{"id":5507,"date":"2013-03-21T00:00:00","date_gmt":"2013-03-20T23:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2015-11-12T14:29:37","modified_gmt":"2015-11-12T13:29:37","slug":"valori-e-princpi-non-negoziabili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/valori-e-princpi-non-negoziabili\/","title":{"rendered":"Valori e princ&igrave;pi non negoziabili"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: center;\"><strong><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/valori.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-27595\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/valori.jpg\" alt=\"valori\" width=\"250\" height=\"152\" \/><\/a>Studi Cattolici<\/strong> n.624 febbraio 2013<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>L&#8217;ordinamento giuridico dello Stato, anche se qualificabile come laico, esprime valori di origine religiosa, che appartengono alla \u00abmorale universale\u00bb e che fondano i \u00abprinc\u00ecpi supremi\u00bb della Costituzione. Ma come pensare, oggi, una convergenza degli immigrati islamici verso valori cos\u00ec estranei alla loro cultura? Per Giuseppe Dalla Torre, rettore dell&#8217;Universit\u00e0 Lumsa di Roma, non resta che appellarsi alla libert\u00e0 delle coscienze: essa costituisce il \u00abvalore non negoziabile\u00bb in cui si riflette il profilo istituzionale della laicit\u00e0 e che sul piano del diritto positivo si esprime nel diritto di libert\u00e0 religiosa. Lo studio riprende la relazione tenuta dall&#8217;autore a conclusione del Convegno nazionale dei Giuristi Cattolici nel dicembre 2012.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Giuseppe Dalla Torre<\/strong><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">In una societ\u00e0 monista, i valori religiosi costituiscono uno dei principali fattori di identit\u00e0 nazionale e di coesione sociale; in una societ\u00e0 pluralista, invece, i valori religiosi &#8211; elementi di identit\u00e0 personale e collettiva ed espressione di libert\u00e0 -, costituiscono fattore di frammentazione, divisione, conflittualit\u00e0.<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella prima quelli religiosi costituiscono per eccellenza i valori non negoziabili all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento, al punto che lo stesso problema della negoziabilit\u00e0 neppure si pone; nella seconda \u00e8 il problema della non negoziabilit\u00e0 che &#8211; secondo il parere di alcuni &#8211; neppure si pone. Il principio di laicit\u00e0 dello Stato, che \u00e8 propriamente postulato in una societ\u00e0 pluralista, comporta l&#8217;assoluta distinzione tra legge religiosa e legge civile; comporta che la legge civile, in quanto rivolta a tutti i consociati, non contenga precetti religiosi (1).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questi, se non contrari all&#8217;ordine pubblico, potranno vincolare in coscienza i soli credenti, i seguaci di quella determinata religione, ma non possono essere imposti ex lege all&#8217;osservanza di alcun cittadino. In altri termini il profilo istituzionale della laicit\u00e0 si riflette, nella persona, nella libert\u00e0 delle coscienze e nel divieto di discriminazioni per motivi religiosi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di cose ben note, sulle quali \u00e8 inutile soffermarsi ulteriormente. E per\u00f2 \u00e8 da notare che storicamente vi \u00e8 stato un rapporto tra religione e diritto positivo; \u00e8 di conseguenza comprensibile che l&#8217;ordinamento giuridico dello Stato, anche se qualificabile come laico, non di rado esprima valori d&#8217;origine religiosa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto attiene al nostro Paese, l&#8217;influsso che storicamente ha avuto il cristianesimo, in particolare nella sua espressione cattolica, nel forgiare l&#8217;identit\u00e0 degli italiani \u00e8 cosa ovvia e stranota. Nonostante i morsi sempre pi\u00f9 profondi e incisivi del secolarismo, la nostra cultura \u00e8 tuttora animata da valori cristiani che si sono incarnati: i nomi che portiamo, le feste che celebriamo, i modelli di riferimento, la sensibilit\u00e0, le usanze e i costumi, stanno a segnalare la profondit\u00e0 del segno lasciato nell&#8217;intera societ\u00e0 e in ciascuno di noi (2).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche il diritto positivo \u00e8 frutto ed espressione di una cultura; anche qui valori cristiani si sono fatti <em>saeculum, <\/em>si sono incarnati in concetti, norme, istituti, a tal punto che talora diviene difficile percepirne le origini cristiane o averne la memoria. Si pensi ai doveri solidaristici posti dall&#8217;art. 2 della Costituzione come inderogabili, i quali altro non sono che la traduzione secolare del precetto cristiano della carit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta, a ben vedere, del volto positivo della secolarizzazione, che lascia intuire quanto il cristianesimo sia stato e sia tuttora capace di trasformare la societ\u00e0; quanto il cristianesimo sia vocato, nel pellegrinaggio verso la Citt\u00e0 celeste, a contribuire all&#8217;edificazione della societ\u00e0 terrena secondo il buono e il giusto (3).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Del resto, proprio il procedere del secolarismo consente, come per contrasto, di comprendere certe trasformazioni del diritto positivo. Per limitarsi a un solo \u00e0mbito, il divorzio, l&#8217;aborto, la progressiva irrilevanza giuridica degli obblighi derivanti agli sposi dal matrimonio, questioni come il riconoscimento della cosiddetta famiglia di fatto o del matrimonio tra omosessuali bene possono leggersi alla luce del processo di distacco delle tavole di valori condivisi dal paradigma cristiano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Insomma: la societ\u00e0 pluralista e lo Stato laico postulano l&#8217;insussistenza di valori giuridici non negoziabili di origine religiosa; ma d&#8217;altra parte l&#8217;ordinamento giuridico \u00e8 inevitabilmente innervato da valori che nascono dalla religione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Noi pensiamo, per esempio, che i diritti umani siano una categoria universale; altri ritengono che si tratti di categoria che il processo secolaristico ha portato a consolidarsi; ma da parte islamica si contesta l&#8217;universalit\u00e0 di tali diritti e se ne accusano le radici nella cultura giudaico-cristiana (4). In effetti, chi pu\u00f2 negare il nesso che la concezione di tali diritti ha con la tradizione ebraico-cristiana, che vede l&#8217;uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, e quindi portatore di spettanze che trascendono la disponibilit\u00e0 del legislatore statale?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Princ\u00ecpi non negoziabili e immigrati islamici<br \/>\n<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>II problema della sussistenza, nel nostro ordinamento, di princ\u00ecpi non negoziabili \u00e8 venuto in evidenza soprattutto dal momento, recente, in cui l&#8217;Italia \u00e8 divenuta da Paese di emigrazione Paese di immigrazione. In particolare, per fare fronte ai problemi di integrazione posti dalla massiccia ondata migratoria di islamici, si \u00e8 posto un problema di compatibilita di usi e costumi, di carattere culturale e religioso, propri dell&#8217;isl\u00e0m, con valori giuridici ritenuti non negoziabili perch\u00e9 posti a fondamento dell&#8217;ordinamento giuridico; e d&#8217;altra parte si \u00e8 affacciato il problema di come favorire processi di integrazione nella societ\u00e0 italiana (5).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ci\u00f2 ha risposto, nel 2007, la <em>Carta dei valori della cittadinanza e <\/em><em>dell&#8217;integrazione, <\/em>promossa dal Ministero dell&#8217;interno e contenente i valori considerati irrinunciabili, desunti dalla nostra Costituzione, dai Trattati e dalle Convenzioni europee (6). Con tale documento si era correttamente impostata una prospettiva di sviluppo dei rapporti con gli immigrati islamici basata su un patto grazie al quale si potevano mantenere vivi canali di incontro e di confronto. Alla <em>Carta dei <\/em><em>valori \u00e8 <\/em>seguita, nel 2008, la <em>Dichiarazione di intenti per la federazione dell&#8217;Islam italiano, <\/em>sottoscritta dagli esponenti delle organizzazioni e associazioni musulmane che si riconoscevano nei princ\u00ecpi della <em>Carta <\/em>(7).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <em>Dichiarazione <\/em>aveva, secondo le intenzioni degli aderenti, lo scopo di favorire la formazione di un&#8217;aggregazione islamica moderata e pluralista, che accettava la laicit\u00e0 dello Stato e che si faceva protagonista del dialogo interreligioso. La Federazione dell&#8217;Islam italiano, alla cui nascita il documento era propedeutico, avrebbe dovuto in sostanza costituire un interlocutore rappresentativo e accettato per la soluzione giuridica dei problemi aperti, a cominciare da quelli della formazione degli <em>imam <\/em>e della gestione delle moschee.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si avviava cos\u00ec un processo che, in prospettiva, avrebbe potuto portare alla stipula di un&#8217;Intesa almeno con questa rappresentanza islamica. La <em>Carta, <\/em>cos\u00ec come la <em>Dichiarazione di intenti, <\/em>non hanno avuto seguito e sostanzialmente il problema del confronto con l&#8217;isl\u00e0m in Italia rimane aperto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal punto di vista dei soggetti istituzionali, va poi ricordata la <em>Consulta islamica, <\/em>istituita con decreto del Ministro dell&#8217;interno nel 2005 (8), con la preminente preoccupazione di affrontare il fenomeno della presenza islamica come un problema di sicurezza pubblica, nonch\u00e9 il <em>Comitato per l&#8217;Islam italiano, <\/em>istituito nel 2010 (9), sempre dal Ministero dell&#8217;interno, quale organismo consultivo chiamato a esprimere pareri e proposte su specifiche questioni riguardanti tale presenza in Italia, come l&#8217;uso del velo islamico nelle sue differenti versioni <em>(niqab, burqa, hijab, chador), <\/em>l&#8217;istituto islamico che regola l&#8217;affidamento del minore nato fuori del matrimonio <em>(kafalah), <\/em>i luoghi di culto islamici, gli <em>imam: <\/em>si tratta di questioni dietro le quali, com&#8217;\u00e8 dato intuire, stanno valori che non si ritengono negoziabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma ci\u00f2 che qui interessa \u00e8 porsi, di nuovo, la domanda: in quale misura i valori giuridici irrinunciabili, che la <em>Carta del valori <\/em>enuncia, sono davvero asettici, universali, e non storicamente legati a una cultura che &#8211; per usare la nota espressione crociana &#8211; non pu\u00f2 non dirsi cristiana?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Valori e Costituzione secondo Maritain<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In una societ\u00e0 pluralista, insegnava Jacques Maritain, la Costituzione costituisce una sorta di credo immanente, una \u00abfede democratica secolare\u00bb, in cui tutti si riconoscono e tutti si debbono riconoscere (10). Dunque i valori (princ\u00ecpi) contenuti nella Costituzione non sono negoziabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il pensiero maritainiano partiva correttamente dalla costatazione della frammentazione religiosa, ideologica, culturale, che gi\u00e0 nella prima met\u00e0 del secolo scorso la societ\u00e0 occidentale veniva conoscendo, con conseguente allentarsi e venir meno dei fattori di coesione sociale legati alla comune identit\u00e0 religiosa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All&#8217;unit\u00e0 sociale precedente seguiva un processo endogeno di pluralizzazione, a fronte del quale occorreva individuare nuovi fattori di unit\u00e0. In siffatta prospettiva il filosofo francese, che come noto ha avuto una larghissima influenza sui nostri Costituenti (11), vedeva nelle Costituzioni la tavola di valori nella quale per definizione i consociati avevano convenuto: dunque valori condivisi, che costituivano appunto una sorta di religione immanente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il peso dell&#8217;esperienza di un passato, recente e remoto, che aveva visto nella religione il fattore di unit\u00e0 si faceva sentire: il sistema di valori fondanti le Costituzioni, se non analogato alla religione, era percepito come destinato a svolgere una funzione unitiva analoga a quella svolta un tempo dalla religione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La costruzione filosofico-politica di Maritain ebbe effetti rassicuranti per molti e per molto tempo, anche perch\u00e9 le Costituzioni dei nostri Paesi occidentali &#8211; prima fra tutte la Costituzione italiana del 1948 &#8211; per le ragioni sopra accennate, erano e in larga parte sono tuttora espressione di un diritto positivo animato da valori cristiani.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In fondo, nonostante l&#8217;azzardato accostamento della Costituzione alla religione, si poteva rimanere tranquilli per la sostanziale coincidenza dei valori costituzionali con i tradizionali valori cristiani. A ben vedere con gli occhi del poi, sussisteva forse una certa incoerenza tra il Maritain neotomista e le sue tesi sulle Costituzioni come religioni secolari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perch\u00e9 il pensiero filosofico del Nostro veniva, come noto, a modernizzare e rafforzare una concezione giusnaturalista, nella quale trovavano collocazione i diritti umani; e per\u00f2 le sue teorizzazioni sulle Costituzioni, concepite come espressioni per eccellenza del legislatore positivo anche quando si aprono &#8211; come quella italiana &#8211; al diritto naturale, venivano ad accostarsi pericolosamente alle teorizzazioni, per esempio, di un Hans Kelsen, che nella sua contrapposizione tra la norma giuridica e la legge naturale finiva per racchiudere il diritto nel solo diritto positivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per il giurista austriaco, come noto, la norma fondamentale <em>(Grundnorn\u00ec), <\/em>che da fondamento di validit\u00e0 a tutto il sistema di norme che costituisce l&#8217;ordinamento giuridico, \u00e8 appunto la Costituzione, in quanto \u00abl&#8217;individuo o l&#8217;assemblea degli individui che hanno approvato la Costituzione su cui si basa l&#8217;ordinamento giuridico sono considerati un&#8217;autorit\u00e0 produttrice di diritto\u00bb (12).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Resta comunque il fatto che l&#8217;idea di Costituzione quale credo umano comune ha rappresentato per molto tempo l&#8217;antidoto al pluralismo di tavole di valori che la societ\u00e0 frattanto veniva conoscendo sotto i morsi della secolarizzazione: \u00abII nemico vero [&#8230;] venuto alle spalle, silenzioso e a lungo inavvertito, nelle forme della societ\u00e0 consumistica, destinata a corrodere in profondit\u00e0, senza scontri clamorosi, ma per questo con maggiore efficacia, la fede del popolo italiano\u00bb (13).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si trattava di un antidoto la cui forza era data dalla suggestione del pensiero maritainiano su una generazione di intellettuali e politici, ma infine debole per una duplice ragione: la prima, in quanto idea di Costituzione poggiata sul presupposto di una <em>fictio iuris, <\/em>qual era appunto il concordare dei consociati sui valori dati per comuni; la seconda, in quanto idea che, appunto, individuava i valori comuni non sul dato oggettivo della loro esistenza, ma su quello soggettivo della loro condivisione da parte dei consociati. Un dato quindi potenzialmente mutabile e realmente mutevole.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dossetti: Costituzione e diritto ecclesiastico<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pu\u00f2 essere utile ricordare in premessa come la categoria dei princ\u00ecpi o valori \u00abnon negoziabili\u00bb presenta un rapporto peculiare con il diritto ecclesiastico. Essa infatti risale non gi\u00e0 al Magistero, che pure negli ultimi anni ne ha fatto largo uso (14), ma a Giuseppe Dossetti, illustre canonista ed ecclesiasticista, che nell&#8217;ultima fase della sua esperienza di vita coni\u00f2 questa espressione per opporsi alla riforma della seconda parte della Costituzione repubblicana patrocinata dal Governo di centro-destra. In una relazione tenuta a Bari nel maggio 1995 (<em>La <\/em><em>Costituzione della Repubblica oggi<\/em>) (15), muovendo dalla tesi della Costituzione come patto nazionale, egli rilev\u00f2 come essa avesse svolto dalla fondazione della Repubblica una fondamentale funzione di unit\u00e0 nazionale, riassumibile nell&#8217;espressione di <em>\u00abpatriottismo della Costituzione\u00bb. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa era da intendersi &#8211; secondo Dossetti &#8211; come espressione non di un semplice contratto paritario ma di alcuni <em>\u00abprinc\u00ecpi ultimi non negoziabili\u00bb <\/em>che ne costituirebbero il fondamento, destinati a costruire e a garantire \u00abuno spazio sottratto sia al conflitto politico sia alla contrattazione\u00bb e a essere quindi di \u00abgaranzia per qualsiasi parte politica\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questa prospettiva i \u00abprinc\u00ecpi non negoziabili\u00bb erano quindi intesi come una sorta di presidio a tutela di una forma di governo in grado di offrire garanzie a tutti i soggetti politici, in qualsiasi situazione, di maggioranza o di minoranza, si vengano essi a trovare, e che egli vedeva minacciata dal progetto di riforma costituzionale del centro-destra. Questa categoria veniva poi accostata a quella, elaborata dalla Corte costituzionale, dei <em>\u00abprinc\u00ecpi supremi immodificabili\u00bb <\/em>della Costituzione, tra cui il Dossetti indicava gli artt. 1 e 5, che attengono per\u00f2, come noto, alla forma di Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ecco: se c&#8217;\u00e8 un punto critico nella ricostruzione teorica proposta da Dossetti della categoria dei \u00abprinc\u00ecpi non negoziabili\u00bb \u00e8 che essi, senza essere precisamente indicati, vengono da lui genericamente ricondotti alle regole costituzionali e al loro doveroso rispetto, senza distinguere tra princ\u00ecpi concernenti la forma di Stato e princ\u00ecpi o regole relative alla forma di governo, che certamente ammettono &#8211; e doverosamente &#8211; un maggiore margine di modificabilit\u00e0 per rendere il funzionamento delle istituzioni pi\u00f9 funzionale alle esigenze indotte dall&#8217;evoluzione della societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Del resto egli stesso poi sosteneva che per la loro modifica fosse necessario ricorrere alla procedura di revisione costituzionale di cui all&#8217;ari. 138 Cost, magari rafforzata nella soglia di maggioranza (i \u00abdue terzi\u00bb), confermando quindi la loro modificabilit\u00e0 da parte del potere costituito, ossia il Parlamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La libert\u00e0 religiosa e i diritti costituzionali<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Detto questo, se si guarda al testo della nostra Carta fondamentale, si nota che i diritti costituzionali incontrano gi\u00e0 in s\u00e9 dei limiti. Innanzitutto dei limiti espliciti: il diritto di libert\u00e0 religiosa, per esempio, ha nell&#8217;art. 19 il limite dei riti contrari al buon costume; l&#8217;art. 8, secondo comma, Cost. pone come limite all&#8217;auto-organizzazione delle confessioni religiose diverse dalla cattolica quello del non contrasto degli statuti con l&#8217;ordinamento giuridico italiano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma vi sono limiti impliciti: cos\u00ec la libert\u00e0 religiosa, quale diritto individuale e collettivo, non ha solo l&#8217;espresso limite del buon costume di cui all&#8217;art. 19, ma anche i limiti derivanti da princ\u00ecpi e norme contenute nella Costituzione: tale diritto, per esempio, incontra un limite nel diritto alla vita (art. 2 Cost.), nel diritto alla libert\u00e0 personale (art. 13 Cost.), o nel diritto alla salute (art. 32 Cost.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il diritto all&#8217;eguaglianza senza distinzione, tra l&#8217;altro, di religione (art. 3), non incontra limiti in linea di principio, se non quello &#8211; almeno dal punto di vista formale &#8211; della cittadinanza; peraltro nella sua assolutezza pu\u00f2 conoscere i limiti derivanti dalla necessit\u00e0 di modulare la disciplina giuridica in relazione all&#8217;oggettiva diversit\u00e0 di situazioni (16).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da quanto notato sin qui si desume che, anche per ci\u00f2 che attiene al fenomeno religioso, nel sistema costituzionale sussistono princ\u00ecpi &#8211; alcuni esplicitamente indicati, altri implicitamente presupposti -che costituiscono una sorta di confine ai diritti, oltre al quale non \u00e8 possibile spingersi. Viene ora da domandarsi: ma tali princ\u00ecpi sono inderogabili? La loro sussistenza risulta non negoziabile? A ben vedere il nostro sistema costituzionale \u00e8 dotato di strumenti di chiusura-tutela dati appunto da princ\u00ecpi non negoziabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In effetti, mentre le singole disposizioni di una Costituzione rigida presentano una peculiare resistenza passiva all&#8217;abrogazione, che peraltro pu\u00f2 essere vinta seguendo i procedimenti aggravati previsti dalla Costituzione stessa (nel nostro caso dall&#8217;ari. 138 Cost.) (17), vi sono princ\u00ecpi costituenti i fondamenti dello Stato, che risultano irreformabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nostra Carta fondamentale, per quanto rigida, ammette revisioni; e tuttavia sussiste un nucleo essenziale che non pu\u00f2 mai essere modificato, pena la sostituzione di un testo costituzionale con un altro. In questo caso non si avrebbe revisione ma rivoluzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell&#8217;ambito che qui interessa, \u00e8 del tutto evidente che potrebbe per esempio porsi una modifica dell&#8217;attuale formulazione dell&#8217;art. 19, magari per distinguere tra libert\u00e0 religiosa e libert\u00e0 delle coscienze, o per precisare che la libert\u00e0 religiosa \u00e8 non solo individuale e collettiva, ma anche istituzionale, ovvero ancora per introdurre un altro limite, quello dell&#8217;ordine pubblico, su cui pure si discusse in Assemblea Costituente (18); ma la modifica in questione non potrebbe travolgere, fino all&#8217;abrogazione, il principio sotteso all&#8217;art. 19 (e anche al primo comma dell&#8217;ari. 8).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per continuare nell&#8217;esemplificazione, potrebbero trovarsi diverse modalit\u00e0 di disciplina delle confessioni religiose (artt. 7-8 Cost.), ma non fino al punto di negare il principio della laicit\u00e0, quale dichiarazione di incompetenza dello Stato in materia religiosa e di coscienza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ben vedere anche tra i princ\u00ecpi costituzionali sussiste una strutturazione gerarchica, e questa si riflette in ordine alla loro negoziabilit\u00e0: non a caso proprio nell&#8217;ambito del diritto ecclesiastico la Corte costituzionale ha evocato la categoria dei c.d. \u00abprinc\u00ecpi supremi\u00bb, cio\u00e8 dei princ\u00ecpi che non possono essere derogati da norme costituzionali o, come nel caso dei Patti lateranensi, da norme che presentano all&#8217;abrogazione in via unilaterale la stessa forza passiva delle norme costituzionali (19).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I \u00abprinc\u00ecpi supremi\u00bb \u2014 o i \u00abprinc\u00ecpi fondamentali\u00bb, locuzione utilizzata dalla Corte costituzionale in rapporto ai Trattati europei \u2014 farebbero riferimento alla \u00absomma di valori che neanche nel contatto con altri ordinamenti l&#8217;ordinamento repubblicano pu\u00f2 preterire o disattendere\u00bb (20).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Certa dottrina costituzionalistica distingue tra valori, princ\u00ecpi e diritti (21). Si tratterebbe di concetti diversi, che non apparterrebbero tutti all&#8217;ambito della giuridicit\u00e0. A differenza dei princ\u00ecpi e dei diritti, infatti, i valori si collocherebbero in una dimensione metagiuridica, ontologicamente qualificata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da questa distinzione si fa discendere la conseguenza che a fronte dell\u2019immodificabilit\u00e0 dei valori, cos\u00ec come alla loro non limitabilit\u00e0, starebbe tutto al contrario la possibilit\u00e0 di un adattamento dei princ\u00ecpi alle esigenze mutevoli di una societ\u00e0 pluralista. In una recente riflessione sul problema dei princ\u00ecpi non negoziabili secondo la Chiesa cattolica, alla luce di autorevoli referenze dottrinali si \u00e8 scritto che \u00abi valori non ammettono di essere limitati o condizionati, evocano universi ideologici, sono un dato a priori sottratto a prove empiriche, risultano verit\u00e0 di per s\u00e9 stesse evidenti; i princ\u00ecpi designano qualcosa che si contrappone concettualmente a compimento, sono norme aperte, un ponte tra i valori e le regole.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se ragionare per valori esige scelte tassative, ragionare per princ\u00ecpi induce a rinunciare alle regole assolute e a rimettere la decisione ultima alla decisione responsabile di chi opera nel caso concreto\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si \u00e8 ancora aggiunto che \u00abi valori sottacciono i mezzi con cui il fine deve essere perseguito, i princ\u00ecpi sono il risultato di una ricognizione analitica, strumenti al servizio di ogni esigenza di particolare rilievo della societ\u00e0 civile, che riconoscono la relativit\u00e0 di ogni esigenza e assicurano il pluralismo della societ\u00e0 civile. Il linguaggio dei princ\u00ecpi ripropone e rinnova continuamente le condizioni di legittimazione dell&#8217;intero ordinamento giuridico adeguandolo ai processi di cambiamento sociale e alle evoluzioni politiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perch\u00e9 il sapere giuridico, essendo limitato dall&#8217;oggetto della propria conoscenza, non pu\u00f2 aspirare a porre i fini dell&#8217;azione umana, ma deve accontentarsi di valutare l&#8217;adeguatezza dei mezzi per il raggiungimento di una migliore convivenza\u00bb (22).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dunque i princ\u00ecpi sono modificabili, sono plasmabili in relazione alle esigenze. Il problema \u00e8 che, come la medesima dottrina rileva, sussiste un collegamento tra princ\u00ecpi e valori, connotato dal dato della strumentalit\u00e0. In particolare tra valori e princ\u00ecpi vi sarebbe un rapporto tra fine e mezzo, nel senso che i valori si collocherebbero in una dimensione metagiuridica e sarebbero ontologicamente qualificati, mentre i princ\u00ecpi costituirebbero in qualche misura i mezzi giuridici per il loro perseguimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anzi: i princ\u00ecpi non sarebbero solo ponte tra diritti e valori; sarebbero addirittura il tentativo di tradurre il valore \u00abin forme giuridiche\u00bb (23).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma se cos\u00ec stanno le cose, ne discende che i princ\u00ecpi non sono mutabili a piacimento, ancorch\u00e9 in ragione delle istanze sociali; significa che la mutabilit\u00e0 delle forme storiche del principio non pu\u00f2 che essere contenuta entro i limiti dell&#8217;immutabilit\u00e0 del fine perseguito; la (relativa) rigidit\u00e0 del principio discende dalla (assoluta) rigidit\u00e0 del valore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E da chiedersi tuttavia se la realt\u00e0 non sia del tutto diversa, se non opposta; se cio\u00e8 dinnanzi all&#8217;oggettiva mutabilit\u00e0 dei valori, che variano a seconda delle posizioni ideologiche, politiche o religiose prese in considerazione, vi sia un&#8217;oggettiva immutabilit\u00e0 dei princ\u00ecpi giuridici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altrimenti detto, sembra piuttosto che i valori risultino immutabili soggettivamente, cio\u00e8 dal punto di vista del credente in una determinata fede secolare o religiosa, mentre sono immutabili oggettivamente i princ\u00ecpi giuridici, in quanto espressione di una razionalit\u00e0 trascendente e antecedente l&#8217;ordine giuridico positivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Multiculturalismo e rottura dell&#8217;equilibrio<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La teorizzazione maritainiana sul significato e sul ruolo della Costituzione in una societ\u00e0 pluralista, al di l\u00e0 di ogni altra considerazione, \u00e8 oggi messa in crisi anche da fattori esogeni di pluralizzazione. Il riferimento \u00e8 ovviamente ai grandi fenomeni immigratori che caratterizzano la contemporaneit\u00e0. Dopo secoli di civilt\u00e0 stanziale i popoli si sono rimessi in movimento; l&#8217;idea di una presunta superiorit\u00e0 della civilt\u00e0 stanziale sulla civilt\u00e0 nomade \u00e8 stata messa in crisi<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Abele sta prendendo la sua rivincita su Caino. Si tratta di un fenomeno che rompe le identit\u00e0, mischia le culture, moltiplica le differenze anche sul terreno della religione e delle regole morali. \u00c8 da osservare che non poche volte il contrasto risulta notevole, creando allarme sociale e antigiuridici fenomeni di rigetto. Si pensi all&#8217;immigrazione islamica, che insieme a quella cinese manifesta una profonda diversit\u00e0 rispetto alle altre realt\u00e0 dell&#8217;immigrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per note ragioni storiche gli immigrati dall&#8217;Europa orientale, dall&#8217;America latina o da Paesi asiatici come le Filippine sono portatori di una cultura vicina alla nostra, quindi precognita e che non crea particolari problemi di compatibilita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli islamici, viceversa, sono portatori di una cultura assai lontana dalla nostra, nonostante talora la prossimit\u00e0 geografica della loro provenienza; una cultura che in alcuni casi risulta addirittura incompatibile con la nostra: basti menzionare i casi arcinoti della poligamia o delle mutilazioni genitali femminili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma si pensi anche a un diritto di famiglia fortemente plasmato da princ\u00ecpi religiosi, o all&#8217;intransigente contrariet\u00e0 nei confronti di ogni forma di proselitismo passivo. In questa nuova realt\u00e0, tra l&#8217;altro in movimento, gli assunti di Maritain sembrano non reggere pi\u00f9, sia per ragioni oggettive sia per ragioni soggettive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal punto di vista oggettivo, infatti, pare sfidare eccessivamente la logica il postulato per cui la Costituzione possa essere veramente percepita come la \u00abcasa comune\u00bb di cui parlava, incisivamente, Giorgio La Pira (24). La casa era comune perch\u00e9 costruita con l&#8217;accordo di tutti e con materiali di comune propriet\u00e0 e, quindi, destinata ad accogliere tutti. Il pensiero lapiriano esprimeva al contempo un progetto per il futuro, cio\u00e8 l&#8217;ideale di una convergenza delle diversit\u00e0 verso un patrimonio valoriale condiviso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In effetti era suggestiva l&#8217;immagine, ancorch\u00e9 non rispondente alla realt\u00e0 fattuale, della Carta fondamentale come l&#8217;insieme di valori in cui tutti i consociati si erano riconosciuti e avevano negozialmente convenuto, costituente le mura e il tetto comune a tutti, entro cui si svolgeva la fisiologica dialettica del pluralismo ideologico e politico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma come dire, sia pure in parabola, che gli stranieri immigrati di oggi abbiano concorso alla costruzione della casa comune? E come pensare, oggi, una loro convergenza verso valori estranei alla loro cultura e non condivisi? Come evitare, altrimenti, accuse di colonizzazione culturale? Dal punto di vista soggettivo, infatti, non pochi sono i gruppi immigrati portatori di una cultura tutta altra, di valori diversi, di concezioni morali e religiose assai distanti dal patrimonio consacrato della Carta fondamentale del 1948.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda in particolare l&#8217;isi\u00e0m, che <em>ad extra <\/em>costituisce certamente al presente il problema pi\u00f9 grande, basti menzionare il fallimento della ricordata <em>Dichiarazione di intenti per la federazione dell&#8217;Islam italiano, <\/em>sottoscritta dagli esponenti delle organizzazioni e associazioni musulmane che si riconoscevano nei princ\u00ecpi della <em>Carta.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di un documento, la <em>Dichiarazione, <\/em>che non a caso \u00e8 stato sottoscritto da ambienti moderati tra cui, \u00e8 significativo, sono ampiamente presenti italiani convertiti all&#8217;isl\u00e0m. In questa prospettiva il richiamo ai valori costituzionali, ovvero ai princ\u00ecpi costituzionali, quali confini posti alla negoziabilit\u00e0 da un legislatore positivo, seppure supremo e sovraordinato al legislatore ordinario, appare un argomento forte da un punto di vista formale, ma sostanzialmente debole. Del resto \u00e8 da vedere fino a che punto i valori-princ\u00ecpi in questione reggano alla prova della revisione costituzionale ex art. 138.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sappiamo del resto quanto \u2014 mi sia consentito il gioco di parole &#8211; siano flessibili le Costituzioni rigide. Basta scorrere la giurisprudenza della Corte costituzionale per percepire come princ\u00ecpi ritenuti irreformabili siano poi, sotto l&#8217;urgere del mutamento sociale, venuti a cedere grazie a evoluzioni giurisprudenziali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L&#8217;incoercibile libert\u00e0 delle coscienze<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il problema della sussistenza di valori non negoziabili non \u00e8 nuovo: lo abbiamo gi\u00e0 conosciuto. Il riferimento \u00e8 in particolare alla tutto sommato breve, ma significativa esperienza coloniale italiana, nella quale il diritto ecclesiastico delle colonie, ispirato nonostante le disposizioni dello Statuto albertino al principio liberale di libert\u00e0 ed eguaglianza religiosa, venne a modellarsi sul paradigma giuridico proprio dei grandi imperi, e segnatamente dell&#8217;impero Ottomano (25), dato dall&#8217;adozione di un governo del fenomeno religioso nei territori coloniali secondo il principio degli statuti personali. In sostanza alle religioni diverse da quelle tradizionali in madrepatria era consentito di reggersi secondo le proprie norme interne, scritte o piuttosto di origine consuetudinaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Assai significativo, al riguardo, uno dei primi interventi del legislatore italiano in materia coloniale, dato dalla legge 5 luglio 1882 n. 857, relativa al territorio del porto eritreo di Assab, primo possedimento italiano in Africa. Tale legge all&#8217;art. 3 disponeva: \u00abRispetto agli individui della popolazione indigena, saranno rispettate le loro credenze e pratiche religiose.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Saranno regolati con la legislazione consuetudinaria finora per essi vigente il loro stato personale, i rapporti di famiglia, i matrimoni, le successioni, e tutte le relazioni di diritto privato [&#8230;]. La giurisdizione sar\u00e0 esercitata verso gli indigeni in queste materie, e nei giudizi che avranno luogo tra essi senza partecipazione o interesse di altre persone italiane o straniere, da un magistrato dottore nella legge mussulmana <em>(cadi); <\/em>questi per\u00f2 sar\u00e0 nominato dal regio commissario, e amministrer\u00e0 la giustizia in nome del Re d&#8217;Italia\u00bb (26).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si pose per\u00f2 il problema di quale dovesse essere il necessario limite al riconoscimento del diritto personale. E il limite fu individuato, oltre che nel richiamo all&#8217;ordine pubblico, nella \u00abmorale universale\u00bb (27).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E, questo, un fatto di estremo interesse per la presente indagine, nella misura in cui mostra come in un&#8217;esperienza giuridica pure ispirata ai postulati del positivismo giuridico, qual era quella del tempo, il punto di non negoziabilit\u00e0 sul piano del diritto positivo finisse per essere individuato fuori del diritto positivo, cio\u00e8 in valori metagiuridici, in particolare valori normativi, di carattere etico, percepiti come universali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si trattava, a ben vedere, di un&#8217;opzione speculare a quella operata con l&#8217;art. 3 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione e applicazione delle leggi in generale premesse al Codice civile del 1865 che &#8211; a differenza di quanto fa l&#8217;art. 12, secondo comma, delle vigenti <em>Disposizioni sulla legge in generale, <\/em>che parla di \u00abordinamento giuridico italiano\u00bb &#8211; parlava di \u00abprinc\u00ecpi generali del diritto\u00bb (28).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pare qui di cogliere l&#8217;eco dell&#8217;antica speculazione romanistica e canonistica, con la loro consapevolezza circa la sussistenza di valori universali espressi in <em>regulae <\/em>comuni a tutti (29)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il valore della \u00abdignit\u00e0\u00bb della persona<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oggi la situazione dovrebbe essere molto pi\u00f9 favorevole, tenuto conto dell&#8217;apertura dell&#8217;ordinamento giuridico operata dall&#8217;art. 2 della Costituzione; un&#8217;apertura avente a oggetto paradigmi normativi metapositivi, che esprimono valori etico-giuridici i quali vengono assunti a presupposto di tutto l&#8217;ordine positivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il riferimento \u00e8, in particolare, al valore della \u00abdignit\u00e0\u00bb della persona umana, che esprime l&#8217;essere fine in s\u00e9 di ogni persona; o, per dirla con Sergio Cotta, che \u00e8 ci\u00f2 che \u00abspetta all&#8217;uomo di per s\u00e9 stesso, indipendentemente dal valore o disvalore dei suoi atti, per quella differenza ontologica dagli animali e dalle cose che determina l\u2019<em>excellence humaine<\/em>\u00bb (30) che risulta storicamente tradotto in garanzie contenute nelle norme positive di cui alla prima parte della Costituzione, e che trova nella successiva seconda parte gli strumenti ordinamentali e istituzionali per il suo perseguimento (31).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutto pu\u00f2 essere negoziato, nella nostra societ\u00e0 pluralistica, ma non la dignit\u00e0 della persona umana. Sul terreno del fatto religioso, in che cosa si sostanzia tale dignit\u00e0, che tra i beni \u00abpossiede un valore assoluto\u00bb? (32) Mi pare di dover dire nell&#8217;incoercibilit\u00e0 della coscienza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 questo il valore non negoziabile che sul terreno del diritto positivo si esprime, tra l&#8217;altro, nella riconosciuta eguaglianza senza distinzione di religione; a esso \u00e8 strumentalmente piegato il diritto di libert\u00e0 religiosa, cos\u00ec come a esso \u00e8 funzionale il principio di distinzione tra ordine dello Stato e ordine delle Chiese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E in nome dell&#8217;incoercibilit\u00e0 della coscienza che, secondo la Bibbia, Mos\u00e8 fu salvato dall&#8217;uccisione decretata dal Faraone, poich\u00e9 le levatrici \u00abtemettero Dio\u00bb (33); che Antigone si sent\u00ec legittimata a disobbedire a Creonte (34). \u00c8 sempre in nome dell&#8217;incoercibilit\u00e0 della coscienza che ai suoi discepoli Cristo ha comandato di far crescere assieme il grano con la zizzania, sino al giudizio finale (35); ha invitato a non rompere la canna fessa o a non smorzare il lucignolo che fuma (36); ha raccomandato di evitare ogni violenza o ogni forzatura nell&#8217;annuncio dell&#8217;Evangelo: \u00abSe non vi si vuole accogliere n\u00e9 ascoltare, uscite da quella casa o da quella citt\u00e0 scuotendo la polvere dai vostri piedi\u00bb (37).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In siffatta prospettiva, il \u00abprincipio supremo\u00bb della laicit\u00e0 dello Stato appare chiaramente nella sua posizione strumentale verso un valore trascendente l&#8217;ordinamento positivo; si comprende cio\u00e8 come incompetenza di esso Stato a dare indicazioni di coscienza ma anche, al contempo, come dovere di favorire le condizioni esterne perch\u00e9 possa avvenire e sempre rinnovarsi \u00abquella interrogazione della coscienza\u00bb (38), in cui si esprime l&#8217;altissima dignit\u00e0 che \u00e8 propria dell&#8217;uomo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Note<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1) <\/strong>Per le varie problematiche relative al tema della laicit\u00e0 rinvio, per tutti, alle voci del <em>Lessico della laicit\u00e0<\/em>, a cura di G. Dalla Torre, Roma 2007.<br \/>\n<strong>2)<\/strong> Con pi\u00f9 generale riferimento all&#8217;Europa cfr J. Le Goff, <em>L&#8217;Europa medievale e il mondo moderno,<\/em> tr. it., Bari 1994.<br \/>\n<strong>3)<\/strong> Rinvio al riguardo alle osservazioni che ho sviluppate in <em>Secolarizzazione e laicit\u00e0<\/em>. <em>A proposito delle radici cristiane dell&#8217;Europa,<\/em> in L. Monteferrante &#8211; D. Nocilla (cur.), <em>La storia, il dialogo, il rispetto della persona. Scritti in onore del Cardinale Achille Silvestrini,<\/em> Roma 2009, pp. 25 ss.<br \/>\n<strong>4)<\/strong> Ancora utili elementi di valutazione al riguardo in M. Bormans, <em>I diritti dell&#8217;uomo nel mondo religioso dell&#8217;Islam<\/em>, in G. Concetti (cur.), <em>I diritti umani. Dottrina e prassi<\/em>, Roma 1982, pp. 495 ss.<br \/>\n<strong>5)<\/strong> La questione, ovviamente, si \u00e8 posta anche in altri Paesi. In Francia, per esempio, dove un principio non negoziabile \u00e8 stato rinvenuto nella \u00ab<em>neutralit\u00e0 religieuse de l&#8217;\u00e9space public<\/em>\u00bb, su cui si veda l&#8217;ottimo lavoro di P. Cavana, <em>I segni della discordia. Laicit\u00e0 e simboli religiosi in Francia<\/em>, Torino 2004.<br \/>\n<strong>6)<\/strong> II documento, del 23 aprile 2007, si pu\u00f2 leggere in \u00abQuaderni di diritto e politica ecclesiastica\u00bb, 2 (2007), pp. 592 ss.<br \/>\n<strong>7)<\/strong> La Dichiarazione, presentata al Ministro degli interni il 13 marzo 2008, \u00e8 pubblicata in \u00abQuaderni di diritto e politica ecclesiastica\u00bb, 2 (2008), pp. 647 ss.<br \/>\n<strong>8)<\/strong> Cfr il Decreto istitutivo, del 10 settembre 2005, in \u00abQuaderni di diritto e politica ecclesiastica\u00bb, 2 (2006), pp. 583 ss.<br \/>\n<strong>9)<\/strong> Con Decreto del Ministro dell&#8217;interno del 10 febbraio 2010; il Comitato sostituisce la Consulta.<br \/>\n<strong>10)<\/strong> J. Maritain, <em>L&#8217;uomo e lo Stato<\/em>, tr. it., Milano 1975,pp. 132ss.<br \/>\n<strong>11)<\/strong> Cfr. per tutti G. Sale<em>, Il Vaticano e la Costituzione,<\/em> con prefazione di F.P. Casavola, Milano 2008.<br \/>\n<strong>12)<\/strong> H. Kelsen, <em>Reine Rechtslehre<\/em>, ed. 1960, \u00a7 34, e, pp. 201 s.<br \/>\n<strong>13)<\/strong> P. Scoppola, <em>La \u00abnuova cristianit\u00e0\u00bb perduta, <\/em>prefazione di G. Dalla Torre, Roma 20083, p. 33.<br \/>\n<strong>14)<\/strong> II primo riferimento al riguardo \u00e8 nel documento della Congregazione per la dottrina della fede, firmato dal prefetto cardinale Joseph Ratzinger, dal titolo <em>Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l&#8217;impegno e il comportamento dei cattolici netta vita politica,<\/em> del 24 novembre 2002.<br \/>\n<strong>15)<\/strong> G. Dossetti, La Costituzione della Repubblica oggi, in Id., <em>I valori della Costituzione<\/em>, prefazione di F. Monaco, Reggio Emilia 2005, pp. 121 ss. Su Dossetti costituente cfr P. Cavana, <em>Giuseppe Dossetti e i rapporti tra Stato e Chiesa nella Costituzione,<\/em> Roma 2011.<br \/>\n<strong>16)<\/strong> Per tutta questa parte rinvio a G. Dalla Torre, <em>II fattore religioso nella Costituzione<\/em>, Torino 20032.<br \/>\n<strong>17)<\/strong> Per una sintetica rassegna dello stato della dottrina e della giurisprudenza costituzionale sul punto cfr E. Grosso-V. Marcen\u00f2, Art. 139, in <em>Commentario alla Costituzione,<\/em> a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, vol. III, Torino 2006, pp. 2731 ss.<br \/>\n<strong>18)<\/strong> Cfr <em>Atti dell&#8217;Assemblea Costituente, Discussioni<\/em>, seduta del 12 aprile 1947, p. 2777.<br \/>\n<strong>19)<\/strong> Cfr Corte costituzionale, sentenza 24 febbraio-1 marzo 1971, n. 30, in cui si afferma che l&#8217;art. 7 Cosi, \u00abnon pu\u00f2 avere forza di negare i princ\u00ecpi supremi dell&#8217;ordinamento costituzionale dello Stato\u00bb (cfr in S. Domianello, <em>Giurisprudenza costituzionale e fattore, religioso. Le pronunzie detta Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1957-1986),<\/em> Milano 1987, pp. 333 ss.). Pi\u00f9 tardi la stessa Corte venne a precisare che il principio di laicit\u00e0 dello Stato entra nel novero dei princ\u00ecpi supremi: cfr Corte costituzionale, sentenza 11-12 aprile 1989, n. 203, che si pu\u00f2 leggere in S. Domianello, <em>Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998),<\/em> Milano 1999, pp. 597 ss.<br \/>\n<strong>20)<\/strong> S. Bartole, <em>Pr\u00ecncipi generali del diritto (diritto costituzionale)<\/em>, in <em>Enciclopedia del diritto<\/em>, vol. XXXV, Milano 1986, p. 510.<br \/>\n<strong>21)<\/strong> Cfr per tutti G. Zagrebelsky, <em>La legge e la sua giust\u00eczia<\/em>, Bologna 2008, pp. 205 ss.<br \/>\n<strong>22)<\/strong> L. Zannotti, <em>Sui principi non negoziabili della Chiesa<\/em>, in \u00abStato, Chiese e pluralismo confessionale\u00bb, rivista telematica (www.statoechiese.it), 30 (2012), 15 ottobre 2012, p. 5.<br \/>\n<strong>23)<\/strong> Cos\u00ec L. Zannotti, <em>Sui principi non negoziabili della Chiesa<\/em>, cit., loc. cit.<br \/>\n<strong>24)<\/strong> G La Pira, <em>La casa comune. Una Costituzione per l&#8217;uomo<\/em>, con introduzione di U. De Siervo, Firenze 1979.<br \/>\n<strong>25)<\/strong> In merito si veda A. Bertela, <em>Il regime giuridico dei culti nell&#8217;impero ottomano<\/em>, Torino 1927.<br \/>\n<strong>26)<\/strong> Sul diritto coloniale, con riferimento anche al fattore religioso, cfr A. Solmi, <em>Lo Stato e l&#8217;islamismo nelle nuove colonie italiane,<\/em> in \u00abRivista di diritto pubblico\u00bb, I (1913), pp. 129 ss.; U. Borsi, <em>Studi di diritto coloniale<\/em>, in \u00abStudi Senesi\u00bb, V (1918); S. Romano, <em>Corso di diritto coloniale<\/em>, Roma 1918; E. Cucinotta, <em>Diritto coloniale italiano<\/em>, Roma 1933; A. Cicchittii, <em>II problema religioso nella legislazione coloniale italiana<\/em>, in \u00abRivista coloniale\u00bb (1926); A. Bertela, <em>Estensione e applicazione del concetto di libert\u00e0 religiosa nel diritto ecclesiastico coloniale<\/em>, in \u00abArchivio Giuridico\u00bb (1937), pp. 109 ss.; C. Jannaccone, <em>Corso di diritto ecclesiastico coloniale<\/em>, Milano 1939. Riferimenti alla legislazione coloniale fascista anche in F. Margiotta Broglio, <em>Introduzione<\/em>, in C.A. Ciampi, <em>La libert\u00e0 delle minoranze religiose<\/em>, a cura di F.P. Casavola-G. Long-F. Margiotta Broglio, Bologna 2009.<br \/>\n<strong>27)<\/strong> In merito cfr F. Botti, <em>Oltre i culti ammessi. Prime note sulla gestione giuridica del pluralismo religioso nella legislazione coloniale italiana<\/em>, in \u00abStato, Chiese e pluralismo confessionale\u00bb, rivista telematica (www.statoechiese.it), luglio 2011.<br \/>\n<strong>28)<\/strong> Cfr in merito S. Bartole, <em>Principi generali del diritto,<\/em> cit., pp. 494 ss., che peraltro si sforza di ricondurre in ultima analisi i princ\u00ecpi generali del diritto al diritto positivo.<br \/>\n<strong>29)<\/strong> Di <em>generalibus iuris principiis<\/em> parla il can. 19 del vigente Codice di diritto canonico, ripetendo quanto gi\u00e0 detto nel can. 20 del Codice pio-benedettino. Sulle diverse interpretazioni canonistiche del riferimento cfr M. Falco, <em>Introduzione allo studio del \u00abcodex iuris canonici\u00bb,<\/em> rist. a cura di G. Feliciani, Bologna 1992, pp. 198 ss.<br \/>\n<strong>30)<\/strong> S. Cotta, <em>Il diritto naturale e l&#8217;universalizzazione del diritto<\/em>, in \u00ablustitia\u00bb (1991), pp. 1 ss. Sulle difficolt\u00e0 di individuare la nozione giuridica di dignit\u00e0 umana rinvio a G. Dalla Torre, <em>Bioetica e diritto. Saggi<\/em>, Torino 1993, pp. 42 ss.<br \/>\n<strong>31)<\/strong> F. Bartolomei, <em>La dignit\u00e0 umana come concetto e valore costituzionale. Saggio<\/em>, Torino 1987; N. Occhiocupo, <em>Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unit\u00e0 di valori nella pluralit\u00e0 delle posizioni, <\/em>Milano 1995.<br \/>\n<strong>32)<\/strong> Cos\u00ec F. D&#8217;Agostino, <em>Corso breve di filosofia del diritto<\/em>, Torino 2011, p. 65.<br \/>\n<strong>33)<\/strong> <em>Es<\/em> 1, 15 ss.<br \/>\n<strong>34)<\/strong> Cfr Sofocle, Antigone, in <em>Il teatro greco. Tutte le tragedie<\/em>, tr. it. di E. Cetrangolo, a cura di C. Diano, Firenze 1970, p. 185, su cui molto bene ha scritto di recente V. Turchi, <em>I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell&#8217;esperienza giuridica contemporanea<\/em>, Napoli 2009.<br \/>\n<strong>35)<\/strong> <em>Mt <\/em>13, 30 e 40-42.<br \/>\n<strong>36)<\/strong> <em>Mt<\/em> 12, 20.<br \/>\n37) <em>Mt<\/em> 10, 13-14; ma cfr anche <em>Mc <\/em>6, 7-13.<br \/>\n<strong>38)<\/strong> Cos\u00ec la Corte costituzionale nella ricordata sentenza n. 203 del 1989, in loc. cit.,p. 613.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Studi Cattolici n.624 febbraio 2013 L&#8217;ordinamento giuridico dello Stato, anche se qualificabile come laico, esprime valori di origine religiosa, che appartengono alla \u00abmorale universale\u00bb e che fondano i \u00abprinc\u00ecpi supremi\u00bb della Costituzione. Ma come pensare, oggi, una convergenza degli immigrati islamici verso valori cos\u00ec estranei alla loro cultura? 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