{"id":5561,"date":"2013-04-24T00:00:00","date_gmt":"2013-04-23T22:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2015-11-12T14:27:07","modified_gmt":"2015-11-12T13:27:07","slug":"valori-giuridici-non-negoziabili-del-diritto-pubblico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/valori-giuridici-non-negoziabili-del-diritto-pubblico\/","title":{"rendered":"Valori giuridici non negoziabili del diritto pubblico (*)"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: center;\"><strong><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/no-negoziabile.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-27593\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/no-negoziabile.jpg\" alt=\"no negoziabile\" width=\"200\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/no-negoziabile.jpg 225w, https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/no-negoziabile-150x150.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/><\/a>Iustitia<\/strong> (rivista trimestrale di cultura giuridica)<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">n.1-2013<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">SOMMARIO: <strong>1.<\/strong> Premessa: un concetto sotto assedio. \u2014 <strong>2.<\/strong> Una prima riflessione sulla &#8220;non negoziabilit\u00e0&#8221; dei beni della vita. \u2014 <strong>3.<\/strong> Una riproposizione del tema: non &#8220;quali&#8221; ma &#8220;perch\u00e9&#8221; \u00e8 necessario individuare dei valori ultimi non negoziabili. \u2014 <strong>4.<\/strong> Una questione conoscitiva (e non solo un&#8217;intransigenza etica). \u2014 <strong>5<\/strong>. Dal morale al giuridico: la dimensione della non negoziabilit\u00e0 nel diritto costituzionale. \u2014 <strong>6<\/strong>. Nota conclusiva: l&#8217;apertura al confronto e la responsabilit\u00e0 dell&#8217;argomentazione<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Lorenza Violini<\/strong><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\"><strong>1.<\/strong> Quando la Chiesa cattolica menziona l&#8217;esistenza e rivendica la necessit\u00e0 di tutelare valori non negoziabili, si riscontra tra i cultori del diritto costituzionale un diffuso senso di avversione. Sono in molti, infatti, a considerare tale pretesa come incompatibile, tra le altre cose (1), con la democrazia pluralistica, fondata e da fondarsi\u00a0 sul relativismo delle opinioni.<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il pi\u00f9 autorevole supporto teorico a questa visione \u00e8 forse offerto da Kelsen (2), laddove questi ha affermato che: &#8220;Se si crede nell&#8217;esistenza dell&#8217;assoluto, cio\u00e8 soprattutto del bene assoluto, che cosa ci pu\u00f2 essere di pi\u00f9 assurdo del provocare un accordo a tale riguardo, di far decidere la maggioranza?&#8221;; e, ancora: &#8220;Se la verit\u00e0 assoluta e i valori assoluti si considerano inaccessibili alla conoscenza umana, allora non solo si pu\u00f2 ritenere quanto meno possibile la propria opinione, ma si deve ritenere possibile anche l&#8217;altrui, opposta opinione. Per tale motivo l&#8217;idea democratica presuppone una concezione relativistica del mondo&#8221; (3).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Venendo a tempi pi\u00f9 recenti, Zagrebelsky ha sostenuto che &#8220;per rendere possibile la coesistenza dei principi e dei valori occorre che essi perdano precisamente il carattere che consentirebbe eventualmente la costruzione a partire da uno di essi di un sistema formale chiuso, cio\u00e8 la loro assolutezza. Concepiti in termini assoluti, i principi si renderebbero rapidamente nemici uno dell&#8217;altro. Alla fine uno si ergerebbe sovrano su tutti e pretenderebbe solo svolgimenti consequenziali. Ma nelle Costituzioni pluraliste non pu\u00f2 essere cos\u00ec. I principi e i valori devono essere tenuti sotto controllo per evitare che, assolutizzandosi, diventino tiranni&#8221; (4).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo contesto di idee, l&#8217;appello a valori non negoziabili \u00e8 considerato indice di fondamentalismo e non invece segno di quella inevitabile esigenza di &#8220;fondamentalit\u00e0&#8221; \u2014 da intendersi come esigenza di una struttura portante che, per essere tale, deve essere stabile e metodologicamente non modificabile \u2014 che \u00e8 alla base dello stesso diritto costituzionale, il quale \u2014 non a caso, come si dir\u00e0 d&#8217;appresso \u2014 indica nei diritti fondamentali e nei principi costituzionali inviolabili i baluardi che possono essere opposti agli attacchi di ipotetici ma non per questo meno pericolosi nemici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si assiste cos\u00ec a una sorta di paradosso: proprio i cultori di una disciplina permeata da elementi fondamentali tendenzialmente inviolabili (o quanto meno ritenuti e dichiarati tali) sembrano opporsi alla visione di chi, come la Chiesa cattolica, sostiene l&#8217;esistenza di elementi caratterizzati dalla non negoziabilit\u00e0. Questa singolare circostanza non ha mancato di attrarre l&#8217;attenzione di alcuni tra i pi\u00f9 vivaci giuspubblicisti, che si sono interrogati sulle possibili ragioni del paradosso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In un saggio pubblicato pochi anni fa, Cesare Pinelli ha osservato che &#8220;l&#8217;affermazione <em>di principi non negoziabili <\/em>non \u00e8 [&#8230;] affatto estranea all&#8217;orizzonte della democrazia pluralistica. E proprio per questo diventa necessario distinguere il relativismo dei valori politici, che si oppone ai valori assoluti, <em>dall&#8217;indifferenza verso la qualit\u00e0 dei legami sociali <\/em>(5), che corrode dall&#8217;interno la convivenza democratica come un tarlo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nelle nostre societ\u00e0 i vitelli d&#8217;oro si moltiplicano, e moltiplicandosi incentivano indifferenza. Da questo punto di vista l&#8217;allarme della Chiesa, istituzione bimillenaria e una delle maggiori agenzie culturali produttrici di senso su scala mondiale, mi pare pienamente giustificato. Sarebbe ben pi\u00f9 ascoltato e condiviso, se l&#8217;equazione fra indifferenza e relativismo si accompagnasse a un chiarimento circa l&#8217;uso di questo termine. Diversamente, rimane l&#8217;impressione di una condanna indiscriminata dell&#8217;unico sistema che ha saputo fronteggiare la portata distruttiva dei valori assoluti nella sfera politica&#8221; (6).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Trattasi di un modo molto acuto di porre il problema in esame, che merita la massima attenzione. E pertanto, provando a raccoglierne l&#8217;implicita provocazione, vorrei mostrare (dimostrare sarebbe troppo) come al diritto costituzionale non sia estranea la logica che sottost\u00e0 all&#8217;affermazione (teologica, morale e anche giuridica) dell&#8217;esistenza di &#8220;valori e principi non negoziabili&#8221;, e come la postulazione di questi ultimi sia compatibile con la struttura dialogica propria delle moderne societ\u00e0 aperte (7).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2.<\/strong> Per procedere in questo tentativo, conviene operare la seguente distinzione: se alcunch\u00e9 viene qualificato come non negoziabile pu\u00f2 significare ora che tale <em>quid <\/em>non \u00e8 parificabile alle normali merci di scambio, ora che esso non pu\u00f2 essere oggetto di transazioni (intransigibile e quindi, per assonanza, intransigente risulta il soggetto che lo qualifica come tale). Trattasi, nel primo caso di un significato materiale (vi sono oggetti negoziabili e oggetti non negoziabili), mentre, nel secondo, il riferimento ad oggetti non negoziabili si amplia per rimandare ad una non riducibile intransigenza etica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla base della distinzione or ora compiuta, va detto che l&#8217;intransigenza etica \u00e8 quella che pi\u00f9 comunemente viene accostata (forse non interamente a ragione) al pensiero del Magistero della Chiesa cattolica. Quanto, invece, all&#8217;esistenza di diversi tipi di beni\/ oggetti\/ valori, essa costituisce la base giuridica del ragionamento che segue e pu\u00f2 essere ricostruita partendo da quanto \u00e8 stato recentemente affermato da Micheal Sandel, uno dei pi\u00f9 noti filosofi politici nordamericani, assai accreditato come anti-individualista e di conseguenza, pur con molte attenuazioni, appartenente alla tradizione comunitarista.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In forza di tale tradizione, Sandel ricorda nei suoi scritti (e soprattutto nel suo famosissimo <em>What money can&#8217;t buy <\/em>(8) che siamo in presenza di una diffusa mercificazione anche dei beni pi\u00f9 lontani dalla materialit\u00e0 dell&#8217;esistenza: ci si pu\u00f2 comprare, da detenuti, una migliore sistemazione nelle carceri, una cella pulita, tranquilla e lontana dalle celle dei prigionieri che non pagano; si pu\u00f2 comprare un utero per avere un figlio senza i fastidi della gravidanza (e si pu\u00f2 anche cercare la madre surrogata a minor prezzo, ad esempio nei paesi sottosviluppati), etc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai nostri fini l&#8217;analisi di Sandel non serve in prima battuta ad identificare un elenco fisso di beni che &#8220;il denaro non possa comprare&#8221;. Essa, piuttosto, contribuisce a mettere in luce come, nella vasta rosa di beni e valori che ogni giorno attraggono la nostra attenzione, ve ne siano alcuni che \u2014 quasi naturalmente (ma probabilmente anche per una questione culturale) \u2014 sono considerati come speciali, come particolarmente preziosi, sostanzialmente &#8220;altri&#8221; rispetto al resto dei beni, qualitativamente diversi, cosicch\u00e9 essi tendono a sottrarsi alle normali regole che governano le relazioni e le transazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 interessante notare come appartenga alla riflessione critica del soggetto la necessit\u00e0 di compiere tale valutazione\/distinzione, contro il nichilismo materialista che considera tutto eguale, tutto &#8220;culturale&#8221; e quindi tutto soggetto a cambiamento. E, ancora, tale riflessione \u00e8 interessante perch\u00e9 mette in luce come, quasi inesorabilmente, si stia scivolando verso un materialismo spinto, dove i criteri di giudizio di tipo economico stanno diventando dominanti e dove la logica dell&#8217;acquisto e della vendita non riguarda pi\u00f9 solo i beni materiali ma governa l&#8217;intera sfera della vita. \u00c8, ultimamente, una posizione radicale, intransigente, volta a contrastare la tendenza che fa dell&#8217;economia \u2014 che sta diventando una nuova forma di imperialismo \u2014 il padrone ultimo dell&#8217;esistenza dell&#8217;uomo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altre parole, Sandel sta ponendo la questione di come si possa fondare un nuovo umanesimo la cui ricerca parte dal chiedersi se vogliamo vivere solo sulla base delle logiche del mercato per giungere poi ad identificare valori degni di essere promossi. E, ad onta della diversit\u00e0 delle risposte, l&#8217;accettare la sfida insita nella mera domanda comporta un riconoscimento primigenio e condiviso, secondo cui vi sono (e vi devono essere per non soccombere all&#8217;economicismo materialista) beni la cui natura li distingue da beni di altra natura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;esempio pi\u00f9 ovvio, nel solco dell&#8217;etica kantiana, \u00e8 l&#8217;essere umano: non a caso la schiavit\u00f9 fu abolita perch\u00e9 esseri umani erano trattati come merce e comprati e venduti all&#8217;occorrenza; non a caso l&#8217;opposizione a tortura e pena di morte presenta caratteristiche di radicalit\u00e0 e di intransigenza universalmente condivise, segno della imprescindibile necessit\u00e0 di identificare elementi comuni di accordo che vadano oltre l&#8217;etica liberale portata all&#8217;estremo, quella secondo cui qualsiasi scelta morale \u00e8 accettabile purch\u00e9 non leda la libert\u00e0 altrui.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va detto, per inciso, che la necessit\u00e0 di identificare un limite all&#8217;invasione indiscriminata del mercato e del libero scambio \u00e8 assai pi\u00f9 forte nella patria di Sandel di quanto non lo sia nella cultura europea visto che oltreoceano la provocazione ad identificare <em>&#8220;what money can&#8217;t buy&#8221; <\/em>probabilmente genera lo stesso sconcerto che si percepisce da noi quando il Magistero della Chiesa afferma che vi sono valori non negoziabili. In questo senso vi pu\u00f2 essere una certa affinit\u00e0 culturale tra la tensione morale di Sandel e la visione del Magistero cattolico, entrambe volte a contestare l&#8217;assetto culturale dominante qui relativista, l\u00e0 materialista.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sommaria riproposizione delle tesi di Sandel, volutamente tenuta sul piano del metodo, consente ora di avvicinarsi agli insegnamenti del Magistero della Chiesa sul tema dei valori non negoziabili senza ridurre lo stesso ad un mero &#8220;elenco di cose&#8221;. Parlare di elenco pu\u00f2 essere ad un tempo molto facilitante (sino al semplicismo) ma anche fuorviante, mirando a portare l&#8217;attenzione sul concreto accordo sui contenuti senza un serio confronto sui presupposti del ragionamento in atto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di fatto, il dettagliato elenco che \u2014 quasi a cantilena \u2014 viene riproposto, risponde alla domanda su quali siano tali beni e non alla ben pi\u00f9 radicale questione del perch\u00e9 essi siano stati affermati e vengano costantemente riproposti nel presente \u2014 epoca che, come si sa, \u00e8 dominata dal relativismo sia teorico sia, soprattutto pratico, faccia tollerante dell&#8217;individualismo nichilista e materialista che ne costituisce il sostrato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>3.<\/strong> Se per ora si deve riflettere non tanto sui contenuti sostan\u00adziali richiamati dall&#8217;espressione su cui qui si ragiona, quanto sulla logica ad essa sottesa, occorre chiedersi come mai il Magistero insista nel riproporre certi valori e nel qualificarli come non negoziabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ricordiamo in premessa che l&#8217;espressione principi\/valori\/diritti assoluti e non negoziabili \u00e8 contenuta nella &#8220;Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l&#8217;impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica&#8221; (9), redatta nel 2002 a cura della Congregazione per la dottrina della fede, durante la presidenza dell&#8217;attuale Pontefice (10).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Benedetto XVI usa questa formula (riferendosi alla promozione della vita umana dal suo concepimento fino alla fine naturale, alla tutela della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, all&#8217;educazione dei figli) per indicare &#8220;la soglia morale al di sotto della quale nessuno, secondo la Chiesa, deve scendere, il nucleo etico di cui singoli e organizzazioni civili non possono disporre, dal momento che esso \u00e8 iscritto nella stessa <em>natu<\/em><em>ra&#8221; <\/em>(11), concetto ricorrente \u2014 come abbiamo visto \u2014 anche nella riflessione del laico Sandel.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla scia di tale primigenia dichiarazione, nel 2007 (12), il Pontefice ha messo in luce come la riscoperta di determinati valori fondanti della convivenza civile \u2014 ed in particolare dell&#8217;inviolabile sacralit\u00e0 dell&#8217;essere umano \u2014 sia indispensabile per il superamento del grave momento che le nostre societ\u00e0 si trovano ad affrontare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel discorso di Sua Santit\u00e0 al Comece si legge che &#8220;non si pu\u00f2 pensare di edificare un&#8217;autentica \u00abcasa comune\u00bb europea trascurando l&#8217;identit\u00e0 propria dei popoli di questo nostro Continente. Si tratta infatti di un&#8217;identit\u00e0 storica, culturale e morale, prima ancora che geografica, economica o politica; un&#8217;identit\u00e0 costituita da un insieme di valori universali, che il Cristianesimo ha contribuito a forgiare, acquisendo cos\u00ec un ruolo non soltanto storico, ma fondativo nei confronti dell&#8217;Europa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tali valori, che costituiscono l&#8217;anima del Continente, devono restare nell&#8217;Europa del terzo millennio come \u00abfermento\u00bb di civilt\u00e0. Se infatti essi dovessero venir meno, come potrebbe il \u00abvecchio\u00bb Continente continuare a svolgere la funzione di \u00ablievito\u00bb per il mondo intero? Non \u00e8 motivo di sorpresa che l&#8217;Europa odierna, mentre ambisce a porsi come una comunit\u00e0 di valori, sembri sempre pi\u00f9 spesso contestare che ci siano valori universali ed assoluti?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa singolare forma di \u00abapostasia\u00bb da se stessa, prima ancora che da Dio, non la induce forse a dubitare della sua stessa identit\u00e0? Si finisce in questo modo per diffondere la convinzione che la ponderazione dei beni sia l&#8217;unica via per il discernimento morale e che il bene comune sia sinonimo di compromesso. In realt\u00e0, se il compromesso pu\u00f2 costituire un legittimo bilanciamento di interessi particolari diversi, si trasforma in male comune ogniqualvolta comporti accordi lesivi della natura dell&#8217;uomo&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al centro del pensiero del Pontefice, in ultima analisi, \u00e8 il tema del fondamento dell&#8217;identit\u00e0 collettiva dei popoli europei, identificato con il valore ultimo dell&#8217;autentica dignit\u00e0 dell&#8217;essere umano, valore da contrapporre a quell&#8217;atteggiamento pragmatico, oggi largamente diffuso, che giustifica sistematicamente il compromesso sui valori umani essenziali, come se fosse l&#8217;inevitabile accettazione di un presunto male minore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale pragmatismo, presentato come equilibrato e realista, in fondo tale non \u00e8, proprio perch\u00e9 nega quella dimensione valoriale ed ideale che \u00e8 inerente alla natura umana e che si caratterizza come intrinsecamente immodificabile non solo sul piano morale ma, prima di tutto, sul piano dell&#8217;ontologia; \u00e8 questo il contesto in cui si inserisce la questione dei valori non negoziabili, riproposti non senza una forte critica alle riduzioni antropologiche e morali della cultura contemporanea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>4.<\/strong> Ma i valori non negoziabili sono il prodotto di una specifica visione dogmatica o sono espressione di una concezione che pu\u00f2 dirsi universale? La risposta a questa domanda \u00e8 ben esplicitata nelle fonti citate e in molti altri documenti che trattano del tema. Qui si pu\u00f2 leggere, ad esempio, che &#8220;Questi principi non sono verit\u00e0 di fede, n\u00e9 sono solo una derivazione del diritto alla libert\u00e0 religiosa. Essi sono inscritti nella natura umana stessa, riconoscibili con la ragione, e quindi sono comuni a tutta l&#8217;umanit\u00e0&#8221; (13).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Simili affermazioni vanno fatte oggetto di riflessione e di approfondimento e, a tal fine, soccorrono le tesi di Sandel sopra evocate. Anche tale autore ricorre sovente al tema della natura, una natura che la ragione pu\u00f2 e deve conoscere per trame poi le conseguenze etiche. Un&#8217;etica senza fondamento sostanziale \u2014 sostiene Sandel \u2014 finisce per essere facile preda dei signori del mercato, dell&#8217;economicismo materialista, cui anche la Chiesa Cattolica \u2014 come si \u00e8 visto \u2014 vuole distanziarsi per andare alla ricerca di un nuovo umanesimo e dei suoi presupposti antropologici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ora, parlare di natura non significa \u2014 come forse in molti casi pu\u00f2 accadere \u2014 parlare di qualcosa che \u00e8 l&#8217;opposto dell&#8217;artificio; non significa neppure aderire, senza una adeguata modernizzazione (14), al tema del diritto naturale, gi\u00e0 in parte messo in discussione dallo stesso Benedetto XVI ai tempi del suo dialogo con Habermas (15), che pure mantiene, nella sua aspirazione ideale, tutta la sua validit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una riflessione sull&#8217;identificazione della natura degli oggetti risulta invece utile al fine di porre in essere un esercizio della ragione che, come tale, \u00e8 in grado, tramite processi argomentativi, di pervenire a distinguere che cosa \u00e8 &#8220;merc\u00e9&#8221; e che cosa \u00e8 &#8220;non merc\u00e9&#8221;, che cosa \u00e8 &#8220;negoziabile&#8221; e che cosa \u00e8 &#8220;non negoziabile&#8221;, cosicch\u00e9 le norme morali e giuridiche che valgono per il primo genere di oggetti non possono essere automaticamente trasferite al secondo genere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche questo non \u00e8 scontato: come ben evidenzia Sandel, al presente il mercato \u00e8 un fenomeno pressoch\u00e9 totalizzante in forza del quale si \u00e8 attuato una sorta di passaggio dall&#8217;economia di mercato alla &#8220;societ\u00e0&#8221; di mercato. Se ci si vuole opporre a questa visione, \u00e8 necessario distin\u00adguere tra categorie di beni facendo ricorso al concetto di natura indagato dalla ragione. Il che, come \u00e8 noto, non presenta elementi di sostanziale novit\u00e0 visto che gi\u00e0 Aristotele \u2014 e con lui Tommaso \u2014 asseriva che la modalit\u00e0 di valutazione di un oggetto dipende dalla natura dello stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il problema dei valori non negoziabili \u00e8 di natura conoscitiva, prima ancora che di natura etica. Non a caso il Cardinale Bagna-sco (16), per trattare del tema della vita umana &#8220;nella sua assoluta indisponibilit\u00e0 o, se si vuole, sacralit\u00e0&#8221;, ha reputato inevitabile allargare l&#8217;orizzonte al &#8220;problema antico ma non scontato della conoscenza&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;La conoscenza infatti, parte da un atto positivo, di fiducia: fa appello al senso comune, all&#8217;esperienza universale&#8221;. &#8220;\u00c8 dunque&#8221; \u2014 prosegue il Presidente della CEI \u2014 &#8220;un atto di sintonia, di comunione preriflessa con il mondo, il punto di partenza del nostro rapportarci con il mondo, non il rinchiuderci nel sospetto e nel dubbio metodico e universale che \u2014 forse con aria di profonda intelligenza \u2014 accusa di fanatismo chi affermi che la verit\u00e0 esiste ed \u00e8 conoscibile&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Senza entrare ulteriormente nell&#8217;argomento, basta qui trattenere l&#8217;idea che la Chiesa pone \u2014 quantomeno \u2014 un tema su cui riflettere sul piano conoscitivo prima ancora che un elenco di principi morali e giuridici da fissare. Ed \u00e8 su questi presupposti che si pu\u00f2 costruire un dialogo ed un confronto tra le diverse componenti della societ\u00e0 plurale. Come \u00e8 stato giustamente detto (17), &#8220;occorre una societ\u00e0 che favorisca un dibattito acceso [sulla] natura. La finta discrezione e neutralit\u00e0 liberale sulle scelte morali ha di fatto privato la societ\u00e0 di uno spazio comune&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Chiesa considera dunque suo dovere difendere, nella totalit\u00e0 della nostra societ\u00e0, le verit\u00e0 e i valori nei quali \u00e8 in gioco la dignit\u00e0 dell&#8217;uomo in quanto tale. Ne deriva che, ad esempio, &#8220;non abbiamo diritto di giudicare se un individuo sia \u2018gi\u00e0 persona&#8217;, oppure &#8216;non ancora persona&#8217;, e ancor meno ci spetta manipolare l&#8217;uomo e voler, per cos\u00ec dire, farlo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una societ\u00e0 \u00e8 veramente umana soltanto quando protegge senza riserve e rispetta la dignit\u00e0 di ogni persona dal concepimento fino al momento della sua morte naturale&#8221; (18). &#8220;Non si tratta&#8221;, quindi, &#8220;di voler imporre la fede e i valori che ne scaturiscono direttamente, ma solo di difendere i valori costitutivi dell&#8217;umano <em>e <\/em>che per tutti sono intelligibili come verit\u00e0 dell&#8217;esistenza&#8221; (19).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per concludere, si pu\u00f2 affermare che tre sono i fattori in cui si rinviene una certa assonanza tra il pensiero di Sandel e il Magistero relativo ai valori non negoziabili: essi sono accomunati, in primo luogo, dalla premessa circa l&#8217;esistenza di diverse categorie di beni e di valori, alcuni negoziabili, alcuni non negoziabili; in secondo luogo, in entrambi si riscontra la necessit\u00e0 di identificare un metodo per distinguere gli elementi delle diverse categorie, metodo basato su natura e su ragione; infine, essi hanno in comune l&#8217;individuazione del principio della dignit\u00e0 umana quale valore ultimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ricostruito in tal modo il tema dei valori non negoziabili, si pu\u00f2 ora passare ad analizzarne un suo pi\u00f9 specifico aspetto, quello dei valori giuridici non negoziabili, se \u2014 in altre parole \u2014 sia legittimo che i valori fondanti le identit\u00e0 collettive e la dignit\u00e0 dei soggetti singolarmente considerati, possano trovare riscontro nella struttura dell&#8217;ordinamento giuridico e, in particolare, in quel settore dello stesso che ne determina e codifica i fondamenti costitutivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma prima di addentrarci in questa seconda parte del percorso, una postilla merita di essere apposta alla prima parte dello stesso. Il linguaggio sui valori non negoziabili ha \u2014 in un certo senso \u2014 fatto scuola, visto che anche il fronte laico, pur avversandone i contenuti, fa ricorso esso stesso a questa espressione per individuare i fondamenti del proprio pensiero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per fare solo alcuni esempi, si pu\u00f2 ricordare quanto ha dichiarato nel settembre 2010 il Presidente della Commissione Europa, Barroso, commentando la violazione dei diritti delle donne in molti paesi del mondo (20): &#8220;Essere un attore mondiale significa anche difendere i propri valori. I diritti umani <em>non sono <\/em><em>negoziabili&#8221;. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">O, ancora, si possono menzionare alcune affermazioni di Veronesi e Brunelli sul tema della centralit\u00e0 della libert\u00e0 di coscienza (21), nelle quali si esprime l&#8217;idea che ai rappresentanti politici &#8220;\u00e8 sottratto il potere di approvare leggi non per tutelare la libert\u00e0 di scelta del cittadino ma per imporgli la scelta confacente all&#8217;ethos della parte politica che si trova a essere maggioranza e a governare&#8221;, ravvisandosi in tale aspetto &#8220;il vero e laico Valore non negoziabile&#8217; ricavabile dalla trama della nostra Costituzione&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>5.<\/strong> Le idee sin qui esposte trovano riscontro nel diritto costituzionale, che \u00e8 per antonomasia il regno del non negoziabile. La Costituzione, nel suo complesso, sottrae infatti beni e valori alla negoziazione politica, sottomettendo quest&#8217;ultima al controllo di giudici esperti che custodiscono il &#8220;verbo&#8221; costituzionale. Essi <em>non vo<\/em><em>gliono <\/em>ma <em>sanno, conoscono e dicono <\/em>quello che la Costituzione dice, secondo il noto detto del <em>ChiefJustice <\/em>Harlan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E, tuttavia, la questione non pu\u00f2 essere conclusa in cos\u00ec brevi battute, diversa essendo la staticit\u00e0 della legge morale rispetto alla dinamicit\u00e0 del diritto, di tutto il diritto, compreso il diritto costituzionale. Le norme giuridiche non fermano il cambiamento, non lo sterilizzano ma lo assecondano e lo orientano. Cos\u00ec principi intaccabili come sovranit\u00e0 del Parlamento, diritti e libert\u00e0 fondamentali del cittadino e persine il controllo della legittimit\u00e0 costituzionale, sebbene non negoziabili, subiscono gli influssi del tempo, degli attori pubblici, della societ\u00e0 tutta (22).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad esempio, la Costituzione pu\u00f2 bene affermare che il Parlamento sia titolare della funzione legislativa potendo il Governo esercitare la medesima solo in casi eccezionali. E, tuttavia, \u00e8 sotto gli occhi di tutti che il vertice dell&#8217;esecutivo da decenni fa un ricorso ordinario allo strumento del decreto legge, cos\u00ec come costituisce un fenomeno noto la diminuzione della produzione legislativa del Parlamento italiano, e non solo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entrambi i fenomeni sono giustificabili costituzionalmente per il fatto che, in ultima analisi e tramite procedure all&#8217;uopo previste, il Parlamento non risulta del tutto esautorato ma solo condotto ad esercitare il proprio potere secondo forme predeterminate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ancora: la Costituzione riconosce il valore della solidariet\u00e0 e quello dell&#8217;eguaglianza, e reca numerosi enunciati che attribuiscono ai singoli diritti a ottenere prestazioni da parte dello Stato al fine di superare gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ciononostante, <em>\u00e8 <\/em>stato ed \u00e8 il legislatore a decidere in merito all<em>&#8216;an, <\/em>al <em>quantum <\/em>e al <em>quomodo <\/em>dare attuazione a tali previsioni, con l&#8217;avallo della Corte costituzionale. Di nuovo, questo intreccio di interventi risulta riconducibile, ultimamente, ad una volont\u00e0 costituzionale, quella della Corte, che entra in merito alle scelte parlamentari per preservarne la coerenza con la Costituzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si assiste, dunque, a un fenomeno complesso, caratterizzato dal continuo riconoscimento di valori giuridici non negoziabili e dal continuo rinnovamento delle forme nelle quali tali valori sono affermati concretamente, senza che venga meno la coerenza costituzionale complessiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel tentativo di giustificare questo fenomeno, la dottrina \u00e8 solita osservare che la Costituzione italiana \u00e8 una Costituzione rigida, ossia dotata di una capacit\u00e0 di resistenza all&#8217;abrogazione e alla deroga da parte delle leggi formali (a garanzia della quale \u00e8 preposta ultimamente la Corte costituzionale), \u00e8 una Costituzione programmatica, cio\u00e8 indicativa di un programma di trasformazione economico-sociale del paese finalizzato a salvaguardare le ragioni della libert\u00e0 con quelle dell&#8217;eguaglianza, \u00e8 una Costituzione aperta, suscettibile di legittimare e orientare programmi e indirizzi diversi perseguenti il programma fondamentale assunto nel testo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quando poi l&#8217;assunzione di determinati programmi e indirizzi porti alla negazione (o alla nuova negoziazione) del programma affermato dalla Costituzione (ossia dei valori giuridici assunti come non negoziabili) \u00e8 domanda cui non si sa dare risposta certa se non affermando \u2014 con Valerio Onida \u2014 che &#8220;naturalmente c&#8217;\u00e8 un limite a questo carattere aperto dei programmi, oltre il quale, pi\u00f9 che di elasticit\u00e0, si dovrebbe parlare di svuotamento o di insignificanza dei disposti costituzionali; un limite al di l\u00e0 del quale il carattere aperto della Costituzione ne contraddirebbe la funzione di garanzia&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vi \u00e8 ora da compiere un secondo passaggio. Il discorso fin qui condotto soffre di una ulteriore complicazione in ragione del fatto che la nostra Costituzione ammette che siano cambiati gli enunciati costituzionali. L&#8217;art. 138 prevede un articolato procedimento facendo ricorso al quale si possono modificare gli enunciati della Costituzione, purch\u00e9 ci\u00f2 non tocchi la forma repubblicana (23).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I costituzionalisti si sono domandati il significato da attribuire alla formula &#8220;forma repubblicana&#8221;, interrogandosi anche sull&#8217;esistenza di limiti ulteriori al potere di revisione della Costituzione. Essi sono giunti alla conclusione che tale potere si arresterebbe di fronte ai principi di fondo contenuti nella Legge fondamentale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec, ad esempio, si ritiene che sarebbe possibile modificare singoli istituti, relativi alla formazione e all&#8217;attivit\u00e0 degli organi costituzionali, ma non attribuire i poteri di indirizzo politico ad organi sforniti di legittimazione democratica. Ancora, sarebbe possibile modificare i limiti o la specifica regolamentazione di questa o quella libert\u00e0 civile, ma non sopprimerne qualcuna o farne venire meno il nucleo fondamentale, ostandovi il principio personalistico, che comporta la inviolabilit\u00e0 dei diritti dell&#8217;uomo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte costituzionale pare avere seguito queste elaborazioni teoriche quando ha annoverato tra i suoi poteri quello di operare un sindacato su leggi costituzionali anche sotto il profilo sostanziale in relazione al rispetto dei principi supremi dell&#8217;ordinamento della Costituzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sintetizzando un percorso avviato negli anni Settanta, la sent. Cost. n. 1146\/1988 ha individuato i &#8220;principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali&#8221; in quelli che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana, nonch\u00e9 in quelli che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all&#8217;essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana (24).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Analoga struttura argomentativa hanno le sentenze della Corte costituzionale che hanno postulato l&#8217;esistenza di un nucleo essenziale dei diritti di libert\u00e0 e dei diritti sociali come limite invalicabile dal legislatore pena lo svuotamento di significato normativo degli enunciati costituzionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad esempio, con la sent. n. 252\/2001 la Consulta ha statuito che il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute \u00e8 &#8220;costituzionalmente condizionato&#8221; dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di &#8220;un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignit\u00e0 umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l&#8217;attuazione di quel diritto&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E, ancora, nella sent. n. 354\/2008 \u00e8 stato affermato che mentre la tutela del diritto alla salute nel suo aspetto di pretesa all&#8217;erogazione di prestazioni \u00abnon pu\u00f2 non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone\u00bb, tuttavia le \u00abesigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignit\u00e0 umana\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da ultimo, la sent. n. 467\/1991, in tema di libert\u00e0 di coscienza, ha stabilito che la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libert\u00e0 fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all&#8217;uomo come singolo, ai sensi dell&#8217;art. 2 della Costituzione, dal momento che &#8220;non pu\u00f2 darsi una piena ed effettiva <em>garanzia <\/em>di questi ultimi senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell&#8217;uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di qui deriva che \u2014 quando sia ragionevolmente necessaria rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o pi\u00f9 diritti inviolabili dell&#8217;uomo, quale, ad esempio, la libert\u00e0 di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) o della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione) \u2014 &#8220;la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico pi\u00f9 profondo <em>dell&#8217;idea universale della dignit\u00e0 <\/em><em>della persona umana <\/em>che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell&#8217;idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorit\u00e0 assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana&#8221; (25).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>6.<\/strong> Immodificabilit\u00e0 dei principi fondamentali, nucleo essenziale dei diritti e &#8220;riflessi giuridici&#8221; di pi\u00f9 profonde idee universali possono essere considerati, anche in forza di un discorso giurisprudenziale particolarmente sofisticato, espressione di quei valori su cui l&#8217;ordinamento nel suo complesso si fonda e che, senza tema di essere smentiti, ne rappresentano la <em>dimensione non negoziabile.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Che tale dimensione esista e sia giuridicamente rilevante, come parrebbe alla luce di quanto sin qui detto, deve ora confrontarsi con un&#8217;ultima obiezione, che proviene da coloro che considerano i valori come espressione di scelte soggettive, caratteristica che osta a considerarli parte dell&#8217;ordinamento (26). Per diventare diritto i valori dovrebbero invece essere trasformati in principi, ossia in elementi oggettivi, razionalmente conoscibili e sempre suscettibili di bilanciamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una simile concezione porta a conseguenze estreme quanto riportato all&#8217;inizio del presente contributo, dove si \u00e8 discusso della compatibilita\/incompatibilit\u00e0 dei valori non negoziabili con la struttura stessa della democrazia. Essa mira, infatti, ad espungere la logica della non negoziabilit\u00e0 non solo dal sistema democratico nel suo complesso ma anche dall&#8217;intero ordinamento giuridico e, in particolare, dal diritto costituzionale che troverebbe nel bilanciamento la sua <em>Grundnorm.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quest&#8217;ultima, estrema e radicale concezione non \u00e8 incontrovertibile: se \u00e8 vero, come visto sopra, che la non negoziabilit\u00e0 \u00e8 reperibile nell&#8217;esperienza costituzionale, che \u00e8 fondata su argomenti razionali e che permane pur dentro e oltre ogni concreta forma di bilanciamento (27) (il quale, come si \u00e8 visto, non pu\u00f2 andare oltre al nucleo essenziale fino ad abolirlo), allora occorre ammettere che l&#8217;orizzonte stesso di tale branca del diritto racchiude in s\u00e9 valori giuridici (non negoziabili) che ne costituiscono la struttura portante e principi giuridici (bilanciabili gli uni con gli altri) che ne sono espressione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di qui, un duplice compito per i non cattolici e per i cattolici. I primi sono chiamati a non rinunciare a confrontarsi con quanto espresso dalla Chiesa quando essa fa riferimento a valori non negoziabili, perch\u00e9 questo riferimento non \u00e8 estraneo n\u00e9 alla democrazia n\u00e9 al diritto costituzionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I secondi sono tenuti ad affinare la capacit\u00e0 argomentativa fino ad essere in grado di sostenere con successo una discussione razionale sui beni che verrebbero compromessi da scelte ad essi antitetiche, sostenuti in questo lavoro dalla consapevolezza che il Magistero indica, \u00e8 vero, i temi, ma ne lascia lo svolgimento a chi, politicamente o culturalmente, gioca, in quest&#8217;opera di sostegno e di concretizzazione, la propria responsabilit\u00e0 di cittadino<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Note<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(<strong>*<\/strong>) Relazione tenuta al 62\u00b0 Convegno Nazionale dell&#8217;Unione Giuristi Cattolici Italiani (Roma, 7-9 dicembre 2012) sui &#8220;Valori giuridici non negoziabili&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1)<\/strong> La tesi della Chiesa relativa alla sussistenza di valori e principi non negoziabili \u00e8 criticata, oltre che per quanto si dice nel testo, perch\u00e9 ritenuta lesiva della laicit\u00e0 dello Stato italiano, ossia di un valore giuridico che impedirebbe allo stesso legislatore democraticamente eletto di trasporre valori e principi religiosi nell&#8217;ordinamento giuridico nazionale. Si legge in S. rodot\u00e0, <em>Se la Chiesa sfida la Costituzione, <\/em>da <em>La Repubblica <\/em>del 14 febbraio 2007, che se le autorit\u00e0 ecclesiastiche fanno riferimento a norme inderogabili e cogenti che precedono la legge umana, &#8220;la tavola dei valori non \u00e8 pi\u00f9 quella che si trova nella Costituzione, ma quella indicata da una legge naturale i cui contenuti sono definiti esclusivamente dalla Chiesa&#8221;. Quest&#8217;ultima, di conseguenza, opera &#8220;una vera <em>revisione costituzionale, <\/em>volta a sostituire il patto tra i cittadini fondato sulla Costituzione repubblicana con un vincolo derivante dalla gerarchia di valori fissata una volta per tutte dalla Chiesa attraverso una sua versione autoritaria del diritto naturale&#8221;. Per una critica a visioni di questo genere, cfr. L. VIOLINI, <em>Bioetica e laicit\u00e0, <\/em>in A. PACE (a cura di), <em>Problemi pratici della laicit\u00e0 agli inizi del secolo XXI. Atti del 21 Convegno <\/em><em>annuale (Napoli, 26-27 ottobre 2007), <\/em>Cedam, 2008, pp. 221 ss.<br \/>\n<strong>2)<\/strong> Cfr. A. DI GIOVINE, <em>Laicit\u00e0 e democrazia, <\/em>in <em>Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia, <\/em>Jovene, p. 257.<br \/>\n<strong>3)<\/strong> H. Kelsen, <em>II primato del Parlamento<\/em>, Giuffr\u00e8, 1982, p. 58.<br \/>\n<strong>4)<\/strong> G. ZAGREBELSKY, <em>Il diritto mite. Leggi, diritto, giustizia<\/em>, Einaudi, 1992, p. 171.<br \/>\n<strong>5)<\/strong> L&#8217;espressione \u00e8 presa a prestito da G. ZAGREBELSKY, <em>Imparare la democrazia, <\/em>Einaudi, 2005, p. 17.<br \/>\n<strong>6)<\/strong> C. PINELLI, <em>Gli appelli alla natura e le prospettive del diritto costituzionale, <\/em>in <em>Diritto <\/em><em>Pubblico, <\/em>n. 3 del 2008, pp. 713-714.<br \/>\n<strong>7)<\/strong> Sulle condizioni da soddisfare per preservare il carattere dialogico delle societ\u00e0 moderne e sul ruolo che il Magistero della Chiesa cattolica svolge a tale riguardo, cfr., almeno, A. SCOLA, <em>Una nuova laicit\u00e0. Temi per una societ\u00e0 plurale, <\/em>Marsilio, 2007; J. PRADES, <em>Occidente: <\/em><em>l&#8217;ineludibile scontro, <\/em>Edizioni Cantagalli, 2008.<br \/>\n<strong>8)<\/strong> M. J. SANDEL, <em>What money can&#8217;t buy. The maral limits ofmarkets, <\/em>Farrar Straus and Giroux, 2012.<br \/>\n<strong>9)<\/strong> Si legge nella nota: &#8220;Non si pu\u00f2 negare che la politica debba anche riferirsi a principi che sono dotati di valore assoluto proprio perch\u00e9 sono al servizio della dignit\u00e0 della persona e del vero progresso umano&#8221;. Per il testo completo, v. <a href=\"http:\/\/www.vatican.va\/roman_curia\/congregations\/cfaith\/documents\/rc_con_cfaith_doc_20021124_politica_it.%20htm\">http:\/\/www.vatican.va\/roman_curia\/congregations\/cfaith\/documents\/rc_con_cfaith_doc_20021124_politica_it. htm<\/a>.<br \/>\n<strong>10)<\/strong> Sempre sui valori non negoziabili, si veda, pi\u00f9 di recente, il discorso che il Pontefice ha tenuto il 22 settembre 2012 ricevendo a Castel Gandolfo il Comitato Esecutivo dell&#8217;Internazionale democratico-cristiana. In questa circostanza il Papa \u00e8 partito dalla crisi economica internazionale, letta come occasione per \u00abcogliere nelle trasformazioni in atto l&#8217;incessante quanto misteriosa presenza di Dio nella storia\u00bb: la crisi non \u00e8 soltanto n\u00e9 principalmente economica, ma \u00e8 stata anche determinata dal venire meno di \u00ab un solido fondamento etico\u00bb. Se la crisi non \u00e8 principalmente economica, neppure la via d&#8217;uscita dalla crisi potr\u00e0 essere principalmente tecnica ed economica. Al contrario, dovr\u00e0 partire dalla \u00ab promozione e la tutela della inalienabile dignit\u00e0 della persona umana \u00bb e dall&#8217;insegnamento del Concilio Ecumenico Vaticano II.<br \/>\n<strong>11)<\/strong> Cfr. L. ZANNOTTI, Sui principi non negoziabili della Chiesa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 30 del 2012.<br \/>\n<strong>12)<\/strong> L&#8217;occasione fu il discorso di Sua Santit\u00e0 Benedetto XVI ai partecipanti al Congresso promosso dalla Commissione degli Episcopati della Comunit\u00e0 Europea (Comece), tenuto il 24 marzo 2007.<br \/>\n<strong>13)<\/strong> Queste parole sono contenute nel Messaggio del Sommo Pontefice per la celebrazione della XLVI Giornata Mondiale della Pace, Beati gli operatori di pace.<br \/>\n<strong>14)<\/strong> Per un tentativo volto a ripensare in chiave moderna la nozione di diritto naturale, v. A. simoncini, Esperienza elementare e diritto: una questione &#8220;persistente&#8221;, in P. CAROZZA, M. CARTABIA, A. SIMONCINI, L. VIOLINI, <em>Esperienza elementare e diritto,<\/em> Guerini e associati, 2011, pp. 40-43.<br \/>\n<strong>15)<\/strong> Ci si riferisce al dibattito avvenuto tra l&#8217;allora Cardinale Joseph Ratzinger e il filosofo Jt\u00ecrgen Habermas il 19 gennaio 2004, presso la Katholische Akademie di Monaco. I contenuti di quel dialogo sono riportati in J. RATZINGER &#8211; J. HABERMAS, <em>Etica, religione e Stato liberale<\/em>, Morcelliana Edizioni, 2008<br \/>\n<strong>16)<\/strong> Cfr. A. BAGNASCO, <em>Lectio magistralis. Scienza e cura della vita: educazione alla democrazia, <\/em>VIII Convegno annuale di Scienza &amp; Vita &#8220;Scienza e cura della vita: educazione alla democrazia&#8221; (Roma, 18-19 novembre 2011), p. 18.<br \/>\n<strong>17)<\/strong> Si veda G. MADDALENA, <em>Tutto \u00e8 lecito finch\u00e9 non fa male agli altri?,<\/em> in ilsussidiario.net del 30 novembre 2012.<br \/>\n<strong>18)<\/strong> BENEDETTO XVI, Discorso al nuovo Ambasciatore tedesco, Roma, 7 novembre 2011.<br \/>\n<strong>19)<\/strong> Cos\u00ec, A. BAGNASCO, <em>op. cit<\/em>., p. 5.<br \/>\n<strong>20)<\/strong> Cfr. J. M. D. BARROSO, SPEECH\/10\/411, 7 settembre 2010.<br \/>\n<strong>21)<\/strong> In G. BRUNELLI &#8211; P. VERONESI, <em>Ai limiti della funzione rappresentativa: divieto di mandato imperativo e voto sulle questioni di coscienza<\/em>, in Costituzionalismo.it, n. 2 del 2012, p. 13.\u00f9<br \/>\n<strong>22)<\/strong> In questo senso si veda V. ONIDA, <em>Il &#8220;mito&#8221; delle riforme costituzionali<\/em>, in <em>Il Mulino,<\/em> n. 1 del 2004, p. 17: &#8220;La Costituzione non \u00abinvecchia\u00bb: se \u00e8 vitale \u2014 e la nostra lo \u00e8 \u2014 essa accompagna il paese nella sua evoluzione, garantendo la conservazione dei valori essenziali e nello stesso tempo consentendo sviluppi normativi e di prassi anche diversi. Ogni norma giuridica vive nell&#8217;ordinamento per come via via essa \u00e8 intesa ed applicata nel tempo; ma per la Costituzione questo \u00e8 vero al massimo grado. Le parole del testo restano le stesse, espresse nel linguaggio del tempo della sua genesi; e gli stessi rimangono i principi da essi desunti: ma lo sviluppo della vita dell&#8217;ordinamento, e l&#8217;apporto costante della giurisprudenza dei giudici comuni e del giudice costituzionale, ne rimodulano e ne arricchiscono continuamente i contenuti&#8221;.<br \/>\n<strong>23)<\/strong> Recita l\u2019art 139 della Costituzione italiana: &#8220;La forma repubblicana non pu\u00f2 essere oggetto di revisione costituzionale&#8221;.<br \/>\n<strong>24) <\/strong>Si legge nella sentenza della Corte costituzionale n. 1146\/1988, in <em>Giur. cast., <\/em>1988, p. 5569: &#8220;Non si pu\u00f2&#8230; negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla legittimit\u00e0 delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali&#8230; nei confronti dei principi supremi dell&#8217;ordinamento costituzionale. Se cos\u00ec non fosse &#8230; si perverrebbe all&#8217;assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di pi\u00f9 elevato valore&#8221;. Bench\u00e9 la maggioranza della dottrina (fra gli altri, v. R. BIN &#8211; G. PITRUZZELLA, <em>Diritto Costituzionale, <\/em>Torino, 2010, p. 418) sia concorde su questo punto, non \u00e8 mancato chi invece ha ritenuto inconsistenti le argomentazioni addotte a supporto della &#8220;giustiziabilit\u00e0&#8221; delle leggi costituzionali. Il dibattito \u00e8 ricostruito criticamente da M. DOGLIANI, <em>La sindacabilit\u00e0 delle leggi costituzionali, ovvero la &#8220;sdrammatizzazione&#8221; del diritto costituzionale, <\/em>in <em>Le Regioni, <\/em>1990, pp. 778 ss.<br \/>\n<strong>25) <\/strong>Come si ricorder\u00e0, su questa base, \u00e8 stato riconosciuto il diritto fondamentale all&#8217;obiezione di coscienza al servizio militare &#8220;se pure a seguito di una delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilit\u00e0 di realizzazione in modo da non arrecare pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi d&#8217;interesse generale&#8221;. Qui la Corte ha pertanto riconosciuto che &#8220;la sfera di potenzialit\u00e0 giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale, un valore costituzionale cos\u00ec elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall&#8217;assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)&#8221;<br \/>\n<strong>26)<\/strong> G. ZAGHEBELSKY, <em>Diritto per: valori, principi o regole? (A proposito della dottrina dei <\/em><em>principi di Ronald Dworkin), <\/em>in <em>Quaderni fiorentini, <\/em>n. XXXI, 2002, pp. 872-874.<br \/>\n<strong>27)<\/strong> In questo senso si veda G. SILVESTRI, <em>Considerazioni sul valore costituzionale della dignit\u00e0 della persona, <\/em>Intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, tenutosi a Roma il 1\u00b0 ottobre 2007, disponibile su <em>http:\/\/archivio.ri<\/em><em>vistaaic.it\/dottrinallibertadiritti\/silvestri.html: <\/em>&#8220;La <em>supremitas <\/em>della dignit\u00e0 la innalza a criterio di bilanciamento di valori, senza che essa stessa sia suscettibile di riduzioni per effetto di un bilanciamento. Essa non \u00e8 effetto di un bilanciamento, ma \u00e8 la bilancia medesima. Sia che la dignit\u00e0 trovi posto nella Costituzione per mezzo di una disposizione esplicita, come avviene, ad esempio, nella Costituzione tedesca, in quella portoghese ed in quella spagnola (ed in tante altre), sia che la stessa sia un implicito presupposto della tutela dei diritti inviolabili dell&#8217;uomo, come avviene nella Costituzione italiana, il punto fondamentale \u00e8 che la sua intangibilit\u00e0 entrerebbe in contraddizione con l&#8217;essere considerata frutto di una volizione soggettiva, fosse anche del potere costituente&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Iustitia (rivista trimestrale di cultura giuridica) n.1-2013 SOMMARIO: 1. Premessa: un concetto sotto assedio. \u2014 2. Una prima riflessione sulla &#8220;non negoziabilit\u00e0&#8221; dei beni della vita. \u2014 3. Una riproposizione del tema: non &#8220;quali&#8221; ma &#8220;perch\u00e9&#8221; \u00e8 necessario individuare dei valori ultimi non negoziabili. \u2014 4. 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