientamento del governo, non potranno vedere garantita pienamente la propria autonomia, con il margine di libert\u00e0 d\u2019azione che deve essere riconosciuta a essi dallo Stato.<\/p>\n<p align=\"justify\">Quando, nel secolo XVIII, si chiese la separazione dei poteri per evitare l\u2019abuso del potere, fu proprio mirando alla realizzazione dell\u2019ideale dello Stato di diritto, le cui tradizioni di altre epoche erano state perdute con l\u2019assolutismo monarchico. Perci\u00f2 stesso, di fronte alla monarchia assoluta, sempre pi\u00f9 potente e centralizzatrice in Francia &#8211; il <i>dominium tantum regale<\/i> che John Fortescue vedeva sorgere all\u2019epoca di Luigi XI -, Charles-Louis de Secondat de Montesquieu e i suoi discepoli formulavano tale principio, la cui risonanza si sarebbe dilatata nello spazio e nel tempo. Si tratta di un principio abbozzato nell\u2019Inghilterra del secolo XVII da John Lilburne e John Milton, da John Sadler e da George Lawson, e finalmente degno di una trattazione pi\u00f9 ampia nel secondo <i>Trattato del Governo Civile<\/i> di John Locke (22).<\/p>\n<p align=\"justify\">&#8220;Il faut que le pouvoir arr\u00eate le pouvoir&#8221;, era la frase ben costruita da Charles-Louis de Secondat de Montesquieu nel libro XI, capitolo IV dell\u2019<i>Esprit des Lois<\/i>. E, bench\u00e9 l\u2019autore avesse davanti a s\u00e9 la tradizione dei corpi intermedi e delle autorit\u00e0 sociali &#8211; certamente inferma, ma per la quale manifestava tutta la simpatia, volendo anche vederla rafforzata, da spirito conservatore e moderato qual era, e comprendendo che in ci\u00f2 consisteva uno dei mezzi per realizzare la monarchia temperata -, non seppe cogliere con tutta la chiarezza necessaria che in queste autorit\u00e0 stavano gli elementi per contenere il potere nei suoi giusti limiti, pi\u00f9 che nella divisione del potere politico.<\/p>\n<p align=\"justify\">Ce l\u2019hanno mostrato, con acume e con talento, Enrique Gil Robles, dalla sua cattedra di Salamanca, e Juan V\u00e1zquez de Mella, dalla tribuna parlamentare, entrambi valorizzando in Spagna la concezione tradizionale di governo rappresentativo, che era declinata nell\u2019epoca dell\u2019assolutismo ed era stata abbandonata dalle Cortes di Cadice.<\/p>\n<p align=\"justify\">Tale governo consisteva nell\u2019intima collaborazione de <i>las Cortes con el Rey<\/i>, qualcosa di simile a quanto avrebbe preso corpo pi\u00f9 tardi in Inghilterra: <i>the King in Parliament<\/i>. Si trattava di una specie di co-sovranit\u00e0 &#8211; secondo Enrique Gil Robles &#8211; costituita da questo <i>&#8220;duplice organismo autarchico-sovrano&#8221;<\/i>: le regioni nazionali, nel loro dominio autarchico, rappresentate nelle Cortes, e il Re nella sua sfera sovrana (23).<\/p>\n<p align=\"justify\">Nel <i>Tratado de Derecho Pol\u00edtico<\/i> del maestro di Salamanca viene dato il rilievo dovuto alla connessione fra Stato di diritto e governo rappresentativo, con una comprensione dell\u2019argomento non superata e forse non uguagliata da altri espositori. Il governo rappresentativo \u00e8 visto come <i>&#8220;una propriet\u00e0 e carattere di ogni governo regolarmente costituito e ordinato ai suoi fini&#8221;<\/i>, che offre all\u2019autarchia nazionale un organismo permanente e strutturato presso lo Stato, per armonizzare l\u2019opera della societ\u00e0 civile. Cos\u00ec la rappresentanza sorge come espressione dello Stato di diritto, ma l\u2019autore diverge dalle concezioni di Robert von Mohl e di Johann Kaspar Bluntschli.<\/p>\n<p align=\"justify\">Collaborazione delle autorit\u00e0 sociali con l\u2019autorit\u00e0 politica, limitazione del potere dello Stato da parte delle forze organiche della societ\u00e0, partecipazione popolare al lavoro preparatorio della confezione delle leggi con il riconoscimento, da parte dello Stato, delle fonti di diritto esistenti nell\u2019ambiente sociale e senza pretesa da parte sua di diventare l\u2019unica fonte del diritto: ecco, nello stesso tempo, lo Stato di diritto e il governo rappresentativo.<\/p>\n<p align=\"justify\">L\u2019assenza di questo incastro della societ\u00e0 con lo Stato rende impossibile la realizzazione di una o dell\u2019altra di queste due idee.<\/p>\n<p align=\"justify\">In questo sta la ragione per cui, vedendo nello Stato il creatore solitario dell\u2019ordinamento giuridico, con il suo potere di dominio assorbente tutta l\u2019<i>&#8220;autarchia&#8221;<\/i> nazionale &#8211; per usare l\u2019espressione di Enrique Gil Robles -, Georg Jellineck e altri sostenitori dello Stato di diritto hanno trovato come unica via d\u2019uscita, per evitare l\u2019abuso di potere, l\u2019<i>&#8220;autolimitazione dello Stato attraverso il diritto&#8221;<\/i>, cio\u00e8 attraverso il diritto da esso stesso creato e che pu\u00f2 essere da esso stesso modificato in qualunque momento. Si tratta di una formula condannata gi\u00e0 dalla sua semplice enunciazione per la sua precariet\u00e0 pratica e per la sua contraddittoriet\u00e0 teorica.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>8. La corruzione ideologica dello Stato di diritto<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">La teoria dell\u2019autolimitazione \u00e8 una delle pi\u00f9 tipiche manifestazioni del legalismo positivista, che \u00e8 venuto a pervertire la nozione di Stato di diritto. Questo legalismo, nella storia delle idee e delle istituzioni giuridiche occidentali, ha avuto inizio con l\u2019influenza dei legisti, al servizio della monarchia assoluta, facendo prevalere l\u2019idea della &#8220;creazione del diritto&#8221; sulla concezione medioevale della &#8220;scoperta del diritto&#8221;. Da un lato, si trattava della riduzione del diritto alla legge, ma anche, dall\u2019altro, dell\u2019imperio della massima <i>princeps legibus solutus<\/i>.<\/p>\n<p align=\"justify\">I giureconsulti romani ebbero un\u2019idea chiara del fatto che il diritto non \u00e8 semplicemente la legge. Nell\u2019epoca classica non si \u00e8 mai verificata la confusione fra i due concetti. Lo <i>jus<\/i>, oggetto della giustizia, non solo non era visto come la <i>lex<\/i> in senso stretto &#8211; una delle fonti del diritto (24) -, ma, inoltre, non era confuso con nessun tipo di <i>norma agendi<\/i>, secondo il significato che \u00e8 stato dato modernamente al diritto oggettivo (25).<\/p>\n<p align=\"justify\">Tuttavia, nell\u2019ultima fase del diritto romano, specialmente nell\u2019epoca della codificazione, alla legge fu attribuito un primato concettuale e pragmatico, in coincidenza con il rafforzamento del potere imperiale e con il progressivo avanzare del socialismo di Stato. In queste concezioni della Roma decadente, i romanisti dell\u2019Ancien R\u00e9gime andarono a cercare gli elementi atti a giustificare la monarchia assoluta, e ne risult\u00f2 anche un legalismo che precedette e prepar\u00f2 il volontarismo giuridico e il positivismo: legge, espressione della volont\u00e0 del sovrano, <i>quod principi placuit legis habet vigorem<\/i>.<\/p>\n<p align=\"justify\">I pensatori del secolo XVIII si levarono proprio contro l\u2019assolutismo monarchico, desiderosi di restringere il potere dello Stato e di un regime di garanzie per le libert\u00e0 individuali. E ne \u00e8 nata l\u2019idea dello Stato di diritto, gi\u00e0 contenuta nella filosofia giuridica di Immanuel Kant e la cui diffusione ebbe inizio a partire dalla pubblicazione dell\u2019opera pionieristica di Robert von Mohl <i>Die Polizeiwissenschaft nach den Grunds\u00e4tzen des Rechtsstaates <\/i>[La scienza politica secondo i princ\u00ecpi dello Stato di diritto].<\/p>\n<p align=\"justify\">Ma la nuova formulazione di questo concetto, noto agli antichi e agli uomini del Medioevo, conservato nella tradizione inglese e ripudiato dall\u2019assolutismo, questa nuova formulazione finiva per condurre allo stesso errore che si voleva combattere nell\u2019assolutismo, cio\u00e8 alla creazione di un ordine giuridico attraverso una decisione emanata dalla volont\u00e0 del potere. Non era diverso il significato della teoria dell\u2019autolimitazione dello Stato, espressione positivista dello Stato di diritto.<\/p>\n<p align=\"justify\">Lo svolgimento posteriore dello Stato di diritto, sul piano concettuale della teoria dello Stato e sul piano istituzionale del diritto politico, produsse di conseguenza la distruzione dell\u2019idea stessa di Stato di diritto. Sottoposta a un formalismo assoluto &#8211; che vede nella legalit\u00e0 soltanto il prodotto delle decisioni del potere all\u2019interno di formalit\u00e0 determinate dall\u2019ordine giuridico positivo &#8211; si giunge a un punto in cui ogni Stato finisce per essere uno Stato di diritto. Infatti, dal momento in cui vi \u00e8 un ordine giuridico stabilito, poich\u00e9 lo si considera solamente dal punto di vista formale, in tale concezione \u00e8 possibile inquadrare ogni e qualsiasi Stato, perfino la monarchia assoluta, perfino anche uno Stato totalitario (26).<\/p>\n<p align=\"justify\">Questo formalismo vizia a fondo certe concezioni dello Stato di diritto e, proprio per superarlo, molti oggi propongono, rafforzando e completando il citato concetto, lo &#8220;Stato di giustizia&#8221;: \u00e8 la lezione di Giorgio Del Vecchio e, in Brasile, di Alfredo Buzaid (27).<\/p>\n<p align=\"justify\">Al positivismo e al formalismo si aggiunge il monismo, per il quale esiste soltanto il diritto dello Stato, perch\u00e9 cessano il riconoscimento e la dovuta valorizzazione della pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici. Dal coniugio di queste tendenze del pensiero giuridico \u00e8 derivata, relativamente allo Stato di diritto, l\u2019adulterazione del suo concetto.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>9. L\u2019adulterazione del governo rappresentativo<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Nella visione con cui fu prospettato nella Francia rivoluzionaria venne deturpato anche il governo rappresentativo. Se Jean-Jacques Rousseau, uno dei principali esponenti del pensiero trionfante nel 1789, era visceralmente avverso alla rappresentanza, questa trov\u00f2 in Emmanuel-Joseph Siey\u00e8s il suo grande araldo, nella sistematizzazione dell\u2019ideologia nel cui nome i deputati eletti agli Stati Generali trasformarono questo organismo rappresentativo in Assemblea Nazionale Costituente (28).<\/p>\n<p align=\"justify\">Il nuovo regime sorse, sotto il cielo di Parigi, rapido come un fulmine. Lo nota Georges Burdeau facendo un parallelo con l\u2019Inghilterra, dove il governo rappresentativo, maturando gradatamente, era derivato da un lento mutamento nelle istituzioni tradizionali, mantenute nella loro struttura e adattate alle nuove condizioni: <i>&#8220;A differenza dell\u2019idea inglese di rappresentanza, empirica e arricchita progressivamente nella misura in cui i deputati conquistarono le prerogative della loro funzione a danno del potere regale, la concezione francese ha fatto la sua comparsa improvvisamente, quando gli Stati Generali si trasformarono in Assemblea Nazionale, raggiungendo di colpo la loro pienezza logica e con un potere di irradiazione tale che, per pi\u00f9 di un secolo, pot\u00e8 servire da fondamento all\u2019organizzazione costituzionale della maggioranza degli Stati democratici che non si situavano nell\u2019orbita anglosassone&#8221;<\/i> (29).<\/p>\n<p align=\"justify\">Il punto di partenza di questa concezione stava nella tesi proclamata nella <i>Dichiarazione dei Diritti dell\u2019Uomo e del Cittadino<\/i> in questi termini: <i>&#8220;Il principio di tutta la sovranit\u00e0 risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo pu\u00f2 esercitare qualche autorit\u00e0 che non emani espressamente da essa&#8221;<\/i>.<\/p>\n<p align=\"justify\">Ma come veniva intesa la Nazione sovrana? Non in quanto comunit\u00e0 storica, formata da famiglie e da altri gruppi, con abitudini sociali, credenze e aspirazioni trasmesse di generazione in generazione. Non riflessa e palpitante nel popolo reale, erede di una discendenza di tradizioni. Non nella sua affermazione concreta di unit\u00e0 culturale e politica, segnata da peculiarit\u00e0 caratterizzanti il suo modo di essere, da uno stile di vita inconfondibile con quello di altre comunit\u00e0 dello stesso genere.<\/p>\n<p align=\"justify\">No. Si aveva presente il prodotto di un contratto sociale, il raggruppamento di individui sotto una legge comune, il <i>&#8220;risultato di volont\u00e0 individuali&#8221;<\/i>, secondo l\u2019espressione di Emmanuel-Joseph Siey\u00e8s, in una concezione &#8211; nota Francisco Ayala &#8211; <i>&#8220;forgiata nell\u2019ignoranza razionalista e volontarista della sostanza nazionale&#8221;<\/i> (30).<\/p>\n<p align=\"justify\">Sarebbe toccato ai deputati rappresentare la Nazione come unit\u00e0 politica ideale e non pi\u00f9 in qualit\u00e0 di mandatari di ordini sociali diversi. Inoltre &#8211; diceva Emmanuel-Joseph Siey\u00e8s &#8211; l\u2019interesse di una corporazione \u00e8 egoismo, l\u2019interesse nazionale \u00e8 virt\u00f9. Su questo punto si trovava con Jean-Jacques Rousseau. L\u2019autore del <i>Contrat Social<\/i> sosteneva il principio che nello Stato non vi deve essere societ\u00e0 parziale (31). Da questo la soppressione degli organismi intermedi e l\u2019affermazione politica della collettivit\u00e0 nazionale come un tutto omogeneo.<\/p>\n<p align=\"justify\">Con la sua dialettica ben architettata e con un suggestivo linguaggio libellistico, l\u2019autore di <i>Qu\u2019est-ce que le Tiers \u00e9tat?<\/i> scriveva: <i>&#8220;Sappiamo qual \u00e8 il vero oggetto di una Assemblea nazionale; non \u00e8 fatta per occuparsi degli affari privati dei cittadini, ma li considera in massa e dal punto di vista dell\u2019interesse comune. Ne traiamo la conseguenza naturale, che il diritto di farsi rappresentare appartiene ai cittadini soltanto in virt\u00f9 delle qualit\u00e0 che sono loro comuni, e non di quelle che li dividono&#8221;<\/i> (32).<\/p>\n<p align=\"justify\">Quindi, abbiamo la Nazione in astratto, unit\u00e0 politica ideale; il Cittadino astratto, svincolato dai suoi interessi reali e votato, con intento virtuoso &#8211; l\u2019uomo naturalmente buono di Jean-Jacques Rousseau?&#8230; -, al bene comune; e, infine, una rappresentanza astratta, perch\u00e9 non rappresenta concretamente nulla, e nell\u2019ampiezza del mandato o delega ricevuta da ogni deputato svanisce il rapporto fra la sua stessa volont\u00e0 e la volont\u00e0 del corpo elettorale, a sua volta trasfigurata nell\u2019ugualmente astratta <i>volont\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale<\/i>.<\/p>\n<p align=\"justify\">In questa concezione, il deputato non rappresenta gli elettori, come accadeva al tempo del &#8220;mandato imperativo&#8221;, ma la stessa Nazione, e la volont\u00e0 nazionale prende corpo nella volont\u00e0 dei suoi rappresentanti. In questa presunta identit\u00e0 fra la volont\u00e0 nazionale e quella dei suoi rappresentanti, come nell\u2019indivisibilit\u00e0 della sovranit\u00e0 del testo della <i>Dichiarazione dei Diritti dell\u2019Uomo e del Cittadino<\/i>, Georges Burdeau vede i due princ\u00ecpi essenziali di una costruzione politica teoricamente perfetta, ma che si scontra clamorosamente con la realt\u00e0.<\/p>\n<p align=\"justify\"><i>&#8220;La teoria della rappresentanza \u00e8 una cosa, il funzionamento del regime rappresentativo \u00e8 un\u2019altra. Ora, l\u2019osservazione pi\u00f9 rapida della vita politica interna degli Stati rappresentativi dalla fine del secolo XIX prova che fra la teoria e il fatto si \u00e8 venuto accentuando sempre pi\u00f9 il divorzio&#8221;<\/i>. E lo stesso autore pensa che <i>&#8220;l\u2019ideale dell\u2019indivisibilit\u00e0 della sovranit\u00e0 era chimerico e, di conseguenza, la Nazione, nel suo insieme, non poteva dare al corpo rappresentativo un mandato globale di volere in suo nome, dal momento che la struttura sociale era profondamente divisa. Ogni classe volle aver i suoi mandatari incaricati di sostenere le proprie rivendicazioni&#8221;<\/i>. Dalle assemblee era assente il <i>&#8220;popolo reale, con le sue sfumature, i suoi contrasti, i suoi interessi divergenti&#8221;<\/i>\u00a0 (33).<\/p>\n<p align=\"justify\">La <i>Dichiarazione dei Diritti dell\u2019Uomo e del Cittadino<\/i>, affermando che non vi \u00e8 Costituzione senza la garanzia dei diritti e senza la separazione dei poteri, proponeva cos\u00ec l\u2019ideale dello Stato di diritto. I rivoluzionari dell\u2019Ottantanove non smisero di essere abbondantemente influenzati dall\u2019esperienza dell\u2019Inghilterra e dal recente esempio degli Stati Uniti. Ma il marchese di La Fayette, che conosceva molto bene questo esempio, confrontando il regime instaurato in Francia con il <i>rule of law<\/i> degli americani, poteva dire che quanto si stava dando fra i suoi concittadini non era il <i>&#8220;regno della legge&#8221;<\/i> bens\u00ec il <i>&#8220;regno dei <\/i>clubs<i>&#8220;<\/i> (34).<\/p>\n<p align=\"justify\">Allo stesso modo, il governo rappresentativo instaurato sotto gli auspici di Emmanuel-Joseph Siey\u00e8s, lungi dall\u2019essere il governo del popolo sovrano attraverso i suoi rappresentanti, era l\u2019espressione della sovranit\u00e0 delle <i>&#8220;societ\u00e0 di pensiero&#8221;<\/i>, la cui parte, nella genesi e nello sviluppo della Rivoluzione, \u00e8 stata illuminata definitivamente da Augustin Cochin (35).<\/p>\n<p align=\"justify\">Nel governo rappresentativo tradizionale di Castiglia e di Aragona, analizzato da Enrique Gil Robles, nonostante tutti gli errori che si possano indicare &#8211; dovuti soprattutto alla mancanza di continuit\u00e0 delle Cortes, perch\u00e9 non era adeguatamente garantita la loro convocazione periodica e perch\u00e9 questa restava alla merc\u00e9 della volont\u00e0 del monarca &#8211; esisteva la comprensione dell\u2019eterogeneit\u00e0 del <i>&#8220;popolo reale&#8221;<\/i> cui fa riferimento Georges Burdeau. E la partecipazione della comunit\u00e0 nazionale al governo aveva possibilit\u00e0 di essere pi\u00f9 effettiva in tale regime <i>&#8220;autarchico-sovrano&#8221;<\/i> che in questa forma snaturata di governo rappresentativo, nel quale la sovranit\u00e0 teoricamente indivisibile finiva per essere ripartita fra le minoranze organizzate.<\/p>\n<p align=\"justify\">Il monismo giuridico, che ha rovinato la concezione dello Stato di diritto, si manifesta anche a questo proposito, escludendo le autorit\u00e0 sociali per affermare solamente la sovranit\u00e0 politica, emarginando i gruppi intermedi, riducendo tutto il diritto all\u2019ordine giuridico statale e facendo della societ\u00e0 &#8211; la Nazione &#8211; l\u2019<i>&#8220;assemblage des individus&#8221;<\/i> (36), la massa di cittadini isolati di fronte al potere dello Stato. Monismo individualista che prepara il monismo dello Stato totalitario.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>10. Mandato rappresentativo e mandato imperativo<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Grazie a una impropriet\u00e0 di espressione si \u00e8 indicato come mandato rappresentativo il trasferimento di poteri ai deputati, delegando loro l\u2019esercizio della sovranit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"justify\">L\u2019idea del mandato rappresentativo era gi\u00e0 stata espressa da Sir William Blackstone e da Edmund Burke, nella tradizione del sistema parlamentare inglese. Se ne fece difensore Emmanuel-Joseph Siey\u00e8s, sostenendo l\u2019incompatibilit\u00e0 del mandato imperativo con il regime rappresentativo. Nella sua argomentazione, si poneva nella stessa posizione di Charles-Louis de Secondat de Montesquieu, secondo il quale il popolo \u00e8 mirabile quando si tratta di scegliere, ma \u00e8 incapace di trattare gli affari (37).<\/p>\n<p align=\"justify\">Escluso il mandato imperativo, si pass\u00f2 a preconizzare l\u2019ampiezza di un mandato senza restrizioni. Con il primo, ogni deputato rappresenta una circoscrizione elettorale oppure un determinato gruppo che l\u2019abbia scelto, e riceve anche istruzioni speciali. Con il mandato detto rappresentativo, si pensa che il deputato rappresenti la Nazione, e che non sia vincolato da nessuna direttiva previamente stabilita.<\/p>\n<p align=\"justify\">Come spiega molto bene Georges Burdeau, le volont\u00e0 dei rappresentanti devono essere intese non come volont\u00e0 loro proprie, ma come espressione della volont\u00e0 nazionale. <i>&#8220;Per cogliere il significato esatto di questa rappresentanza, \u00e8 necessario comprendere che la funzione dei rappresentanti non \u00e8 quella di formulare una volont\u00e0 preesistente nel corpo nazionale. \u00c8 quella di volere per la nazione, il che significa che la volont\u00e0 nazionale esiste soltanto a partire dal momento in cui un atto dei rappresentanti ne abbia espresso la sostanza. Quindi la rappresentanza non ha come oggetto di delegare a certi organi il potere d\u2019interpretare i voti oppure le aspirazioni della collettivit\u00e0. Ha il fine di autorizzare questi organi a dire quello che vuole la nazione, cio\u00e8 a essere la sua volont\u00e0 e la sua voce. Insomma, la rappresentanza \u00e8 creatrice della volont\u00e0 nazionale&#8221;<\/i> (38).<\/p>\n<p align=\"justify\">Il mandato rappresentativo non \u00e8 il mandato nel senso del diritto privato. Lo mettono in risalto quanti hanno trattato l\u2019argomento. Da questo la distinzione fra <i>R\u00e4presentation<\/i> e <i>Vertretung<\/i> negli autori tedeschi. \u00c8 il <i>freies Mandat <\/i>, il &#8220;mandato libero&#8221;, non soggetto alle limitazioni del mandato imperativo.<\/p>\n<p align=\"justify\">Ciononostante non si smette di usare l\u2019espressione &#8220;mandato&#8221;, dando a essa un significato particolare. Lo stesso termine \u00e8 applicabile a due concetti diversi.<\/p>\n<p align=\"justify\">D\u2019altra parte, vi sono due diversi sistemi di rappresentanza politica. In uno di essi il mandato \u00e8 ampio, nell\u2019altro \u00e8 ridotto. Ma sono entrambi rappresentativi. Perch\u00e9 ridurre solamente al primo questo aggettivo? Anche il mandato imperativo implica rappresentanza, e perfino in un modo pi\u00f9 accentuato, grazie al vincolo maggiore che istituisce fra il deputato e i suoi elettori. Se &#8220;mandato&#8221; serve per designare categorie diverse, nel diritto privato e nel diritto pubblico, perch\u00e9 &#8220;rappresentanza&#8221; non servir\u00e0 per denominare due tipi diversi di mandato di diritto pubblico, ciascuno dei quali cerca di realizzare il sistema rappresentativo?<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>11. La rappresentanza politica e i princ\u00ecpi del mandato di diritto civile<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Darcy Azambuja osserva che la concezione secondo cui il mandato di diritto civile \u00e8 applicato al diritto pubblico si \u00e8 cos\u00ec diffusa che gli stessi testi costituzionali sono giunti a confermarla. Infatti, in Brasile, la Costituzione del 1891 usava il termine &#8220;mandato&#8221; facendo riferimento alla funzione di senatore e di deputato, e il suo principale autore e massimo interprete intendeva la locuzione nello stesso senso del diritto privato.<\/p>\n<p align=\"justify\">Ecco quanto adduce Ruy Barbosa in una petizione di <i>habeas corpus<\/i> trascritta dal primo volume, numero 2, della <i>Revista do Supremo Tribunal<\/i>:<\/p>\n<p align=\"justify\">&#8220;Il mandato \u00e8 nazionale. Lo conferisce la nazione, che elegge i membri del Congresso.<\/p>\n<p align=\"justify\">&#8220;Ora, dal mandato deriva, per il mandante, il diritto di chieder conto ai suoi mandatari, e, per i mandatari, il dovere di render conto.<\/p>\n<p align=\"justify\">&#8220;Pertanto, \u00e8 dovere del mandatario rispondere al mandante del modo in cui ha compiuto il mandato. Quindi, \u00e8 dovere del membro del Congresso Nazionale rispondere alla nazione del modo in cui svolge le funzioni legislative.<\/p>\n<p align=\"justify\">&#8220;Per questo controlla continuamente gli atti dei suoi rappresentanti, segue le deliberazioni parlamentari, sulle quali deve agire costantemente l\u2019opinione pubblica, nella sua funzione di guida, giudice, freno e propulsore.<\/p>\n<p align=\"justify\">&#8220;Ora, i rapporti di mandante e mandatari si esercitano sulla nazione e sui membri del Congresso Nazionale attraverso la propaganda, non la propaganda ufficiale, alla quale mancano i mezzi di larga diffusione, ma la propaganda generale della stampa, la sua vastissima propaganda.<\/p>\n<p align=\"justify\">&#8220;Coartarla significa defraudare la nazione del suo diritto sovrano di seguire giorno dopo giorno, momento dopo momento, le deliberazioni dei suoi rappresentanti. Ma significa anche, nello stesso tempo, e perci\u00f2 stesso, sottrarre ai rappresentanti della nazione l\u2019unico mezzo esistente per corrispondere, ogni giorno e in ogni momento, con la loro costituente, la nazione, informandola, con la dovuta continuit\u00e0, del comportamento dei suoi procuratori<i>&#8220;<\/i>.<\/p>\n<p align=\"justify\">Questa concezione, che applica al mandato in diritto costituzionale i princ\u00ecpi generali del mandato di diritto civile, e che quindi fa dei deputati i procuratori della Nazione, si combina perfettamente con il sistema tradizionale di rappresentanza politica e con il mandato imperativo. Ma \u00e8 incompatibile con la teoria moderna del mandato rappresentativo, di fronte al quale i rapporti fra la Nazione e i membri del Congresso o Parlamento si sottraggono a tali princ\u00ecpi.<\/p>\n<p align=\"justify\">Darcy Azambuja lo prova con le seguenti ragioni:<\/p>\n<p align=\"justify\">1. Il deputato \u00e8 eletto da un collegio o circoscrizione elettorale, e tuttavia si pensa che rappresenti tutta la Nazione, non soltanto la circoscrizione o il collegio che lo ha eletto (39). Non si pu\u00f2 concepire che il mandatario rappresenti altri oltre il mandante.<\/p>\n<p align=\"justify\">2. Una delle caratteristiche essenziali del mandato civile \u00e8 la sua revocabilit\u00e0 da parte del mandante. Ora, nel regime rappresentativo moderno il deputato non pu\u00f2 essere destituito dai suoi elettori. Una volta riconosciuto e insediato, nessuna dipendenza legale lo vincola ai suoi elettori, perch\u00e9 questi non possono eliminare poteri che di fatto non sono stati conferiti da loro, ma dalla Costituzione (40).<\/p>\n<p align=\"justify\">3. Nel mandato di diritto privato il mandatario deve render conto al mandante degli atti realizzati nella qualit\u00e0 di suo rappresentante. Ma il deputato non \u00e8 obbligato a render conto agli elettori, agisce in piena indipendenza rispetto a essi.<\/p>\n<p align=\"justify\">4. Il mandatario ha soltanto i poteri che il mandante gli ha concesso e, se oltrepassano i poteri conferiti, i suoi atti sono nulli. <i>&#8220;Chi potrebbe sostenere che, in regime rappresentativo, il rappresentante \u00e8 obbligato dalla volont\u00e0 dell\u2019elettorato e che sarebbero nulli gli atti da lui realizzati contro la volont\u00e0 dei suoi elettori?&#8221;<\/i> (41).<\/p>\n<p align=\"justify\">Perci\u00f2, l\u2019autore citato conclude, con Raymond Carr\u00e9 de Malberg, che <i>&#8220;il regime rappresentativo \u00e8 caratterizzato dalla non ammissione della rappresentanza&#8221;<\/i> (42).<\/p>\n<p align=\"justify\">Facendo anche riferimento alla soluzione di conciliazione di coloro secondo i quali esiste mandato non fra gli elettori e gli eletti, ma fra la Nazione, persona giuridica, da una parte, e il Parlamento, corpo politico organizzato, dall\u2019altra, Darcy Azambuja osserva: <i>&#8220;Fin da subito si pu\u00f2 dire che, se \u00e8 la nazione a conferire il mandato, dovrebbe essere essa stessa a eleggere i mandatari. Ora, chi elegge, anche nei paesi dove il suffragio universale \u00e8 pi\u00f9 ampio, anche nei paesi dove il corpo dei cittadini attivi \u00e8 pi\u00f9 esteso, non \u00e8 la nazione, ma una frazione, generalmente esigua, del numero totale dei membri della nazione. In questo senso le statistiche sono concludenti, e dimostrano non soltanto che gli elettori, per il loro numero, non possono essere considerati come fossero la nazione, ma ancora, il che \u00e8 pi\u00f9 grave, che i rappresentanti sono eletti da una minoranza di cittadini qualificati elettori&#8221;<\/i>\u00a0 (43).<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>12. Rappresentanza maggioritaria e rappresentanza proporzionale<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">La problematica della rappresentanza parlamentare ha costituito un incubo per i costituzionalisti. Questi si dividono nella ricerca di un sistema elettorale che permetta di verificare la volont\u00e0 popolare e di ottenere un\u2019autentica rappresentanza. Da una lato si trovano i sostenitori del criterio maggioritario, dall\u2019altro quelli della rappresentanza proporzionale.<\/p>\n<p align=\"justify\">I primi sono pi\u00f9 vicini alla concezione rivoluzionaria del sistema rappresentativo, formulata da Emmanuel-Joseph Siey\u00e8s. La volont\u00e0 espressa dai rappresentanti \u00e8 identificata con la volont\u00e0 nazionale, poich\u00e9 \u00e8 l\u2019espressione del corpo politico immaginato come un\u2019unit\u00e0 ideale. Non si tratta di riflettere le diverse correnti di opinione, oppure gli interessi dei gruppi, contro i quali Emmanuel-Joseph Siey\u00e8s metteva in guardia i suoi concittadini, preoccupato di sintonizzare ciascuno di loro con l\u2019interesse comune. L\u2019importante \u00e8 garantire tale identificazione. Poich\u00e9 l\u2019unanimit\u00e0 non \u00e8 possibile, il criterio della maggioranza \u00e8 il pi\u00f9 indicato per giungere a questo risultato. Si crede che la volont\u00e0 ideale del popolo &#8211; non la volont\u00e0 di tutti &#8211; sia espressa dalla maggioranza.<\/p>\n<p align=\"justify\">Il principio della rappresentanza proporzionale lascia il terreno dell\u2019idealit\u00e0 per quello delle realt\u00e0 concrete. Indubbiamente significa una flessione nella linea di pensiero ispiratrice dei teorici della Rivoluzione francese. Costituisce una concessione alle diverse volont\u00e0 esistenti nell\u2019ambiente sociale, con rottura dell\u2019unit\u00e0 ideale oggettivata da tali teorici.<\/p>\n<p align=\"justify\">Deriva dall\u2019accostamento al &#8220;popolo reale&#8221;, e fa tenere in considerazione le sue divisioni, la sua eterogeneit\u00e0. La preoccupazione dominante dei suoi sostenitori sta nella rappresentanza delle minoranze, affinch\u00e9 sia data la possibilit\u00e0 di esprimersi a tutte le correnti dell\u2019opinione pubblica, dal momento che si tratta di elementi che compongono la collettivit\u00e0 nazionale. Si vuol passare dalla Nazione ideale alla Nazione reale.<\/p>\n<p align=\"justify\">A quanti sostengono la rappresentanza proporzionale per ribellarsi contro la tirannia oppressiva della maggioranza, i loro avversari rispondono che chi respinge il principio della maggioranza cadr\u00e0 necessariamente nell\u2019anarchia o nel dispotismo. Lo diceva gi\u00e0 Abraham Lincoln, con parole trascritte da Ferdinand Aloys Hermens in epigrafe della sua opera <i>Europe between Democracy and Anarchy<\/i>, edita nel 1951, dieci anni dopo che lo stesso autore aveva pubblicato <i>Democracy or Anarchy?<\/i><\/p>\n<p align=\"justify\">In entrambi questi studi sulla rappresentanza proporzionale Ferdinand A. Hermens illustra la tesi di Abraham Lincoln con fatti politici della nostra epoca, e specialmente con la distruzione della democrazia di Weimar da parte del nazionalsocialismo. La rappresentanza proporzionale rese possibile l\u2019ascesa al potere di Adolf Hitler, che si serv\u00ec dell\u2019arma legale che gli metteva in mano lo Stato rappresentativo di diritto instaurato in Germania dopo la prima guerra mondiale (44).<\/p>\n<p align=\"justify\">Non si deve entrare in questa sede nelle questioni tecniche di diritto costituzionale relative all\u2019applicazione dei citati sistemi elettorali, come quelli attinenti al suffragio uninominale e al suffragio di lista, oppure ai procedimenti per realizzare la rappresentanza proporzionale, fra i quali emerge quello di Th. Hare, pienamente approvato da John Stuart Mill, e quello di Hondt, professore dell\u2019Universit\u00e0 di Gand (45). Elezione diretta o indiretta, voto segreto o palese sono pure temi complementari nella teoria della rappresentanza.<\/p>\n<p align=\"justify\">Solo una parola deve essere ancora detta riguardo al suffragio universale e al suffragio limitato. Se \u00e8 vero che il primo corrisponde pi\u00f9 logicamente all\u2019idea di governo rappresentativo, soprattutto nella sua forma moderna e individualista, tuttavia lo Stato liberal-borghese si \u00e8 strutturato, dal punto di vista della rappresentanza, attraverso la limitazione del suffragio, adottando il criterio del censo elevato, che rispondeva meglio agli interessi della classe dominante. Era il tempo del famoso motto di Fran\u00e7ois-Pierre-Guillaume Guizot: <i>&#8220;Enrichissez-vous!&#8221;<\/i>.<\/p>\n<p align=\"justify\">Questa limitazione, per motivi economici e soprattutto culturali, deriva, d\u2019altro canto, dalla presenza dell\u2019idea aristocratica nella democrazia, la cui essenza &#8211; giunge a dire Ferdinand A. Hermens &#8211; \u00e8 costituita dal principio della guida, o <i>political leadership<\/i> (46). Come abbiamo visto, John Stuart Mill mette in risalto l\u2019importanza della selezione per la formazione delle <i>\u00e9lite<\/i> dirigenti. Cos\u00ec pure, secondo Karl Salomon<b> <\/b>Zachariae, <i>&#8220;la Costituzione basata sul sistema rappresentativo ha il significato e la finalit\u00e0 di moderare la democrazia attraverso un\u2019elezione aristocratica&#8221;<\/i> (47).<\/p>\n<p align=\"justify\">L\u2019universalizzazione del suffragio \u00e8 caratteristica della democrazia moderna di massa, che da rappresentativa, in senso classico, tende a diventare plebiscitaria.<\/p>\n<p align=\"justify\">La rappresentanza proporzionale \u00e8 nata dallo sviluppo dei partiti politici e dalla loro proliferazione. Dove ha prevalso il bipartitismo, il principio maggioritario ha avuto condizioni per sopravvivere.<\/p>\n<p align=\"justify\">Qual \u00e8 il significato dei partiti politici nel sistema rappresentativo?<\/p>\n<p align=\"justify\"><b><span lang=\"FR\" style=\"font-size: 9pt; color: blue; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: FR;\"><span style=\"color: #000000;\">Note<\/span><\/span><\/b><\/p>\n<p align=\"justify\"><b><\/b><span lang=\"FR\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: FR;\">(20) Cfr. L\u00e9on Duguit, \u00c9tudes de droit public, vol. I, L\u2019\u00c9tat, le droit objectif et la loi positive, Ancienne Librairie Thorin &amp; Fils e Albert Fontemoing \u00c9diteur, Parigi 1901; e Louis Le Fur, Les grands probl\u00e8mes du droit, Recueil Sirey, Parigi 1937, cap. IV, Le droit naturel (ou rationel, objectif). Son r\u00f4le dans la formation du droit positif interne ou international, pp. 136-195; cfr. anche Heinrich Rommen, L\u2019eterno ritorno del diritto naturale, trad. it., Studium, Roma 1965.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(21) Un aspetto interessantissimo, che non si deve esaminare in questa sede per non deviare dall\u2019argomento che ci siamo proposti, \u00e8 quello della formazione del diritto come un riconoscimento, da parte dello Stato, del diritto sociale preesistente. Allora si vede che il compito del legislatore consiste nello scoprire il diritto piuttosto che nel crearlo. Il professor Manoel Gon\u00e7alves Ferreira Filho, nella sua tesi Do Processo Legislativo (San Paolo 1968) ricorda che, nel pensiero di Charles-Louis de Secondat de Montesquieu, il legislatore non \u00e8 creatore, ma semplice &#8220;scopritore della legge&#8221; (p. 39), il che corrisponde anche al pensiero medioevale, che &#8220;non concepiva la creazione di leggi, ma soltanto la scoperta di leggi&#8221; (p. 29). \u00c8 la grande lezione di Edmund Burke: &#8220;Tutte le leggi umane sono, propriamente parlando, soltanto dichiaratorie: possono modificare il modo e l\u2019applicazione, ma non hanno alcuna facolt\u00e0 di modificare la sostanza del diritto originale&#8221; (Tracts Relative to the Laws against Popery in Ireland, in Idem, The works of the right honourable Edmund Burke, vol. II, Londra 1910, p. 350).<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(22) Cfr. Friedrich August Hayek, La societ\u00e0 libera, trad. it., Vallecchi, Firenze 1969, capitolo undicesimo, \u00a7 5, pp. 198-199, e \u00a7 7, nota 56, pp. 218 e 516-517.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(23) Enrique Gil Robles usa l\u2019espressione &#8220;autarchia&#8221; non nel senso che \u00e8 venuta acquisendo nel diritto amministrativo, ma nel significato aristotelico di &#8220;autogoverno&#8221;, il self-government degli inglesi. Juan V\u00e1zquez de Mella, invece di &#8220;sovranit\u00e0&#8221; e di &#8220;autarchia&#8221;, parla rispettivamente di &#8220;sovranit\u00e0 politica&#8221; e di &#8220;sovranit\u00e0 sociale&#8221;.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(24) Cio\u00e8 del diritto scritto: &#8220;lex, plebi scita, senatus consulta, principum placita, magistratum edicta, responsa prudentium&#8221; (Inst. <\/span><span lang=\"FR\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: FR;\">I, II).<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"FR\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: FR;\">(25) Michel Villey mostra che il giusto in s\u00e9 &#8220;n\u2019est point tel parce qu\u2019on le commande, mais command\u00e9 parce qu\u2019il est juste (jussum quia justum)&#8221; (Abr\u00e9g\u00e9 du droit naturel classique, in Archives de philosophie du droit, nuova serie, n. 6, 1961, p. 63). <\/span><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">Gi\u00e0 i romani avevano detto: &#8220;non ex regula ius sumatur&#8221;.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(26) Lo ha colto molto bene Arturo Enrique Sampay quando dice che quanti, considerando la natura dello Stato di diritto su un piano puramente formale, &#8220;affermano che lo Stato di diritto \u00e8 lo Stato fatto funzionare attraverso un ordinamento giuridico, formulano una sterile tautologia, perch\u00e9 osservata da un\u2019angolazione puramente logico-formale ogni organizzazione politica sovrana &#8211; dal clan allo Stato &#8211; con la qualit\u00e0 di unit\u00e0 suprema di decisione e di efficienza per garantire la certezza del significato e della esecuzione del diritto, pu\u00f2 essere soltanto Stato di diritto&#8221; (La crisis del Estado de Derecho liberal-burgu\u00e9s, Losada, Buenos Aires 1942, p. 60). Otto Koellreutter cerca di attualizzare la concezione dello Stato di diritto inquadrando in essa lo Stato nazionalsocialista (Der nationale Rechtsstaat. Zum Wandel der deutschen Staatsidee [Lo Stato di diritto nazionale. Per la trasformazione dell\u2019idea tedesca di Stato], 1932). Infine, Carl Schmitt, in un articolo scritto nel 1935, afferma che, com\u2019\u00e8 esistito uno Stato di diritto cristiano, liberale, borghese, fascista, e cos\u00ec via, allo stesso modo si pu\u00f2 concepire uno Stato di diritto comunista (Was bedeutet der Streit um dem &#8220;Rechtsstaat&#8221;? [Che cosa significa la lotta per lo &#8220;Stato di diritto&#8221;?], in Zeitschrift f\u00fcr die gesamte Staatswissenschaft, XCV, n. 2, 1935, pp. 189-201): cfr. Piero Bodda, Lo Stato di diritto. A proposito di alcune recenti opinioni, Giuffr\u00e8, Milano 1935, pp. 37-42.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(27) Oltre ad altri, Giorgio Del Vecchio preferisce l\u2019espressione &#8220;Stato di giustizia&#8221; a &#8220;Stato di diritto&#8221;, adducendo a favore di essa i contributi di Godwin e di Menger nel senso che lo Stato ha come missione essenziale la giustizia (La Justice-La Verit\u00e9. <\/span><span lang=\"FR\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: FR;\">Essais de Philosophie Juridique et Morale, trad. francese, Dalloz, Parigi 1955, pp. 92 e 103). <\/span><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">Sul passaggio da uno &#8220;Stato di legalit\u00e0&#8221; a uno &#8220;Stato di giustizia&#8221;, cfr. la notevolissima opera di Ren\u00e9 Marcic, Vom Gesetzesstaat zum Richtersstaat. <\/span><span lang=\"DE\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: DE;\">Recht als Ma\u00df der Macht. Gedanken \u00fcber den demokratischen Rechts- und Sozialstaat [Dallo Stato della legge allo Stato del magistrato. <\/span><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">Il diritto come misura della forza. Pensieri sullo Stato democratico di diritto e sociale], Springer, Vienna 1957. L\u2019autore mette in risalto anche l\u2019oggettivit\u00e0 del concetto di diritto, indipendente dalla legge. Anche Alfredo Buzaid mostra che lo Stato di Giustizia contiene e supera lo Stato di Diritto (Rumos Pol\u00edticos da Revolu\u00e7\u00e3o Brasileira, in Arquivos do Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a, anno XXVIII, n. 113, marzo 1970, p. 26).<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(28) Cos\u00ec, secondo Marcel de la Bigne de Villeneuve, il governo rappresentativo, nella sua modalit\u00e0 rivoluzionaria, \u00e8 nato da una usurpazione di qualit\u00e0. I deputati agli Stati Generali, secondo il diritto dell\u2019epoca, avevano ricevuto un mandato limitato e imperativo, contenuto nei Cahier: &#8220;Proclamandosi Assemblea Nazionale Costituente rinunciarono a esso, lo ripudiarono, e quindi rivendicarono il mandato generale della Nazione a partire dal momento in cui non erano pi\u00f9 mandatari a nessun titolo&#8221; (Trait\u00e9 G\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9tat. <\/span><span lang=\"FR\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: FR;\">Essai d\u2019une Th\u00e9orie R\u00e9aliste de Droit Politique, II, Recueil Sirey, Parigi 1929, pp. 69-70).<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"FR\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: FR;\">(29) Georges Burdeau, Trait\u00e9 de Science Politique, IV, Librairie G\u00e9n\u00e9rale de Droit et de Jurisprudence, Parigi 1952, p. 243.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(30) Francisco Ayala, Studio preliminare alla trad. spagnola di Emmanuel-Joseph Siey\u00e8s, \u00bfQue es el Tercer Estado?, Editorial Americalee, Buenos Aires 1943, p. 17.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"FR\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: FR;\">(31) J.-J. Rousseau, Du Contrat Social, libro II, cap. 3: &#8220;Il importe donc pour avoir bien l\u2019\u00e9nonc\u00e9 de la volont\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale qu\u2019il n\u2019y ait pas de soci\u00e9t\u00e9 partielle dans l\u2019\u00c9tat, et que chaque Citoyen n\u2019opine que apr\u00e8s lui&#8221;.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(32) Nel capitolo sesto di questo libro esplosivo e che ha avuto cos\u00ec grande influenza l\u2019autore svolge i princ\u00ecpi fondamentali della nuova teoria del sistema rappresentativo. Mostra che negli uomini vi sono tre tipi d\u2019interesse: l\u2019interesse personale, sulla cui base uno si isola, si cura soltanto di s\u00e9 stesso ed \u00e8 inoffensivo; l\u2019interesse corporativo o di gruppo, il pi\u00f9 nocivo, perch\u00e9 pu\u00f2 prevalere contro l\u2019interesse nazionale; e finalmente quest\u2019ultimo, ossia &#8220;celui par lequel les citoyens se ressemblent; il pr\u00e9sente la juste \u00e9tendue de l\u2019inter\u00eat commun&#8221;.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(33) Cfr. G. Burdeau, op. cit., IV, pp. 244, 247, 249 e 251.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(34) F. A. Hayek, op. cit., capitolo tredicesimo, \u00a7 2, p. 226.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(35) Con le sue ricerche sull\u2019opera delle societ\u00e0 di pensiero in Bretagna, Augustin Cochin rinnov\u00f2 la storia della Rivoluzione francese. Morto sul campo di battaglia nella guerra del 1914, lasci\u00f2 nella sua opera postuma, oltre ai due volumi con il risultato di tali ricerche, le seguenti pubblicazioni: Les Soci\u00e9t\u00e9s de Pens\u00e9e et la D\u00e9mocratie e La R\u00e9volution et la Libre Pens\u00e9e.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(36) E.-J. Siey\u00e8s, op. cit., ibidem.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"FR\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: FR;\">(37) Cfr. Carles-Louis de Secondat de Montesquieu, De l\u2019Esprit des Lois, libro II, cap. 2, e libro XI, cap. 6. <\/span><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">Emmanuel-Joseph Siey\u00e8s espone la sua concezione di governo rappresentatitivo non solo nel libro sul Tiers \u00e9tat, ma anche nei discorsi, soprattutto quando alla Costituente si discuteva la questione dei mandati imperativi. Diceva: &#8220;La grande maggioranza dei nostri concittadini non ha istruzione sufficiente n\u00e9 tempo per volersi occupare direttamente delle leggi che devono reggere la Francia; quindi deve nominare rappresentanti&#8221; (cit. in R. Carr\u00e9 de Malberg, op. cit., II, p. 256). Quanto a Sir William Blackstone e a Edmund Burke, vedi capitolo VI, \u00a7 8.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"FR\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: FR;\">(38) G. Burdeau, op. cit., p. 244.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(39) La Costituzione francese del 1791, al suo titolo III, cap. I, sezione III, articolo 7, dispone: &#8220;I rappresentanti eletti nei dipartimenti non saranno rappresentanti di un dipartimento particolare, ma dell\u2019intera Nazione, e non potr\u00e0 essere loro dato nessun mandato&#8221;.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(40) Fra le eccezioni a questo principio l\u2019autore ricorda la Costituzione del Rio Grande del Sud, del 14 luglio 1891, che ammetteva la &#8220;revoca del mandato&#8221; di deputato all\u2019Assemblea dei Rappresentanti e degli Intendenti Municipali.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(41) Darcy Azambuja, Teoria Geral do Estado, Livraria do Globo, P\u00f4rto Alegre 1942, cap. <\/span><span lang=\"FR\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: FR;\">XVIII.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"FR\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: FR;\">(42) Cfr. R. Carr\u00e9 de Malberg, Th\u00e9orie G\u00e9n\u00e9rale de l\u2019\u00c9tat, II, p. 367. <\/span><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">Da parte sua Paul Laband, riconosce questa mancanza di rappresentativit\u00e0: &#8220;Non ha senso positivo, significato giuridico, la qualificazione dei membri del Reichstag come rappresentanti dell\u2019intiero popolo; in senso giuridico i membri del Reichstag non rappresentano chicchessia; le loro attribuzioni non sono derivate da un altro soggetto giuridico&#8221;. E ancora: &#8220;Il popolo (cio\u00e8, a dir meglio, la somma di tutti i singoli cittadini dell\u2019Impero dotati del diritto elettorale) \u00e8 chiamato soltanto nell\u2019atto della formazione del Reichstag a partecipare giuridicamente alla vita statuale dell\u2019Impero; in ogni elezione il cittadino esaurisce l\u2019esercizio del proprio diritto politico con un atto unico. \u00c8 da considerare come antigiuridica la contraria concezione che il popolo eserciti, mediante il Reichstag, come sua rappresentanza, una partecipazione continua agli affari pubblici dell\u2019Impero. Appena compiuta l\u2019elezione, cessa ogni partecipazione, ogni cooperazione, ogni influenza giuridicamente rilevante del &#8220;popolo intiero&#8221;, cio\u00e8 di tutti i singoli cittadini sulle determinazioni di volont\u00e0 dell\u2019Impero&#8221; (Il diritto pubblico del l\u2019Impero germanico, libro I, capitolo V, \u00a7 32, trad. it., Biblioteca di Scienze Politiche ed Amministrative, serie 3a, vol. VI, parte 1a, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1914, pp. 400-401).<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"FR\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: FR;\">(43) D. Azambuja, op. cit., ibidem.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(44) In questo modo si \u00e8 passati &#8211; applicando la tipologia di Max Weber &#8211; dalla rappresentanza fondata su una legittimit\u00e0 razionale o legale &#8211; Costituzione di Weimar &#8211; alla rappresentanza legittimata carismaticamente &#8211; F\u00fchrerprinzip.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(45) \u00c8 interessante ricordare che, nel gennaio del 1859, Jos\u00e9 Martiniano de Alencar pubblicava sul Jornal do Commercio alcuni articoli favorevoli alla rappresentanza delle minoranze, che, prima di Th. Hare, ebbe in Victor Consid\u00e9rant, in Svizzera, uno dei suoi pi\u00f9 rilevanti sostenitori, che la propose, nell\u2019anno 1842, al Consiglio di Ginevra. Nel 1868 veniva data alle stampe l\u2019opera di J. M. de Alencar, O Systema Representativo (B. L. Garnier, Rio de Janeiro).<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-GB;\">(46) Ferdinand Aloys Hermens, Europe between Democracy and Anarchy, University of Notre Dame, Indiana 1951, p. XVI.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\">(47) Cit. da Gerhard Leibholz nel suo studio sul contenuto della democrazia dei partiti e sulle diverse forme in cui si manifesta (Conceptos fundamentales de la pol\u00edtica y de la teor\u00eda de la constituci\u00f3n, Instituto de Estudios Pol\u00edticos, Madrid 1964, p. 143). A sua volta Johann Kaspar Bluntschli, dopo aver detto che la rappresentanza, per essere completa, deve comprendere tutte le classi, aggiunge che, se il suffragio universale sembra aritmeticamente perfetto, non lo \u00e8 organicamente, e afferma: &#8220;Il voto uguale di tutti \u00e8 il regno della moltitudine ignorante e grossolana sulle minoranze colte&#8221; (Le droit public g\u00e9n\u00e9ral, trad. francese, 2a ed., Librairie Guillaumin et C.ie, Parigi 1881, pp. 42-43)<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" align=\"justify\"><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/?p=965\"><span style=\"font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt;\"><strong>vai alla prima parte<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n<p align=\"justify\">_____________________<\/p>\n<p><strong>Leggi anche:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/?p=963\" target=\"_blank\">L\u2019idea di rappresentanza nel diritto<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/?p=965\" target=\"_blank\">La rappresentanza della societ\u00e0 politica<\/a>\u00a0-1<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/?p=966\" target=\"_blank\">La rappresentanza politica nello Stato dei partiti e nella societ\u00e0 di massa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/?p=34645\" target=\"_blank\">Autorit\u00e0 e rappresentanza<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/?p=968\" target=\"_blank\">La rappresentanza come valore simbolico che manifesta un ordine trascendente<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/?p=969\" target=\"_blank\">Origine e significato delle istituzioni rappresentative<\/a><\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel &#8220;[&#8230;] clima di &#8220;crisi&#8221; che attualmente investe [&#8230;] le istituzioni pubbliche [&#8230;] sulle quali la convivenza umana si fonda&#8221; (Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti alla prima sessione della Conferenza permanente del Ministero dell\u2019Interno della Repubblica Italiana su La cultura della legalit\u00e0, dell\u20198-7-1991, n. 1, in L\u2019Osservatore Romano, 8\/9-7-1991), i paragrafi da 5 a &hellip; <\/p>\n<p><a class=\"more-link btn\" href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-rappresentanza-della-societ-politica2\/\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":29223,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[235,785,774],"class_list":["post-964","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica","tag-politica-2","tag-rappresentanza","tag-stato-di-diritto","item-wrap"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - 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