{"id":4747,"date":"2011-10-27T00:00:00","date_gmt":"2011-10-26T22:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2016-03-07T10:47:37","modified_gmt":"2016-03-07T09:47:37","slug":"la-presunta-intangibilit-della-costituzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/","title":{"rendered":"La presunta intangibilit&agrave; della Costituzione"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: center;\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-31493\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2011\/10\/Costituzione.jpg\" alt=\"Costituzione\" width=\"250\" height=\"166\" \/>Studi cattolici<\/strong> n.607 settembre 2011<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>II prof. Alessandro Catelani, ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico nell&#8217;Universit\u00e0 di Siena, smonta con incalzanti argomentazioni la serpeggiante teoria secondo cui una parte della Costituzione sarebbe immodificabile perch\u00e9 accoglierebbe princ\u00ecpi e valori assoluti. Se poi dovesse essere la Corte Costituzionale a stabilire quali sarebbero tali valori assoluti, verrebbe infranto il principio di sovranit\u00e0 popolare e si aprirebbe la strada a uno Stato teocratico. Non bisogna confondere il diritto naturale con l&#8217;ordinamento giuridico, quest&#8217;ultimo di per s\u00e9 flessibile anche a livello costituzionale.<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Alessandro Catalani<\/strong><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">Da vari anni sta diventando ricorrente l&#8217;idea che la Costituzione non possa essere modificata se non in parte, in quanto alcuni princ\u00ecpi e valori in essa contenuti non potrebbero essere oggetto di revisione neppure tramite l&#8217;apposita procedura che la Costituzione stessa prevede. Si afferma che esistono dei princ\u00ecpi supremi che, a differenza delle altre norme costituzionali, non possono essere modificati neppure dalla volont\u00e0 popolare. Tali sarebbero i valori assoluti, ai quali la Costituzione si richiama, e che avrebbero, appunto in quanto tali, carattere di intangibilit\u00e0.<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alcuni princ\u00ecpi sarebbero infinitamente superiori alle altre norme di rango costituzionale, e questo impedirebbe al Parlamento e al corpo elettorale di modificarli. La forma repubblicana dello Stato non pu\u00f2 essere oggetto di revisione, perch\u00e9 questo \u00e8 statuito dall&#8217;art. 139; ma, accanto a questo principio, altri vi sarebbero altrettanto intangibili, in quanto costituenti valori assoluti. Esisterebbero, secondo questa concezione, due livelli della Costituzione, oppure, se si preferisce, due Costituzioni: una rappresentata dai precetti costituzionali contenuti nella Carta, un&#8217;altra costituita da quei princ\u00ecpi fondamentali che ne sono alla base, e che avrebbero carattere di intangibilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Costituzione a due livelli?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il riferimento a princ\u00ecpi costituzionali intangibili e immodificabili viene dunque a configurare una categoria di norme fondamentali che, a differenza degli altri precetti costituzionali, non potrebbero essere in alcun modo oggetto di revisione. Dalla Costituzione scritta, che pu\u00f2 essere modificata, si distinguerebbe un nucleo centrale di norme, identificate con princ\u00ecpi morali, le quali avrebbero valore assoluto. Le norme giuridiche appartenenti a questa categoria trarrebbero la loro superiore efficacia giuridica dal fatto di esprimere valori etici, come tali immodificabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La presenza della norma morale sarebbe determinante per attribuire ai precetti costituzionali, che con essa si identificano, una superiore efficacia giuridica. Al diritto positivo si contrappone dunque un complesso di princ\u00ecpi morali che non pu\u00f2 essere qualificato che come diritto naturale, identificato con quella parte della Costituzione che tutela diritti inviolabili, o che comunque a quelli si ricollega. All&#8217;interno della Carta Costituzionale vi sarebbero norme modificabili e norme superiori non modificabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;accertamento e l&#8217;interpretazione di queste ultime sarebbero riservati alla Corte Costituzionale, la quale potrebbe anche disconoscere la volont\u00e0 popolare, e quindi annullare una riforma costituzionale sulla base di un suo insindacabile giudizio, pur in presenza della procedura costituzionalmente garantita dall&#8217;art. 138.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La configurazione di un dualismo normativo a livello costituzionale non \u00e8 certo nuova: alla Costituzione scritta si contrappose \u2014 e si contrappone tuttora \u2014 teorizzata dal Mortati, una Costituzione \u00abmateriale\u00bb non scritta, basata sulla volont\u00e0 delle forze dominanti, secondo l&#8217;impostazione dovuta al sociologismo giuridico di Santi Romano, che privilegia l&#8217;effettivo assetto istituzionale dell&#8217;ordinamento, al quale si dovrebbe attribuire carattere di giuridicit\u00e0, anche se in contrasto con il dato normativo della \u00abCostituzione formale\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla Costituzione scritta si vuole ora contrapporre una nuova figura di Costituzione, rappresentata da quella parte dei suoi precetti che si identificano con il diritto naturale. Alle forze sociali richiamate dal Mortati, e identificate con il fenomeno giuridico, si va sostituendo il richiamo puro e semplice al diritto naturale, il quale solo rappresenterebbe la Costituzione vera, quel nucleo centrale della stessa avente valore assoluto, e come tale intangibile anche da parte del corpo elettorale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale richiamo al diritto naturale &#8211; e per di pi\u00f9 in un&#8217;epoca che quei valori tende apertamente a disconoscere &#8211; ha avuto grande successo, e ha trovato ardenti sostenitori quando il giusnaturalismo sembrava &#8211; almeno per gli studiosi di diritto positivo &#8211; un retaggio del passato. Attraverso il richiamo alla Costituzione si fa valere una rinverdita concezione giusnaturalistica, che si vuole identificare con l&#8217;essenza pi\u00f9 intima e ge\u00adnuina della Carta Costituzionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Unicit\u00e0 della Costituzione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si deve osservare, riguardo a questa concezione, che i princ\u00ecpi generali della Costituzione sono norme generali che si deducono dagli stessi precetti costituzionali, ma che non hanno natura, n\u00e9 formale n\u00e9 contenutistica, diversa dagli altri precetti giuridici che compongono la Costituzione scritta. Sono essi stessi precetti giuridici che hanno un contenuto pi\u00f9 ampio delle disposizioni pi\u00f9 specifiche dalle quali si deducono, ma che rappresentano disposizioni come tutte le altre che compongono la Carta Costituzionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal complesso dei precetti costituzionali si deducono in via interpretativa princ\u00ecpi di carattere generale; ma questi princ\u00ecpi sono anche essi norme giuridiche costituzionali, che hanno la stessa efficacia formale e giuridica dei singoli precetti, dai quali solo si differenziano perch\u00e9 hanno un contenuto pi\u00f9 generale. Nella Costituzione non esistono diversi livelli di efficacia giuridica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutta la Carta Costituzionale ha la medesima efficacia. E i princ\u00ecpi supremi che legittimamente possono essere chiamati tali non sono che norme pi\u00f9 generali, le quali si deducono in via interpretativa dalle pi\u00f9 specifiche disposizioni costituzionali vigenti, rispetto alle quali non presentano un livello superiore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non esistono due Costituzioni, una rappresentata da norme giuridiche e l&#8217;altra da nonne giuridiche che coincidono con precetti morali. La norma morale non ha carattere giuridico, e non pu\u00f2 di per s\u00e9 identificarsi con un precetto costituzionale, n\u00e9 pu\u00f2 attribuire a esso un carattere formalmente superiore. Tra le due entit\u00e0 normative, quella giuridica e quella morale, vi \u00e8 un abisso incolmabile. La Costitu\u00adzione \u00e8 una e una sola, ed \u00e8 quella costituita da un complesso di norme giuridiche. Ed \u00e8 questa che la Corte Costituzionale \u00e8 chiamata ad applicare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La competenza della Corte Costituzionale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Affermando che esiste un duplice livello di princ\u00ecpi costituzionali, dei quali uno sarebbe intoccabile da parte della collettivit\u00e0, si ammette anche che esistono, sugli atti legislativi, due distinte competenze dalla Corte Costituzionale, l&#8217;una all&#8217;altra contrapponentisi, ed estremamente diversificate: la prima sarebbe quella avente a oggetto il giudizio di costituzionalit\u00e0 delle leggi e degli atti aventi forza di legge, che \u00e8 prevista dall&#8217;art. 134 della Costituzione, mentre l&#8217;altra, non contemplata dalla Carta Costituzionale, avrebbe a oggetto la stessa legge costituzionale approvata dal corpo elettorale secondo la procedura di cui all&#8217;art. 138, e si tradurrebbe nella valutazione della congruit\u00e0 della legge stessa rispetto a superiori e intangibili princ\u00ecpi morali, rispetto a quei princ\u00ecpi morali che la Corte ritenga di individuare nei precetti della Costituzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una simile costruzione appare del tutto inattendibile, perch\u00e9 si traduce nel configurare una competenza aggiuntiva della Corte Costituzionale, che ne snatura completamente i caratteri di organo giudicante delle questioni di costituzionalit\u00e0, quale risulta dai precetti costituzionali: la Corte Costituzionale verrebbe destinata a un compito al quale non \u00e8 istituzionalmente preposta, quale \u00e8 quello di interpretare, anzich\u00e9 norme giuridiche, princ\u00ecpi morali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da garante della legalit\u00e0, la Corte Costituzionale sarebbe trasformata in organo superiore alla legge, e in grado di giudicare la volont\u00e0 collettiva secondo i princ\u00ecpi del bene e del male. La competenza della Corte Costituzionale \u00e8 fissata dall&#8217;ari. 134, secondo il quale \u00abLa Corte Costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimit\u00e0 costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La competenza della Corte riguarda gli atti aventi efficacia legislativa, sia statali sia regionali, non la stessa Costituzione, la cui eventuale modifica \u00e8 rimessa alla volont\u00e0 popolare, che deve esprimerla secondo le modalit\u00e0 stabilite dall&#8217;alt. 138.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Costituzione prevede con chiarezza la procedura di revisione delle proprie norme e di approvazione di nuove leggi costituzionali nell&#8217;ari. 138, rimettendo ogni decisione al riguardo alla volont\u00e0 popolare, se pure attraverso una procedura particolarmente aggravata, che ha lo scopo di garantire la rigidit\u00e0 del testo costituzionale e di evitare modifiche che non siano largamente condivise, ma siano effettuate da maggioranze occasionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E introduce come unica eccezione a tale normativa il divieto di cambiare il regime repubblicano dello Stato &#8211; evidentemente per la presenza di un preciso referendum istituzionale antecedente alla stessa Costituzione, che non si vuole ulteriormente ripetere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Costituzione ha ammesso la modifica delle sue disposizioni con il solo limite del divieto di introdurre nuovamente la monarchia. L&#8217;art. 1 della Costituzione ha statuito che: \u00abLa sovranit\u00e0 appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione\u00bb (2 comma). Le norme costituzionali che disciplinano le modifiche della Carta Costituzionale sono contenute nell&#8217;art. 138, al quale l&#8217;art. 1 espressamente rinvia. Il principio di fondo, al quale si ispira la nostra Carta Costituzionale, \u00e8 quello, enunciato nel 2 comma dell&#8217;ari. 1, della sovranit\u00e0 popolare. Questa \u00e8 l&#8217;essenza della democrazia, che \u00e8 alla base della tutela di ogni diritto di libert\u00e0; e tale principio verrebbe violato qualora si trasferisse il potere di approvazione delle leggi costituzionali dal corpo elettorale alla stessa Corte Costituzionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ammettere un sindacato della Corte sugli stessi precetti costituzionali significherebbe trasferire il potere di decidere su tali precetti dalla volont\u00e0 popolare alla stessa Corte Costituzionale, la quale si affogherebbe un potere che la Costituzione non le conferisce, e che pertanto non le compete.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte, come organo garante della Carta Costituzionale, ha il compito di applicare e di interpretare la Costituzione, non di crearla o di modificarla. Un sindacato della volont\u00e0 popolare \u00e8 ammesso da parte della Corte, ma solo nel giudizio di costituzionalit\u00e0 delle leggi, in quanto esercita allora le sue funzioni di garante e di custode della Costituzione. Ma l&#8217;elaborazione di quest&#8217;ultima, come ogni sua modifica, \u00e8 invece affidata al corpo elettorale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Violazione del principio di legalit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualora una riforma della Costituzione fosse rimessa, anzich\u00e9 al corpo elettorale, al giudizio insindacabile della Corte, necessariamente una dichiarazione di inammissibilit\u00e0 verrebbe a identificarsi con la volont\u00e0 politica dell&#8217;opposizione, rappresentante la minoranza della popolazione, la quale sarebbe in grado di imporre la propria volont\u00e0 alla maggioranza, in aperto contrasto con la democraticit\u00e0 dell&#8217;ordinamento, che la Costituzione garantisce nell&#8217;art. 1, e che costituisce il cardine delle nostre libere istituzioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un&#8217;inedita concezione giusnaturalistica della Costituzione consentirebbe di contrastare ogni cambiamento che non sia gradito e accetto a coloro che di questi valori e idealit\u00e0 affermano di essere portatori. Spacciata per diritto naturale, la volont\u00e0 politica di una minoranza pu\u00f2 stravolgere le libere istituzioni, trasformandole in uno Stato nel quale domina la volont\u00e0 politica non della maggioranza, ma di una minoranza. Un legge costituzionale, che \u00e8 la massima espressione della volont\u00e0 popolare, verrebbe condizionata da una <em>fazione <\/em>politica minoritaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Verrebbe in tal modo violato il principio di legalit\u00e0, che \u00e8 alla base dello Stato di diritto. Lo Stato di diritto si basa sulla legge per tutelare i diritti umani, in quanto la legge \u00e8 espressione della sovranit\u00e0 popolare, e non dell&#8217;arbitrio del potere pubblico. Venendo meno questo presupposto, verrebbe meno il fondamento stesso dello Stato di diritto, e la conseguente tutela dei diritti umani che su di essi si basa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Potere pubblico &amp; sovranit\u00e0 popolare<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;applicazione della norma morale qualora avvenisse &#8211; se cos\u00ec si pu\u00f2 dire <em>&#8211; <\/em>allo stato puro, sarebbe propria dello Stato teocratico, che di fatto attribuisce ai sacerdoti dell&#8217;assoluto il potere arbitrario di dominare la collettivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La maggiore difficolt\u00e0 dello Stato di diritto \u00e8 quella di rendere concretamente vigenti ed effettive, applicandole correttamente, le norme giuridiche, in quanto vi \u00e8 il pericolo che gli organi giudicanti si sostituiscano al legislatore, disconoscendole o creandone arbitrariamente di nuove. Questa tendenza, che finora ha riguardato la Magistratura, verrebbe a compiere &#8211; se cos\u00ec si pu\u00f2 dire \u2014 un salto di qualit\u00e0, perch\u00e9 investirebbe la stessa Corte Costituzio\u00adnale, la quale sarebbe chiamata a sostituirsi al popolo nell&#8217;elaborazione dei precetti costituzionali, giudicando quali leggi costituzionali siano ammissibili e quali no.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualora alla Corte Costituzionale spettasse non soltanto il compito di garantire l&#8217;applicazione della Costituzione, ma anche di valutare princ\u00ecpi morali in maniera del tutto svincolata dal diritto positivo, la loro valutazione sarebbe lasciata all&#8217;arbitrio di un organo tecnico, al quale la Costituzione espressamente lo sottrae, sulla base dei princ\u00ecpi di libert\u00e0 e di democrazia, ai quali il nostro ordinamento si ispira.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il diritto positivo \u00e8 sempre opera umana, e anche i diritti inviolabili sono norme positive; per cui \u00e8 impossibile tutelarli attraverso il diniego della sovranit\u00e0 popolare. Il richiamo al diritto naturale, quando venga prospettato quale entit\u00e0 superiore al diritto positivo, e in contrapposizione a esso, lungi dall&#8217;essere espressione -come avrebbe la pretesa &#8211; di rigore morale, costituisce invece lo strumento che pu\u00f2 scardinare le fondamenta dello Stato di diritto, aprendo la porta alla costruzione di uno Stato totalitario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La volont\u00e0 popolare non sarebbe &#8211; cos\u00ec come viene sempre pi\u00f9 spesso definita secondo questa concezione &#8211; che \u00abla forza del numero\u00bb &#8211; espressione dispregiativa che riecheggia i \u00abludi cartacei\u00bb di mussoliniana memoria <em>-, <\/em>alla quale si vorrebbero contrapporre i princ\u00ecpi giusnaturalistici, quali dati infinitamente superiori, che giustificherebbero il prevalere della volont\u00e0 della minoranza su quella della maggioranza, secondo l&#8217;impostazione tipica dello Stato assoluto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se pretende di infrangere il principio di legalit\u00e0, il giusnaturalismo, lungi dall&#8217;avere una funzione garantista, svolge il compito opposto di legittimazione di qualunque sopruso. Tutte le leggi &#8211; e in particolare, in primo luogo, le norme costituzionali \u2014 devono essere rispettate e non violate in nome di princ\u00ecpi che si assumono superiori. Se si disconoscesse il principio di legalit\u00e0, il governo della collettivit\u00e0 non sarebbe rimesso alla volont\u00e0 popolare, ma alla legge del pi\u00f9 forte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sempre le rivoluzioni e gli Stati totalitari sono stati realizzati con la violenza da persone che si reputavano superiori alle altre, in quanto portatoci di valori assoluti. Il governo diventa totalitario quando disconosce, sulla base di una certa ideologia, il volere della collettivit\u00e0. Ma una concezione del genere disconoscerebbe i diritti inviolabili, e sarebbe all&#8217;antitesi del diritto naturale correttamente inteso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel tentativo di dare un fondamento di diritto positivo a questa opinione si \u00e8 anche affermato che l&#8217;art. 139, che vieta l&#8217;introduzione dell&#8217;istituto monarchico nel nostro ordinamento, garantisce non solo la Repubblica, ma anche tutti quei valori morali che sono a essa connaturati, i quali, in quanto tali, diventerebbero, congiuntamente alla forma repubblicana, ugualmente intoccabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma un&#8217;affermazione del genere non cambia minimamente i termini del problema, perch\u00e9 i princ\u00ecpi morali sono sempre intoccabili, e non lo diventano certo solo per il richiamo dell&#8217;ari. 139. Si riafferma invece in pieno, secondo quella concezione, quel concetto giusnaturalistico di Costituzione che si contrappone alla Carta Costituzionale come testo scritto, e che appare del tutto inaccettabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Neppure si potrebbe intendere il riferimento ai princ\u00ecpi morali garantiti dall&#8217;art. 139 come riguardante solo una parte dei valori etici fatti propri dalla Costituzione, quali sono quelli che attengono alla forma repubblicana dello Stato. I princ\u00ecpi morali relativi ai rapporti intersoggettivi, nei quali si traduce il diritto naturale, devono essere necessariamente seguiti da tutte le norme costituzionali in quanto hanno, come tali, valore assoluto; onde una loro interpretazione riduttiva sarebbe doppiamente inaccettabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Come attuare il diritto naturale?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tali considerazioni si potrebbe obiettare che l&#8217;applicazione dei princ\u00ecpi morali \u00e8 infinitamente superiore e assai pi\u00f9 valida di quella che ha a oggetto il diritto positivo. Ma una tale obiezione non terrebbe conto della reale natura del diritto naturale. Il diritto naturale \u00e8 una realt\u00e0 ideale, costituita da princ\u00ecpi morali che hanno a oggetto i rapporti intersoggettivi, e che hanno, come tali, valore assoluto; e che non sono invece da identificare con il comportamento umano nella sua concretezza e nella sua tangibilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La difficolt\u00e0 del diritto naturale \u00e8 quella della sua pratica e concreta attuazione. Giudicando secondo il diritto naturale ciascuno dovrebbe agire secondo coscienza; ma la coscienza umana non pu\u00f2 essere un metro assoluto del comportamento da tenere. Nell&#8217;uomo si rinvengono sentimenti e inclinazioni di ogni tipo, nell&#8217;ambito dei quali ciascuno deve scegliere quelli che tendono al bene anzich\u00e9 al male, secondo una valutazione che non pu\u00f2 essere effettuata che alla luce di valori spirituali e soprannaturali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8 vero che l&#8217;uomo sia per natura inclinato al bene, e che per fare il bene sia sufficiente seguire gli impulsi naturali; nella natura umana si rinvengono inclinazioni rivolte sia al bene sia al male, e la scelta fra le une e le altre \u00e8 determinata da princ\u00ecpi etici costruiti sulla base di una metafisica, e non di una realt\u00e0 materiale, quale \u00e8 la natura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla base di quello che accade <em>in rerum natura <\/em>si giustifica qualunque comportamento. E se si \u00e8 elaborata una morale, ci\u00f2 \u00e8 accaduto non perch\u00e9 di per s\u00e9 abbia valore il dato materiale dei comportamenti umani comunque essi siano, bens\u00ec perch\u00e9 si sono valorizzati princ\u00ecpi morali, quali risultano ai sensi di una metafisica, che si accoglie e si ritiene valida. Un giudizio rimesso integralmente alla coscienza di chi lo compie non da nessuna garanzia di obiettivit\u00e0 e di imparzialit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma morale, in quanto promanante dalla Divinit\u00e0, non \u00e8 applicabile in via immediata e diretta nei rapporti tra i consociati: essa non \u00e8 applicabile &#8211; se cos\u00ec si pu\u00f2 dire &#8211; allo stato puro, perch\u00e9 la sua attuazione che pretenderebbe essere opera divina \u00e8 invece opera umana, con tutti i limiti e le manchevolezze che le sono necessariamente connaturate. Il giudizio basato sulla coscien\u00adza del singolo non pu\u00f2 essere espressione di valori assoluti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualora si pretenda, non tenendo conto del diritto positivo, di fare un passo avanti per realizzare finalmente la giustizia, non ci si rende conto che ogni valutazione, se \u00e8 svincolata da schemi normativi precostituiti, non solo non \u00e8 perfetta, come pretenderebbe di essere, ma \u00e8 anche, rispetto all&#8217;altra, infinitamente pi\u00f9 arbitraria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un totale relativismo si riscontra sia nel sentimento sia nella ragione. Non solo il richiamo al sentimento, ma anche alla ragione non da alcuna certezza: l&#8217;uso della logica pu\u00f2 condurre a qualunque risultato, e il giudizio di ciascuno \u00e8 un dato estremamente soggettivo. Ogni ragionamento pu\u00f2 essere corretto come pu\u00f2 non esserlo; e non \u00e8 sufficiente il richiamo alla ragione in s\u00e9 considerata a condurre a risultati sicuri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Svincolare una decisione da una fattispecie normativa, e affidarla esclusivamente alla coscienza di chi giudica, significa facilitare decisioni arbitrarie e scorrette. Queste ultime sono sempre possibili, anche in presenza di una disciplina normativa valida <em>e <\/em>perfezionata; ma lo svincolare una decisione dalla norma positiva indubbiamente facilita ogni eventuale abuso, invece di evitarlo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Flessibilit\u00e0 &amp; contingenza dei precetti costituzionali<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ogni modifica della Costituzione, se rimessa unicamente alla coscienza di un organo giudicante, diventerebbe dunque arbitraria. D&#8217;altra parte, la necessit\u00e0 di apportare modifiche alla Carta Costituzionale, secondo la procedura prescritta dalla stessa Costituzione nell&#8217;art. 138, appare ineludibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La societ\u00e0 si evolve con il passare del tempo, le sue esigenze cambiano, e i suoi presupposti normativi richiedono di essere oggetto di modifiche in relazione alle necessit\u00e0 peculiari della collettivit\u00e0, che in essa si manifestano. Bisogna sempre distinguere tra valori assoluti e realt\u00e0 concreta delle norme che, anche se a livello costituzionale, sono destinate a variare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le Costituzioni, pur essendo tutte eticamente valide se si ispirano ai princ\u00ecpi di libert\u00e0 e democrazia, e a ogni altro valore morale che abbia a oggetto i rapporti intersoggettivi, sono necessariamente diversificate nei singoli ordinamenti, e devono essere adattate alle distinte esigenze che, all&#8217;interno delle varie collettivit\u00e0, si manifestano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non bisogna confondere l&#8217;assolutezza e l&#8217;intangibilit\u00e0 dei princ\u00ecpi morali con le norme positive che a essi danno attuazione, perch\u00e9 si tratta di entit\u00e0 radicalmente diverse: i princ\u00ecpi morali sono immodificabili, mentre ogni norma giuridica positiva, anche se eticamente valida, \u00e8 necessariamente contingente e pu\u00f2 essere cambiata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le norme morali sono eterne, mentre quelle positive, quali sono anche le norme costituzionali, non solo possono essere perfezionate da un punto di vista tecnico, e aggiornate &#8211; per non richiamare, a titolo di esempio, che alcune situazioni di assoluta evidenza, manca, nella Carta Costituzionale, a proposito della libert\u00e0 di manifestazione del pensiero, ogni riferimento al servizio televisivo, perch\u00e9 all&#8217;epoca in cui \u00e8 stata elaborata la Costituzione la televisione non esisteva, cos\u00ec come non esistono norme sulla tutela della <em>privacy <\/em>e su quella dei consumatori, che sarebbero utili e necessarie -, ma possono essere anche modificate perch\u00e9 sono un fatto contingente, che pu\u00f2 cambiare a seconda delle mutate esigenze della collettivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sarebbe un grave errore ritenere che la tutela dei diritti umani si debba realizzare nell&#8217;uniformit\u00e0. Ogni tutela di tali diritti, per essere correttamente attuata, deve tenere conto non solo della caratteristiche culturali e delle concrete istanze di ciascun popolo, ma anche dell&#8217;interesse collettivo quale cambia nel corso del tempo, e quale pu\u00f2 essere correttamente valutato solo dagli organi esponenziali di una societ\u00e0 organizzata. La tutela dei diritti umani deve avvenire con modalit\u00e0 che non sono per loro natura fisse e immutabili, ma che sono destinate a variare nel tempo e nello spazio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tutela dei diritti umani pur dovendo essere, all&#8217;interno di ogni Stato, piena e incondizionata, non solo non pu\u00f2, ma neppure deve essere uguale per ogni ordinamento. Se le norme morali sono universalmente valide, il diritto positivo necessariamente varia a se\u00adconda delle differenti caratteristiche giuridiche di ciascuna collettivit\u00e0 organizzata; le quali a loro volta sono consequenziali alle diversit\u00e0 culturali di ciascuna popolazione, cos\u00ec come alle diverse esigenze di quest&#8217;ultima, quali si manifestano nel corso del tempo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La diversit\u00e0 di regolamentazione giuridica non viola i diritti umani, quando le nonne adottate siano moralmente valide, ma si traduce in una flessibilit\u00e0 che deve ritenersi connaturata alla elaborazione dei precetti che si rinvengono in ogni Carta Costituzionale. La tutela dei diritti umani avviene attraverso il rispetto della legalit\u00e0. E il rispetto della legalit\u00e0 si identifica con quello del diritto positivo proprio di ciascun ordinamento giuridico, cos\u00ec come appare nella sua realt\u00e0 diversificata in rapporto alle esigenze di ciascuna collettivit\u00e0 della quale lo Stato, al quale il cittadino appartiene, abbia carattere rappresentativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La corrispondenza rispetto ai precetti morali ammette una pluralit\u00e0 di soluzioni; e la flessibilit\u00e0 e la contingenza non sono concetti riduttivi, ma requisiti indispensabili perch\u00e9 vengano emesse leggi giuste, che corrispondano a criteri di giustizia sostanziale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Studi cattolici n.607 settembre 2011 II prof. Alessandro Catelani, ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico nell&#8217;Universit\u00e0 di Siena, smonta con incalzanti argomentazioni la serpeggiante teoria secondo cui una parte della Costituzione sarebbe immodificabile perch\u00e9 accoglierebbe princ\u00ecpi e valori assoluti. Se poi dovesse essere la Corte Costituzionale a stabilire quali sarebbero tali valori assoluti, verrebbe infranto &hellip; <\/p>\n<p><a class=\"more-link btn\" href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":31493,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[1525,484],"class_list":["post-4747","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto","tag-costituzione-italiana","tag-diritto-naturale","item-wrap"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>La presunta intangibilit&agrave; della Costituzione - Rassegna Stampa Cattolica<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Rassegna Stampa Cattolica - Per una cultura che nasce dalla Rivelazione cristiana in conformit\u00e0 alla tradizione e al Magistero della Chiesa in opposizione ad ogni relativismo e totalitarismo\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La presunta intangibilit&agrave; della Costituzione - Rassegna Stampa Cattolica\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Rassegna Stampa Cattolica - Per una cultura che nasce dalla Rivelazione cristiana in conformit\u00e0 alla tradizione e al Magistero della Chiesa in opposizione ad ogni relativismo e totalitarismo\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Rassegna Stampa Cattolica\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/rassegnastampacattolica\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2011-10-26T22:00:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-03-07T09:47:37+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2011\/10\/Costituzione.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"275\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"183\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redazione\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@rassegnastampa9\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@rassegnastampa9\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redazione\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"18 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redazione\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/08f319d2bd1a0904ad9e2bfb7b15e5c3\"},\"headline\":\"La presunta intangibilit&agrave; della Costituzione\",\"datePublished\":\"2011-10-26T22:00:00+00:00\",\"dateModified\":\"2016-03-07T09:47:37+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\\\/\"},\"wordCount\":3643,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2011\\\/10\\\/Costituzione.jpg\",\"keywords\":[\"costituzione italiana\",\"diritto naturale\"],\"articleSection\":[\"Diritto\"],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\\\/\",\"name\":\"La presunta intangibilit&agrave; della Costituzione - Rassegna Stampa Cattolica\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2011\\\/10\\\/Costituzione.jpg\",\"datePublished\":\"2011-10-26T22:00:00+00:00\",\"dateModified\":\"2016-03-07T09:47:37+00:00\",\"description\":\"Rassegna Stampa Cattolica - Per una cultura che nasce dalla Rivelazione cristiana in conformit\u00e0 alla tradizione e al Magistero della Chiesa in opposizione ad ogni relativismo e totalitarismo\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2011\\\/10\\\/Costituzione.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2011\\\/10\\\/Costituzione.jpg\",\"width\":275,\"height\":183},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"La presunta intangibilit&agrave; della Costituzione\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/\",\"name\":\"Rassegna Stampa Cattolica\",\"description\":\"Per una cultura che nasce dalla Rivelazione cristiana in conformit\u00e0 alla tradizione e al Magistero della Chiesa in opposizione ad ogni relativismo e totalitarismo\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/#organization\"},\"alternateName\":\"Rass. Cattolica\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/#organization\",\"name\":\"Rassegna Stampa Cattolica\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2014\\\/04\\\/logo-rassegna1.gif\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2014\\\/04\\\/logo-rassegna1.gif\",\"width\":600,\"height\":163,\"caption\":\"Rassegna Stampa Cattolica\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/rassegnastampacattolica\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/rassegnastampa9\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/08f319d2bd1a0904ad9e2bfb7b15e5c3\",\"name\":\"Redazione\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2fcdf27c78ea025fbdb44e914cc63c72249ffec9dc8aafd5c82b26240ef3f346?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2fcdf27c78ea025fbdb44e914cc63c72249ffec9dc8aafd5c82b26240ef3f346?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2fcdf27c78ea025fbdb44e914cc63c72249ffec9dc8aafd5c82b26240ef3f346?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redazione\"},\"url\":\"https:\\\/\\\/www.rassegnastampa-totustuus.it\\\/cattolica\\\/author\\\/pietroelle\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"La presunta intangibilit&agrave; della Costituzione - Rassegna Stampa Cattolica","description":"Rassegna Stampa Cattolica - Per una cultura che nasce dalla Rivelazione cristiana in conformit\u00e0 alla tradizione e al Magistero della Chiesa in opposizione ad ogni relativismo e totalitarismo","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"La presunta intangibilit&agrave; della Costituzione - Rassegna Stampa Cattolica","og_description":"Rassegna Stampa Cattolica - Per una cultura che nasce dalla Rivelazione cristiana in conformit\u00e0 alla tradizione e al Magistero della Chiesa in opposizione ad ogni relativismo e totalitarismo","og_url":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/","og_site_name":"Rassegna Stampa Cattolica","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/rassegnastampacattolica","article_published_time":"2011-10-26T22:00:00+00:00","article_modified_time":"2016-03-07T09:47:37+00:00","og_image":[{"width":275,"height":183,"url":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2011\/10\/Costituzione.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Redazione","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@rassegnastampa9","twitter_site":"@rassegnastampa9","twitter_misc":{"Scritto da":"Redazione","Tempo di lettura stimato":"18 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/"},"author":{"name":"Redazione","@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/#\/schema\/person\/08f319d2bd1a0904ad9e2bfb7b15e5c3"},"headline":"La presunta intangibilit&agrave; della Costituzione","datePublished":"2011-10-26T22:00:00+00:00","dateModified":"2016-03-07T09:47:37+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/"},"wordCount":3643,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2011\/10\/Costituzione.jpg","keywords":["costituzione italiana","diritto naturale"],"articleSection":["Diritto"],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/","url":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/","name":"La presunta intangibilit&agrave; della Costituzione - Rassegna Stampa Cattolica","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2011\/10\/Costituzione.jpg","datePublished":"2011-10-26T22:00:00+00:00","dateModified":"2016-03-07T09:47:37+00:00","description":"Rassegna Stampa Cattolica - Per una cultura che nasce dalla Rivelazione cristiana in conformit\u00e0 alla tradizione e al Magistero della Chiesa in opposizione ad ogni relativismo e totalitarismo","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2011\/10\/Costituzione.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2011\/10\/Costituzione.jpg","width":275,"height":183},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-presunta-intangibilit-della-costituzione\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"La presunta intangibilit&agrave; della Costituzione"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/#website","url":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/","name":"Rassegna Stampa Cattolica","description":"Per una cultura che nasce dalla Rivelazione cristiana in conformit\u00e0 alla tradizione e al Magistero della Chiesa in opposizione ad ogni relativismo e totalitarismo","publisher":{"@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/#organization"},"alternateName":"Rass. Cattolica","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/#organization","name":"Rassegna Stampa Cattolica","url":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/logo-rassegna1.gif","contentUrl":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/logo-rassegna1.gif","width":600,"height":163,"caption":"Rassegna Stampa Cattolica"},"image":{"@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/rassegnastampacattolica","https:\/\/x.com\/rassegnastampa9"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/#\/schema\/person\/08f319d2bd1a0904ad9e2bfb7b15e5c3","name":"Redazione","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2fcdf27c78ea025fbdb44e914cc63c72249ffec9dc8aafd5c82b26240ef3f346?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2fcdf27c78ea025fbdb44e914cc63c72249ffec9dc8aafd5c82b26240ef3f346?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2fcdf27c78ea025fbdb44e914cc63c72249ffec9dc8aafd5c82b26240ef3f346?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redazione"},"url":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/author\/pietroelle\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4747","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4747"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4747\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31494,"href":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4747\/revisions\/31494"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31493"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4747"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4747"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4747"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}