{"id":4614,"date":"2011-06-30T16:43:59","date_gmt":"2011-06-30T14:43:59","guid":{"rendered":""},"modified":"2016-03-07T10:52:07","modified_gmt":"2016-03-07T09:52:07","slug":"la-tutela-penale-della-persona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-tutela-penale-della-persona\/","title":{"rendered":"La tutela penale della persona e le ricadute giuridiche dell&#8217;ideologia di genere"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: center;\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-31495\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2011\/06\/Ugci.png\" alt=\"Ugci\" width=\"240\" height=\"134\" srcset=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2011\/06\/Ugci.png 301w, https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2011\/06\/Ugci-300x167.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 240px) 100vw, 240px\" \/>Cristianit\u00e0<\/strong> n. 359, gennaio-marzo 2011<\/div>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Mauro Ronco*<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">* Intervento, riveduto e annotato, tenuto il 10-12-2010 durante il Convegno Nazionaledi Studio sul tema <em>Identit\u00e0 sessuale e identit\u00e0 della persona<\/em>, organizzato dall\u2019UGCI, l\u2019Unione Giuristi Cattolici Italiani, a Palermo, nel Palazzo dei Normanni e nella sede della LUMSA, la Libera Universit\u00e0 Maria SS. Assunta, dal 9 all\u201911-12-2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">_____________________<\/p>\n<div>\n<p><!--more--><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\"><strong>1. Il nuovo paradigma dei \u00abdiritti umani\u00bb e la distruzione giuridica della persona<\/strong><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ideologia postmoderna dei \u00abdiritti umani\u00bb sta distruggendo la persona umana. Quest\u2019affermazione sembra paradossale. Eppure esprime una drammatica verit\u00e0 dei tempi attuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il fondamento dei diritti umani nelle correnti relativistiche che hanno imposto la loro agenda ai governi di tutto il mondo dopo la Conferenza Internazionale del Cairo sulla Popolazione e lo Sviluppo del 1994 (1) e la IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, tenutasi a Pechino nel 1995, sta esclusivamente nella libert\u00e0 di scelta del soggetto, nell\u2019autodeterminazione assoluta, nella trasformazione in \u00abdiritto umano\u00bb di ogni atto libero del soggetto o di ogni atto al cui compimento il soggetto presta il consenso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo questa impostazione, che potenti <em>lobby <\/em>cercano d\u2019introdurre nelle leggi degli Stati e che, in larga misura, si \u00e8 guadagnata l\u2019adesione delle Corti di giustizia poste ai vertici degli apparati giurisdizionali (2), il diritto non \u00e8 pi\u00f9 una facolt\u00e0 morale pertinente intrinsecamente al soggetto, che lo Stato non costituisce, ma riconosce, fornendole protezione coattiva, facolt\u00e0 pertinente al soggetto per il solo fatto di essere persona, affinch\u00e9 esso realizzi il bene consentaneo alla sua natura di ente razionale capace di conoscere il vero e di attuare il buono e il giusto. Alla stregua di siffatta concezione la persona e la libert\u00e0 di cui \u00e8 dotata non sono ordinate alla verit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Su questo punto \u00e8 intervenuto ancora una volta Papa Benedetto XVI nel <em>Messaggio per la XLIV Giornata Mondiale della Pace <\/em>sul tema <em>Libert\u00e0 religiosa,<\/em> <em>via per la pace<\/em>, spiegando che una libert\u00e0 non orientata alla verit\u00e0 erode il suo stesso fondamento: <em>\u00abUna libert\u00e0 nemica o indifferente verso Dio finisce col<\/em> <em>negare se stessa e non garantisce il pieno rispetto dell\u2019altro. Una volont\u00e0 che si<\/em> <em>crede radicalmente incapace di ricercare la verit\u00e0 e il bene non ha ragioni oggettive<\/em> <em>n\u00e9 motivi per agire, se non quelli imposti dai suoi interessi momentanei<\/em> <em>e contingenti, non ha una \u201cidentit\u00e0\u201d da custodire e costruire attraverso scelte<\/em> <em>veramente libere e consapevoli. Non pu\u00f2 dunque reclamare il rispetto da parte<\/em> <em>di altre \u201cvolont\u00e0\u201d, anch\u2019esse sganciate dal proprio essere pi\u00f9 profondo, che<\/em> <em>quindi possono far valere altre \u201cragioni\u201d o addirittura nessuna \u201cragione\u201d.<\/em> <em>L\u2019illusione di trovare nel relativismo morale la chiave per una pacifica convivenza<\/em>, <em>\u00e8 in realt\u00e0 l\u2019origine della divisione e della negazione della dignit\u00e0 degli<\/em> <em>esseri umani\u00bb<\/em> (3).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il diritto consisterebbe, invece, nell\u2019impulso del soggetto a scegliere qualsiasi oggetto che egli di fatto sia capace di raggiungere o di produrre, senza alcun limite che non sia costituito dal medesimo impulso di altri soggetti, capaci fattualmente di compiere scelte spontanee. Alla base del diritto starebbe l\u2019autodeterminazione assoluta, come spontaneit\u00e0 incoercibile che sorge non coercita dagl\u2019impulsi dell\u2019io a soddisfare i propri desideri. Il diritto starebbe nel moto spontaneo del soggetto che si distende senza conoscere il tenore del suo distendersi e che si attua senza una direzione e un termine preciso. In questo modo la spontaneit\u00e0 sarebbe il fondamento e allo stesso tempo l\u2019oggetto del \u00abdiritto\u00bb, che non pretende altro che l\u2019autorealizzazione, l\u2019autonomia o l\u2019aumento del proprio potere (4).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa concezione dei \u00abdiritti umani\u00bb ha una ricaduta immediata sul concetto di persona umana. La desostanzializzazione di tale concetto \u00e8 cosa antica, che risale gi\u00e0 agl\u2019influssi del nominalismo negl\u2019incunaboli della modernit\u00e0. La persona, come <em>\u00abnatur\u00e6 rationalis individua substantia\u00bb<\/em>, \u00absostanza individuata di natura razionale\u00bb, secondo la celebre definizione di san Severino Boezio (480-524\/526) (5), ha mantenuto comunque, anche nella modernit\u00e0, nonostante la negazione della fondazione ontologica, un significato etico e giuridico cruciale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La persona, nella filosofia pratica come nel diritto, \u00e8 rimasta, fino ad anni recenti, persino lungo il corso plurisecolare del positivismo giuridico, il valore centrale dell\u2019ordinamento, come soggetto che sussiste in s\u00e9, non inerendo ad altro, che costituisce il referente unitario e permanente di una serie di funzioni e di atti che si distendono nel tempo (6). Anche se negato sul piano metafisico, il concetto di sostanza individuale ha continuato a essere il fondamento della centralit\u00e0 della persona nel diritto. Questo asserto non sembri giustificare il positivismo giuridico, che ha guastato per secoli la retta comprensione del diritto e ha eroso progressivamente le basi della giustizia. Valga soltanto per ribadire come la lotta contro i valori inscritti nella natura umana \u00e8 un processo lungo e accidentato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il positivismo giuridico \u00e8 servito per distruggere la naturalit\u00e0 del diritto e il suo legame con la virt\u00f9 della giustizia nelle sue tre forme tradizionali, distributiva, commutativa e legale. Il compito di sradicare del tutto il contenuto del diritto soggettivo dal bene oggettivo spetterebbe alle <em>\u00e9lite <\/em>intellettuali di oggi, che occupano le cattedre e le Corti di giustizia, alimentate dalle concezioni postmoderne, antipositivistiche e costituzionalistiche della normativit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ci\u00f2 va aggiunta la seconda nota della definizione di persona, la natura razionale. Non si \u00e8 negato, invero, fino ad anni recenti, nel campo del diritto, che la persona \u00e8, in virt\u00f9 della sua nascita, e, dunque, per il semplice fatto di esistere, qualitativamente diversa dalle cose, perch\u00e9 fornita di ragione e d\u2019intelligenza, perch\u00e9 capace di comunicazione e di relazione, perch\u00e9 dotata d\u2019intenzionalit\u00e0, di libert\u00e0, d\u2019interiorit\u00e0 e di trascendentalit\u00e0 verso il futuro e verso l\u2019Alto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Persona, dunque, non \u00e8 un <em>continuum <\/em>materiale rispetto al mondo; persona non \u00e8 un evento che si esaurisce nell\u2019attimo del presente; persona non \u00e8 una qualit\u00e0 trascurabile nel divenire del mondo; persona \u00e8, per il diritto ancora oggi vigente, una sostanza individuale appartenente alla natura razionale per il solo fatto di esistere. In quanto tale alla persona spetta una tutela giuridica incondizionata da parte della legge. La nozione postmoderna dei \u00abdiritti umani\u00bb distrugge la persona umana sul piano pratico e su quello della considerazione giuridica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La persona, infatti, nel nuovo paradigma giuridico, ridotta alla spontaneit\u00e0 della scelta, all\u2019autodeterminazione afinalistica e irrazionale, alla soddisfazione dell\u2019appetizione sensibile, merita protezione da parte della legge non in\u00a0 quanto valore in s\u00e9 e per s\u00e9, per il semplice fatto di esistere, per la sua dignit\u00e0 di ente razionale irripetibile e distinto da ogni altro, per essere un valore inalienabile, ma nella misura in cui \u00e8 capace di esprimersi nel mondo come impulso cosciente rivolto alla soddisfazione di un \u00abio\u00bb ripiegato e chiuso in se stesso (7).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2. La trasformazione dei diritti umani nella seconda met\u00e0 del secolo XX<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La trasformazione dei diritti umani \u00e8 avvenuta all\u2019interno della cultura occidentale nel corso di un lungo processo, che ha conosciuto i passaggi pi\u00f9 importanti nella seconda met\u00e0 del secolo XX. Non \u00e8 possibile in questa sede approfondire le gravi aporie teoretiche che caratterizzano i diritti umani proclamati nelle carte dei \u00abdiritti\u00bb, dalla Rivoluzione Francese in avanti, aporie compendiabili, per un verso, nell\u2019idea riduzionistica di uomo che ne sta alla base (8) e, per un altro verso, nell\u2019idea positivistica del legame inscindibile fra diritto e legge dello Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Conta piuttosto prendere atto del fatto che, dopo le tremende aberrazioni prodotte nella prima met\u00e0 del secolo XX dallo scientismo, dall\u2019eugenismo e dal materialismo, che sfociarono nelle stragi del secondo conflitto mondiale (1939-1945), i Governi intesero darsi una regola comune, oggettiva e universale, nella <em>Dichiarazione universale dei<\/em> <em>diritti dell\u2019uomo <\/em>(9).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quando le Nazioni Unite decisero, nel 1947, di redigere una Dichiarazione dei diritti che potesse definirsi universale l\u2019attenzione si diresse a un modello che avesse a fondamento la dignit\u00e0 incomprimibile di ogni essere umano, per il fatto solo della sua esistenza biologica. Su questa piattaforma, che potremmo definire basata \u00absul principio di dignit\u00e0\u00bb, piattaforma filosoficamente indeterminata (10), che, per\u00f2, aveva guadagnato l\u2019appoggio del senso comune dei popoli stremati dalle guerre, si form\u00f2 un consenso amplissimo, comprendente Paesi con culture molto diversificate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Dichiarazione del 1948, pur risentendo di alcuni compromessi fra le varie culture, \u00e8 caratterizzata dal privilegio accordato a una struttura normativa statale che rispetti la dignit\u00e0 della persona umana; dall\u2019intreccio fra le proclamazioni di libert\u00e0 civili e politiche di \u00abprima generazione\u00bb e il riconoscimento di diritti sociali ed economici di \u00abseconda generazione\u00bb; dalla limitazione dei diritti attraverso la previsione di corrispondenti doveri; dall\u2019attenzione prestata ai problemi del nutrimento, dell\u2019alimentazione, della salute e dell\u2019educazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Senonch\u00e9 questa visione dignitaria dei diritti umani \u00e8 stata completamente rovesciata attraverso un lungo lavorio compiuto da varie potenti correnti culturali, d\u2019impronta relativistica e libertaria, che hanno goduto dell\u2019appoggio, fin dagli anni 1950, dell\u2019OMS, l\u2019Organizzazione Mondiale della Sanit\u00e0, e della Banca Mondiale (11).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale lavorio \u00e8 confluito nella formulazione di un nuovo paradigma etico e giuridico, che si propone come normativo per i governi di tutto il mondo, avvalendosi delle risoluzioni della Conferenza Internazionale del Cairo sulla Popolazione e lo Sviluppo e della IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne del 1995. Gli esiti concettuali e pratici delle due Conferenze sono rispettivamente l\u2019erezione di un nuovo diritto, definito come il \u00abdiritto alla salute riproduttiva\u00bb (12), proclamato al Cairo, e il diritto al \u00abgenere\u00bb, che vuole sostituire la realt\u00e0 della differenza sessuale fra l\u2019uomo e la donna, proclamato a Pechino nel 1995 (13).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dimensione concettuale e le ricadute pratiche di questi due pretesi \u00abdiritti\u00bb sconvolgono il quadro tradizionale dei diritti umani e pongono in dubbio la stabilit\u00e0 etica e giuridica, nonch\u00e9 l\u2019esistenza stessa della societ\u00e0. Di essi occorre in particolare interessarsi, al fine di verificare le conseguenze relative alla tutela giuridica della vita e della persona (14), minacciate con sempre maggiore violenza da una cultura che il Magistero della Chiesa ha denunciato per essere promotrice \u00abdi morte\u00bb invece che custode della vita (15).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>3. Il \u00abdiritto alla salute riproduttiva\u00bb: la Conferenza del Cairo del 1994<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019odio contro la generazione umana, sempre affiorante nel corso della storia, si \u00e8 radicalizzato nell\u2019epoca contemporanea, almeno a partire dalla seconda met\u00e0 del secolo XIX, avvalendosi dell\u2019applicazione materialistica delle scoperte scientifiche e del nuovo paradigma dei diritti umani. La separazione fra sessualit\u00e0 e procreazione, attraverso sistemi di controllo delle nascite, fu il motivo centrale del paradigma femminista rappresentato nella prima met\u00e0 del secolo XX dalla figura carismatica di Margaret Sanger (1879-1966) (16).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Essa proponeva una sessualit\u00e0 senza implicazioni generative, a uso delle classi elevate, mediante il controllo delle nascite volontario, con il duplice vantaggio di realizzare la liberazione sessuale e di soddisfare le esigenze eugenetiche di miglioramento della razza. Per le donne <em>unfit<\/em>, \u00abinidonee\u00bb, povere, deboli di mente, malate, incapaci di associare la sessualit\u00e0 alla contraccezione, i rimedi sarebbero stati la segregazione e la sterilizzazione, come risulta nel Programma ideato dalla Sanger e comparso sulla rivista <em>Birth Control Review <\/em>del 1932 (17).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019incontro fra eugenismo (18) e femminismo, avvenuto nei primi decenni del secolo XX grazie all\u2019opera della Sanger, fu un fattore decisivo di successo del movimento, perch\u00e9 coniug\u00f2 il momento scientistico con quello individualistico, delineando il percorso che il femminismo radicale dell\u2019ultima parte del secolo avrebbe intrapreso e dando vita a una seconda fase del processo rivoluzionario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Invero, la separazione fra sessualit\u00e0 e generativit\u00e0 non risponde soltanto a un\u2019istanza eugenistica, riservando la generazione ai soggetti <em>fit<\/em>, \u00abidonei\u00bb, ma altres\u00ec a un\u2019istanza individualistica ed edonistica, assolutizzando nella sessualit\u00e0 la dimensione del piacere e dilatando l\u2019attitudine a usare del sesso come mero strumento per la soddisfazione carnale e psicologica, indipendentemente da responsabilit\u00e0 generative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come gi\u00e0 accennato, la figura e l\u2019opera della Ranger sono cruciali per spiegare il passaggio da un eugenismo scientista, a suo modo autoritario, a un eugenismo libertario, basato sulla libert\u00e0 di scelta, comediritto assoluto della donna di liberarsi dalla schiavit\u00f9 della riproduzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La donna, in quanto proprietaria del suo corpo e della sua sessualit\u00e0, dovrebbe godere del piacere fornito dal corpo come un diritto assoluto. Ella non sarebbe libera se non nella misura in cui pu\u00f2 decidere liberamente se essere madre o non esserlo: l\u2019accesso alla contraccezione e l\u2019aborto sarebbero diritti individuali strumentali alla realizzazione del suo diritto di scelta e di libert\u00e0. Dall\u2019incontro fra il diritto di scelta assoluto e il diritto alla salute \u00e8 nato il post-moderno diritto fondamentale <em>\u00aballa salute riproduttiva\u00bb <\/em>(19), proclamato nella Conferenza Internazionale del Cairo sulla Popolazione e lo Sviluppo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le risoluzioni di questa Conferenza, frutto di un \u00abconsenso\u00bb internazionale artificiosamente suscitato, sono state presentate come aventi carattere \u00abnormativo\u00bb e non soltanto tecnico per i Governi, onde sia l\u2019azione internazionale degli organismi facenti capo alle Nazioni Unite, sia dei singoli Stati \u00e8 stata dettata, <em>de facto<\/em>, da princ\u00ecpi e da regole che mai sono state sottoposte al controllo democratico dei Parlamenti dei singoli Paesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Conferenza del Cairo non dimentica l\u2019obiettivo del contenimento demografico, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, ma cerca di realizzarlo partendo \u00abdal basso\u00bb, introducendo il concetto del diritto alla salute riproduttiva e dei diritti riproduttivi dell\u2019individuo. In cosa consista esattamente tale diritto non emerge chiaramente dal testo normativo. Il paragrafo 7.2 del documento della Conferenza del Cairo contiene non tanto una definizione, quanto una descrizione, che pone sullo stesso piano le possibilit\u00e0 di scelta pi\u00f9 contraddittorie, come l\u2019aborto e la maternit\u00e0, la sterilizzazione volontaria e la fecondazione <em>in<\/em> <em>vitro<\/em>, il libertinaggio e la famiglia (20).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al di l\u00e0, tuttavia, dell\u2019apparente confusione, il principio che regge il concetto della salute riproduttiva \u00e8 il diritto assoluto della donna alla scelta individuale in funzione del benessere e della soddisfazione fisica e psichica relativa all\u2019esercizio della sessualit\u00e0, indipendentemente dalla valenza riproduttiva dell\u2019atto sessuale, con la completa indifferenza per la vita degli embrioni e dei soggetti ancora non nati nel grembo materno, come se essi fossero una <em>quantit\u00e9 n\u00e9gligeable<\/em>. Il legame fra la massimizzazione delle <em>chance <\/em>ricollegate al piacere carnale e l\u2019obiettivo eugenistico \u00e8 strettamente inerente al concetto di salute riproduttiva, che costituisce, in ultima analisi, la vera <em>ratio <\/em>e il fondamento dell\u2019istituto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 che caratterizza il nuovo modello eugenistico rispetto all\u2019antico \u00e8 la sostituzione del protagonista del processo, che passa dal potere scientista incarnato nelle istituzioni sanitarie alla donna che rivendica il \u00abdiritto\u00bb a divenire oggetto e vittima della manipolazione tendente a privarla del dono della maternit\u00e0. Invero, dentro la salute riproduttiva sta inscritto un numero tendenzialmente illimitato di \u00abdiritti\u00bb, suscettibili di continuo accrescimento in funzione della dilatazione delle tecnologie artificiali riproduttive e antiriproduttive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019orizzonte concettuale \u00e8 segnato da tre fondamentali elementi: la negazione del diritto alla vita del concepito, vuoi nell\u2019utero vuoi in provetta; la separazione totale fra la sessualit\u00e0, vista esclusivamente nel momento ludico e di soddisfazione fisio-psichica, e la fecondit\u00e0; l\u2019indirizzo favorevole a modalit\u00e0 di riproduzione selettiva, sia nel caso in cui il processo inizi nel corpo della donna, sia che inizi all\u2019esterno di esso. Si considerino i \u00abdiritti\u00bb particolari che germinano logicamente dal \u00abdiritto alla salute riproduttiva\u00bb, alcuni scritti espressamente nel documento del Cairo, altri sviluppati successivamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anzitutto il diritto all\u2019informazione e all\u2019accesso gratuito alla gamma completa di contraccettivi, ivi compresi gli abortivi precoci, come sono quelli riconducibili alla \u00abcontraccezione d\u2019urgenza\u00bb, alla \u00abpillola del giorno dopo\u00bb, alla RU 486; il \u00abdiritto\u00bb alla sterilizzazione; il \u00abdiritto\u00bb all\u2019aborto \u00absenza rischi\u00bb praticato a spese della collettivit\u00e0; il \u00abdiritto\u00bb alla fecondazione <em>in vitro<\/em>; il \u00abdiritto\u00bb all\u2019informazione e alla fornitura di tutto ci\u00f2 che concerne i diritti sessuali e riproduttivi; il \u00abdiritto\u00bb, perfino ad avere un figlio \u00absano\u00bb. \u00abDiritto\u00bb, quest\u2019ultimo che postula il \u00abdiritto\u00bb alla selezione prenatale, se la fecondazione avviene nel corpo della donna; ovvero alla distruzione degli embrioni <em>unfit<\/em>, se la fecondazione \u00e8 <em>in vitro<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Traspare con chiarezza dal documento del Cairo che il concetto di salute riproduttiva presenta due facce: l\u2019una, fondata sull\u2019utopia postmoderna del diritto di scegliere e dell\u2019assoluta autonomia dell\u2019individuo; l\u2019altra, fondata sulla pratica postmoderna del dominio scientistico delle tecnologie sulle varie sequenze relative al sorgere e allo svilupparsi della vita. Il controllo tecnologico sulla vita \u00e8 l\u2019orizzonte finalistico della salute riproduttiva; il \u00abdiritto\u00bb arbitrario di scelta individuale, alimentato dalla sensualit\u00e0 e dall\u2019orgoglio, \u00e8 lo strumento di cui lo scientismo si avvale per ottenere il controllo potestativo sulla vita umana, che si arroga il \u00abdiritto\u00bb di giudicare quale vita meriti e quale non meriti di vivere (21)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il \u00abdiritto alla salute riproduttiva\u00bb costituisce l\u2019espressione giuridica di sintesi del nuovo paradigma etico: l\u2019interesse al piacere, declinato secondo la misura della libera scelta individuale, nonch\u00e9 l\u2019interesse ad avere o a non avere un figlio, fondano il \u00abdiritto\u00bb a ogni forma di contraccezione, anche abortiva, nonch\u00e9 alla sterilizzazione, all\u2019aborto \u00absicuro\u00bb, cio\u00e8 privo di rischi per la salute di chi lo richiede.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019interesse alla salute, intesa come condizione di pieno benessere fisico e psicologico della donna, fonda analogamente il \u00abdiritto\u00bb all\u2019aborto; l\u2019interesse ad avere un figlio, come e quando si vuole e con chi si vuole, fonda il \u00abdiritto\u00bb alla riproduzione artificiale; l\u2019interesse individuale ad avere un figlio sano e l\u2019interesse sociale a evitare i costi per la cura dei soggetti fisicamente e psichicamente inadeguati fondano il \u00abdiritto\u00bb alla selezione prenatale, nonch\u00e9 alla distruzione degli embrioni dotati di qualit\u00e0 inferiori. L\u2019interesse della scienza al progresso scientifico fonda il \u00abdiritto\u00bb alla sperimentazione sugli embrioni, alla loro utilizzazione e alla loro distruzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>4. Il \u00abdiritto al genere\u00bb: la Conferenza di Pechino del<\/strong> <strong>1995<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Poste nella Conferenza del Cairo le basi del nuovo modello etico del \u00abdiritto alla salute riproduttiva\u00bb, la conferenza di Pechino del 1995 ha compiuto un passo ulteriore nella stessa direzione, di carattere pressoch\u00e9 ultimativo, erigendo il concetto di \u00abgenere\u00bb come pilastro normativo, politico, sociale ed economico, del nuovo ordine mondiale ed elaborando una Piattaforma di Azione, contenente l\u2019invito ai governi a <em>\u00abdiffondere l\u2019Agenda di Genere\u00bb <\/em>(22) in ogni programma politico e in ogni istituzione sia pubblica che privata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da allora molti governi \u2014 fin dall\u2019inizio, con grande dispendio di risorse economiche, l\u2019amministrazione Clinton, il governo canadese e l\u2019Unione Europea \u2014 nonch\u00e9 la gran parte delle agenzie dell\u2019ONU si sono impegnate a infondere nelle istituzioni la <em>\u00abprospettiva<\/em> <em>di genere\u00bb <\/em>(23).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nelle parole dell\u2019INSTRAW, l\u2019Istituto Internazionale di Ricerca e di Formazione per l\u2019Avanzamento delle Donne, che fa parte dell\u2019ONU, la \u00abprospettiva di genere\u00bb \u00e8 definita come l\u2019azione volta a <em>\u00ab<\/em>[&#8230;] <em>distinguere tra quello<\/em> <em>che \u00e8 naturale e biologico da quello che \u00e8 costruito socialmente e culturalmente, e nel processo rinegoziare i confini tra il naturale \u2014 e la sua relativa inflessibilit\u00e0<\/em> <em>\u2014 e il sociale \u2014 e la sua relativa modificabilit\u00e0\u00bb <\/em>(24).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oggi siamo sotto gli effetti ricollegabili all\u2019attuazione dell\u2019<em>\u00abAgenda di<\/em> <em>Genere\u00bb <\/em>dettata a Pechino nel 1995, mai sottoposta all\u2019esame del Parlamento e quasi sconosciuta ai vari popoli del mondo, che subiscono, di tanto in tanto, gli effetti dei mutamenti normativi settoriali, rispondenti alla strategia di un piano globale ignoto. Monsignor Schooyans, membro onorario della Pontificia Accademia Pro Vita, ha descritto con lucidit\u00e0, gi\u00e0 nel 1997, la coalizione ideologica del <em>gender<\/em>, ovvero il complesso delle istanze filosofiche e culturali che, in un\u2019ottica di ostilit\u00e0 alla vita, hanno fornito i temi cruciali concorrenti alla formazione del concetto di \u00abgenere\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Egli ha messo in evidenza che in tale ideologia sono coalizzate, secondo una moderna rivisitazione, frammenti del socialismo e del liberalismo, volti a \u00abgiustificare\u00bb la decostruzione dei fondamenti della vita sociale nel disprezzo della vita umana: <em>\u00abLe due ideologie in oggetto sono<\/em> <em>coalizzate verso questo scopo; e ci\u00f2 spiega la violenza, senza precedente nella<\/em> <em>storia, che si scatena contro la vita umana\u00bb <\/em>(25).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Riprendendo i temi svolti da Friedrich Engels (1820-1895), con l\u2019istanza socialistica viene posto al centro della dinamica sociale il nucleo originario della lotta di classe, che sarebbe costituita dall\u2019antagonismo fra l\u2019uomo e la donna, espresso nel matrimonio monogamico e nell\u2019oppressione della donna da parte dell\u2019uomo (26).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le correnti neomalthusiane d\u2019impronta utilitaristica insistono sul \u00abdiritto\u00bb dell\u2019uomo di esercitare il potere sulla trasmissione della vita, nonch\u00e9 sul \u00abdiritto\u00bb al piacere come bene per eccellenza. Va aggiunta a ci\u00f2 l\u2019influenza dello strutturalismo, che rifiuta di ragionare in termini di natura umana e vede in essa una semplice struttura, oggetto di scienza, costruita attualmente su elementi che debbono essere \u00abdecostruiti\u00bb per ricondurre l\u2019uomo alle forme di vita animale e vegetale e, in ultima analisi, alla materia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Passaggio decisivo che l\u2019umanit\u00e0 post-moderna deve compiere nell\u2019opera di \u00abdecostruzione\u00bb \u00e8 eliminare le differenze fra i sessi, che non sarebbero inscritte nella natura, ma sarebbero frutto esclusivo dello sviluppo culturale nella storia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo l\u2019ideologia del \u00abgenere\u00bb spetta alla donna condurre in prima fila la lotta di liberazione, non soltanto con l\u2019eliminazione dei privilegi maschili, ma, soprattutto, con l\u2019abolizione di tutte le differenze fra uomini e donne. La donna, in particolare, dovrebbe rifiutare la sua vocazione di madre, perch\u00e9 in ci\u00f2 si radica l\u2019ingiustizia sociale che le impedisce di essere uguale all\u2019uomo in termini di funzione sociale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come dice monsignor Schooyans, <em>\u00abn\u00e9 l\u2019eterosessualit\u00e0 n\u00e9 la procreazione che vi \u00e8 legata possono pretendere di essere \u201cnaturali\u201d; essi sono prodotti culturali \u201cbiologizzati\u201d. \u00c8 la societ\u00e0 che ha inventato i ruoli maschile e femminile e la famiglia, che ne \u00e8 conseguenza. Occorre dunque instaurare una cultura che nega una qualsivoglia importanza alle differenze genitali. Con la scomparsa di queste differenze spariranno il matrimonio, la maternit\u00e0, la famiglia biologica radicata. Questa cultura ammetter\u00e0 tutti i tipi di pratica sessuale, correlativamente, rifiuter\u00e0 ogni forma di repressione sessuale\u00bb <\/em>(27).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>5. Il \u00abdiritto al genere\u00bb: la distruzione della persona<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La \u00abprospettiva di genere\u00bb \u00e8 ancora pi\u00f9 profonda e radicale di quanto possa apparire alla luce dell\u2019esposizione precedente. Dato per acquisito, sul piano filosofico e giuridico, che il diritto non sia una facolt\u00e0 morale intrinsecamente inerente al soggetto per conseguire il bene conosciuto con la ragione, bens\u00ec l\u2019autodeterminazione assoluta del soggetto, senza alcun limite che non sia costituito dalla medesima libert\u00e0 di scelta degli altri uomini, discende in modo logicamente necessario che i soggetti umani vanno distinti in due categorie, quelli <em>pleno iure<\/em>, in quanto capaci di esprimere e di attuare delle scelte, e quelli con diritti limitati, in quanto incapaci attualmente di compierle.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Agli appartenenti a questa seconda categoria possono essere riconosciuti degl\u2019interessi, mai per\u00f2 tali da implicare la protezione assoluta della legge. Questi interessi sono, perci\u00f2, suscettibili di risultare subvalenti rispetto ai \u00abdiritti\u00bb di cui sono portatori i soggetti <em>pleno iure<\/em>. Essi non godono della protezione della legge in quanto titolari di una dignit\u00e0 inalienabile ricollegata alla loro natura umana, bens\u00ec di una protezione relativa e condizionata, quella che si riserva alle \u00abcose\u00bb socialmente apprezzabili fintanto che non urtano i \u00abdiritti\u00bb dei soggetti \u00abforti\u00bb. Si apre cos\u00ec un processo volto alla distruzione della persona umana e alla relativizzazione utilitaristica ed edonistica della tutela giuridica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prospettiva di genere mira, invero, alla decostruzione integrale dell\u2019uomo e alla sua riduzione alla materia prima, facendo svanire l\u2019esigenza etica della protezione giuridica della persona umana in quanto tale, come soggetto dotato di dignit\u00e0 inalienabile e non negoziabile. Ammissibile nel nuovo paradigma giuridico \u00e8 la protezione non del soggetto, come <em>suppositum <\/em>o persona, bens\u00ec, esclusivamente, della sua libert\u00e0 di scelta e di autodeterminazione, che \u00e8 quanto empiricamente affiora alla superficie della storia, essendo vietato ogni discorso e, conseguentemente, ogni fondazione metafisica, ontologica, etica e giuridica, dei diritti della persona umana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il paradosso consiste in ci\u00f2 che, attraverso la promozione del \u00abdiritto alla scelta\u00bb, viene negata la tutela della stessa persona umana. Il processo che conduce alla scomparsa della tutela della persona \u00e8 perfettamente analogo al processo che porta, con l\u2019ideologia del \u00abgenere\u00bb, alla scomparsa del sesso. Il concetto di \u00abgenere\u00bb non pu\u00f2 essere spiegato se non per opposizione al concetto di sesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tale opposizione va ricondotta, nel linguaggio scientifico degli ambienti ristretti della <em>gender identity research<\/em>, l\u2019origine di tale ideologia. Come dice Reimut Reiche, sociologo e psicoanalista tedesco di formazione marxista, <em>\u00ab<\/em>[&#8230;] <em>dove si parla di <\/em>gender <em>viene rimosso il <\/em>sex<em>\u00bb <\/em>(28).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019eliminazione del sesso va di pari passo con l\u2019eliminazione della generazione eterosessuale, in forza della convinzione che per distruggere il \u00abprimato dell\u2019eterosessualit\u00e0\u00bb \u2014 che ineludibilmente indica l\u2019uomo essere <em>\u00abmaschio e femmina\u00bb <\/em>(29) \u2014 occorre distruggere qualsiasi legame fra il sesso e la generazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il percorso \u00e8 svolto all\u2019interno dei <em>gender movement <\/em>non tanto e non soltanto per il riconoscimento dei \u00abdiritti\u00bb delle \u00abminoranze sessuali\u00bb, quanto soprattutto per realizzare l\u2019obiettivo della dissoluzione dell\u2019identit\u00e0 dell\u2019uomo e della donna. La lotta \u00e8 per la distruzione della persona. Per le correnti di pensiero che si caratterizzano come \u00abcostruttivistiche\u00bb o come \u00abdecostruttivistiche\u00bb, tutta la realt\u00e0, sia essa psichica o fisica, non \u00e8 riconducibile a fatti oggettivi o a\u00a0 cose che possono rivendicare lo statuto della conoscibilit\u00e0. Non esiste il sesso, come sesso del corpo, n\u00e9 il \u00abgenere\u00bb, come avente radice nel sesso; esiste soltanto il \u00abgenere\u00bb, come sesso costruito socialmente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Occorre lottare, all\u2019interno del <em>gender constructivism<\/em>, contro la \u00abpriorit\u00e0\u00bb della natura, e, quindi, del sesso rispetto al genere. Il sesso, \u00abpurtroppo\u00bb, ritorna permanentemente, come qualcosa di \u00abessenzialistico\u00bb, che si ripresenta continuamente, come una materia che si stabilizza nel tempo producendo l\u2019effetto di fissit\u00e0, di delimitazione e di superficie. Va allora individuato e sconfitto l\u2019agente della protezione forzata della materialit\u00e0. Avvalendosi delle teorie del potere di Michel Foucault (1926- 1984)30, il femminismo radicale individua il generatore del potere, della costrizione e della materia nella forma \u00abetero\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sarebbe questa la forma <em>a priori <\/em>del potere, che produce disagio, svolgendo una funzione coattiva, repressiva e limitativa della illimitata libert\u00e0 di scelta dell\u2019individuo. Contro la forma strutturante \u00abetero\u00bb \u2014 che rappresenta il \u00abmale\u00bb, alla maniera degli gnostici antichi \u2014 gli agenti della dissoluzione sono i corpi che si muovono \u00abal di fuori della norma\u00bb, che Judith Butler individua con le espressioni dello <em>slang <\/em>in <em>drag<\/em>, \u00abtravestito\u00bb, <em>fag<\/em>, \u00abchecca\u00bb, e <em>queer<\/em>, \u00abdeviante\u00bb (31).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La lotta del femminismo radicale non si limita a indurre la societ\u00e0 al riconoscimento giuridico dei \u00abdiritti\u00bb delle \u00abminoranze sessuali\u00bb, ma va oltre, fino a mostrare che l\u2019identit\u00e0 non \u00e8 pi\u00f9 il \u00abmaschio\u00bb o la \u00abfemmina\u00bb, bens\u00ec il \u00abgenere\u00bb, come incessante decostruzione e ricostruzione, come qualcosa di sempre nuovo, come indefinitamente plurale, come qualcosa che va al di l\u00e0 del \u00ab2\u00bb dell\u2019uomo e della donna. Il \u00abgenere\u00bb, dunque, senza base nel sesso, come molti generi, in continua evoluzione, nel tempo, durante la medesima esistenza, in cui l\u2019individuo via via si riconosce, senza riconoscersi in un sesso, essendo la sua identit\u00e0 null\u2019altro che continua mutazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il \u00abgenere\u00bb non \u00e8 un genere, ma molti generi. Molti generi significa che qualsiasi attuale condizione sessuale <em>\u00ab<\/em>[&#8230;] <em>cancella da s\u00e9 il \u201csessuale\u201d e si<\/em> <em>presenta a nome proprio e, in definitiva, solo come \u201cio-per me stesso\u201d\u00bb <\/em>(32). L\u2019esito \u00e8 l\u2019<em>\u00abio-per me stesso\u00bb<\/em>, la totale chiusura di ogni singolo individuo agli altri individui; la chiusura, soprattutto, dell\u2019orizzonte nel quale la persona come \u00abmaschio\u00bb e la persona come \u00abfemmina\u00bb s\u2019incontrano nell\u2019atto generativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>6. La costruzione dell\u2019ambiente per la \u00abcosificazione\u00bb dell\u2019uomo e della donna<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per la decostruzione dell\u2019individuo separato dal sesso e la ricostruzione dell\u2019individuo secondo il \u00abgenere\u00bb occorre creare un ambiente sociale adatto, a cui si perviene attraverso una serie di dispositivi che Reiche ha definito di <em>\u00abomosessualizzazione della sessualit\u00e0\u00bb <\/em>(33), consistente tanto nell\u2019uniformazione dei sessi fra loro, quanto nell\u2019avvicinamento del mondo e della cultura eterosessuale al mondo e alla cultura omosessuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019omosessualit\u00e0, dunque, deve costituire, avvalendosi della forma giuridica e con il potente aiuto della comunicazione massmediatica, il motore per l\u2019attuazione dei modelli omosessuali di vita, per la costruzione del nuovo dis-ordine etico mondiale (34).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La cultura della maggioranza eterosessuale e il suo stile di vita devono allinearsi a quelli della minoranza omosessuale: le norme giuridiche che introducono il divieto della cosiddetta omofobia vanno in questa direzione, sostanzialmente persecutoria nei confronti dello stile di vita delle maggioranze. Le modalit\u00e0 di vita pioneristicamente adottate nella cultura omosessuale vengono promosse come modello della vita eterosessuale, per propiziare un allineamento culturale, prodromico all\u2019omosessualizzazione della sessualit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I segnali di questa omosessualizzazione sono evidenti nella societ\u00e0 contemporanea per chiunque abbia conservato uno sguardo libero dalla fascinazione massmediatica. Il primo segnale, data per scontata la sostituzione del concetto di famiglia con quello di convivenza, \u00e8 il passaggio dal rapporto tendenzialmente monogamico, segnato dall\u2019eccezione del divorzio, alla sequenzialit\u00e0 ininterrotta di rapporti diversi. Varie costellazioni semantiche designano questa nuova configurazione del rapporto di coppia: famiglia del fine settimana, genitori <em>single<\/em>, rapporto di coppia a tempo determinato, concubinato fra pensionati, biografia a catena.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il diritto avrebbe il compito di riconoscere le nuove configurazioni sociologiche, adattando gl\u2019istituti giuridici all\u2019attuazione dei \u00abdiritti\u00bb delle coppie, in funzione del consenso reciproco alla convivenza fin tanto che gl\u2019interessi comuni sono condivisi. In questo quadro si comprendono le spinte verso la parificazione delle convivenze registrate alla famiglia; la riduzione dei termini e delle formalit\u00e0 per accedere al divorzio; la semplificazione delle procedure e dei requisiti per ottenere i sussidi pubblici e la reversibilit\u00e0 delle pensioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il modello \u00e8 la coppia omosessuale. Come in quest\u2019ultima, anche nella coppia eterosessuale vanno rideterminate, di volta in volta, in base allo scambio dei consensi, le condizioni della convivenza, soprattutto con riferimento alle pratiche sessuali \u2014 in quale luogo, con chi e quanto spesso \u2014 che sono compatibili con la permanenza del rapporto. Il secondo segnale \u00e8 il passaggio della coppia alla mancanza di figli. Come la coppia omosessuale \u00e8 sterile, cos\u00ec dev\u2019essere la coppia eterosessuale. Poich\u00e9 il figlio dipende dal sesso e poich\u00e9 il \u00abgenere\u00bb sostituisce il sesso, la procreazione non \u00e8 pi\u00f9 l\u2019opportunit\u00e0 precipua della coppia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il figlio, se il soggetto lo desidera, verr\u00e0 \u00abfatto\u00bb al di fuori del rapporto di coppia, attraverso la riproduzione con strumenti tecnologici. Il diritto dovrebbe rincorrere questo desiderio, inteso come \u00abdiritto\u00bb del singolo ad avere un figlio, riconoscendo l\u2019accesso alla riproduzione artificiale non soltanto alla coppia eterosessuale, ma altres\u00ec alla coppia omosessuale e al <em>single<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il terzo segnale \u00e8 il passaggio dalla stabilit\u00e0 alla mobilit\u00e0. Il fenomeno \u00e8 visibile particolarmente nelle classi elevate, per ovvie ragioni economiche. La sfera della circolazione, sia per ragioni professionali che per ragioni di svago, prevale sulla stabilit\u00e0, distruggendo la coppia stabile non soltanto in senso diacronico, ma anche in senso spaziale. La coppia si automodifica continuamente, avvalendosi dell\u2019autosufficienza del reddito di ciascun <em>single<\/em>, sul modello del potenziale di mobilit\u00e0 degli omosessuali, la cui biografia empirica rivela una circolazione orizzontale assai spiccata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il quarto segnale \u00e8 il passaggio da una sessualit\u00e0 che vede al suo centro il rapporto genitale, come espressione della coniugalit\u00e0, a una sessualit\u00e0 pandemica, che si esprime in una pluralit\u00e0 di pratiche paracoitali, che vanno \u2014 sotto la guida della pornografia \u2014 dall\u2019onanismo alle comunicazioni sessuali designate come <em>cybersex <\/em>e sesso virtuale, fino alle esperienze di gruppo di tipo sadomasochistico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il quinto segnale \u00e8 la femminilizzazione dell\u2019uomo e la mascolinizzazione della donna, sempre pi\u00f9 dipendenti, nelle pratiche dei <em>fitness-center <\/em>e nelle attivit\u00e0 sportive, da un identico modello androgino. L\u2019uomo, in questa prospettiva, deve proporsi, come la donna, in modo sessualmente attraente, dando risalto sessuale al corpo e portando sul proprio corpo attributi-feticcio, come gioielli, anelli e orecchini, allo stesso modo della donna. Quest\u2019ultima, all\u2019inverso, deve riscrivere il proprio corpo secondo strutture muscolari e articolazioni fisiche che l\u2019avvicinano al corpo maschile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il processo descrive una lotta contro l\u2019uomo in quanto creato a immagine e somiglianza di Dio. Il processo ha un evidente significato, oltre che antropologico e filosofico, anche teologico, che ripete, con modalit\u00e0 e strumenti scientistici, la lotta contro la famiglia e la generazione che impervers\u00f2 nei primi secoli dell\u2019era cristiana. Sorsero, invero, fin dal secondo secolo della nuova era, dottrine, variamente articolate sul piano filosofico, che focalizzavano nella fecondit\u00e0 della relazione coniugale fra l\u2019uomo e la donna la fonte di ogni male. Queste dottrine non rifiutavano il piacere e la soddisfazione carnale, ma dichiaravano malvagio il coniugio e la fecondit\u00e0 inerente al matrimonio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019eretico Marcione (85 ca.-seconda met\u00e0 del II secolo) vietava la generazione, affinch\u00e9 il genere umano non concorresse con l\u2019opera dal demiurgo maligno nel moltiplicare il genere umano stesso. Altri eretici, come Basilide (fine sec. I-met\u00e0 sec. II), al dire di Clemente Alessandrino (met\u00e0 sec. II-211 c.a.) 35, predicavano un rigorismo e ascetismo estremo, con l\u2019astinenza dalle nozze, condannando il matrimonio come cosa immonda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pur nella radicale opposizione, identico era l\u2019obiettivo cui le varie dottrine miravano, condannare le nozze come intrinsecamente malvagie, ferendole nella loro fondamentale vocazione e nel loro presupposto morale d\u2019essere, cio\u00e8, aperte alla procreazione di nuove vite. La fecondit\u00e0 era negata ora in forza della massimizzazione del piacere carnale, ora in ragione del pi\u00f9 cupo ascetismo; ci\u00f2 che a tutti importava era che il sesso fosse comunque sterile e snaturato (36).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019odio contro la generazione, che si espresse nei primi secoli del cristianesimo come motivo comune alle varie eresie gnostiche, rivela una particolare malizia. Rifiutando, invero, il dono fatto da Dio agli uomini, di essere stati creati \u00abmaschio\u00bb e \u00abfemmina\u00bb, respinge in radice il bene della complementariet\u00e0 sessuale e del sostegno spirituale fra i sessi in vista della pro-creazione, cio\u00e8 della vocazione, inscritta nella biologia, nella psicologia e nell\u2019anima spirituale dell\u2019uomo e della donna, a collaborare con Dio nella moltiplicazione del genere umano e nella partecipazione degli uomini alla vita divina.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella generativit\u00e0 umana, dipendente dalla fusione <em>in unum <\/em>dei corpi, v\u2019\u00e8 un segno finito dell\u2019infinita generativit\u00e0 di Dio, che \u00e8 Amore infinito che genera dall\u2019eternit\u00e0 il Figlio. Amore reciproco tanto grande che dal Padre e dal Figlio procede una terza persona, lo Spirito Santo. Dio avrebbe potuto creare l\u2019uomo tutto intero, e non soltanto l\u2019anima, in modo diretto, senza bisogno del suo apporto, facendolo gemmare dai fiori o spuntare dalle pietre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Egli ha voluto, invece, nella sua eterna sapienza, limitare la sua infinita potenza creativa ricollegandola all\u2019atto generativo dell\u2019uomo e della donna, affinch\u00e9 essi potessero, grazie a questo dono immenso, collaborare con lui nel dare la vita a nuovi uomini e donne, partecipando cos\u00ec alla sua opera creativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>7. La relativizzazione della vita: le conseguenze sul piano della tutela giuridica<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come gi\u00e0 osservato, la concezione postmoderna dei \u00abdiritti fondamentali\u00bb relativizza la tutela della vita. La protezione pi\u00f9 ampia \u00e8 assicurata ai soggetti <em>fit<\/em>, titolari di \u00abdiritti\u00bb, in quanto capaci di atti spontanei di autodeterminazione. Agli altri soggetti, incapaci di tali atti, non \u00e8 garantita la piena tutela da parte del diritto. Mi preme qui disegnare, in conclusione, lo scenario attuale di relativizzazione della tutela della vita e della riduzione della persona a cosa, con particolare riferimento alla condizione giuridica della Repubblica Italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>7.1. Le minacce alla vita<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli obbiettivi della rivoluzione antiumana si muovono in due direzioni. In primo luogo, assistiamo all\u2019approfondimento e all\u2019attuazione, fino alle estreme conseguenze logiche, del concetto di diritto come espressione di autodeterminazione assoluta. Chi non \u00e8 in grado di esprimere atti di coscienza \u00e8 fuori dal circuito della protezione giuridica; simmetricamente, ogni evento che sorge da un atto spontaneo della coscienza sveglia \u00e8 giuridicamente consentito, in quanto espressione di un \u00abdiritto fondamentale\u00bb del soggetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A questa stregua, l\u2019aborto deve diventare, anche normativamente, un \u00abdiritto\u00bb della donna, indipendentemente dalla sussistenza di \u00abindicazioni\u00bb o dalla limitazione della sua praticabilit\u00e0 in funzione di \u00abtermini\u00bb. Le limitazioni previste attualmente dalla legge n. 194 del 1978 debbono essere rimosse o, comunque, aggirate attraverso il tendenziale passaggio all\u2019aborto precoce e all\u2019aborto chimico, in ottemperanza alla direttiva sull\u2019aborto \u00absicuro\u00bb di cui alla risoluzione del Cairo del 1994.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualcuno si \u00e8 stupito della particolare acrimonia con cui gli esponenti della cultura radicale hanno aggredito le autorit\u00e0 politiche che hanno inteso recentemente garantire il rispetto dei requisiti della legge n. 194 anche con riferimento all\u2019uso dell\u2019abortivo chimico denominato RU 486.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo stupore nasce dall\u2019ignoranza dello stato di avanzamento del processo rivoluzionario e dall\u2019attribuzione di un carattere \u00abnormativo\u00bb alle risoluzioni delle Conferenze del Cairo e di Pechino. Ogni atto contrario all\u2019intronizzazione dell\u2019aborto come \u00abdiritto fondamentale\u00bb \u00e8, allo stato, eroico atto di resistenza all\u2019ingiustizia immanente ai falsi principi viventi nello pseudodiritto internazionale delle organizzazioni che si ispirano alle agenzie dell\u2019ONU.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul versante del termine della vita umana, forti pressioni massmediatiche, alimentate da una parte cospicua degli scienziati e dei giuristi, inducono a iscrivere come \u00abdiritto fondamentale\u00bb il \u00abdiritto\u00bb a mettere fine alla propria vita, con la correlativa previsione dell\u2019obbligo dei terzi, in particolare, dei medici e del personale sanitario, di aiutare il soggetto, liberamente autodeterminatosi alla morte, ovvero autonomamente candidatosi a essere ucciso attraverso l\u2019espressione di un consenso anticipato alla propria morte, a morire in attuazione del suo \u00abdiritto fondamentale\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le resistenze a una simile progettualit\u00e0, che si sono concretizzate in atti legislativi di un ramo del Parlamento, sono presentate pubblicamente dai sostenitori dell\u2019ideologia radicale come contrarie agli obblighi internazionali dell\u2019Italia ovvero come contrarie alle decisioni giurisdizionali asseritamene assunte alla luce del diritto costituzionale vigente, in virt\u00f9 del rilievo che l\u2019art. 32 della Costituzione, contrariamente alla sua lettera, alla sua storia e alla sua <em>ratio<\/em>, costituirebbe la fonte del \u00abdiritto assoluto all\u2019autodeterminazione\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul fronte degli <em>unfit<\/em>, sempre pi\u00f9 periclitante \u00e8 la condizione dei bambini anencefalici e dei soggetti decorticati, la cui esistenza in vita, ancora garantita dalla legge, \u00e8 contestata in forza di un concetto di morte che dovrebbe ricomprendere tutte le situazioni in cui \u00e8 persistentemente assente la funzione della coscienza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>7.2. Le minacce all\u2019umanit\u00e0<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La seconda direzione in cui si muove la rivoluzione antiumana \u00e8 l\u2019attuazione di tutte le pretese discendenti dal \u00abdiritto al genere\u00bb. L\u2019orizzonte giuridico ultimo di queste pretese \u00e8 la separazione fra la generazione e l\u2019incontro unitivo dei corpi sessuati come \u00abmaschio\u00bb e come \u00abfemmina\u00bb. Gl\u2019individui, come \u00abgenere\u00bb, <em>rectius, <\/em>come \u00abmolti generi\u00bb, non debbono pensare e agire in vista della procreazione. Essa non \u00e8 affar loro. Tale compito spetta alla scienza e alle tecnologie che ne derivano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Certo, l\u2019idea trascendentale \u00abetero\u00bb, che ritorna, quasi come anamnesi incancellabile della legge inscritta nella natura dell\u2019uomo, costituisce un ostacolo allo sviluppo integrale dell\u2019ideologia radicale. Essa ritorna sempre a imbrogliare le carte e a \u00abeterosessualizzare\u00bb la sessualit\u00e0, con l\u2019inconveniente di una possibile generazione causata dall\u2019incontro unitivo del \u00abmaschio\u00bb e della \u00abfemmina\u00bb. Per evitare ci\u00f2 occorre, come <em>supra <\/em>si \u00e8 visto, \u00abomosessualizzare\u00bb la sessualit\u00e0 con dispositivi sempre pi\u00f9 invasivi, che condizionano psicologicamente, economicamente e culturalmente le maggioranze ancora eterosessuali. Ma ci\u00f2 non basta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contro la minaccia incombente proveniente dall\u2019idea trascendentale \u00abetero\u00bb occorre l\u2019intervento della scienza, che alimenta il timore per il rischio che, con la procreazione per via unitiva dei sessi, gli uomini diano l\u2019esistenza a soggetti <em>unfit<\/em>, consentendo cos\u00ec a una razza umana geneticamente imperfetta di perpetuarsi indefinitamente. Affinch\u00e9 la scienza possa svolgere appieno il suo compito purificatore dei difetti della natura \u2014 si ricordi sempre che, in questa prospettiva, la natura \u00e8 malvagia, perch\u00e9 creata dal demiurgo cattivo \u2014, affinch\u00e9 possa attuare la liberazione dell\u2019individuo dal giogo della natura, occorre guadagnare una condizione giuridica di libera produzione e di piena disponibilit\u00e0 degli embrioni umani.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Su questa base elementare e minimale di materia umana la scienza ricercher\u00e0 i dispositivi tecnici migliori grazie ai quali la tecnologia provveder\u00e0 alla generazione di soggetti <em>fit<\/em>. L\u2019individuo, ridotto nella sua soggettivit\u00e0 di \u00abgenere\u00bb, di \u00abmolti generi\u00bb, potr\u00e0 pensare a soddisfare ludicamente le proprie fantasie di \u00abgenere\u00bb, senza alcuna preoccupazione per i problemi implicati dalla generazione. Com\u2019\u00e8 evidente, il nuovo fronte di lotta \u2014 e, correlativamente, di protezione della persona \u2014 si sposta sul piano dell\u2019embrione. La condizione degli embrioni umani \u00e8 anch\u2019essa a rischio sotto la minaccia della scienza e della giurisprudenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge n. 40 del 2004, che detta norme in materia di procreazione medicalmente assistita, pur avendo superato indenne la prova di un <em>referendum<\/em> abrogativo, \u00e8 sottoposta a colpi di scure da parte di giudici, ordinari e costituzionali, che vedono impedito dalle sue norme il pieno espletamento dei \u00abdiritti fondamentali\u00bb. Questa legge \u00e8 particolarmente odiata dalla rivoluzione radicale per una serie di ragioni, che enumero sinteticamente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. perch\u00e9 assicura i diritti del concepito, dunque, dell\u2019embrione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. perch\u00e9 limita il ricorso alla procreazione medicalmente assistita ai casi in cui non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilit\u00e0 o d\u2019infertilit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. perch\u00e9 vieta la procreazione medicalmente assistita \u00abeterologa\u00bb, preservando in qualche modo il significato procreativo alla coppia unita da un vincolo stabile;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. perch\u00e9 vieta la procreazione medicalmente assistita ai <em>single<\/em>, nonch\u00e9 alle coppie i cui componenti non siano entrambi viventi, alle coppie composte da soggetti dello stesso sesso, alle coppie che non siano unite da coniugio o da una convivenza accertata;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5. perch\u00e9 vieta l\u2019organizzazione, la pubblicizzazione e la commercializzazione di gameti o di embrioni e la surrogazione di maternit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">6. perch\u00e9 vieta i processi volti a realizzare la clonazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">7. perch\u00e9 vieta la sperimentazione su ciascun embrione umano;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">8. perch\u00e9 limita la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano al perseguimento di finalit\u00e0 esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla salute e allo sviluppo dell\u2019embrione stesso;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">9. perch\u00e9 vieta la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">10. perch\u00e9 vieta ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti, nonch\u00e9 interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell\u2019embrione o del gamete ovvero a predeterminare caratteristiche genetiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le disposizioni della legge n. 40 costituiscono lo sbarramento estremo contro le pretese ultimative provenienti dalla proclamazione del \u00abdiritto alla salute riproduttiva\u00bb e del \u00abdiritto al genere\u00bb. L\u2019obbiettivo delle correnti culturali che hanno imposto la loro agenda ai Governi consiste nella riduzione dell\u2019umano a <em>res <\/em>e nella separazione \u00abnormativa\u00bb, e non solo fattuale, fra generazione e unione sessuale, privando la donna e l\u2019uomo della loro \u00abmaternit\u00e0\u00bb e \u00abpaternit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il passaggio pi\u00f9 urgente che ora deve essere compiuto, secondo queste correnti, \u00e8 la libera produzione, manipolazione e distruzione degli embrioni. Il secondo passaggio sar\u00e0 la colpevolizzazione, per motivi eugenici, di coloro che oseranno continuare a generare attraverso l\u2019unione sessuale o, almeno, di coloro che si rifiuteranno di sottoporre gli embrioni alla selezione preventiva, per il rischio che consentano la nascita a soggetti <em>unfit<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un passaggio ulteriore, che si intravede in lontananza, \u00e8 la clonazione umana, che sancirebbe definitivamente l\u2019appropriazione della generazione da parte della scienza. Il Magistero della Chiesa, con mirabile preveggenza, che costituisce il segno evidente della permanente assistenza dello Spirito alla sua Chiesa, ha profetizzato, con un insegnamento integrante uno splendente mosaico d\u2019oro zecchino, che l\u2019unione dei sessi, inscritta nell\u2019ordine della creazione come dono di Dio all\u2019uomo, deve restare aperta alla fecondit\u00e0 (37) e che la generazione dei figli deve realizzarsi attraverso l\u2019unione dei corpi (38), come frutto di un amore fra l\u2019uomo e la donna che costituisce simbolo del mistero grande dell\u2019amore di Cristo per la sua Chiesa(39), mistero rimasto per lunghi secoli nascosto e rivelato nei tempi ultimi come il \u00abmistero della salvezza delle nazioni\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Note<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1)<\/strong> Cfr. Lorenzo Cantoni, <em>Il problema della popolazione mondiale e le politiche demografiche. Aspetti etici<\/em>, Cristianit\u00e0, Piacenza 1994, pp. 87-102.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2)<\/strong> \u00c8 in corso l\u2019opera di \u00absmontaggio\u00bb da parte delle autorit\u00e0 giudiziarie, a vari livelli di competenza, delle leggi nazionali che pongono limiti oggettivi alle pretese soggettive di autodeterminazione assoluta di trasformarsi in \u00abdiritti fondamentali\u00bb. Vanno al riguardo menzionate la sentenza 1\u00b0-4-2010 della CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo, I Sezione, <em>SH e altri contro Austria<\/em>, che ha dichiarato la contrariet\u00e0 ai \u00abdiritti umani fondamentali\u00bb di cui agli artt. 8 e 14 CEDU \u2014 diritto al rispetto della vita privata e familiare e divieto di discriminazione \u2014 delle limitazioni previste dalla legge austriaca alla fecondazione eterologa; la sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 151 del 2009, che ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 14, comma 2, della legge italiana n. 40 del 2004, limitatamente alle parole <em>\u00abad un unico e contemporaneo impianto,<\/em> <em>comunque non superiore a tre\u00bb<\/em>, nonch\u00e9 del medesimo art. 14, comma 3, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute del la donna, per violazione degli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione; la sentenza TAR Lazio, Sezione III <em>quater<\/em>, 21-1-2008, n. 398, che ha annullato le Linee Guida di cui al D.M. 21-7-2004 nella parte contenuta nelle misure di tutela dell\u2019embrione laddove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati <em>in vitro <\/em>dovr\u00e0 essere di tipo osservazionale, sollevando al contempo la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 14, commi 2 e 3, dell\u2019anzidetta legge n. 40 per contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione. I giudici di merito italiani stanno sollevando a ripetizione questioni d\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale contro la legge n. 40 nella parte in cui vieta la fecondazione artificiale eterologa (cfr. Trib. Firenze, ordinanza n. 1 del 13-9-2010; Trib. Catania, 21-10-2010, per asserito contrasto con gli artt. 117, 2, 3, 31 e 32 della Costituzione, nonch\u00e9 8 e 14 CEDU come interpretato dalla citata sentenza CEDU 1\u00b0-4-2010). Si tratta d\u2019iniziative che si rincorrono le une con le altre e che puntano a smembrare le normative interne protettive, per un verso, dell\u2019embrione e, per un altro verso, della famiglia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>3)<\/strong> Benedetto XVI, <em>Messaggio per la XLIV Giornata Mondiale della Pace, del 1\u00b0 gennaio 2011 \u00abLibert\u00e0 religiosa, via per la pace\u00bb<\/em>, dell\u20198-12-2010, in <em>L\u2019Osservatore Romano. Giornale quotidiano politico religioso<\/em>, Citt\u00e0 del Vaticano 17-12-2010, n. 6.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>4)<\/strong> Cfr. una chiarificazione filosofica fondamentale, in Francesco D\u2019Agostino, <em>Autodeterminazione: le paranoie della modernit\u00e0<\/em>, Prolusione al 61\u00b0 Convegno nazionale dell\u2019Unione Giuristi Cattolici Italiani su <em>Autodeterminazione. Un diritto di \u00abspessore costituzionale\u00bb<\/em>?, tenutosi a Roma dal 5 al 7-12-2009, in <em>Medicina e Morale. Rivista internazionale bimestrale di Bioetica<\/em>, anno 59, n. 6, Milano novembre-dicembre 2009, pp.1055-1064.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>5)<\/strong> Cfr. Anicio Manlio Torquato Severino Boezio, <em>Liber de persona et duabus naturi contra Eutychen et Nestorium<\/em>, III, 1-6, in don Jacques Paul Migne (1800-1875) (a cura di), <em>Patrologia latina<\/em>, vol. LXIV, Garnier, Parigi 1882-1891, coll. 1337-1354 (col. 1345). Per approfondire la definizione nell\u2019ambito della dottrina tomista e per le implicazioni del concetto di persona, cfr. Laura Palazzani, <em>I significati del concetto filosofico di persona ed implicazioni nel dibattito bioetico e biogiuridico attuale sullo statuto dell\u2019embrione umano<\/em>, in Pontificia Academia Pro Vita, <em>Identit\u00e0 e statuto dell\u2019embrione umano<\/em>, Libreria Editrice Vaticana, Citt\u00e0 del Vaticano 1998, pp. 53-74, cui rinvio per l\u2019apparato bibliografico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>6)<\/strong> Per la frantumazione del soggetto nelle attuali tendenze del naturalismo, cfr. Edmund Runggaldier<em>, Aktuelle naturalistische Tendenzen in der Deutung des Menschen<\/em>, <em>\u00ab<\/em>Le attuali tendenze naturalistiche nell\u2019interpretazione dell\u2019uomo\u00bb, in Josef Quitterer ed E. Runggaldier (a cura di), <em>Der neue Naturalismus &#8211; eine Herausforderung an das christliche<\/em> <em>Menschenbild<\/em>, \u00abIl nuovo naturalismo. Una sfida alla concezione cristiana dell\u2019uomo\u00bb, Kohlhammer, Stuttgart Berlin K\u00f6ln, 1999, pp. 15-29<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>7)<\/strong> Cfr. Marguerite A. Peeters, <em>La nouvelle \u00e9thique mondiale: d\u00e9fis pour l\u2019\u00c9glise<\/em>, Institut pour une Dynamique de Dialogue Interculturel, Bruxelles 2006, pp. 14-15: <em>\u00abI diritti<\/em> <em>umani universali si sono resi autonomi da ogni ambito morale oggettivo e trascendente.<\/em> <em>Il principio puramente immanente del diritto di scelta \u00e8 il risultato di questo divorzio.<\/em> <em>La postmodernit\u00e0 rivendica il diritto di esercitare la propria libert\u00e0 individuale contro<\/em> <em>la legge di natura, contro le tradizioni e contro la rivelazione divina. Essa rifonda lo<\/em> <em>stato cosiddetto \u201cdi diritto\u201d e la democrazia sul diritto di scelta, nel quale essa include<\/em> <em>il diritto di fare delle scelte intrinsecamente malvage: aborto, omosessualit\u00e0, \u201camore<\/em> <em>libero\u201d, eutanasia, suicidio assistito, rigetto di ogni forma di autorit\u00e0 o di gerarchia<\/em> <em>legittima, \u201ctolleranza\u201d obbligatoria di tutte le opinioni, spirito di disobbedienza che si<\/em> <em>manifesta nelle forme pi\u00f9 numerose e pi\u00f9 varie. Il diritto di scelta arbitraria \u00e8 divenuto<\/em> <em>la norma fondamentale dell\u2019interpretazione attuale dei diritti e il termine di riferimento<\/em> <em>fondamentale della nuova etica mondiale. Esso sostituisce e \u201ctrascende\u201d il concetto<\/em> <em>tradizionale di universalit\u00e0, si colloca a un livello \u201cmeta\u201d, s\u2019impone e reclama per s\u00e9<\/em> <em>stesso un\u2019autorit\u00e0 normativa mondiale\u00bb<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>8) <\/strong>Cfr. la lucida analisi svolta da Xavier Martin in varie opere fra cui, in particolare, Idem, <em>L\u2019homme des droits de l\u2019homme et sa compagne (1750-1850). <\/em><em>Sur le quotient intellectuel<\/em> <em>et affectif du \u00abbon sauvage\u00bb<\/em>, Dominique Martin Morin, Bou\u00e8re en Mayenne 2001; e Idem, <em>Nature humaine et R\u00e9volution fran\u00e7aise. Du Si\u00e8cle des lumi\u00e8res au Code<\/em> <em>Napol\u00e9on<\/em>, Dominique Martin Morin, Bou\u00e8re en Mayenne 2002.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>9)<\/strong> Cfr. per tutti Mary Ann Glendon, <em>La visione dignitaria dei diritti sotto assalto<\/em>, in Luca Antonini (a cura di), <em>Il traffico dei diritti insaziabili<\/em>, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2007, pp. 59-80. La visione dignitaria dei diritti umani, fondata, cio\u00e8, sull\u2019inalienabile dignit\u00e0 di ogni persona umana, in quanto creata a immagine e somiglianza di Dio, \u00e8 oggetto costante del Magistero della Chiesa. Valga al proposito ricordare due fondamentali testi di Papa Benedetto XVI, il <em>Discorso ai Cardinali, agli Arcivescovi, ai Vescovi e ai<\/em> <em>Prelati della Curia Romana per la presentazione degli auguri natalizi<\/em>, del 22-12-2005, in <em>Insegnamenti di Benedetto XVI<\/em>, vol. I, <em>2005. (Aprile-Dicembre)<\/em>, Libreria Editrice Vaticana, Citt\u00e0 del Vaticano 2006, pp. 1018-1032; e la <em>Lettera<\/em><em> enciclica <\/em>\u00ab<em>Spe salvi\u00bb sulla<\/em> <em>speranza cristiana<\/em>, del 30-11-2007, nei quali sono focalizzati due diversi modelli di modernit\u00e0 e, conseguentemente, di fondamento dei diritti umani. Sul tema, con particolare riferimento ai discorsi tenuti dal Pontefice negli Stati Uniti d\u2019America, nell\u2019aprile del 2008, cfr. Massimo Introvigne, <em>L\u2019ultimo viaggio di Tocqueville. L\u2019\u00abenciclica itinerante\u00bb di Papa Benedetto XVI sugli Stati Uniti d\u2019America<\/em>, in <em>Cristianit\u00e0<\/em>, anno XXXVI, n. 347-348, maggio-agosto 2008, pp. 3-16.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>10)<\/strong> Cfr. Francesco Gentile (1936-2009), <i>Intelligenza politica e ragion di Stato<\/i>, Giuffr\u00e8, Milano 1984, che mette in luce l\u2019assenza di un fondamento filosofico certo nella Dichiarazione Universale dei Diritti, citando l\u2019introduzione di Jacques Maritain (1882-1973) alle risposte vagliate da una Commissione di esperti al questionario inviato dall\u2019UNESCO, l\u2019Organizzazione delle Nazioni Unite per l\u2019Educazione, la Scienza e la Cultura, agli intellettuali pi\u00f9 noti dei diversi Paesi membri dell\u2019organizzazione internazionale: <i>&#8220;Si racconta che in una riunione di una Commissione nazionale dell\u2019UNESCO, in cui si discuteva dei diritti dell\u2019uomo, qualcuno si meravigliasse che si fossero trovati tutti d\u2019accordo, nel formulare una lista di Diritti, vari campioni di ideologie violentemente avverse. S\u00ec, risposero, noi siamo d\u2019accordo su questi Diritti, <\/i>ma<i> <\/i>a condizione che non ci si domandi il perch\u00e9. <i>Col perch\u00e9 comincia la disputa&#8221;<\/i> (Jacques Maritain, <i>Introduzione<\/i> a <i>Dei diritti dell\u2019uomo. Testi raccolti dall\u2019Unesco<\/i>,<i> <\/i>trad. it., Edizioni di Comunit\u00e0, Milano 1952, pp. 11-23 [p. 12]). Per un esame critico della Dichiarazione del 1948, condotto alla stregua della tradizione filosofica classica e cristiana sul concetto di diritto, cfr. Victorino Rodr\u00edguez y Rodr\u00edguez O.P. (1926-1997), <i>La &#8220;Dichiarazione universale dei diritti dell\u2019uomo&#8221; di fronte alla morale cattolica<\/i>, in <i>Cristianit\u00e0<\/i>, anno XXVI, n. 283-284, novembre-dicembre 1998, pp. 15-27, nonch\u00e9 Alberto Caturelli, <i>I diritti dell\u2019uomo e il futuro dell\u2019umanit\u00e0<\/i>, in <i>ibid<\/i>., anno XXIX, n. 307, settembre-ottobre 2001, pp. 11-18).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>11)<\/strong> Cfr. M. A. Peeters, <i>La mondialisation de la r\u00e9volution culturelle occidentale<\/i>, Institute for Intercultural Dialogue Dynamics, Bruxelles 2007, soprattutto pp. 111-196, che descrive magistralmente questo processo e l\u2019appoggio a esso fornito dagli organismi internazionali facenti capo all\u2019ONU. Cfr. anche Dale O\u2019Leary, <i>Maschi o femmine? La guerra del genere<\/i>, ed. it. a cura di Dina Nerozzi, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2006; e Agn\u00e8s Villi\u00e9, <i>Origines et cons\u00e9quences de la n\u00e9gation de la diff\u00e9rence sexuelle. \u00c9tude critique de la <\/i>gender theory, con <i>Prefazione<\/i> di mons. Robert Sarah, IF Press, Morolo (Frosinone) 2007.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>12)<\/strong> Cfr. una sintetica ricostruzione storica dei &#8220;diritti riproduttivi&#8221;, in Paolo Iagulli, <i>&#8220;Diritti riproduttivi&#8221; e riproduzione artificiale. Verso un nuovo diritto umano? Profili ricostruttivi e valutazioni biogiuridiche<\/i>, Giappichelli, Torino 2001; nonch\u00e9 Eugenia Roccella e Lucetta Scaraffia,<i>Contro il Cristianesimo<\/i>, Piemme, Casale Monferrato (AL) 2005.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>13)<\/strong> Cfr. monsignor Michel Schooyans, <i>Nuovo disordine mondiale. La grande trappola per ridurre il numero dei commensali alla tavola dell\u2019umanit\u00e0<\/i>, trad. it., con <i>Prefazione<\/i> del card. Joseph Ratzinger, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2000, in particolare pp. 35-48.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>14)<\/strong> Cfr. fondamentali riflessioni in F. D\u2019Agostino, <i>Il rispetto della vita e il diritto<\/i>, in<i> <\/i>Pontificia Academia Pro Vita,<i> La cultura della vita: fondamenti e dimensioni. Atti della settima assemblea generale della Pontificia Accademia per la vita (Citt\u00e0 del Vaticano, 1-4 marzo 2001)<\/i>, a cura di Juan De Dios Vial Correa e Elio Sgreccia, Libreria Editrice Vaticana, Citt\u00e0 del Vaticano 2002, pp. 207-213; Idem, <i>La vita e il diritto: l\u2019&#8221;Evangelium vitae&#8221; letta da un giurista<\/i>, in Idem, <i>Bioetica nella prospettiva della filosofia del diritto<\/i>, Giappichelli, Torino 1998, pp. 107-119; e Idem, <i>Diritto e eutanasia<\/i>, <i>ibid<\/i>., pp. 223-240.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>15)<\/strong> Cfr. la fondazione filosofica del tema costituito dalla <i>&#8220;lotta tra la &#8220;cultura della vita&#8221; e la &#8220;cultura della morte<\/i>&#8220;<i>&#8220;<\/i>, in Gonzalo Miranda L.C., &#8220;<i>Cultura della morte&#8221;: analisi di un concetto e di un dramma<\/i>, in<i>Commento interdisciplinare alla &#8220;Evangelium Vitae<\/i>&#8220;, cit., pp. 225-243, che ricostruisce anche filologicamente il crescente riferimento al tema nel magistero di Papa Giovanni Paolo II e nell\u2019insegnamento della Chiesa. Lo scontro fra Vangelo della vita e cultura della morte \u00e8 mirabilmente descritto da mons. Carlo Caffarra, <i>Vangelo della vita e cultura della morte<\/i>, Comitato per la Libert\u00e0 di Educazione, Torino-Di Giovanni Editore, San Giuliano Milanese (Milano) 1992, pp. 31-35.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>16)<\/strong> Cfr. Margaret Sanger, <i>Woman, Morality, and Birth Control<\/i>, New York Publishing Company, New York 1922; ed Eadem, <i>An Autobiography<\/i>, Elmsford, New York 1970; su di lei, cfr. Angela Franks,<i>Margaret Sanger\u2019s Eugenic Legacy. The Control of Female Fertility<\/i>, Jefferson, McFarland and Co. 2005.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>17)<\/strong> <i>&#8220;<\/i>[&#8230;] <i>applicare una severa e rigida politica di sterilizzazione e segregazione verso coloro la cui progenie potrebbe nascere tarata o potrebbe essere tarata.<\/i> [&#8230;] <i>salvaguardare il Paese contro future spese di mantenimento di numerosi figli nati da genitori tarati, pensionando tutte le persone con patologie trasmissibili che volontariamente acconsentono alla sterilizzazione.<\/i> [&#8230;] <i>dare la possibilit\u00e0 a certi gruppi disgenici della nostra popolazione di scegliere fra la segregazione e la sterilizzazione. <\/i>[&#8230;] <i>creare delle fattorie dove segregare e far lavorare tutta la vita queste persone&#8221;<\/i> (M. Sanger, <i>A Plan for Peace<\/i>, in <i>Birth Control Review<\/i>, anno XVI, n. 4, New York aprile 1932, pp. 107-108). Sul tema, cfr. anche Giorgia Brambilla, <i>Il mito dell\u2019uomo perfetto. Le origini culturali della mentalit\u00e0 eugenetica<\/i>, IF Press, Morolo (Frosinone) 2009, soprattutto pp. 23-42.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>18)<\/strong> Sull\u2019ideologia eugenistica e sui pregiudizi pseudoscientifici da essa indotti nella vita sociale del secolo XX, cfr. per tutti Daniel J. Kevles, <i>In the Name of Eugenics. Genetics and the uses of human heredity<\/i>, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 2004. Il programma eugenistico fu realizzato negli Stati Uniti, sotto l\u2019azione potente di Harry Hamilton Laughlin (1880-1943), successore di Charles Benedict Davenport (1866-1944) alla guida dell\u2019Eugenic Record Office, convinto che l\u2019introduzione nei vari Stati federali di leggi di sterilizzazione obbligatoria degli <i>unfit<\/i> fosse l\u2019unico mezzo efficace per migliorare la razza umana. Laughlin elabor\u00f2 un modello di legge sulla sterilizzazione idoneo a superare i dubbi di costituzionalit\u00e0 espressi dalle Corti di giustizia e lo espose nell\u2019opera <i>Eugenical Sterilization in The United States<\/i> (Psychopathic Laboratory of the Municipal Court of Chicago, Chicago 1922), modello poi variamente accolto in numerosi Stati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>19)<\/strong> <i>Programma d\u2019azione <\/i>della Conferenza Internazionale del Cairo sulla Popolazione e lo Sviluppo, trad. it., in <i>Il Regno. Quindicinale di documenti e attualit\u00e0<\/i>, anno XL, n. 3, Bologna 1\u00b0-2-1995, pp. 83-126 (p. 97). Cfr. la documentazione completa della Conferenza sul sito Internet delle Nazioni Unite all\u2019indirizzo &lt;http:\/\/www.un.org\/popin\/icpd\/con ference\/offeng\/poa.html&gt; (gl\u2019indirizzi Internet dell\u2019intero articolo sono stati consultati il 31-3-2011). Il <i>Programma d\u2019azione<\/i> \u00e8 un testo dedicato allo sviluppo e alla crescita economica, che si presenta come una Carta dei diritti dell\u2019uomo in quanto il raggiungimento degli obiettivi sociali \u00e8 inquadrato in un\u2019ottica di tutela dei diritti del singolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>20)<\/strong> Cfr. M. A. Peeters, <i>La mondialisation de la r\u00e9volution culturelle occidentale<\/i>, cit., p. 54.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>21)<\/strong> Questo diritto di scelta, peraltro, presenta un corrispettivo oscuro, che raramente viene sottolineato, al fine di occultare le implicazioni pregiudizievoli per la donna ricollegabili al cambiamento del paradigma etico, che monsignor Schooyans ha chiaramente individuato, sulla falsariga di uno scritto di Max Weber (1864-1920), nel passaggio dall\u2019etica della convinzione, basata sul giudizio in ordine a ci\u00f2 che \u00e8 bene e ci\u00f2 che \u00e8 male, all\u2019etica della responsabilit\u00e0, per cui si pu\u00f2 fare quello che si vuole, ma ci si deve fare carico delle conseguenze prevedibili dei propri atti (cfr. <i>op. cit<\/i>., p. 16 e p. 76). Peter Singer, nel riscrivere i comandamenti, ha sostenuto che il secondo comandamento della nuova etica \u00e8: <i>&#8220;assumiti la responsabilit\u00e0 delle conseguenze delle tue decisioni&#8221;<\/i> (<i>Ripensare la vita<\/i>, trad. it., Il Saggiatore, Milano 2000, p. 198). \u00c8 evidente che, nella logica del &#8220;diritto alla scelta&#8221;, la donna pu\u00f2 anche decidere di non abortire il figlio affetto dalla sindrome di Down; ella dovr\u00e0 per\u00f2 essere consapevole della responsabilit\u00e0 di tale scelta, assumendo su di s\u00e9 il peso delle conseguenze che essa implica, senza poter previamente contare su alcun sostegno da parte della collettivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>22)<\/strong> Cit. in <a href=\"http:%20\/\/www.un.org\/womenwatch\/daw\/beijing\/platform\/index.html\" target=\"_blank\"><i>La Piattaforma d\u2019azione<\/i><\/a> sul sito Internet delle Nazioni Unite; cfr. una traduzione italiana della <i>Dichiarazione della Conferenza<\/i>, in <i>Il Regno. Quindicinale di documenti e attualit\u00e0<\/i>, anno XL, n. 21, Bologna 1\u00b0-12-1995, pp. 693-695.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>23)<\/strong> Cit. in <i>La Piattaforma d\u2019azione<\/i>, cit..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>24)<\/strong> UN-INSTRAW (<i>United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women<\/i>), <i>Gender Concepts in Development Planning. Basic Approach<\/i>, 1995, p. 11.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>25)<\/strong> Monsignor M. Schooyans, <i>op. cit.<\/i>, p. 40.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>26)<\/strong> Cfr. Friedrich Engels, <i>L\u2019origine della famiglia, della propriet\u00e0 privata e dello Stato<\/i>, trad. it., a cura di Fausto Codino, Editori Riuniti, Roma 2005.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>27)<\/strong> Monsignor M. Schooyans, <i>op. cit.<\/i>, p. 44.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>28)<\/strong> Reimut Reiche, <i>Genere senza sesso. Societ\u00e0 e mutamenti della psiche<\/i>, trad. it., Meltemi, Roma 2007, p. 131.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>29)<\/strong> Ribadendo le parole del <i>Genesi<\/i>, ad alcuni farisei che gli si erano avvicinati per metterlo alla prova sulla liceit\u00e0 del ripudio della moglie, Ges\u00f9 aveva risposto: <i>&#8220;Non avete letto che il Creatore da principio li cre\u00f2 maschio e femmina e disse: Per questo l\u2019uomo lascer\u00e0 suo padre e sua madre e si unir\u00e0 a sua moglie e i due saranno una carne sola? Cos\u00ec che non sono pi\u00f9 due, ma una carne sola&#8221; <\/i>(<i>Mt.<\/i> 19, 4-5).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>30)<\/strong> Cfr. Michel Foucault, <i>Le parole e le cose. Un\u2019archeologia delle scienze umane<\/i>, trad. it., con un saggio critico di Georges Canguilhem (1904-1995), Rizzoli, Milano 2007; Idem, <i>La volont\u00e0 di sapere<\/i>, trad. it., Feltrinelli, Milano 2007; e Idem, <i>La cura di s\u00e9<\/i>, trad. it., Feltrinelli, Milano 2009.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>31)<\/strong> Cfr. Judith Butler, <i>Corpi che contano. I limiti discorsivi del sesso<\/i>, trad. it., con <i>Prefazione<\/i> di Adriana Cavarero, Feltrinelli, Milano 1996, p. 106. Della stessa autrice cfr. anche <i>Trouble dans le genre<\/i>, La D\u00e9couverte, Parigi 2005; e <i>D\u00e9faire le genre<\/i>, Editions Amsterdam, Parigi 2006; sull\u2019avvenuta dissoluzione dell\u2019individuo nei generi, cfr. Kate Bornstein, <i>Gender Outlaw. On Men, Women, and the Rest of Us<\/i>, Random House, New York 1994. Pionieri dell\u2019ideologia del &#8220;genere&#8221; sarebbero stati Robert Jesse Stoller (1924-1991), <i>Sex and Gender<\/i>, Science House, New York 1968; e John Money (1921-2006), <i>Gender: History, Theory and Usage of the Term in Sexology and Its Relationship with Nature\/Nurture<\/i>, in <i>Journal of Sexual &amp; Marital Therapy<\/i>, anno 11, n. 2, Filadelfia (Pennsylvania) marzo-aprile 1985, pp. 71-79. Fondamentale nella diffusione dell\u2019ideologia del &#8220;genere&#8221; \u00e8 stata Shulamith Firestone, <i>La dialettica dei sessi. Autoritarismo maschile e societ\u00e0 tardo-capitalistica<\/i>, trad. it., Guaraldi, Rimini 1976.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>32)<\/strong> R. Reiche, <i>op. cit.<\/i>, p. 159.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>33)<\/strong> <i>Ibid<\/i>.<i>,<\/i> p. 197.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>34)<\/strong> Cfr. Agostino Carloni, <i>Il Nuovo Disordine Mondiale e i suoi agenti<\/i>, in <i>Cristianit\u00e0<\/i>, anno XXXI, n. 320, novembre-dicembre 2003, pp. 7-13.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>35)<\/strong> Cfr. Clemente di Alessandria, <i>Gli Stromati. Note di vera filosofia<\/i>, l. III, n. 3, trad. it., con <i>Introduzione<\/i> di Marco Rizzi, Paoline, Milano 2006, pp. 310-317.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>36)<\/strong> Cfr. Emiliano Avogadro della Motta (1798-1865), <i>Teorica dell\u2019istituzione del matrimonio e della guerra moltiforme cui soggiace<\/i>, Tip. Speirani, Torino 1854, pp. 51-82.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>37)<\/strong> <i>&#8220;<\/i>[&#8230;] <i>richiamando gli uomini all\u2019osservanza delle norme della legge naturale, interpretata dalla sua costante dottrina, la Chiesa insegna che<\/i> qualsiasi atto matrimoniale <i>deve rimanere aperto alla trasmissione della vita<\/i>. &#8220;Tale dottrina, pi\u00f9 volte esposta dal magistero della Chiesa, \u00e8 fondata sulla connessione inscindibile, che Dio ha voluto e che l\u2019uomo non pu\u00f2 rompere di sua iniziativa, tra i due significati dell\u2019atto coniugale: il significato unitivo e il significato procreativo.\u00a0<i>&#8220;Infatti, per la sua intima struttura, l\u2019atto coniugale, mentre unisce con profondissimo vincolo gli sposi, li rende atti alla generazione di nuove vite, secondo leggi iscritte nell\u2019essere stesso dell\u2019uomo e della donna. Salvaguardando ambedue questi aspetti essenziali, unitivo e procreativo, l\u2019atto coniugale conserva integralmente il senso di mutuo e vero amore ed il suo ordinamento all\u2019altissima vocazione dell\u2019uomo alla paternit\u00e0. Noi pensiamo che gli uomini del nostro tempo sono particolarmente in grado di afferrare quanto questa dottrina sia consentanea alla ragione umana&#8221; <\/i>(Paolo VI [1963-1978+, <i>Litt. enc. &#8220;Humanae vitae&#8221; de propagatione humanae prolis ordinanda<\/i>, del 25-7-1968, in<i> Enchiridion delle Encicliche<\/i>, vol. 7, <i>Giovanni XXIII. Paolo VI. (1958-1978)<\/i>, cit., pp. 804-845 [pp. 817 e 819]).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>38)<\/strong> Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, <i>Istruzione &#8220;Donum Vitae&#8221; su il rispetto della vita umana nascente e la dignit\u00e0 della procreazione (22 febbraio 1987)<\/i>, con <i>Presentazione<\/i> di S. Em. Card. Joseph Ratzinger e <i>Commenti<\/i>, Libreria Editrice Vaticana, Citt\u00e0 del Vaticano 1990.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>39)<\/strong> <i>&#8220;Cos\u00ec anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perch\u00e9 chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne; al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, poich\u00e9 siamo membra del suo corpo. Per questo l\u2019uomo lascer\u00e0 suo padre e sua madre e si unir\u00e0 alla sua donna e i due formeranno una carne sola. Questo mistero \u00e8 grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito&#8221; <\/i>(<i>Ef<\/i>. 5, 28-33).<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cristianit\u00e0 n. 359, gennaio-marzo 2011 Mauro Ronco* * Intervento, riveduto e annotato, tenuto il 10-12-2010 durante il Convegno Nazionaledi Studio sul tema Identit\u00e0 sessuale e identit\u00e0 della persona, organizzato dall\u2019UGCI, l\u2019Unione Giuristi Cattolici Italiani, a Palermo, nel Palazzo dei Normanni e nella sede della LUMSA, la Libera Universit\u00e0 Maria SS. 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