{"id":4852,"date":"2011-12-14T12:47:45","date_gmt":"2011-12-14T11:47:45","guid":{"rendered":""},"modified":"2016-03-07T10:44:41","modified_gmt":"2016-03-07T09:44:41","slug":"il-diritto-penale-e-i-doveri-sociali-verso-dio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/il-diritto-penale-e-i-doveri-sociali-verso-dio\/","title":{"rendered":"Il diritto penale e i doveri sociali verso Dio"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: center;\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-31491\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/diritto_penale.jpg\" alt=\"diritto_penale\" width=\"141\" height=\"200\" \/>Cristianit\u00e0<\/strong> n.360 aprile-giugno 2011<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Intervento presentato al Seminario Internacional de Investigaci\u00f3n de Filosofia del Derecho y Etica dal titolo <em>Dios como fundamento de la moral y del derecho<\/em>, organizzato nella propria sede dall\u2018Universidade Federal do Rio Grande. Faculdade de Direito, in Brasile, dall\u20188 al 10-9-2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">di <strong>Mauro Ronco<\/strong><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\"><strong>1. Introduzione<\/strong><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il problema della giusta pena si colloca all\u2018interno del tema giuridico fondamentale, che riguarda la legittimit\u00e0 dello Stato, ove per \u00abStato\u00bb non s\u2018intende riduttivisticamente ci\u00f2 che la modernit\u00e0 denomina \u00ablo Stato\u00bb, bens\u00ec lo stato delle cose sul piano della verit\u00e0 giuridica in ordine al fondamento e all\u2018esercizio del potere, come costituzione reale di una comunit\u00e0 sociale autarchica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il diritto penale ha sub\u00ecto nel mondo occidentale lo stesso processo di secolarizzazione che hanno sub\u00ecto lo Stato e il diritto, secondo caratteristiche analoghe a quelle che hanno riguardato questi ultimi, anche se vi sono, nel processo di secolarizzazione del diritto penale, alcune peculiarit\u00e0 specifiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2018obiettivo del processo rivoluzionario nel campo del diritto consiste nel cancellare, se fosse possibile, l\u2018inclinazione dell\u2018uomo al \u00abgiusto\u00bb, come dimensione specifica dell\u2018essere, che \u00e8, che \u00e8 vero, che \u00e8 buono, che \u00e8 bello, che \u00e8 giusto, a cui l\u2018uomo \u00e8 attratto per il dinamismo interiore del suo essere, creato a immagine e somiglianza di Dio (1).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella prospettiva rivoluzionaria le relazioni giuridiche sono ridotte a relazioni di mero fatto, governate esclusivamente dalla forza del potere e dalle regole che il potere detta secondo la sua utilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non stupisca la dilatazione immensa della regolamentazione normativa nelle societ\u00e0 contemporanee. Essa \u00e8 l\u2018effetto, oltre e pi\u00f9 che della complessit\u00e0 della vita economica e finanziaria, della scomparsa dei princ\u00ecpi fondamentali del diritto idonei a governare secondo giustizia le relazioni sociali. Pi\u00f9 sono invasive le regole, meno \u00e8 presente il diritto come principio del giusto e dell\u2018equo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2. La rivoluzione oltre la secolarizzazione: il programma di Hans Kelsen<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per la rivoluzione il diritto va sciolto nel fatto. Questo programma \u00e8 chiaramente delineato da Hans Kelsen (1881-1973) nel paragrafo conclusivo di <em>Vergeltung und Kausalit\u00e4t <\/em>del 1941 (2). L\u2018autore, non senza l\u2018apporto della fantasia e con la pretermissione di tutta l\u2018epoca della Cristianit\u00e0, descrive uno sviluppo di questo genere: secondo la mentalit\u00e0 magico-sacra, dominante fino all\u2018epoca moderna, il mondo della natura sarebbe stato concepito secondo il principio retributivo, come se fosse una componente omogenea della societ\u00e0 degli dei e degli uomini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con l\u2018emergere della legge naturalistica di causalit\u00e0 la natura sarebbe stata distinta dalla societ\u00e0 umana e i due mondi si sarebbero posti l\u2018uno di fronte all\u2018altro come in s\u00e9 conchiusi, regolati da un principio normativo diverso: il mondo umano retto dalla legge giuridica, la natura dalla legge causale. Ma il dualismo fra natura e societ\u00e0 non sarebbe l\u2018ultima parola della scienza, poich\u00e9 tale dualismo finirebbe con il superamento del concetto di norma giuridica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2018istanza del dovere, della normativit\u00e0, come appello interamente distinto dal mondo dell\u2018essere, autonomo, per\u00f2, dalla legge della causalit\u00e0 materiale, questo appello della normativit\u00e0, proprio di Immanuel Kant (1724-1804), che sembrerebbe ancora valere per la societ\u00e0 in modo distinto dalla legge causale naturalistica, \u00e8 una mera \u00abideologia\u00bb, dietro cui si nasconde la realt\u00e0 dei concreti interessi degli uomini e dei gruppi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questi, pervenuti al potere, rappresentano il loro volere come dovere e la manifestazione del loro volere come norma giuridica. La societ\u00e0 non \u00e8 altro che un pezzo della natura, le cui leggi hanno le medesime caratteristiche di quelle che reggono la natura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2018impossibilit\u00e0 di riconoscere nei processi sociali leggi dello stesso tipo di quelle naturalistiche \u00e8 scomparsa nel momento in cui queste ultime, a seguito delle scoperte del secolo XX, hanno rinunciato alla pretesa dell\u2018assoluta necessit\u00e0, per accontentarsi della nota della verosimiglianza statistica. Le leggi sociali hanno questo medesimo carattere. All\u2018inizio della speculazione filosofica \u2014 cos\u00ec ancora Kelsen \u2014 la natura sarebbe stata un pezzo della societ\u00e0; ora la societ\u00e0 sarebbe diventata, grazie all\u2019emanciparsi della legge causale dall\u2018idea retributiva, un pezzo della natura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il programma della rivoluzione a riguardo del diritto \u00e8 nichilistico: si dirige direttamente alla sua distruzione; detto in altri termini, il processo nichilistico non si arresta alla secolarizzazione del diritto, ma va oltre, perch\u00e9 vuole distruggere l\u2018idea stessa del \u00abgiusto\u00bb come distinto dal mero fatto. Soltanto quest\u2018ultimo, nella sua cruda materialit\u00e0, pu\u00f2 trovare spazio nel mondo secolarizzato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da un certo punto di vista, si deve andare oltre il positivismo giuridico della societ\u00e0 liberale e costituzionale, in cui la legge dello Stato aspira a essere una legge corrispondente alla ragione dei cittadini. Kelsen, nel passo citato, lui, positivista estremo, ha lanciato il programma, per cui bisogna andare oltre il positivismo: poich\u00e9 la societ\u00e0 \u00e8 un pezzo della natura, retta dalle stesse leggi di verosimiglianza statistica, \u00e8 ora di smetterla di fare appello al dovere, come fondamento di una normativit\u00e0 specificamente giuridica. Ci\u00f2 che conta sono le forze e gli interessi, di cui le norme sono soltanto copertura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La rivoluzione non si accontenta di sostituire la ragione a Dio; ma vuole negare, dopo Dio, anche la ragione, consegnando la societ\u00e0 all\u2018esplicarsi caotico delle forze e dei poteri materiali, <em>rectius<\/em>: dell\u2018uomo visto come semplice forza sensibile e materiale. Dopo aver cancellato il fondamento del \u00abgiusto\u00bb, occorre cancellare la reminiscenza del giusto nella coscienza dell\u2018uomo, affinch\u00e9 la societ\u00e0 sia consegnata al disordine, all\u2018anarchia e alle potenze infere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>3. La rivoluzione oltre la secolarizzazione nel diritto penale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche nel campo penale \u00e8 presente, ormai da molto tempo, la tendenza ad\u00a0 andar oltre la secolarizzazione, gi\u00e0 compiuta completamente con l\u2018opera di Immanuel Kant (1724-1804), che ha sostituito la ragione umana universale al fondamento divino del diritto di punire. Un autore moderno, Wolfgang Naucke, offrendo, nel 1981, un contributo allo studio della secolarizzazione nel diritto penale, ha descritto la linea che va da Martin Lutero (1483-1546) a Cesare Beccaria (1738-1794) a Kant allo scopo di mostrare come il fondamento del diritto penale passi progressivamente da Dio alla societ\u00e0 degli uomini e, infine, alla ragione impersonale (3), cancellando del tutto la reminiscenza di Dio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo modo, secondo Naucke, che si rammarica di ci\u00f2, la secolarizzazione non sarebbe stata compiuta, perch\u00e9, attraverso il cambiamento dei titoli giustificativi, si sarebbero tuttavia conservati i contenuti del diritto penale ispirato ai princ\u00ecpi cristiani. La vera secolarizzazione deve negare non questo o quel fondamento del diritto penale, ma la sua stessa fondabilit\u00e0. La vera secolarizzazione consiste nella rinuncia a dare al \u00abreato\u00bb e alla \u00abpena\u00bb un significato pi\u00f9 elevato rispetto a ci\u00f2 che si rinviene nella cruda datit\u00e0 dei fatti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche in questo autore, come in Kelsen, \u00e8 presente l\u2018istanza di cancellare i nomi stessi che evocano una dimensione soprasensibile dell\u2018esperienza umana. Kelsen vuole cancellare il richiamo alla stessa normativit\u00e0, perch\u00e9 essa evoca una dimensione che egli definisce, con la sua discutibile terminologia, \u00abideologia\u00bb; Naucke suggerisce di abbandonare il termine \u00abreato\u00bb, perch\u00e9, attraverso il concetto di <em>reus<\/em>, esso evoca la colpevolezza, che non \u00e8 qualcosa che si vede con gli occhi e che si tocca con le mani, bens\u00ec che si comprende con la ragione, nonch\u00e9 il termine \u00abpena\u00bb, perch\u00e9 esso evoca l\u2018idea di punizione, che non si vede e non si tocca, ma che costituisce il significato razionale di un gesto che, invece, deve essere visto soltanto nella sua dimensione materiale. Fino a quando non vi sar\u00e0 questo mutamento, anche semantico, la secolarizzazione non sar\u00e0 compiuta realmente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>4. La debolezza della ragione senza Dio<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Occorre a questo punto svolgere alcuni rilievi. Anzitutto, in via generale, va detto che la negazione di Dio \u00e8 il primo passo, certo fondamentale, di un processo. Ma quest\u2018ultimo va avanti inesorabile, fino a trovare un ostacolo che, a tutta prima, sembra insormontabile: la ragione dell\u2018uomo. Su quest\u2018ultima sono stati fondati lo Stato liberale di diritto; il diritto positivo degli Stati; il diritto penale liberale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ragione autonoma, proclamata da Kant come fondamento della vita pratica dell\u2018uomo, sull\u2018assunto che la ragione speculativa non \u00e8 in grado di conoscere le cose in s\u00e9, cio\u00e8 sul rifiuto della metafisica come scienza delle cose soprasensibili; questa ragione dimidiata, a un certo punto, non basta pi\u00f9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo il rifiuto della metafisica e della fondazione delle realt\u00e0 umane nel Dio creatore, la rivolta si rivolge contro il significato e il valore soprasensibile che le relazioni e le istituzioni degli uomini conservano. Al contempo si fa sempre pi\u00f9 aggressiva la pretesa che le relazioni e le istituzioni umane siano ridotte esclusivamente alla loro datit\u00e0 materiale e sensibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il delitto e la pena, come segni di una realt\u00e0 pi\u00f9 alta, significata, ma non esaurita, dal dato storico della norma che lo prevede o dalla privazione di un bene sensibile, segno esteriore della punizione, debbono essi stessi scomparire, perch\u00e9 sono incompatibili con la mentalit\u00e0 antimetafisica, incapace di vedere altro che mezzi per soddisfare utilit\u00e0 materiali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In secondo luogo va detto che la secolarizzazione \u00e8 un processo che divora s\u00e9 stesso. Negato il fondamento del diritto in Dio, sembra che la ragione possa sostenere l\u2018edificio. Ma la ragione autonoma, che si erge a misura di tutte le cose, separandosi radicalmente dalla fede e dalla tradizione, non regge l\u2018urto del relativismo aggressivo, che pretende di togliere ogni significato, che non sia materiale e sensibile, a qualsiasi aspetto della vita dell\u2018uomo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La famiglia, la societ\u00e0, lo Stato, il diritto, la giustizia diventano nomi vuoti che pi\u00f9 non posseggono un valore univoco per tutti come beni comuni che favoriscono il conseguimento del fine, naturale e soprannaturale, di ciascun uomo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ragione autonoma, come ha insegnato, in varie occasioni, il Magistero del regnante Pontefice Benedetto XVI e, soprattutto, nel mirabile discorso di Regensburg (4), \u00e8 destinata a scomparire a beneficio dell\u2018utilit\u00e0 meramente sensibile. L\u2018istanza alla norma come criterio razionale di contenimento degli appetiti sensibili e come indirizzo alle realt\u00e0 soprasensibili deve lasciare il completo dominio alla attualit\u00e0 anarchica degli accadimenti materiali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con un terzo rilievo desidero introdurre una nota positiva. Nonostante il processo di secolarizzazione, con il seguito di <em>reductio <\/em>della societ\u00e0 e delle sue istituzioni <em>ad materiam primam<\/em>, l\u2018esperienza concreta della vita in comune degli uomini continua a offrire delle resistenze. Questa constatazione \u00e8 importante, almeno da due distinti punti di vista. Riprendo in primo luogo il rilievo di Naucke circa il fatto che la secolarizzazione avrebbe fallito nei suoi scopi \u2014 onde occorrerebbe procedere oltre \u2014 perch\u00e9 il diritto penale liberale avrebbe continuato a conservare al suo interno un contenuto ispirato a princ\u00ecpi cristiani.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Che il diritto penale liberale corrisponda contenutisticamente al diritto ispirato a tali princ\u00ecpi non \u00e8 del tutto esatto; tuttavia, \u00e8 vero che i precetti del Decalogo costituiscono l\u2018ossatura basica anche del diritto penale liberale. Dunque, nonostante la secolarizzazione, \u00e8 vero che, se non nel fondamento, almeno nel contenuto il diritto penale continua a ispirarsi alla legge naturale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono in corso in questi anni tentativi insistenti per infrangere, anche nei contenuti, il valore inconcutibile dei princ\u00ecpi della legge naturale; gi\u00e0 \u00e8 successo in quasi tutto il mondo per il crimine di aborto; si sta tentando ora, e in alcuni paesi il passo \u00e8 stato compiuto, di togliere la protezione assoluta alla vita dell\u2018uomo, in quanto tale, indipendentemente dalla \u00abqualit\u00e0\u00bb della stessa, introducendo la \u00ablegalizzazione\u00bb dell\u2018aiuto al suicidio, o, addirittura, la \u00ablegalizzazione\u00bb dell\u2018uccisione di determinati soggetti, tramite la introduzione della cosiddetta \u00abeutanasia\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa tendenza, invero, caratterizza la fase nuova del processo nichilistico, dopo l\u2018avvenuta secolarizzazione. La ragione autonoma non trova pi\u00f9 in s\u00e9 stessa ragioni sufficienti per garantire i diritti fondamentali dell\u2018uomo, quei diritti che sono strettamente connessi alla legge naturale e alla legge eterna di Dio, e lascia che le passioni sregolate dell\u2018orgoglio e della sensualit\u00e0 travolgano le barriere erette dalla stessa ragionevolezza, cio\u00e8 da una ragione ispirata almeno alla convenienza e all\u2018istinto di sopravvivenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non si tratta in questo processo di prendere soltanto atto che la natura umana \u00e8 ferita e che, in conseguenza di ci\u00f2, l\u2018uomo cade nella colpa, bens\u00ec che la stessa conoscenza del vero e dell\u2018equo, espressi dalla legge naturale, sfugge all\u2018uomo che si pretende autonomo dalla fede e dalla tradizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se \u00e8 vero, infatti, che la legge naturale ed eterna \u00e8 conoscibile dalla ragione, \u00e8 anche vero che questa conoscenza si offusca se non si appoggia alla fede e alla tradizione. Il Decalogo espone la legge naturale, la cui verit\u00e0, bont\u00e0 e giustizia sono conoscibili con la ragione da tutti gli uomini. Eppure Dio confer\u00ec a Mos\u00e8 le Tavole in cui la legge era impressa per iscritto allo scopo di dare conferma con la sua parola a ci\u00f2 che gi\u00e0 era inscritto nel cuore dell\u2018uomo, perch\u00e9 egli la ricordasse sempre, anche nei momenti di smarrimento della ragione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si ha per questa via conferma dell\u2018importanza decisiva che non sia taciuta la verit\u00e0 che il fondamento del diritto, anche e soprattutto di quello penale, \u00e8 Dio: senza questo fondamento, invero, la ragione si confonde e, a breve o a lungo termine, perde la sua strada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2018esperienza storica della vita in societ\u00e0, anche in questo tempo di dissoluzione, offre una conferma, da un secondo punto di vista, della necessit\u00e0 che sia riconosciuto il fondamento del diritto penale, come di tutto il diritto, in Dio. A fronte del dilagare della devianza dalle regole del vero e del giusto; a fronte della crudelt\u00e0 di molti delitti, l\u2018uomo semplice, ma che non ha perso il senso del vero e del buono, \u00e8 costretto ad alzare il suo sguardo verso il mistero del male e, correlativamente, verso Dio giusto e misericordioso, la cui giustizia soltanto pu\u00f2 fornire una risposta alla colpa dell\u2018uomo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo sguardo verso il mistero del male l\u2018uomo semplice intravede anche, sia pure in modo confuso, nel giudice terreno, legittimamente preposto a giudicare la colpevolezza dei delitti, un vicario di Dio sulla terra, che interviene per retribuire e per medicare, svolgendo un compito che egli pu\u00f2 compiere non tanto per le sue forze e per i suoi titoli, ma perch\u00e9 si fa amministratore fedele, sia pure debole e imperfetto, di una giustizia pi\u00f9 alta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>5. Il diritto penale fondato in Dio: la pena \u00e8 inflitta dall\u2019autorit\u00e0 legittima<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel <em>Catechismo della Chiesa Cattolica<\/em>, dato in Roma dal beato Papa Giovanni Paolo II (1978-2005) l\u201811 ottobre 1992, \u00e8 scritto: <em>\u00abLa difesa del bene comune esige che si ponga l\u2019ingiusto aggressore in stato di non nuocere\u00bb <\/em>(5). A questo titolo, l\u2018insegnamento tradizionale della Chiesa ha riconosciuto fondato il diritto e il dovere della legittima autorit\u00e0 pubblica <em>\u00ab<\/em>[&#8230;] <em>di infliggere pene proporzionate alla gravit\u00e0 del delitto\u00bb <\/em>(6), senza escludere, in casi di estrema gravit\u00e0, la pena di morte. Per analoghi motivi <em>\u00ab<\/em>[&#8230;] <em>i legittimi detentori dell\u2019autorit\u00e0 hanno il diritto di usare anche le armi per respingere gli aggressori della comunit\u00e0 civile affidata alla loro responsabilit\u00e0\u00bb <\/em>(7).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u00abLa pena ha innanzitutto lo scopo di riparare al disordine introdotto dalla colpa. Quando \u00e8 volontariamente accettata dal colpevole, essa assume valore di espiazione. La pena poi, oltre che a difendere l\u2019ordine pubblico e a tutelare la sicurezza delle persone, mira ad uno scopo medicinale: nella misura del possibile, essa deve contribuire alla correzione del colpevole\u00bb <\/em>(8).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nelle due parti di questo paragrafo sono espressi fondamentalmente due insegnamenti: nel primo, che l\u2018autorit\u00e0 legittima ha il diritto e il dovere di infliggere pene proporzionate alla gravit\u00e0 del delitto; nel secondo, che la pena ha come scopo primario <em>\u00abriparare al disordine introdotto dalla colpa\u00bb<\/em>, nonch\u00e9, di difendere l\u2018ordine pubblico e la sicurezza delle persone e, nella misura del possibile, contribuire alla correzione del colpevole.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il primo insegnamento dice a prima vista qualcosa di ovvio, che non sembra contestato dai pi\u00f9, perch\u00e9 corrisponde a ci\u00f2 che accade in tutti i paesi del mondo, che, cio\u00e8, le autorit\u00e0 preposte al governo degli Stati organizzano e sovrintendono a un complesso apparato giurisdizionale, che serve per giudicare i fatti previsti dalla legge penale, nonch\u00e9 a un complesso apparato di esecuzione penale, prevalentemente di carattere detentivo, che esegue le pene comminate in sede giudiziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci si deve, dunque, domandare se questo insegnamento differisca in qualche modo, ed eventualmente in che cosa, dal comune sentire della gente, e, soprattutto, dalla opinione espressa in sede scientifica e politica a riguardo della penalit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se, invero, l\u2018insegnamento della Chiesa corrispondesse a ci\u00f2 che oggi si pensa dai pi\u00f9 e si pratica effettivamente negli Stati, in che cosa consisterebbe la secolarizzazione del diritto penale, di cui ci si deve lamentare come di un avvenimento epocale, di portata incalcolabilmente dannosa per la vita delle societ\u00e0?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Credo che nelle due parti del paragrafo 2266 si possano individuare con chiarezza i punti che esprimono la diversit\u00e0 tra una concezione secolarizzata del diritto penale e una concezione che sia rispettosa del piano di Dio a riguardo della citt\u00e0 umana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Meritano attenzione tre punti fondamentali: anzitutto, la pena giusta \u00e8 soltanto quella inflitta dall\u2018autorit\u00e0 legittima; in secondo luogo, l\u2018autorit\u00e0 legittima ha non soltanto il diritto, ma anche il dovere di infliggere la pena; in terzo luogo, la pena ha come scopo essenziale di <em>\u00abriparare al disordine introdotto dalla colpa\u00bb<\/em>. Nella definizione sono poi contenuti altri aspetti, pure importanti, ma di rilievo meno decisivo rispetto ai tre sopra menzionati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il primo aspetto \u00e8 cruciale in ordine al tema della secolarizzazione. Alcuni studiosi di notevole spessore intellettuale \u2014 penso tra tutti a Paul Ricoeur (1913-2005) (9) \u2014 hanno espresso un\u2018opinione radicale circa la sostanziale illegittimit\u00e0 della pena giuridica per due ragioni, collegate tra loro: da un canto, essa mancherebbe di fondamento, perch\u00e9 non si comprende in forza di quale autorit\u00e0 un uomo possa imporre un male a un altro uomo; da un altro canto, la pena \u00e8 un male fisico che non si correla al male morale del reato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rispetto al reato essa non pu\u00f2 apportare alcuna effettiva riparazione; dunque, essa non fa che aggiungere sofferenza a sofferenza, male a male, accrescendo la quantit\u00e0 complessiva di male nel mondo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo argomento \u00e8 seducente; sembra trovare appiglio anche in testi scritturali. Luca riferisce le parole di Ges\u00f9 Cristo: <em>\u00abA chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l\u2019altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica\u00bb <\/em>(<em>Lc. <\/em>6, 29) e ancora <em>\u00abAmate i vostri nemici\u00bb <\/em>(<em>Lc. <\/em>6, 35); <em>\u00abNon giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sar\u00e0 perdonato\u00bb <\/em>(<em>Lc. <\/em>6, 37).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel <em>Levitico <\/em>\u00e8 scritto: <em>\u00abNon ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso\u00bb <\/em>(<em>Lv. <\/em>19, 18). Nel <em>Siracide <\/em>\u00e8 scritto: <em>\u00abNon vendicarti con il tuo prossimo per un torto qualsiasi; non far nulla in preda all\u2019ira\u00bb <\/em>(<em>Sir. <\/em>10, 6). Senonch\u00e9 nel <em>Levitico <\/em>\u00e8 pure scritto: <em>\u00abQuando uno peccher\u00e0 e commetter\u00e0 una mancanza verso il Signore rifiutando al suo prossimo un deposito da lui ricevuto o un pegno consegnatogli o una cosa rubata o estorta con frode o trover\u00e0 una cosa smarrita, mentendo a questo proposito e giurando il falso circa qualcuna delle cose per cui un uomo pu\u00f2 peccare, se avr\u00e0 cos\u00ec peccato e si sar\u00e0 reso colpevole, restituir\u00e0 la cosa rubata o estorta con frode o il deposito che gli era stato affidato o l\u2019oggetto smarrito che aveva trovato o qualunque cosa per cui abbia giurato il falso. Far\u00e0 la restituzione per intero, aggiungendovi un quinto e render\u00e0 ci\u00f2 al proprietario il giorno stesso in cui offrir\u00e0 il sacrificio di riparazione\u00bb <\/em>(<em>Lv. <\/em>5, 20-24).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E lo stesso nostro Signore Ges\u00f9 Cristo, interrogato dal sommo sacerdote e ricevuto uno schiaffo da una delle guardie presenti per la risposta data, non espose l\u2018altra guancia all\u2018offensore, ma lo rimprover\u00f2 dicendogli: <em>\u00abSe ho parlato male, dimostrami dov\u2019\u00e8 il male; ma se ho parlato bene, perch\u00e9 mi percuoti?\u00bb <\/em>(<em>Gv. <\/em>18, 23).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dunque, la pena \u00e8 giusta soltanto se inflitta dall\u2018autorit\u00e0 legittima. Ma cosa vi \u00e8 di particolare nel fatto che la pena sia inflitta dall\u2018autorit\u00e0 legittima per far s\u00ec che essa sia giusta, quindi sia un atto di giustizia e non di sopraffazione violenta? In definitiva, per far s\u00ec che la pena sia fondamentalmente un bene, e non un male? La ragione sta nel fatto che l\u2018autorit\u00e0 legittima \u00e8 vicaria sulla terra dell\u2018autorit\u00e0 di Dio ed esercita la giustizia in nome di Dio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non a caso il paragrafo 2266 del Catechismo richiama i paragrafi 1897-1899. E in quest\u2018ultimo \u00e8 esposta la dottrina tradizionale della Chiesa, secondo cui l\u2018autorit\u00e0, esigita dall\u2018ordine morale, viene da Dio: <em>\u00abCiascuno sia sottomesso alle autorit\u00e0 costituite; poich\u00e9 non c\u2019\u00e8 autorit\u00e0 se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna\u00bb <\/em>(<em>Rm. <\/em>13, 1-2) e, pi\u00f9 oltre: <em>\u00abMa se fai il male, allora temi, perch\u00e9 non invano essa porta la spada; \u00e8 infatti al servizio di Dio per la giusta condanna per chi opera il male\u00bb <\/em>(<em>Rm. <\/em>13, 4). Allo stesso modo Pietro dice, nella prima lettera: <em>\u00abSiate sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del Signore: sia al re come sovrano, sia ai governatori come ai suoi inviati per punire i malfattori e premiare i buoni\u00bb <\/em>(<em>1Pt. <\/em>2, 13-15).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nostro Signore Ges\u00f9 Cristo, infine, proprio nel momento in cui l\u2018autorit\u00e0 romana sta per compiere la suprema ingiustizia, rispose a Pilato, che ostentava il suo potere di metterlo in libert\u00e0 o di crocifiggerlo <em>\u00abTu non avresti alcun potere su di me, se non ti fosse stato dato dall\u2019alto\u00bb <\/em>(<em>Gv<\/em>. 19,11).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo scandalo della pena come sopraffazione di un uomo su un altro uomo, che si ergerebbe arrogantemente a giudicarlo, \u00e8 scandalo per chi pi\u00f9 non vede nell\u2018autorit\u00e0 che infligge la pena la mano di Dio, che vuole che la colpa non travolga la giustizia sulla terra. Nella <em>Sapienza <\/em>\u00e8 scritto:<\/p>\n<p><em>\u00abAscoltate, o re, e cercate di comprendere;<br \/>\n<\/em><em>imparate, governanti di tutta la terra.<br \/>\n<\/em><em>Porgete l\u2019orecchio, voi che dominate le moltitudini<br \/>\n<\/em><em>e siete orgogliosi per il gran numero dei vostri popoli.<br \/>\n<\/em><em>La vostra sovranit\u00e0 proviene dal Signore;<br \/>\n<\/em><em>la vostra potenza dall\u2019Altissimo,<br \/>\n<\/em><em>il quale esaminer\u00e0 le vostre opere<br \/>\n<\/em><em>e scruter\u00e0 i vostri propositi;<br \/>\n<\/em><em>poich\u00e9, pur essendo ministri del suo regno,<br \/>\n<\/em><em>non avete governato rettamente,<br \/>\n<\/em><em>n\u00e9 avete osservato la legge<br \/>\n<\/em><em>n\u00e9 vi siete comportati secondo il volere di Dio.<br \/>\n<\/em><em>Con terrore e rapidamente egli si erger\u00e0 contro di voi,<br \/>\n<\/em><em>poich\u00e9 un giudizio severo si compie<br \/>\n<\/em><em>contro coloro che stanno in alto.<br \/>\n<\/em><em>L\u2019inferiore \u00e8 meritevole di piet\u00e0,<br \/>\n<\/em><em>ma i potenti saranno esaminati con rigore\u00bb <\/em>(<em>Sap<\/em>. 6, 1-6).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">San Tommaso d\u2018Aquino (1221 ca.-1274), nella <em>Summa contra Gentiles, <\/em>risponde alla domanda se sia lecito ai giudici infliggere le pene; risponde dunque, alla domanda su quale sia il fondamento del potere punitivo, spiegando che la ragione della liceit\u00e0 e, conseguentemente, il fondamento del potere punitivo sta nel fatto che i giudici sono come esecutori della divina Provvidenza. Vi sono uomini, invero che <em>\u00ab<\/em>[&#8230;] <em>disprezzano le punizioni inflitte da Dio, perch\u00e9 essendo dediti alle cose sensibili badano soltanto alle cose che si vedono <\/em>[per cui] <em>la divina Provvidenza ha ordinato che ci siano sulla terra degli uomini i quali con pene sensibili e presenti, costringano costoro a osservare la giustizia\u00bb <\/em>(10).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La grande responsabilit\u00e0 del giudice penale sta nell\u2018esercitare con giustizia questo compito, perch\u00e9 egli, come ministro di una giustizia che non ha rilievo solo terreno, deve cercare di fare in modo di imitare nei suoi giudizi i giudizi manifesti di Dio (11). In realt\u00e0, quando l\u2018uomo \u00e8 sottoposto al processo e alla condanna, non \u00e8 in realt\u00e0 sottomesso all\u2018autorit\u00e0 di un altro uomo in quanto uomo, ma a un uomo in quanto rappresentante dell\u2018autorit\u00e0 di Dio, in rappresentanza del quale il legislatore d\u00e0 efficacia alle leggi e il giudice giudica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il principio, fondamentale per la dottrina politica della Chiesa \u2014 comune, peraltro, a tutte le societ\u00e0 precristiane \u2014 dunque, principio di diritto naturale, che il potere deriva da Dio e trova in Dio il suo fondamento, \u00e8 l\u2018architrave su cui poggia il diritto penale, che, pi\u00f9 direttamente che gli altri settori del diritto, mette immediatamente in contatto l\u2018autorit\u00e0 che giudica e l\u2018uomo che viene giudicato; l\u2018autorit\u00e0 che esegue fisicamente la pena e l\u2018uomo che subisce la sofferenza della sua esecuzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ho detto in apertura dello scritto che la rivoluzione secolarizzatrice presenta aspetti particolari a riguardo del diritto penale. La ragione sta in ci\u00f2, che il diritto penale, pi\u00f9 che ogni altro ramo del diritto, \u00e8 sensibile alla crisi dell\u2018autorit\u00e0 particolarmente grave nell\u2018epoca della modernit\u00e0, perch\u00e9 l\u2018autorit\u00e0 \u00e8 direttamente impegnata nell\u2018attuazione della legge, in sede prima giudiziale, poi esecutiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La crisi indotta dalla rivoluzione \u00e8 anche specificamente crisi dell\u2018autorit\u00e0, in ragione dell\u2018orgoglio, suo motore per eccellenza, che odia ogni differenza legittima e opera per la sua erosione. Dunque, alla secolarizzazione del diritto penale, come rifiuto del fondamento in Dio del giudizio in ordine alla pena, si aggiunge lo svuotamento del concetto dell\u2018autorit\u00e0, che tende a trasformarsi \u2014 non appena sia abbandonato, sia teoricamente o anche solo praticamente, il suo fondamento \u2014, in mero potere, con il rischio di esercitare non la giustizia, ma soltanto la brutale sopraffazione dei deboli e dei poveri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E la rovina del concetto di autorit\u00e0, intrinsecamente legata al suo svincolarsi dal fondamento in Dio, implica tanto il venir meno della sacralit\u00e0 della legge e dei giudizi, con l\u2018aprirsi di spazi immensi all\u2018anarchia, quanto il divenir crudeli i legislatori e i giudici. Ritenendosi sciolti dallo stretto obbligo di giustizia e dimentichi che <em>\u00abun giudizio severo si compie contro coloro che stanno in alto\u00bb<\/em>, essi si abbandonano alle violenze e alle rapine ingiuste, trasformando i regni, secondo l\u2018espressione di sant\u2018Agostino (354-430), in grandi latrocini (12).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La fondazione del diritto penale in Dio e la funzione ministeriale del potere di giudicare costituiscono un argine all\u2018imbarbarimento del costume dei popoli, temperando l\u2018asprezza punitiva e garantendo la tranquillit\u00e0 dell\u2018ordine sociale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>6. Il diritto di punire fondato in Dio e il dovere dell\u2019autorit\u00e0 di infliggere la pena<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella dottrina cattolica la legittima autorit\u00e0 non ha soltanto il diritto, ma anche il dovere di infliggere la pena. Non \u00e8 cruciale per il legittimo ordine politico soltanto lo <em>ius <\/em>punitivo, ma anche il dovere di punire. Questo principio \u00e8 il corollario del compito ministeriale dell\u2018autorit\u00e0 politica e giudiziaria, tenuta essa stessa a rispettare gli obblighi strettissimi della giustizia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2018ordine politico naturale, legittimo in quanto regolato dalla giustizia nel suo triplice dinamismo delle relazioni delle parti fra loro, del tutto verso la parte e delle parti verso il tutto, il primo atto di giustizia \u00e8 il riconoscimento del dovuto a ciascuno, cio\u00e8 il riconoscimento del suo diritto originario. Ora, il dovere di religione di ciascuno verso Dio \u00e8 il fondamento di ogni diritto. Il dovere di custodire la legge naturale, come faccia umana della legge eterna, \u00e8 il dovere primario dell\u2018autorit\u00e0 politica e giudiziaria, la ragione per cui essa sussiste ed \u00e8 stata istituita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Georges Kalinowski (1916-2000) ha scritto che <em>\u00abla legge naturale e la legge eterna sono I due aspetti di una stessa realt\u00e0, cio\u00e8 di Dio inteso come legge suprema del comportamento umano. Dio \u00e8 non soltanto l\u2019essere per eccellenza, ma altres\u00ec la legge per eccellenza perch\u00e9 \u00e8 la sorgente di tutti gli esseri al di fuori di lui, dell\u2019uomo in particolare. Come creatore dell\u2019uomo e, a questo titolo, come suo supremo reggitore, Dio \u201cpensa\u201d la natura dell\u2019uomo, cio\u00e8 l\u2019essenza di questo in quanto fondamento degli atti che gli sono propri. \u00c8 precisamente per questo che egli \u00e8 la regola e la misura degli atti umani. Questa regola esiste tanto in Dio quanto negli uomini: in Dio in quanto egli regola e misura il comportamento degli uomini, nell\u2019uomo in quanto il suo comportamento \u00e8 regolato e misurato da Dio\u00bb <\/em>(13)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il dovere di custodire la legge naturale \u2014 che \u00e8 la faccia umana della legge eterna di Dio \u2014 \u00e8 compito primario dell\u2018autorit\u00e0 politica, che fonda il suo diritto a governare. Nella visione cristiana il diritto non sorge dalla pretesa soggettiva o dall\u2018esplicazione del potere dell\u2018io individuale, fosse questo \u00abio\u00bb anche il pi\u00f9 potente signore, bens\u00ec dal dovere di rendere il <em>suum <\/em>a ciascuno. E per il governante il primo <em>suum <\/em>\u00e8 quello di Dio, verso cui egli ha il dovere strettissimo di rispettarne la legge, in quanto costituito garante della effettiva vigenza di essa nella societ\u00e0 umana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 possibile comprendere la differenza di questa dottrina da quella dominante nell\u2018universo della societ\u00e0 laicizzata. In campo penale l\u2018autorit\u00e0 politica ha il dovere di tutelare i diritti umani fondamentali, che la dottrina degli ultimi Pontefici ha fondato in Dio, radicati, cio\u00e8, contro lo svuotamento moderno, sulla legge naturale e sulla legge eterna di Dio (14).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Certo, il legislatore positivo ha una certa discrezionalit\u00e0 in ordine sia alla scelta di punire, o meno, certi comportamenti, sia alla scelta delle sanzioni con cui punirli. Tuttavia, questa discrezionalit\u00e0, legata ai tempi, ai luoghi, ai costumi e alle circostanze, ha un limite in quanto almeno i delitti che appaiono come conclusioni prossime e necessarie di ci\u00f2 che costituisce male per la legge naturale non possono cambiare con il mutare del tempo, perch\u00e9 ricevono direttamente la causa della loro proibizione nella legge naturale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda le pene, san Tommaso dice che per legge naturale i malfattori devono essere puniti. Tuttavia, quale sia il tipo e la misura della pena non lo si ricava come conclusione della legge naturale. Dunque, deve essere determinato dall\u2018autorit\u00e0 secondo i costumi, i criteri e le convenienze di ciascuna epoca.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La previsione della giusta pena, nonch\u00e9 la sua concreta giusta comminazione sono compiti del legislatore e del giudice, che devono proporzionare la pena alla colpa; proporzionare le pene ai vari delitti; tener conto delle esigenze del bene comune e rispettare la dignit\u00e0 dell\u2018uomo. Entro questi limiti, osserva san Tommaso, le determinazioni di ci\u00f2 che \u00e8 giusto dipendono dalla legge positiva, umana o divina, e variano secondo la diversit\u00e0 dei tempi (15).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>7. Il diritto penale fondato in Dio: la riparazione del disordine introdotto dalla colpa<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I giuristi moderni, i legislatori e i giudici della modernit\u00e0 parlano della funzione del diritto penale come di uno strumento necessario per la protezione dei beni sociali essenziali. Ci\u00f2 non \u00e8 del tutto falso, ma enormemente lacunoso. \u00c8 immediatamente percepibile, invero, la differenza radicale di un diritto penale cos\u00ec inteso rispetto al diritto penale fondato nella verit\u00e0 cattolica. Gli autori moderni, proprio in virt\u00f9 della laicizzazione del diritto penale, compiono ogni sforzo per espungere dal suo ambito quanto rinvia al concetto di colpa, che consiste, secondo la limpidissima definizione di san Tommaso, in qualsivoglia <em>\u00abvolontario distacco dal bene, o per malizia o per negligenza<\/em>\u00bb (16).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8 falso, dunque, che il diritto penale protegge i beni sociali essenziali; ma il diritto penale li protegge come supporto del bene comune, perch\u00e9, attraverso la pena, intende tutelare e promuovere il bene comune, facendo prevalere il diritto contro la disgregazione arrecata dalla colpa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il mondo delle realt\u00e0 terrene, invero, \u00e8 distinto ma non separato dalla dimensione morale, spirituale e religiosa della vita dell\u2018uomo. Occorre tener conto che nella colpa, insita in ogni delitto, poich\u00e9 il delitto non pu\u00f2 prescindere, <em>ex parte animi<\/em>, dal <em>\u00abvolontario distacco dal bene, o per malizia o per negligenza\u00bb<\/em>, \u00e8 inclusa la violazione dei tre gradi dell\u2018ordine entro il quale l\u2018uomo vive la sua esperienza di vita: l\u2018ordine della ragione; l\u2018ordine della vita politica o economica; l\u2018ordine universale sottomesso al governo di Dio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dice precisamente san Tommaso: <em>\u00abPrimo, la natura umana \u00e8 soggetta all\u2019ordine della propria ragione; secondo, all\u2019ordine di chi governa l\u2019uomo dall\u2019esterno, sia spiritualmente che civilmente, e nella societ\u00e0 politica e in quella domestica; terzo, \u00e8 soggetto all\u2019ordine universale del governo divino. Ora, col peccato ciascuno di questi ordini viene sconvolto: infatti chi pecca agisce contro la ragione, contro la legge umana, e contro la legge divina. Perci\u00f2 tre sono le pene che incorre: la prima da se medesimo, cio\u00e8 il rimorso della coscienza; la seconda dagli uomini; la terza da Dio\u00bb <\/em>(17). La colpa, dunque, che postula la conoscenza dell\u2018ordine che si ferisce, nonch\u00e9 la volont\u00e0 di ferirlo, \u00e8 la <em>ratio <\/em>e la causa della pena.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fra la pena \u00abnaturale\u00bb, la pena giuridica e la pena divina v\u2018\u00e8 distinzione, in relazione al diverso punto di vista da cui \u00e8 valutata la condotta che offende il medesimo bene; ma v\u2018\u00e8 anche analogia, determinata dal fatto che le tre forme di pena sono inflitte in ragione di una colpa. Il delitto, alla cui base v\u2018\u00e8 la colpa, \u00e8 insieme un\u2018offesa contro la ragione, contro il diritto e contro Dio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la pena giuridica, come dice il <em>Catechismo della Chiesa Cattolica<\/em>, il legislatore e il giudice riparano un disordine \u2014 quello specifico disordine arrecato all\u2018ordine giuridico esteriore \u2014 introdotto dalla colpa. Certo, il compito del legislatore e del giudice della citt\u00e0 terrena \u00e8 circoscritto dall\u2018ambito della sua competenza: essi non sono coloro che dettano la legge alla coscienza o che giudicano la coscienza dell\u2018individuo; n\u00e9 giudici della violazione recata alla legge eterna di Dio, e a Dio stesso, che \u00e8 il suo Autore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 bene che si conservi ben netta la delimitazione della sfera giuridica dalla sfera della coscienza e dalla sfera religiosa. Eppure la sfera giuridica \u00e8 rettamente delimitabile, evitandosi con ci\u00f2 la sua assolutizzazione, soltanto se si tiene conto che essa non \u00e8 separata dalla sfera della coscienza e dalla sfera spirituale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La distinzione nell\u2018unione affiora con chiarezza se si pensa ai fini della pena, che sono tanto di retribuzione della colpa commessa, quanto di carattere medicinale a riguardo del reo che ha volontariamente violato la legge penale. L\u2018aspetto retributivo \u00e8 intrinsecamente connesso alla pena giuridica; ma il carattere relativo, e non assoluto, della retribuzione lo si comprende soltanto se s\u2018inserisce la pena giuridica nel grande quadro dei tre ordini cui l\u2018uomo \u00e8 soggetto, quello della propria ragione; quello della societ\u00e0 politica; quello di Dio. Ci\u00f2 \u00e8 chiaramente visibile nel modo in cui san Tommaso affronta il problema della pena giuridica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per il <em>Doctor Angelicus <\/em>v\u2018\u00e8 un tempo per l\u2018esatta retribuzione delle colpe e dei meriti; \u00e8 questo il tempo della giustizia divina governata dal giudizio cui ciascuno \u00e8 sottoposto al momento della morte. In questa vita le pene, sia quelle giuridiche, sia quelle divine, pur non perdendo il loro carattere intrinsecamente retributivo (18), hanno una nota spiccatamente medicinale, sia per il singolo individuo, sia per la societ\u00e0 nel suo insieme.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le due finalit\u00e0 sono strettamente allacciate: da un lato, la retribuzione non pu\u00f2 essere perfetta e assoluta in questa vita, sia perch\u00e9 \u00e8 impossibile all\u2018uomo conoscere realmente la gravit\u00e0 della colpa, sia perch\u00e9 il giudizio giuridico non prende in considerazione l\u2018insieme della vita della persona, ma solo un episodio particolare; da un altro lato, perch\u00e9 essa deve lasciare spazio al carattere medicinale della pena, in relazione alla possibile correzione della persona in vista del giudizio finale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ecco il passo fondamentale di san Tommaso sulla giusta pena giuridica, posta in relazione al giudizio di Dio nella vita futura: <em>\u00abLe pene che sono inflitte da Dio nella vita futura corrispondono alla gravit\u00e0 della colpa, per cui l\u2019Apostolo dice (<\/em>Rm <em>2, 12) che \u201cil giudizio di Dio \u00e8 secondo verit\u00e0 nei riguardi di coloro che fanno tali cose\u201d. Ma le pene che vengono inflitte nella vita presente sia da Dio sia dall\u2019uomo non sempre corrispondono alla gravit\u00e0 della colpa: <\/em>[&#8230;] <em>infatti le pene della vita presente vengono imposte quasi come medicine\u00bb <\/em>(19).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E ancora, nella <em>Summa Theologiae<\/em>: <em>\u00ab<\/em>[&#8230;] <em>i castighi della vita presente sono pi\u00f9 medicine che sanzioni: la sanzione infatti \u00e8 riservata al giudizio di Dio, che colpisce i peccatori \u201csecondo giustizia\u201d\u00bb<\/em>(20).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 possibile comprendere, a questo punto, la grande distanza che separa il diritto penale secolarizzato dalla integrale dottrina cattolica. La pena inflitta dal giudice della societ\u00e0 civile ha s\u00ec in s\u00e9 stessa un intrinseco carattere retributivo, perch\u00e9 essa \u00abredime\u00bb la colpa \u2014 in questo senso va forse inteso il passo del <em>De Malo <\/em>di san Tommaso, in cui egli dice che <em>\u00abla pena \u00e8 il fine della colpa\u00bb <\/em>(21) \u2014, nel senso che opera metafisicamente il ripristino della relazione di giustizia interrotta dalla colpa. Questo carattere retributivo non esaurisce il significato della pena, perch\u00e9 essa, nello stato dell\u2018uomo pellegrino, ancora lontano dalla patria definitiva, \u00e8 anche la medicina che serve alla emenda per essersi reso colpevole della rottura del vincolo di amicizia che lega gli uomini in societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il diritto penale, secondo la visione cattolica, dunque, nel proteggere i beni sociali essenziali, svolge un compito che \u00e8 superiore alla mera amministrazione delle cose e dei beni e alla semplice organizzazione dei cittadini per il loro benessere materiale. Esso, come recita il Catechismo, ha come compito essenziale <em>\u00abdi riparare il disordine introdotto con la colpa\u00bb<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dunque, deve dimostrare concretamente che il male del delitto non ha nella societ\u00e0 la parola definitiva, perch\u00e9 l\u2018ultima parola spetta al diritto e alla giustizia. Con ci\u00f2 il diritto penale contribuisce al bene comune, in quanto opera affinch\u00e9 i cittadini pervengano liberamente al loro fine, sia naturale, sia, anche, soprannaturale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al fine naturale, che \u00e8 la pace, cio\u00e8 la tranquillit\u00e0 dell\u2018ordine legittimo, la pena contribuisce assicurando <em>\u00abl\u2019ordine pubblico e la sicurezza delle persone\u00bb<\/em>, come \u00e8 detto pure nel Catechismo. La pena \u00e8, dunque, condizione indispensabile affinch\u00e9 i cittadini vivano in pace, che \u00e8, secondo le parole di sant\u2018Agostino <em>\u00abl\u2019ordinata concordia del comandare e obbedire dei cittadini\u00bb<\/em>22. Al bene non soltanto temporale di ogni singolo uomo la pena contribuisce attraverso la sua funzione medicinale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Agli uomini <em>\u00abche non si lasciano muovere facilmente dalle parole\u00bb <\/em>(23), secondo l\u2018icastica espressione di san Tommaso, la pena si rivolge affinch\u00e9 desistano dal delinquere, almeno per timore di essa. Se, poi, essi abbiano consumato il delitto, la pena costituisce un rimedio per riacquistare la virt\u00f9 perduta e per emendarsi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tutti gli uomini, infine, anche per quelli che non hanno delinquito, la pena \u00e8 un medicinale prezioso per l\u2018ascesi virtuosa, che \u00e8 un fine della societ\u00e0, la quale deve essere costituita in modo da favorire la virt\u00f9 dei cittadini. La pena conferma i cittadini nella convinzione del giusto, mostrando che la colpa non ha l\u2018ultima parola (24).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il delitto impunito \u00e8 fonte di scandalo, perch\u00e9 lascia aperta la ferita dell\u2018ingiustizia nella societ\u00e0. La pena, in questa prospettiva, \u00e8 necessaria <em>\u00abper ristabilire l\u2019equilibrio della giustizia e per togliere lo scandalo altrui\u00bb <\/em>(25), confermando i cittadini nei propositi di bene, nonch\u00e9 per disingannare e far rinsavire coloro che hanno delinquito (26).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>8. Conclusione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo sradicamento del diritto penale dal suo fondamento in Dio non ha fatto venir meno la penalit\u00e0, ch\u00e9 anzi, in tutte le parti del mondo e, soprattutto, nei paesi dell\u2018Occidente gi\u00e0 cristiano, l\u2018incidenza concreta della pena sulla popolazione si \u00e8 enormemente accresciuta negli ultimi due secoli. Sociologicamente sarebbe possibile descrivere una legge in virt\u00f9 della quale quanto pi\u00f9 il diritto penale si distacca dal fondamento soprasensibile, tanto pi\u00f9 si fa impellente la necessit\u00e0 per lo Stato di ricorrere alle sanzioni punitive che limitano coattivamente la libert\u00e0 e i beni dei cittadini. E pi\u00f9 gli Stati ricorrono alla via della \u00abdepenalizzazione\u00bb dei reati minori, pi\u00f9 diventa massiccia la richiesta di nuove strutture carcerarie per far fronte alle necessit\u00e0 di restrizione di chi ha commesso gravi delitti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Coloro che pensano che la \u00ablaicizzazione\u00bb del diritto penale debba andar oltre la negazione di Dio come fondamento, sono diventati fautori di una criminologia e di un diritto penale \u00abcritico\u00bb, che delinea il programma di una progressiva abolizione del diritto penale. Questo \u00abrimedio\u00bb presenta qualcosa di assurdo. Eppure designa con chiarezza l\u2018anomalia di una politica e di una dottrina che pretendono di punire, ma che rinunciano a sapere perch\u00e9, e in base a quale diritto, sia consentito punire.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se la colpa non \u00e8 questione che possa essere discussa sul piano del diritto, allora il diritto penale non ha pi\u00f9 cittadinanza nella citt\u00e0 terrena. Ci\u00f2 significherebbe consegnarla alle forze oscure che alimentano l\u2018anarchia e il caos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Note<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1)<\/strong> La filosofia classica delinea tre inclinazioni naturali nell\u2018uomo: le prime due <em>ad esse<\/em>, legate rispettivamente all\u2018istinto di conservazione e ai meccanismi biologici e sessuali attinenti alla generazione; la terza <em>ad melius esse<\/em>, come inclinazione specifica dell\u2018uomo, regolata dalla ragione e che regola a sua volta le inclinazioni <em>ad esse<\/em>. Aristotele (384-322 a. C.) dice di questa conoscenza primordiale originaria e originante: <em>\u00abInfatti, vi \u00e8 un qualche giusto [\u00abdikaion\u00bb] e un qualche ingiusto comune per natura [\u00abphysei\u00bb], di cui tutti hanno una divinazione (\u00abmanteia\u00bb), anche se non esistesse nessuna comunanza degli uni con gli altri, n\u00e9 alcuna convenzione [\u00absyntheke\u00bb] <\/em>[&#8230;] <em>e come Empedocle afferma riguardo al non uccidere l\u2019essere animato. Infatti, non (\u00e8 possibile) che ci\u00f2 per alcuni sia giusto, mentre per alcuni non sia giusto\u00bb <\/em>(<em>Retorica<\/em>, I, 1373b, 6-16, in Idem, <em>Retorica e Poetica<\/em>, a cura di Marcello Zanatta, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 2004, pp. 13-442 (p. 209). Cfr. anche Idem, <em>Politica<\/em>, 1253, a 4, in Idem, <em>Politica e Costituzione di Atene<\/em>, a cura di Carlo Augusto Viano, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1992, pp. 51-342 (pp. 66-67). Ci\u00f2 potrebbe corrispondere a quanto dice il frammento 23 di Eraclito (550 ca.-480 ca. a.C.): <em>\u00abGli uomini non conoscerebbero neppure il nome della Giustizia, se non ci fossero cose ingiuste\u00bb <\/em>(Giovanni Reale [a cura di], <em>I presocratici<\/em>. <em>Prima traduzione integrale con testi originali a fronte delle testimonianze e dei frammenti nella raccolta di Hermann Diels <\/em>[1848-1922] <em>e Walther Kranz <\/em>[1884-1960], 3a ed. riveduta e corretta, Bompiani, Milano 2008, p. 347).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2)<\/strong> Cfr. Hans Kelsen, <em>Vergeltung und Kausalit\u00e4t. <\/em><em>Eine soziologische Untersuchung<\/em>, \u00abRetribuzione e causalit\u00e0. Una ricerca sociologica\u00bb, University of Chicago Press, Chicago 1941, in particolare pp. 279-282.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>3)<\/strong> Cfr. Wolfgang Naucke, <em>Christliche, aufkl\u00e4rerische und wissenschaftstheoretische Begr\u00fcndung des Strafrechts (Luther-Beccaria-Kant<\/em>), \u00abLa fondazione cristiana, illuministica e scientifica del diritto penale (Lutero-Beccaria-Kant)\u00bb, in Luigi Lombardi Vallauri e Gerhard Dilcher (a cura di), <em>Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano 1981, pp. 1201-1209.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>4)<\/strong> <em>\u00abNel mondo occidentale domina largamente l\u2019opinione, che soltanto la ragione positivista e le forme di filosofia da essa derivanti siano universali. <\/em>[&#8230;] <em>Una ragione, che di fronte al divino \u00e8 sorda e respinge la religione nell\u2019ambito delle sottoculture, \u00e8 incapace di inserirsi nel dialogo delle culture. <\/em>[&#8230;] <em>L\u2019Occidente, da molto tempo, \u00e8 minacciato da questa avversione contro gli interrogativi fondamentali della sua ragione, e cos\u00ec potrebbe subire solo un grande danno. Il coraggio di aprirsi all\u2019ampiezza della ragione, non il rifiuto della sua grandezza \u2014 \u00e8 questo il programma con cui una teologia impegnata nella riflessione sulla fede biblica, entra nella disputa del tempo presente\u00bb <\/em>(Benedetto XVI, <em>Discorso ai rappresentanti del mondo scientifico nell\u2019Aula Magna dell\u2019Universit\u00e0 di Regensburg<\/em>, del 12-9-2006, in <em>Insegnamenti di Benedetto XVI<\/em>, vol. II, 2, <em>2006. (Luglio-Dicembre)<\/em>, Libreria Editrice Vaticana, Citt\u00e0 del Vaticano 2007, pp. 257- 267, trad. it., in <em>L\u2019Osservatore Romano. Giornale quotidiano politico religioso<\/em>, Citt\u00e0 del Vaticano 14-9-2006.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>5)<\/strong> <em>Catechismo della Chiesa Cattolica<\/em>, n. 2265.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>6)<\/strong> <em>Ibid.<\/em>, n. 2266.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>7)<\/strong> <em>Ibid.<\/em>, n. 2265.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>8)<\/strong> <em>Ibid.<\/em>, n. 2266.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>9)<\/strong> Cfr. Paul Ricoeur<em>, Interpr\u00e9tation du mythe de la peine<\/em>, in Enrico Castelli (1900-1977) (a cura di), <em>Le mythe de la peine<\/em>, Aubier, Parigi 1967, pp. 23-42.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>10)<\/strong> San Tommaso, <em>Summa contra Gentiles<\/em>, libro III, cap. 146, n. 1 [testo e trad. it., in Idem, <em>La Somma contro i Gentili<\/em>, vol. 2, <em>Libro Terzo<\/em>, a cura di Tito Sante Centi O.P. (1915-2011), ESD. Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2001, p. 551.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>11)<\/strong> Cfr. Idem, <em>Summa Theologiae<\/em>, II-II, q. 108, a 4, ad. 2 [testo e trad. it., in Idem, <em>La Somma Teologica<\/em>, trad. e commento a cura dei domenicani italiani, testo latino dell\u2018edizione leonina, vol. XIX, <em>Le altre virtu riducibili alla giustizia (II-II, qq. 101-122)<\/em>, ESD. Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1984, p. 130].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>12)<\/strong> Cfr. Sant\u2018Agostino, <em>De civitate Dei<\/em>, libro IV, p. 4, trad. it., <em>La citt\u00e0 di Dio<\/em>, vol. I, (<em>Libri I-X<\/em>), testo latino dell\u2018edizione maurina confrontato con il <em>Corpus Christianorum<\/em>, introduzione di Agostino Trap\u00e8 O.S.A. (1915-1987), Robert P. Russel O.S.A. (1910- 1985), Sergio Cotta (1920-2007), traduzione di Domenico Gentili O.S.A. (1914-1992), Citt\u00e0 Nuova, Roma 1990, p. 257: \u00ab<em>Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?\u00bb<\/em>, <em>\u00abSe non \u00e8 rispettata la giustizia, che cosa sono gli stati se non delle grandi bande di ladri?\u00bb<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>13)<\/strong> Georges Kalinowski, <em>Le fondement objectif du droit d\u2019apr\u00e8s la <\/em>Somme Th\u00e9ologique <em>de saint Thomas d\u2019Aquin<\/em>, in <em>Archives de Philosophie du Droit<\/em>, tomo XVIII, <em>Dimensions religieuses du droit (notamment sur l\u2019apport de Saint Thomas d\u2019Aquin)<\/em>, Parigi 1973, pp. 59-75 (p. 69).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>14)<\/strong> Cfr. Philippe Andr\u00e9-Vincent O.P., (1911-1986), <em>Le fondement du droit et la religion d\u2019apr\u00e8s les documents pontificaux contemporains<\/em>, <em>ibid.<\/em>, pp. 149-164.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>15)<\/strong> Cfr. Idem, <em>Summa Theologiae<\/em>, I-II, q. 104, a 3, ad 1 [testo e trad. it., in Idem, <em>La Somma Teologica<\/em>, cit., vol. XII, <em>La legge (I-II, qq. 90-105)<\/em>, ESD. Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1984, p. 414].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>16)<\/strong> La definizione \u00e8 tratta da Tiberio Deciani (1509-1582), <em>Tractatus criminalis carissimi ac celeberrimi iurisconsulti d. Tiberii Deciani Utinensis<\/em>, Tomus primus, Liber primus, <em>De vocibus, quibus delicta, e crimina significantur<\/em>, Cap. IV, <em>De Culpa<\/em>, 7, Venetiis MDXC, il quale cita san Tommaso, <em>Summa Theologiae<\/em>, I, q. 48, a. 6 co. [testo e trad. it., in Idem, <em>La Somma Teologica<\/em>, cit., vol. IV, <em>La creazione. Gli Angeli (I, qq. 44-64), <\/em>pp. 122-129], ove si legge che <em>\u00ab<\/em>[&#8230;] <em>la colpa consiste in un atto disordinato della volont\u00e0\u00bb <\/em>[p. 126]; <em>ibid., <\/em>II-II, q. 34, a. 2 co. [<em>ibid.<\/em>, vol. XVI, <em>Peccati contro la carit\u00e0. La prudenza (II-II, qq. 34-56), <\/em>pp. 28-32], ove si legge che <em>\u00ab<\/em>[&#8230;] <em>l\u2019essenza della colpa consiste nel volontario distacco da Dio\u00bb <\/em>[p. 30]; <em>ibid., <\/em>I-II, q. 21, a. 2 co. [<em>ibid.<\/em>, vol. VIII, <em>La beatitudine. Gli atti umani<\/em>, <em>(I-II, qq. 1-21), <\/em>pp. 446-451], ove si legge che <em>\u00ab<\/em>[&#8230;] <em>lodare o incolpare qualcuno equivale a imputare a lui la libert\u00e0 o la malizia dei suoi atti\u00bb <\/em>[p. 448].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>17)<\/strong> <em>Ibid.<\/em>, I-II, q. 87, a 1 co. [<em>ibid.<\/em>, vol. XI, <em>Vizi e peccati (I-II, qq. 71-89), <\/em>ESD. Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1984, p. 320].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>18)<\/strong> Ha ribadito questo carattere della pena il venerabile Pio XII (1939-1958) nel discorso <em>Ai partecipanti al VI Congresso Internazionale di Diritto Penale<\/em>, del 3-10-1953, in <em>Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santit\u00e0 Pio XII, <\/em>vol. XV, <em>2 Marzo 1953-1\u00b0 Marzo 1954<\/em>, Tipografia Poliglotta Vaticana, Citt\u00e0 del Vaticano 1954, pp. 335-353, trad. it., in <em>Atti e discorsi di S. S. Pio XII<\/em>, vol. XV, <em>Anno 1953<\/em>, Edizioni Paoline, Roma 1954, pp. 386-407.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>19)<\/strong> San Tommaso, <em>De Malo<\/em>, q. 2, a. 10, 4 [testo e trad. it., in Idem, <em>Le questioni disputate<\/em>, trad. e commento a cura dei domenicani italiani, testo latino dell\u2018edizione leonina, vol. 6, <em>Il male. Questioni 1-6<\/em>, con <em>Introduzione <\/em>di Giovanni Cavalcoli O.P., ESD. Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2002, p. 247].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>20)<\/strong> Idem, <em>Summa Theologiae<\/em>, II-II, q. 66, a. 6, ad 2 [testo e trad. it., in Idem, <em>La Somma Teologica<\/em>, cit., vol. XVII, <em>La giustizia (II-II, qq. 57-79)<\/em>, ESD. Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1984, p. 220].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>21)<\/strong> Idem, <em>De Malo<\/em>, q. 1, a. 5, 17 [testo e trad. it., in Idem, <em>Le questioni disputate<\/em>, cit., vol. 6, <em>Il male. Questioni 1-6<\/em>, cit., p. 109].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>22)<\/strong> Sant\u2018Agostino, <em>De Civitate Dei<\/em>, libro XIX, 13, 1, trad. it., <em>La citt\u00e0 di Dio<\/em>, vol. III, <em>(Libri XIX-XXII)<\/em>, testo latino dell\u2018edizione maurina confrontato con il <em>Corpus Christianorum<\/em>, introduzione, traduzione e note di D. Gentili O.S.A., indici di Franco Monteverde O.S.A., Citt\u00e0 Nuova, Roma 1991, p. 51.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>23)<\/strong> San Tommaso, <em>Summa Theologiae<\/em>, I-II, q. 95, art. 1 co. [testo e trad. it., in Idem, <em>La Somma Teologica<\/em>, cit., vol. XII, <em>La legge, <\/em>cit., p. 112].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>24)<\/strong> Va al riguardo ricordato l\u2018insegnamento del venerabile Pio XII: <em>\u00abL\u2019essenza della colpa sta nell\u2019opposizione libera alla legge ritenuta vincolante, nell\u2019infrazione e nella violazione cosciente e voluta del retto ordine. Una volta che essa \u00e8 avvenuta, \u00e8 impossibile fare in modo che non esista. Tuttavia, per quanto \u00e8 possibile dare soddisfazione all\u2019ordine violato, bisogna farlo. \u00c8 un\u2019esigenza fondamentale della \u201cgiustizia\u201d. Nel campo della moralit\u00e0 \u00e8 suo compito mantenere l\u2019uguaglianza esistente e giustificata, conservare l\u2019equilibrio e ripristinare l\u2019uguaglianza infranta. Questa richiede che, mediante la pena, il responsabile sia con la forza sottoposto all\u2019ordine. Il compimento di quest\u2019esigenza proclama la supremazia assoluta del bene sul male; per mezzo di essa si esercita la sovranit\u00e0 assoluta del diritto sull\u2019ingiustizia. Vogliamo fare un ultimo passo ancora: nell\u2019ordine metafisico la pena \u00e8 una conseguenza della dipendenza dalla Volont\u00e0 suprema, dipendenza scolpita fin nelle ultime pieghe dell\u2019essere creato. Se mai si deve reprimere la rivolta dell\u2019essere libero e ristabilire il diritto violato, ci\u00f2 \u00e8 precisamente quando l\u2019esige il supremo Giudice e la giustizia suprema. La vittima di un\u2019ingiustizia pu\u00f2 liberamente rinunciare alla riparazione, ma la giustizia da parte sua gliel\u2019assicura in ogni caso<\/em>\u00bb (Pio XII, <em>Ai partecipanti al VI Congresso Internazionale di Diritto Penale<\/em>, cit., pp. 351-352, trad. it., in <em>Atti e discorsi di S. S. Pio XII<\/em>, vol. XV, <em>Anno 1953<\/em>, cit., pp. 386-407 [pp. 404-405]).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>25)<\/strong> San Tommaso, <em>Summa Theologiae<\/em>, I-II, q. 87, art. 6, ad 3 [testo e trad. it., in Idem, <em>La Somma Teologica<\/em>, cit., vol. XI, <em>Vizi e peccati (I-II, qq. 71-89)<\/em>, ESD. Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1984, p. 336].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>26)<\/strong> Cfr. <em>ibid.<\/em>, II-II, q. 65, a. 1 co. [testo e trad. it., in Idem, <em>La Somma Teologica<\/em>, cit., vol. XVII, <em>La giustizia, <\/em>cit., pp. 192-196], ove si legge che \u00e8 <em>\u00abinflitta come castigo di certi delitti\u00bb <\/em>[p. 194].<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cristianit\u00e0 n.360 aprile-giugno 2011 Intervento presentato al Seminario Internacional de Investigaci\u00f3n de Filosofia del Derecho y Etica dal titolo Dios como fundamento de la moral y del derecho, organizzato nella propria sede dall\u2018Universidade Federal do Rio Grande. 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