{"id":525,"date":"2005-05-20T00:00:00","date_gmt":"2005-05-19T22:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2016-07-05T16:49:13","modified_gmt":"2016-07-05T14:49:13","slug":"la-sussidiariet-come-principio-costituzionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-sussidiariet-come-principio-costituzionale\/","title":{"rendered":"La sussidiariet&agrave; come principio costituzionale"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-35713\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2005\/05\/sussidiariet\u00e0.png\" alt=\"sussidiariet\u00e0\" width=\"200\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2005\/05\/sussidiariet\u00e0.png 250w, https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2005\/05\/sussidiariet\u00e0-150x150.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/>Tratto dal settimanale <strong><strong>Tempi<\/strong><\/strong><\/div>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Ogni individuo dovrebbe dire la frase di Luigi XIV: &#8220;Lo Stato sono io&#8221; (R. Jhering)<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\"><strong>I due volti della sussidiariet\u00e0.<\/strong><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul piano pi\u00f9 strettamente giuridico, il principio di sussidiariet\u00e0 contiene una duplice valenza: esso indica sia un paradigma ordinatore dei rapporti tra Stato, formazioni sociali, individui (sussidiariet\u00e0 orizzontale), sia un criterio di distribuzione delle competenze tra Stato e autonomie locali (sussidiariet\u00e0 verticale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In quest&#8217;ultima accezione si lega a una prospettiva federalistica in un&#8217;ottica per cui la rottura di un potere centralizzato \u00e8 vista come essenziale all&#8217;affermazione di una democrazia che individua nella &#8220;prossimit\u00e0&#8221; dei governanti ai governati un bene primario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche in questo significato esso \u00e8 indice di una tendenza antistatalista e anticentralista. Affermare, infatti, che i livelli di governo superiori necessitano di una giustificazione, nel senso che il loro intervento \u00e8 ammesso solo quando determina un incremento della qualit\u00e0 dei risultati, significa scalfire uno dei cardini dello statalismo, cio\u00e8 che la decisione del legislatore non necessita di giustificazioni, essendo questo interprete, a priori, della &#8220;volont\u00e0 generale&#8221;. Sussidiariet\u00e0 verticale, invece, significa valutazione dello stato dei fatti, perseguimento di efficienza, valorizzazione di iniziative decentrate, federalismo fiscale, moltiplicazione dei centri decisionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutto ci\u00f2 potrebbe &#8211; non c&#8217;\u00e8 dubbio &#8211; moltiplicare gli arbitri, ma pu\u00f2 costituire &#8211; se rettamente inteso e se adeguatamente verificato nei suoi momenti attuativi &#8211; un&#8217;occasione importante di ripensamento delle formule classiche di gestione della cosa pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Detto questo, tuttavia, \u00e8 sulla prima valenza, che peraltro ne costituisce il significato originario, che vale la pena di insistere, in quanto essa appare da un lato quella meno conosciuta e dall&#8217;altro quella nei cui confronti si riscontrano le maggiori resistenze ideologiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel suo significato di sussidiariet\u00e0 orizzontale questo principio, affermando che lo Stato interviene solo quando l&#8217;autonomia della societ\u00e0 risulti inefficace, si contrappone all&#8217;idea di una &#8220;cittadinanza di mera partecipazione&#8221; e promuove invece &#8220;una cittadinanza di azione&#8221; in cui \u00e8 valorizzata la &#8220;genialit\u00e0 creativa dei singoli&#8221; e delle formazioni sociali. In questa sua valenza antistatalistica e antiassistenzialista non \u00e8 tuttavia esauribile nell&#8217;ipotesi neoliberale dello Stato minimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 in quanto mentre riconosce alla persona il diritto di iniziativa, nel contempo ne afferma la responsabilit\u00e0 sociale. In questo modo il principio di sussidiariet\u00e0 dimostra di valorizzare la persona come protagonista della vita sociale, capace di rispondere, nella libera associazione con altri, a esigenze e bisogni della societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contestando il presupposto dello statalismo e non esaurendosi nella formula liberalista, non rappresenta nemmeno una formula di compromesso tra le due teorie, ma esprime una concezione originale. Detto principio, inoltre, respingendo il presupposto metafisico della &#8220;mano invisibile&#8221; che in modo ineffabile guiderebbe, secondo la filosofia liberale, la sublimazione dell&#8217;interesse egoistico nel bene comune, implica realisticamente la necessit\u00e0 &#8211; come esprime la derivazione etimologica subsidium &#8211; dell&#8217;intervento promozionale od ordinatore e coordinatore dello Stato a favore dell&#8217;incremento e dell&#8217;incentivazione di una cultura della responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La Costituzione del 1948 e il favore per la sussidiariet\u00e0.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nonostante nella Costituzione del 1948 il principio di sussidiariet\u00e0 non risulti espressamente menzionato, a differenza di altri principi come quello di solidariet\u00e0 o di eguaglianza, \u00e8 tuttavia possibile ritenere, per un duplice ordine di motivi, che esso sia stato implicitamente tenuto presente dai Costituenti. Il primo dato che conferma questa ipotesi \u00e8 rappresentato dalla coincidenza della concezione della persona che emerge dal quadro costituzionale con il presupposto antropologico sul quale il principio di sussidiariet\u00e0 si fonda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella Costituzione, infatti, la persona \u00e8 vista nella concretezza del suo legame sociale e nella sua possibilit\u00e0 di apporto libero e creativo all&#8217;edificazione del bene comune: il valore della dignit\u00e0 umana \u00e8 costantemente affermato e l&#8217;imputazione dei diritti \u00e8 fatta all&#8217;individuo considerato nella concretezza del suo esistere, a un soggetto, cio\u00e8, che cos\u00ec come non \u00e8 considerato (com&#8217;era invece nella finzione dello &#8220;stato di natura&#8221;) al di fuori della relazione sociale, tantomeno \u00e8 sublimato nella dinamica organizzativa della persona statale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il secondo dato \u00e8 inerente alla caratterizzazione in senso pluralistico, sia associativo che istituzionale, che consente di affermare come nella Carta del 1948 sia gi\u00e0 implicitamente sancita la rottura del monopolio statale dell&#8217;interesse comunitario, in vista del riconoscimento ai soggetti del pluralismo del compito di perseguire gli obiettivi propri dell&#8217;intera collettivit\u00e0 statale. Quello per cui al privato spetterebbe unicamente surrogare un pubblico carente (la cosiddetta supplenza del privato), alla luce di quanto appena osservato, dovrebbe essere stimato pertanto come un luogo comune superato dalla possibilit\u00e0 di concepire l&#8217;attivit\u00e0 pubblica come integrativa di quella privata, considerata idealmente prioritaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All&#8217;interno di un&#8217;attivit\u00e0 di programmazione, rivolta a creare un sistema di servizi mediante strutture pubbliche e private (rispondenti a requisiti tecnici e organizzativi prescritti dal legislatore e accertati mediante gli opportuni controlli) dovrebbe quindi risultare quasi indifferente che le strutture di servizio attuative del programma possano essere gestite dalle une o dalle altre, dovendo essere posto l&#8217;accento non tanto su chi gestisce le stesse, quanto sullo scopo obiettivo e sul risultato da raggiungere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La resistenza ideologica al principio di sussidiariet\u00e0.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bench\u00e9 da una lettura sistematica della Costituzione emerga un certo favore per la sussidiariet\u00e0, aprendo una qualsiasi enciclopedia giuridica tale voce nemmeno vi figura. Il dato \u00e8 singolare ed evidenzia l&#8217;estraneit\u00e0 di tale principio alla nostra tradizione giuridica, ancora in larga parte sotto lo scacco di altre scelte di campo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il principio di sussidiariet\u00e0, infatti, \u00e8 risultato un&#8217;idea disarmonica rispetto a una tradizione rivolta a considerare l&#8217;interesse statale non come la semplice sommatoria degli interessi individuali o delle varie comunit\u00e0 particolari, ma come un interesse affatto autonomo trascendente quelli particolari. Il retaggio delle elaborazioni hegeliane, in questo senso, costituisce un presupposto ancora altamente influente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proprio in forza del peso di questa eredit\u00e0, inoltre, la rilevanza che la Costituzione assegna nell&#8217;art. 2 alle formazioni sociali non ha avuto modo di svilupparsi secondo l&#8217;originalit\u00e0 dell&#8217;aspirazione dei Costituenti. La cultura giuridica italiana \u00e8 infatti in gran parte rimasta ferma su una concezione che tende ad appiattire la persona sul singolo e a considerare il riferimento alle formazioni sociali come un mera garanzia supplementare, come qualcosa di aggiuntivo rispetto al riconoscimento dei diritti inviolabili dell&#8217;individuo in quanto tale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 rimasto cos\u00ec svuotato di implicazione normativa il riconoscimento costituzionale per cui all&#8217;interno delle formazioni sociali si svolge la personalit\u00e0 individuale e, quindi, il coessenziale legame che giuridicamente viene formulato nell&#8217;art. 2 tra la dignit\u00e0 dell&#8217;individuo e la partecipazione a esse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Le nuove forme del controllo statale sulla vita sociale.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se quindi una pretesa totalizzante ha costituito il postulato incancellato della tradizione giuridica, largamente depotenziando quelle aperture che invece la Costituzione repubblicana favoriva, occorre anche avvertire come oggi questa stessa pretesa si trovi stretta da fenomeni nuovi, sovranazionali e nazionali, come la complessit\u00e0 crescente della societ\u00e0, la globalizzazione delle economie, la multietnicit\u00e0, la forza e la concentrazione degli interessi economici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fenomeni, questi, che hanno minato quella presunta unicit\u00e0: oggi la &#8220;crisi dello Stato&#8221; non \u00e8 solo evidente nel processo di smobilitazione conseguente al &#8220;fallimento dello Stato&#8221;, ma si manifesta anche nel fallimento del miraggio del &#8220;controllo totale&#8221;, cio\u00e8 del controllo diretto di ci\u00f2 che \u00e8 giuridico. Le pretese totalizzanti non sono per\u00f2 venute meno e il nuovo volto del Leviatano rischia di divenire pi\u00f9 pervasivo di quello antico: significativamente, da qualche tempo, il mondo degli addetti ai lavori si interroga sul fenomeno della proliferazione incontrollata di nuove autorit\u00e0 &#8211; normalmente definite come indipendenti -, ma in realt\u00e0 concepite come articolazione del potere pubblico, quasi una sorta di braccio secolare di questo, destinate a sovrintendere settori particolari della vita sociale o dell&#8217;ordinamento giuridico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Queste autorit\u00e0 sono dotate di poteri amplissimi, in quanto, in deroga al tradizionale paradigma garantista della divisione tra potere normativo, esecutivo e giudiziario, emanano atti che sono, ad un tempo, regole, ordini e sentenze.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Molti giuristi hanno denunciato il problema di quale tutela dei diritti dei cittadini sia concretizzabile dinanzi agli atti di tali organismi di incerta natura e normalmente privi di una legittimazione democratica per lo meno adeguata al potere di cui dispongono. Il processo di costituzione di queste autorit\u00e0 \u00e8 molto intenso: da quelle pi\u00f9 vecchie come la Consob fino alle pi\u00f9 recenti, come la potentissima\u00a0Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato o la neocostituita Autorit\u00e0 per le Telecomunicazioni o, infine, l&#8217;Autorit\u00e0 garante per la tutela delle persone e del trattamento dei dati personali &#8211; meglio nota come Garante della privacy.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se queste sono le pi\u00f9 note, ve ne sono poi moltissime altre, meno conosciute, ma non meno importanti come la Commissione di garanzia per l&#8217;attuazione della legge 12\/6\/1990 (cosiddetta Autorit\u00e0 per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l&#8217;Autorit\u00e0 per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), l&#8217;Autorit\u00e0 per la vigilanza sui lavori pubblici, l&#8217;Autorit\u00e0 per la regolazione dei servizi di pubblica utilit\u00e0 nel settore del gas e dei servizi elettrici, ecc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alle autorit\u00e0 si affiancano poi le agenzie: si pensi, ad esempio, all&#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, l&#8217;Agenzia per i servizi sanitari regionali, l&#8217;Agenzia nazionale per la protezione dell&#8217;ambiente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebbene la fioritura di queste autorit\u00e0 non possa essere considerato un male in s\u00e9, dal momento che alcune tendono a porsi come garanti di valori e interessi fondamentali, \u00e8 altres\u00ec evidente come nel complesso il fenomeno sia un inquietante e significativo sintomo di un crescente tentativo di controllo della vita sociale, realizzato attraverso la costituzione di appositi poteri pubblici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il deficit di democraticit\u00e0 che in ogni caso si deve accusare in questo nuovo volto del potere pubblico ripropone la domanda se la via maestra non possa essere un&#8217;altra: quella di ripensare globalmente ci\u00f2 che lo Stato deve realmente fare e quello che, invece, deve riconoscere e incentivare secondo appunto un principio di sussidiariet\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La sussidiariet\u00e0 come &#8220;principio costituzionale&#8221; dell&#8217;Unione Europea<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lasciato nell&#8217;oblio per moltissimi anni, il principio di sussidiariet\u00e0 entra prepotentemente sulla scena del diritto europeo con il Trattato di Maastricht in cui, all&#8217;art. 3b, viene sancito tra i principi cardine dell&#8217;Unione Europea che &#8220;<em>la Comunit\u00e0 interviene secondo il principio di sussidiariet\u00e0, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell&#8217;azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell&#8217;azione in questione, essere realizzati a livello comunitario<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nessun altro documento costituzionale europeo conosce una definizione cos\u00ec esplicita del principio, bench\u00e9 esso non sia del tutto nuovo per il diritto: la Costituzione tedesca, infatti, lo mette a presiedere il riparto delle competenze legislative tra Federazione e Stati membri, e l&#8217;Atto Unico lo afferma al momento di dotare la Comunit\u00e0 di poteri di intervento nel settore della tutela ambientale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La portata di queste norme \u00e8 comunque pur sempre parziale, riguardando solo i rapporti tra livello di governo e certe specifiche materie; lo stesso Trattato di Maastricht lo riferisce unicamente a certe competenze, quelle cosiddette &#8220;ripartite&#8221;, essendo palese che per quelle esclusive vige invece il monopolio di intervento in capo agli organi comunitari. Di conseguenza, se da un lato \u00e8 da considerarsi in modo positivo il fatto che il principio in esame sia stato recepito anche dai documenti che presiedono all&#8217;organizzazione politica continentale, dall&#8217;altro lato non viene meno la necessit\u00e0 di considerare con criticit\u00e0 tale recepimento, criticit\u00e0 che si sostanzia nella tensione ad affermare che, rettamente inteso, il principio di sussidiariet\u00e0, come gi\u00e0 si \u00e8 ricordato, mantiene una portata ben pi\u00f9 vasta e radicale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La codificazione a livello europeo, in ogni caso, ha dato origine a un ampio dibattito sul significato e sulla rilevanza del medesimo. Molti sono gli studiosi e gli uomini politici che ne hanno una visione ristretta, quasi si trattasse di un &#8220;non principio&#8221;, cui attribuire di volta in volta il significato che \u00e8 pi\u00f9 consono agli scopi politici contingenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vi sono, per\u00f2, posizioni pi\u00f9 interessanti che hanno della sussidiariet\u00e0 una visione onnicomprensiva e radicale, comprendente sia i rapporti tra i diversi livelli di governo sia le relazioni tra realt\u00e0 pubblica e iniziativa dei privati e delle loro aggregazioni. Tali concezioni mettono in relazione la sussidiariet\u00e0 verticale con altre norme del Trattato di Maastricht, e in particolare quelle che ne affermano &#8211; almeno implicitamente la dimensione orizzontale (ad esempio l&#8217;affermazione che richiama la necessit\u00e0 di costruire una &#8220;Europa dei cittadini&#8221;).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pregevole \u00e8 pure il tentativo in atto in Europa di elaborare dei criteri specifici e sufficientemente precisi che consentano la verifica in sede giudiziale del rispetto del principio. La giustiziabilit\u00e0, infatti, \u00e8 stata finora praticamente inesistente per il dogma della presunta &#8220;bont\u00e0&#8221; degli interventi legislativi sopra richiamato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ora invece il Trattato di Amsterdam ha tra i suoi allegati proprio un documento che elabora dei &#8220;criteri&#8221; in base ai quali fare valutazioni degli interventi legislativi e sottoporre quindi i medesimi a controlli anchegiurisdizionali. Se questo si realizzer\u00e0, come \u00e8 auspicabile, allora verr\u00e0 meno uno degli ostacoli che si frappongono a realizzare in concreto la sussidiariet\u00e0, che \u00e8 dato appunto dall&#8217;inesistenza di istanze di controllo preposte alla verifica della sua attuazione. Il principio di sussidiariet\u00e0 nel dibattito sulla riforma costituzionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Una precisazione importante.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il dibattito in seno alla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali si \u00e8 orientato per l&#8217;espressa previsione nel progetto di Costituzione del principio di sussidiariet\u00e0. A differenza di quanto sostenuto da molti giuristi, per i quali questa intenzione concretizzerebbe un&#8217;indebita scorribanda nella prima parte del testo della Costituzione &#8211; rispetto alla quale la riforma non pu\u00f2 intervenire -, quanto detto in precedenza consente invece di sostenere come questa previsione si ponga in ideale continuit\u00e0 con quanto in essa \u00e8 gi\u00e0 implicitamente stabilito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Le alterne vicende della sussidiariet\u00e0.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ripercorrendo brevemente l&#8217;iter della discussione, si deve rilevare come l&#8217;iniziale valenza con cui il principio \u00e8 stato recepito faceva riferimento alla sola accezione relativa alla distribuzione del potere pubblico tra centro e periferia (sussidiariet\u00e0 verticale) senza menzione del significato originario e pi\u00f9 peculiare del principio (sussidiariet\u00e0 orizzontale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La pi\u00f9 ampia accezione del principio \u00e8 entrata successivamente nel dibattito costituente dapprima come istanza avanzata dai rappresentati del Forum del terzo settore nel corso di un&#8217;audizione in Commissione, e, quindi, a seguito della presentazione di tre emendamenti dal contenuto sostanzialmente analogo, provenienti, in modo trasversale, sia da esponenti della maggioranza parlamentare che dell&#8217;opposizione. Il dibattito in relazione alle diverse accezioni, estensive o restrittive, del principio \u00e8 continuato in modo piuttosto vivace vedendo contrapposte da un lato Rifondazione comunista, Verdi, Ulivo e Sinistra democratica e, dall&#8217;altro, Partito Popolare e Forza Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La posizione restrittiva discendeva dalla preoccupazione di una possibile sottrazione dell&#8217;esercizio delle funzioni pubbliche allo Stato, soprattutto in materia di scuola e di sanit\u00e0, in quanto &#8211; si \u00e8 osservato &#8211; dal punto di vista economico l&#8217;iniziativa privata potrebbe essere da questi gestita meglio. In altre parole il timore derivava dal fatto che stabilendo in Costituzione una preminenza automatica tra pubblico e privato, a parit\u00e0 di condizioni il primo avrebbe dovuto comunque cedere al secondo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La proposta di mediazione proveniente dagli assertori della sussidiariet\u00e0 orizzontale nei confronti dei sostenitori dell&#8217;opzione restrittiva \u00e8 stata quindi nel senso di limitarne l&#8217;ambito di applicazione all&#8217;ipotesi in cui le funzioni interessate non possano pi\u00f9 essere adeguatamente svolte dall&#8217;autonomia dei privati, intendendo cos\u00ec sottolineare che, in un&#8217;eventuale comparazione tra pubblico e privato, il primo non dovesse essere penalizzato e che, laddove esistesse per il pubblico la possibilit\u00e0 di svolgere adeguatamente e in modo conforme ai criteri di adeguatezza, di efficacia e di efficienza una determinata funzione, ci\u00f2 dovesse essere consentito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il testo cos\u00ec modificato \u00e8 stato quindi approvato dalla Commissione con il voto contrario di Rifondazione comunista, l&#8217;astensione della Lega e del Pds, e con l&#8217;accordo raggiunto tra Polo e Partito popolare. L&#8217;art. 56, quindi, prevedeva che: &#8220;le funzioni che non possono essere pi\u00f9 adeguatamente svolte dall&#8217;autonomia dei privati sono ripartite tra le comunit\u00e0 locali, organizzate in Comuni, Province, Regioni e Stato, in base al principio di sussidiariet\u00e0 e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La titolariet\u00e0 delle funzioni spetta agli enti pi\u00f9 vicini agli interessi dei cittadini secondo il criterio di omogeneit\u00e0 e adeguatezza delle funzioni organizzative rispetto alle funzioni medesime&#8221;. Nel corso del dibattito, tuttavia, il testo \u00e8 stato ulteriormente modificato e il principio di sussidiariet\u00e0 \u00e8 stato praticamente rovesciato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel testo approvato il 24 settembre 1997 l&#8217;art. 56 risultava cos\u00ec modificato: &#8220;Nel rispetto delle attivit\u00e0 che possono essere adeguatamente svolte dall&#8217;autonoma iniziativa dei privati, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni, Stato, sulla base di sussidiariet\u00e0 e differenziazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La titolariet\u00e0 delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato, secondo i criteri di omogeneit\u00e0 e adeguatezza&#8221;. \u00c8 stato cos\u00ec introdotto un principio di sussidiariet\u00e0 rovesciata, potenzialmente in contrasto con la valorizzazione della persona umana considerata come soggetto idoneo a svolgere attivit\u00e0 di rilievo pubblico e, quindi, tale da limitare fin dall&#8217;origine i poteri degli enti politici, locali, regionali o nazionali. Questo preoccupante travaglio del principio di sussidiariet\u00e0 &#8211; negato, poi concesso, e infine rovesciato &#8211; denota la mancanza di una chiara cognizione del suo significato e della sua rilevanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell&#8217;ultima formulazione l&#8217;intervento degli enti non profit \u00e8 destinato a essere configurato come meramente integrativo di quello statale, cos\u00ec come nella formulazione precedente esso risultava formulato nel senso di accogliere indifferentemente la prospettiva &#8220;comunitaristica&#8221; propria delle origini storiche del principio e quella &#8220;individualistica&#8221;, tipica invece di una concezione neoliberista del sistema economico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Spetter\u00e0, quindi, alle assemblee chiamate ad approvare il progetto esaminato rimuovere ogni incertezza al riguardo riconsiderando il ruolo del potere pubblico in campo sociale conformemente alla fine del monopolio statale dell&#8217;interesse comunitario e giungere a una formulazione del principio che lo riporti nel suo campo d&#8217;azione pi\u00f9 tradizionale rivolto alla valorizzazione del privato che svolge attivit\u00e0 di interesse pubblico (cosiddetto privato sociale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questa direzione sembra muoversi il recente emendamento proposto dall&#8217;Onorevole Guarino che si dimostra efficace nel conciliare la ripresa di un ruolo sussidiario del potere pubblico nei riguardi della capacit\u00e0 individuale e collettiva in campo sociale con le istanze di una sussidiariet\u00e0 verticale avanzate dagli enti territoriali. Secondo la proposta il primo comma dell&#8217;art. 56 risulterebbe cos\u00ec formulato: &#8220;Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite, in conformit\u00e0 alle finalit\u00e0 di interesse generale previste dalla Costituzione e in maniera proporzionata all&#8217;obbligo di volta in volta perseguito, quando il conseguimento di tali finalit\u00e0 non pu\u00f2 essere adeguatamente assicurato dall&#8217;autonomia dei privati, anche attraverso le formazioni sociali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La titolariet\u00e0 delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato in base a principi di sussidiariet\u00e0 e differenziazione e secondo criteri di omogeneit\u00e0 e ragionevolezza. La legge garantisce le autonomie funzionali&#8221;. L&#8217;unica perplessit\u00e0, anche in vista delle possibili distorsioni interpretative, riguarda l&#8217;espressione &#8220;titolariet\u00e0 delle funzioni pubbliche&#8221; contenuta nella seconda parte dell&#8217;articolo, sarebbe stato preferibile, infatti, parlare di &#8220;ripartizione delle competenze&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tratto dal settimanale Tempi Ogni individuo dovrebbe dire la frase di Luigi XIV: &#8220;Lo Stato sono io&#8221; (R. Jhering)<\/p><p><a class=\"more-link btn\" href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-sussidiariet-come-principio-costituzionale\/\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":35713,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11,20],"tags":[146,589],"class_list":["post-525","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-dottrina-sociale","category-politica-nazionale","tag-dottrina-sociale-2","tag-sussidiarieta","item-wrap"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>La sussidiariet&agrave; come principio costituzionale - Rassegna Stampa Cattolica<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Rassegna Stampa Cattolica - Per una cultura che nasce dalla Rivelazione cristiana in conformit\u00e0 alla tradizione e al Magistero della Chiesa in opposizione ad ogni relativismo e totalitarismo\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-sussidiariet-come-principio-costituzionale\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La sussidiariet&agrave; 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