{"id":449,"date":"2005-05-11T14:57:22","date_gmt":"2005-05-11T12:57:22","guid":{"rendered":""},"modified":"2016-03-10T14:25:59","modified_gmt":"2016-03-10T13:25:59","slug":"principi-del-diritto-penale-e-certezza-del-senso-comune-parte-i","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/principi-del-diritto-penale-e-certezza-del-senso-comune-parte-i\/","title":{"rendered":"Principi del diritto penale e certezza del senso comune (parte I)"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-31560\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2005\/05\/lex.jpg\" alt=\"lex\" width=\"250\" height=\"187\" \/>dal sito di <strong>Alleanza Cattolica<\/strong> (www.alleanzacattolica.org)<\/div>\n<p style=\"text-align: center;\">di <strong>Mauro Ronco<\/strong><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\"><strong>1. Universalit\u00e0 del diritto naturale delle genti<\/strong><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">In molteplici passi delle sue opere Gianbattista Vico contrasta le opinioni di Hobbes, Grozio e Pufendorf, additando agli studiosi del suo tempo un fondamento e una strada di ricerca tutt\u2019affatto diversi rispetto a quelli che la filosofia e la scienza del diritto avrebbero percorso nell\u2019epoca della modernit\u00e0 sulla scia di tali Autori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Particolarmente istruttivo tra i molti sembra il rilievo che Vico muove a Grozio nel Libro I Sezione IV ( Del metodo ) della Scienza Nuova Seconda, ove, rimarcata l\u2019attitudine dell\u2019Autore del <em>De iure belli ac pacis<\/em> a combattere i giureconsulti romani quasi a riguardo di ogni singolo profilo del diritto naturale delle genti, conclude criticamente che, per\u00f2 &#8221; <em>[&#8230;] i colpi tutti<\/em>&#8221; di Grozio &#8220;<em>cadono a vuoto, perch\u00e9 quelli stabilirono i loro princ\u00ecpi del giusto sopra il certo dell\u2019autorit\u00e0 del genere umano, non sopra l\u2019autorit\u00e0 degli addottrinati<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 possibile comprendere il significato e la portata della critica mossa da Vico a Grozio soltanto tenendo conto che scopo dell\u2019opera del grande Autore napoletano fu di rintracciare nella storia dell\u2019umanit\u00e0 il filo che congiunge le prove filosofiche con le prove filologiche, cio\u00e8 propriamente ermeneutiche: tra esse corre un circolo di reciproca illuminazione, poich\u00e9 l\u2019autorit\u00e0 delle prove filologiche trova conferma nella ragione delle prove filosofiche, e questa riceve a sua volta conforto dall\u2019autorit\u00e0 di quelle, secondo quel processo di reciproca integrazione espresso dall\u2019assioma per cui <em>factum et verum convertuntur.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prestando seriamente attenzione ai reperti documentali provenienti dalla cultura greca e dal diritto romano, con bella espressione definiti &#8220;[&#8230;] <em>i grandi frantumi dell\u2019antichit\u00e0<\/em>&#8221; , Vico cerca di cogliere nell\u2019opera tramandata, con la <em>pietas<\/em> che \u00e8 giusto riservare ai padri comuni in umanit\u00e0, il senso che in essa si ritrova, cosciente, da un canto, che la spiritualit\u00e0 del creatore \u00e8 diversa da quella dell\u2019interprete, ma consapevole, da un altro canto, che creatore ed interprete posseggono la capacit\u00e0 di comunicare tra loro in virt\u00f9 della comune umanit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come ha osservato Emilio Betti a proposito del processo interpretativo in generale, l\u2019opera foggiata dall\u2019autore, trascendendo gli immediati bisogni della vita quotidiana, non \u00e8 fine assoluto a se stessa, ma \u00e8 &#8220;[&#8230;] <em>forma rappresentativa, essenzialmente destinata, come ogni altra, a fungere da arco di mediazione da spirito a spirito<\/em>&#8220;, e il cui punto di &#8220;<em>pi\u00f9 alto interesse ermeneutico<\/em>&#8221; sta nel fatto che essa, una volta uscita dall\u2019artefice, &#8220;<em>non appartiene pi\u00f9 a lui, ma diviene propriet\u00e0 noetica di tutti coloro che partecipano alla comunione di spiritualit\u00e0 ove l\u2019opera si inserisce&#8230; di coloro che siano in grado di raccoglierne il messaggio e di penetrarne il senso<\/em>&#8220;, secondo una legge di acquisto e di distribuzione dei beni spirituali di genere tutt\u2019affatto diverso da quella relativa ai beni materiali, per cui i primi, a differenza dei secondi, tanto pi\u00f9 si accrescono quanto maggiore \u00e8 il numero dei loro fruitori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019opera oggettivata \u00e8 veicolo di spiritualit\u00e0 tra uomini che, pur appartenendo a epoche lontane, comunicano sul presupposto della comune umanit\u00e0 e procedono insieme in un itinerario di arricchimento spirituale, per cui dal deposito della tradizione si ricavano sempre <em>nova et vetera,<\/em> cose nuove e cose antiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella certezza, propria del senso comune, che, pur attraverso le trasformazioni culturali, la mente umana sia essenzialmente identica a se stessa, in quanto partecipe della medesima capacit\u00e0 di conoscere la realt\u00e0 e se stessa inserita in tale realt\u00e0, sta il grande messaggio della Scienza Nuova, secondo cui, come \u00e8 scritto all\u2019inizio dello stabilimento dei Princ\u00ecpi, essendo questo mondo civile certamente stato fatto dagli uomini, allora &#8221; [&#8230;] <em>se ne possono, perch\u00e9 se ne debbono, ritruovare i princ\u00ecpi dentro le modificazioni della nostra medesima mente umana<\/em>&#8220;: ove per &#8220;modificazioni&#8221; vanno intesi (giusta la Degnit\u00e0 XV, n. 148) i modi di essere e gli atteggiamenti con cui questa mente \u00e8 nata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">S\u00ec che con molta precisione ha osservato Betti che tale assioma costituisce un cardine di tutta la teoria dell\u2019interpretazione, consistente nell\u2019inversione dell\u2019<em>iter<\/em> genetico nell\u2019<em>iter<\/em> ermeneutico, per cui \u00e8 legittimo e fecondo trascorrere dal mondo civile storicamente formato all\u2019energia creativa della mente umana nei suoi vari atteggiamenti e modi di essere, secondo una corrispondenza tra il fare demiurgico dell\u2019uomo nella storia e il posteriore riconoscere ermeneutico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale analogia, peraltro, suggerisce a Vico l\u2019accostamento dell\u2019operare umano all\u2019operare divino &#8220;[&#8230;] <em>perocch\u00e9 in Dio il conoscere e il fare \u00e8 una medesima cosa&#8221;, <\/em>secondo una prospettiva, opposta a quella panteista, da ricondursi a fonti cristiane, che Betti indica espressamente nell\u2019insegnamento di San Paolo nell\u2019<em>epist. ad Rom.<\/em>, 8, 16, che, cio\u00e8, lo stesso Spirito fa fede al nostro spirito che noi siamo figli di Dio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vico cerca di cogliere nel corso delle vicende dell\u2019umanit\u00e0, attraverso la definizione filologica di ci\u00f2 che \u00e8 tipico, i princ\u00ecpi del vero su cui si fonda il diritto universale delle genti. Il metodo \u00e8 opposto a quello delle moderne filosofie immanentistiche della storia che, sulla scia del grande disegno di Herder (), hanno preteso di utilizzare la storia a conferma di uno schema preconcetto nel quale protagonista \u00e8 lo sviluppo dello spirito che si autocrea e si realizza nel mondo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A questo principio, che predica la conoscibilit\u00e0 del reale storico, siccome fatto da uomini capaci di comunicare alle generazioni future il senso di ci\u00f2 che essi hanno compiuto, in quanto v\u2019\u00e8 un vero universale ed eterno che costituisce il comune fondamento del conoscere, si aggiunge un secondo principio, non meno importante del primo e a esso connesso, secondo cui le idee comuni a tutti i popoli e ricorrenti in ogni tempo esprimono verit\u00e0 permanenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Possono tali verit\u00e0 essere celate sotto veli espressivi pi\u00f9 o meno spessi; possono essere frammiste e quasi sfigurate da interpretazioni false o persino mostruose; possono essere accompagnate da prassi attuative grossolane, crudeli e ignobili; eppure tali verit\u00e0 costituiscono la sostanza incorruttibile e il sostegno inconcutibile della vita dell\u2019umanit\u00e0, il cui rifiuto o la cui dimenticanza porterebbero il mondo allo stato selvaggio o addirittura lo sprofonderebbero nell\u2019abisso del nulla.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il diritto naturale delle genti \u00e8 fondato sul senso comune del genere umano, che la Degnit\u00e0 XII definisce luminosamente come <em>&#8220;[&#8230;] giudizio senz\u2019alcuna riflessione, comunemente sentito da tutto un ordine, da tutto un popolo, da tutta una nazione o da tutto il genere umano<\/em>&#8220;. E poich\u00e9, alla stregua di tale senso comune, ciascun popolo in qualsivoglia tempo \u00e8 capace di percepire con l\u2019intelligenza le verit\u00e0 indispensabili al vivere in societ\u00e0 secondo il bene che \u00e8 a tutti comune, allora pu\u00f2 comprendersi ci\u00f2 che afferma la Degnit\u00e0 XIII, secondo cui &#8220;<em>Idee uniformi nate appo intieri popoli tra essoloro non conosciuti debbon avere un motivo comune di vero<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 compito della scienza storica, pertanto, ricercare con pazienza filologica ci\u00f2 che \u00e8 stato fatto dagli uomini, per verificare &#8221; [&#8230;] <em>in quali cose hanno con perpetuit\u00e0 convenuto e tuttavia vi convengono tutti gli uomini, perch\u00e9 tali cose ne potranno dare i princ\u00ecpi universali ed eterni, quali devon essere d\u2019ogni scienza, sopra i quali tutte sursero e tutte vi si conservano in nazioni<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La scoperta vichiana, fondata sull\u2019intuizione di un senso comune a tutta l\u2019umanit\u00e0, come ambito di certezze che derivano direttamente dall\u2019esperienza in quanto tale, non mediate da una riflessione culturalmente condizionata, connaturali all\u2019intelligenza umana e, dunque, universali nel tempo e nello spazio, si arricchisce filologicamente con la constatazione che &#8221; [&#8230;] <em>tutte le nazioni cos\u00ec barbare come umane, quantunque, per immensi spazi di luoghi e tempi tra loro lontane, divisamente fondate<\/em>&#8230;&#8221; custodiscono sempre &#8221; <em>questi tre umani costumi: che tutte hanno qualche religione, tutte contraggono matrimoni solenni, tutte seppelliscono i loro morti<\/em>&#8230;&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questi costumi, per essere comuni a tutti i popoli in ogni tempo, esprimono un principio universale ed eterno di vero che rivela la missione affidata all\u2019umanit\u00e0 dalla Provvidenza divina. Per quanto, infatti, il mondo umano non risponda ad alcuna necessit\u00e0 intrinseca a Dio, ma sia stato da Lui creato in un tempo particolare con un atto liberissimo di amore ( e ci\u00f2 vale contro ogni immanentismo e panteismo), tuttavia i princ\u00ecpi che Dio ha posto nel mondo sono universali ed eterni, s\u00ec che nella storia l\u2019umanit\u00e0 realizza, seppure oscuramente, una missione provvidenziale volta a conseguire &#8220;[&#8230;] <em>un bene sempre superiore a quello che si han proposto essi uomini&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;<em>Laonde<\/em>&#8221; conclude Vico &#8220;<em>cotale Scienza dee essere una dimostrazione, per cos\u00ec dire, di fatto istorico della provvedenza, perch\u00e9 dee essere una storia degli ordini che quella, senza verun umano scorgimento o consiglio, e sovente contro essi proponimenti degli uomini, ha dato a questa gran citt\u00e0 del gener umano, ch\u00e9, quantunque questo mondo sia stato criato in tempo e particolare, per\u00f2 gli ordini ch\u2019ella v\u2019ha posto sono universali ed eterni<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli ordini universali ed eterni messi dalla Provvidenza nel mondo valgono come princ\u00ecpi della giurisprudenza, che \u00e8, secondo la definizione di Ulpiano, in primo luogo &#8221; [&#8230;] <em>divinarum atque humanarum rerum notizia&#8221;<\/em> e soltanto poi ed in conseguenza di ci\u00f2 &#8220;<em>justi atque injusti scientia<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il senso comune dell\u2019umanit\u00e0, senza riflessione alcuna, \u00e8 in grado di percepire intellettualmente tali princ\u00ecpi. Essi provvedono alla conservazione del genere umano in vista del conseguimento del suo fine, che \u00e8 la stessa immensa bont\u00e0 di Dio, infinitamente superiore al bene intravisto dai singoli uomini come fine particolare delle loro azioni. Nella storia i princ\u00ecpi della giurisprudenza civile sono traccia o segno della presenza di Dio trascendente: la scienza storica deve perci\u00f2 essere &#8221; [&#8230;] <em>una teologia civile ragionata della provvedenza divina<\/em>&#8220;, che svolge una &#8221; [&#8230;] <em>severa analisi dei pensieri umani d\u2019intorno all\u2019umane necessit\u00e0 o utilit\u00e0 della vita socievole, che sono i due fonti perenni del diritto natural delle genti<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esso \u00e8 costituito dalle consuetudini nate presso tutti i popoli ed in ogni tempo &#8221; <em>con essi costumi umani usciti dalla natura comune delle nazioni<\/em>&#8221; : diritto non ordinato con legge, ma connaturato alla natura umana, che \u00e8 intrinsecamente socievole, poich\u00e9 da essa sono usciti i costumi che reggono giuridicamente il vivere civile. Tali costumi, per quanto corrompibili e spesso corrotti e deformati, non sono intrinsecamente ingiusti, poich\u00e9 &#8221; [&#8230;]<em> l\u2019uomo non \u00e8 ingiusto per natura assolutamente, ma per natura caduta e debole<\/em>&#8220;. S\u00ec che alla base dei costumi giuridici giusti v\u2019\u00e8 la libert\u00e0 dell\u2019arbitrio, aiutato per\u00f2 dalla Provvidenza divina, senza cui l\u2019umana libert\u00e0 \u00e8 incapace di realizzare le opere buone.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Libert\u00e0 e responsabilit\u00e0 dell\u2019uomo, per un verso, e Provvidenza divina, per un altro, si incontrano nella storia dando vita alle civilt\u00e0: se il loro incontro \u00e8 misterioso, non meno certi al senso comune sono tanto la libert\u00e0 e la responsabilit\u00e0 dell\u2019uomo, quanto l\u2019ordine morale che costituisce il dinamismo finalistico dell\u2019ordine cosmico, quanto Dio come Causa prima e Fine ultimo, cui la societ\u00e0 umana e tutto il divenire cosmico fanno capo come a loro Principio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 straordinariamente significativo osservare che i fondatori del diritto naturale moderno mettono in dubbio al contempo la libert\u00e0 e la responsabilit\u00e0 dell\u2019uomo, con il finalismo dell\u2019ordine cosmico (in particolare a partire da Hobbes) e la Provvidenza divina, a partire almeno dall\u2019<em>etsi daretur<\/em> di Grozio, in una negazione simultanea delle evidenze primordiali del senso comune del genere umano: s\u00ec che a buon diritto e con acribia Vico rimprovera essenzialmente ai fondatori del diritto naturale moderno di aver pretermesso tanto la Provvidenza divina quanto le testimonianze dei popoli: sull\u2019una e sulle altre, invece, avrebbero dovuto fondare i loro sistemi, e cos\u00ec &#8221; [&#8230;] <em>convenire coi romani giureconsulti, che definiscono il diritto natural delle genti essere stato dalla divina provvidenza ordinato<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0, al contrario di ci\u00f2 che afferma ogni forma di volontarismo giuridico, v\u2019\u00e8 stretta analogia tra conoscenza del vero e volont\u00e0 del giusto. L\u2019uomo, socievole per natura, comunica agli altri uomini &#8220;[&#8230;] <em>per communes veri aeterni notiones<\/em>&#8221; ed \u00e8 dotato della parola, affinch\u00e9, giovandosi dello stesso corpo che, per la sua finitezza , \u00e8 segno della separazione tra gli uomini, &#8220;<em>possit cum aliis rationem et verum communicare<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La natura lo ha formato in tal guisa che egli pervenga al suo fine vivendo in societ\u00e0 e in virt\u00f9 del diritto , di cui \u00e8 causa l\u2019onest\u00e0, mentre l\u2019utilit\u00e0 ne \u00e8 soltanto l\u2019occasione (&#8220;<em>Utilitas occasio, honestas est caussa iuris et societatis humanae&#8221;<\/em>). L\u2019utilit\u00e0 non fu madre del diritto, come non lo furono la necessit\u00e0, il timore e il bisogno , bens\u00ec la semplice occasione &#8220;[&#8230;]<em> per quam homines, natura sociales et originis vitio divisi, infirmi et indigi ad colendam societatem, sine adeo ad celebrandam suam socialem naturam reperentur<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allo stesso modo in cui il corpo non \u00e8 la causa, ma l\u2019occasione per cui nella mente viene a promuoversi l\u2019idea del vero, &#8220;[&#8230;] <em>ita utilitas corporis non est caussa, sed occasio ut excitetur in animo voluntas iusti&#8221; <\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le sfere del vero e del giusto si implicano l\u2019una con l\u2019altra in un circolo di reciproca inerenza coessenziale, cos\u00ec che, giusta la formula di Varrone , confessata da Vico come &#8220;<em>initium&#8221; <\/em>del suo scrivere, l\u2019idea del vero \u00e8 la &#8220;<em>formula naturae&#8221;<\/em> &#8220;<em>quae nobis dictet ius naturale&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2. La pena retributiva segno di un principio universale di giustizia civile<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche in relazione al diritto punitivo occorre ricercare quell\u2019<em>idea veri<\/em> che, pur nel cambiamento dei fatti e nel diverso affollarsi delle occasioni di utilit\u00e0, costituisce il tessuto permanente della giustizia dell\u2019ordinamento. E\u2019 ci\u00f2 che tenter\u00f2 di tratteggiare, con timore e tremore, nelle pagine seguenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra le consuetudini non ordinate con legge, ma uscite dalla comune natura delle nazioni v\u2019\u00e8 la sanzione penale retributiva, che prevede sia applicata al colpevole del crimine una pena conveniente commisurata alla sua gravit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gi\u00e0 nel secolo scorso L. G\u00fcnther, nella monumentale opera <em>Die Idee der Wiedervergeltung in die Geschichte und Philosophie des Strafrechts<\/em>, aveva mostrato, facendo seguito, tra gli altri, agli studi di B.W. Leist sulla storia giuridica delle popolazioni greco-italiche (), che l\u2019idea della retribuzione sta al centro delle esperienze giuridiche riguardanti tutte le antiche nazioni, senza che le specificit\u00e0 caratterizzanti la punizione penale presso ciascun popolo intacchino un forte nucleo retribuzionistico a tutte comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019esame comparato delle consuetudini penali praticate dagli antichi consente di mettere in luce che pi\u00f9 elevato \u00e8 il livello di autoconsapevolezza critico-riflessiva di un popolo sulle proprie istituzioni, pi\u00f9 spiccato e pi\u00f9 puro \u00e8 il senso retributivo assegnato alla pena dalla coscienza collettiva, siccome meno intriso di elementi di convenienza utilitaristica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prima di procedere a qualche esemplificazione, preme sottolineare che il senso retribuzionistico assegnato alla pena dagli antichi \u00e8 complesso e ricomprende una pluralit\u00e0 di risvolti, come pi\u00f9 sotto si cercher\u00e0 di dimostrare, s\u00ec da non poter essere compreso rettamente assumendo la retribuzione nell\u2019accezione laicizzata, come \u00e8 intesa dai moderni a partire dall\u2019opera di Hegel, che, distaccando la pena dal riferimento a una moralit\u00e0 fondata sulla trascendenza dell\u2019essere, ha per ci\u00f2 stesso compromesso la legittimit\u00e0 etica della retribuzione penale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo intervento svolger\u00f2 qualche considerazione relativa esclusivamente a talune consuetudini giuridico-penali degli antichi israeliti, come risultano dai libri mosaici, nonch\u00e9 agli aspetti pi\u00f9 evidenti del diritto penale vigente presso gli antichi greci e romani.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Volgendo lo sguardo al diritto degli antichi israeliti, estremamente numerosi sono i passi dell\u2019Antico Testamento in cui appare evidente il senso retribuzionistico della pena, come &#8220;vendetta&#8221; che viene doverosamente esercitata nei confronti di chi ha perpetrato l\u2019ingiustizia. Particolarmente importante \u00e8 l\u2019istituto del vendicatore del sangue, presente nei libri mosaici, come in molte altre culture. Chi ha provocato volontariamente la morte di un uomo, cade in potere del vendicatore del sangue, parente prossimo dell\u2019ucciso, che lo deve uccidere nello stesso modo in cui egli ha ucciso la sua vittima.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In Num. 35, 16-21, dopo la previsione delle citt\u00e0 rifugio per coloro che hanno ucciso involontariamente, \u00e8 detto: &#8220;16. <em>Ma se uno colpisce un altro con uno strumento di ferro e quegli muore, quel tale \u00e8 omicida; l\u2019omicida dovr\u00e0 essere messo a morte&#8230;<\/em>19. <em>Sar\u00e0 il vendicatore del sangue quegli che metter\u00e0 a morte l\u2019omicida, quando lo incontrer\u00e0 lo uccider\u00e0<\/em>&#8230;&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il dovere del vendicatore del sangue \u00e8 sacro, perch\u00e9 risponde a una fondamentale esigenza di purificazione religiosa, onde evitare che la colpa ricada sul popolo, come \u00e8 detto nei passi successivi: &#8220;31. <em>Non accetterete prezzo di riscatto per la vita di un omicida reo di morte, perch\u00e9 dovr\u00e0 essere messo a morte..<\/em> 32. <em>Non accetterete prezzo di riscatto che permetta all\u2019omicida di fuggire dalla sua citt\u00e0 di rifugio e di tornare ad abitare nel suo paese fino alla morte del sacerdote.<\/em> 33. <em>Non contaminerete il paese dove sarete, perch\u00e9 il sangue contamina il paese, non si potr\u00e0 fare per il paese alcuna espiazione del sangue che vi sar\u00e0 stato sparso, se non mediante il sangue di chi l\u2019avr\u00e0 sparso<\/em>. 34. <em>Non contaminerete dunque il paese che andate ad abitare e in mezzo al quale io dimorer\u00f2; perch\u00e9 io sono il Signore che dimoro in mezzo agli Israeliti<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo spargimento del sangue richiede la vendetta del sangue, come \u00e8 detto in Gen. 5-6 con espressione che inaugura il nuovo ordine del mondo dopo il diluvio, giacch\u00e9 l\u2019uomo \u00e8 icona di Dio: &#8220;5. <em>Del sangue vostro anzi, ossia della vostra vita, io domander\u00f2 conto; ne domander\u00f2 conto ad ogni essere vivente e domander\u00f2 conto della vita dell\u2019uomo all\u2019uomo, a ognuno di suo fratello.<\/em> 6. <em>Chi sparge il sangue dell\u2019uomo dall\u2019uomo il suo sangue sar\u00e0 sparso perch\u00e9 ad immagine di Dio Egli ha fatto l\u2019uomo. E voi, siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In Es. 21, 12-17 \u00e8 prescritta la pena della morte per colui che ha volontariamente ucciso un uomo, nonch\u00e9 per colui che ha percosso o maledetto il padre o la madre o per colui che ha rapito un uomo allo scopo di venderlo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In Lev. 24, 10-23 \u00e8 pronunciata, nello stesso contesto dell\u2019episodio concernente il bestemmiatore condotto fuori dall\u2019accampamento e lapidato da tutta la comunit\u00e0 per la sua colpa, la legge del talione. Come deve essere punito con la morte colui che maledice il suo Dio, cos\u00ec merita la morte chi uccide il suo prossimo: &#8221; 17. <em>Chi percuote a morte un uomo dovr\u00e0 essere messo a morte&#8230;<\/em>19. <em>Se uno far\u00e0 una lesione al suo prossimo, si far\u00e0 a lui come egli ha fatto all\u2019altro: frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente; gli si far\u00e0 la stessa lesione che egli ha fatta all\u2019altro<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In Deut. 19, 1-21 vengono ribaditi, in un ampio contesto che sottolinea la rilevanza del profilo intenzionale della condotta e la garanzia della salvezza per chi ha agito involontariamente e senza aver odiato la vittima, tanto la legge del talione (&#8220;21. <em>Il tuo occhio non avr\u00e0 compassione: vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede<\/em>&#8220;), quanto l\u2019istituto del vendicatore del sangue (&#8220;12. <em>Gli anziani della citt\u00e0 lo manderanno a prendere di l\u00e0 e lo consegneranno nelle mani del vendicatore del sangue perch\u00e9 sia messo a morte<\/em>&#8220;).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pur non potendo qui esaminare il tema nei suoi aspetti particolari, occorre tuttavia sottolineare, a riscontro del fatto che alla rigorosa disciplina \u00e8 estraneo ogni finalismo general-prevenzionistico, che, allo stesso modo in cui \u00e8 prevista l\u2019indagine sull\u2019intenzionalit\u00e0 della condotta, con la salvaguardia di chi ha agito involontariamente, ugualmente \u00e8 esclusa la propagazione della vendetta nei confronti dell\u2019innocente, pur legato al colpevole da vincoli parentali. In Deut. 24, 16 \u00e8 detto infatti: &#8220;<em>Non si metteranno a morte i padri per una colpa dei figli, n\u00e9 si metteranno a morte i figli per una colpa dei padri; ognuno sar\u00e0 messo a morte per il proprio peccato&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto attiene all\u2019esperienza giuridica greca, conviene anzitutto ricordare che nell\u2019et\u00e0 degli eroi, di cui rappresenta un\u2019eco la letteratura poetica pervenutaci, la vendetta compensatrice erogata in guisa di retribuzione appare come qualcosa di grande e di buono, che i prossimi parenti dell\u2019ucciso o la vittima stessa dell\u2019ingiustizia coltivano come il loro pi\u00f9 sacro dovere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come Esiodo nella Teogonia, cos\u00ec Omero nell\u2019Odissea mettono in evidenza che tanto gli d\u00e8i, quanto gli uomini esercitano la punizione sui colpevoli attraverso il contrappasso. In Eschilo, forse, il dovere della vendetta assume il carattere pi\u00f9 sacro, tanto che Jo. Kholer, nella sua acuta lettura della tragedia shakespeariana di Hamlet, ha potuto con buona ragione dire che le Coefore di Eschilo &#8220;[&#8230;] <em>sind das hohe Lied der Blutrache, die Verherrlichung des r\u00e4chenden Sohnes, der die grollenden Manen des gemordeten Vaters beruhigt<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Apollo ha comandato ad Oreste la vendetta come dovere sacro, minacciandolo di amari tormenti ove egli avesse trascurato di esercitare il giusto castigo sull\u2019assassino del padre: <em>&#8221; No, certo non pu\u00f2 tradire la dura, poderosa voce dell\u2019Obliquo. Suo \u00e8 il comando di varcare questo passo rischioso. Parole mi leva all\u2019orecchio taglienti: ghiacciate perdizioni minaccia, sul mio cuore di febbre, se non mi aggrappo a chi colp\u00ec mio padre, con identico scatto. &#8220;Morte a compenso di morte&#8221; chiaro mi dice! Se no, un caro prezzo mi costava: la vita! Tra una folla di amari tormenti! E io, rabbia di toro a infliggere pene che nessuna taglia cancella&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Morte infatti esige morte ed \u00e8 la giustizia a reclamare il suo saldo, come il coro proclama: &#8220;<em>Ferita assassina, per assassina ferita si paghi. Colpi a chi colp\u00ec<\/em>&#8221; <em>Voce di detto millenario.<\/em><em>\u00a0<\/em>E a Elettra che invoca giustizia le Coefore rispondono: <em>&#8220;Lascia! E\u2019 gi\u00e0 legge; sangue che goccia, chiazza la terra, \u00e8 richiamo di sangue. Delitto strepitando attira Vendetta: lei, pronta -spira da quelli uccisi in passato- ammucchia a perdizione fresca perdizione&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In Atene classica, poi, i fondamenti della repressione penale non sono affatto mutati, relazionandosi strettamente con la nozione dell\u2019impurit\u00e0 (<em>miasma<\/em>) e dell\u2019esigenza vendicativa della sua purificazione. Come ha notato E. Karab\u00e9lias in <em>La peine dans Ath\u00e8nes<\/em> <em>classique<\/em> ci\u00f2 che veramente rende necessaria la pena \u00e8 l\u2019esigenza di eliminare dallo spazio civico l\u2019impurit\u00e0 provocata dal comportamento delittuoso: &#8220;<em>L\u2019espace civique souill\u00e9 par l\u2019acte d\u00e9lictueux doit \u00eatre purifi\u00e9 par le moyen d\u2019une peine qui poss\u00e8de la vertu de faire enlever<\/em> <em>la souillure provoqu\u00e9e par le comportement qui offense le citoyen, la polis, le mort, la morale civique, la religion&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le nozioni dell\u2019impurit\u00e0 e della purificazione si ritrovano in ogni manifestazione della repressione penale. Ci\u00f2 vale per la punizione dell\u2019 omicidio, del sacrilegio (\u2019\u00b4agos) provocato dal tradimento, per il regicidio, per il parricidio, per l\u2019omessa sepoltura di un morto, per la violazione del diritto d\u2019asilo, per l\u2019adulterio, che crea interdizioni gravi tanto per l\u2019uomo quanto per la donna, per la prostituzione maschile, la cui conseguenza \u00e8 il rigetto dalla societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La pena applicata rivela un contenuto catartico. Cos\u00ec \u00e8 per l\u2019\u2019atimia, consistente nella privazione o sospensione dei diritti civili e del prestigio sociale (timh\u00a2) del condannato, per cui costui si vede impossibilitato a esercitare i suoi diritti ed escluso dalla partecipazione alla vita civica e religiosa, come se la Citt\u00e0 gli avesse ritirato la sua protezione. Lo stesso ostracismo, pena &#8220;politica&#8221; per eccellenza, irrogato dall\u2019Assemblea, senza alcuna previa procedura giudiziaria, che colpisce colui che per \u2019\u00b4ubriV ha suscitato la gelosia (jf\u00f3nos) del corpo sociale, ha carattere purificatorio, giacch\u00e9 l\u2019esilio purifica la dismisura manifestata dall\u2019ostracizzato .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il procedimento, infine, previsto per l\u2019irrogazione della pena \u00e8 modellato sul concetto della vendetta pubblica e privata, come dimostra l\u2019area semantica dei termini che caratterizzano la penalit\u00e0: timwria, timwros, timwrein, timwreisqai, tutti a forte valenza religiosa, soprattutto per ci\u00f2 che riguarda l\u2019omicidio, che evocano la vendetta del sangue.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se \u00e8 vero che Solone interdisse formalmente la vendetta privata, il cittadino esercitava ugualmente la vendetta provocando con una \u00b6ikh jonou l\u2019intervento della giustizia cittadina, adempiendo cos\u00ec agli imperativi morali derivanti dalla solidariet\u00e0 familiare. Le modalit\u00e0 procedurali di tipo accusatorio, a carattere fortemente antagonistico, in assenza della figura del pubblico ministero, in cui la pretesa alla punizione \u00e8 reclamata avanti ai giurati (<em>h\u00e9liastes<\/em>) dagli accusatori privati, sottolineano ed accentuano il carattere vendicativo della giustizia penale in Atene classica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il sommo filosofo Platone condivide la concezione della pena come dovere rigoroso di giustizia derivante dall\u2019esigenza di purificare lo spazio sociale contaminato dal delitto. I fraintendimenti moderni del pensiero di Platone sulla pena, peraltro sulla scia della superficiale classificazione di Aulo Gellio in <em>Noctes Atticae<\/em> 7, 14, 1 ss., hanno voluto fare di Platone di volta in volta un sostenitore della prevenzione speciale (alla stregua di una lettura approssimativa di un passo del Protagora) o della prevenzione generale ( alla stregua di una lettura altrettanto approssimativa del passo del Gorgia citato da Aulo Gellio).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0, la profondit\u00e0 della riflessione di Platone, che non nega, bens\u00ec riafferma la concezione della vendetta purificatrice, cerca di cogliere, mediante la dialettica del discorso filosofico, il significato della pena come <em>bonum<\/em> per il reo, in quanto via anche per la sua salvezza e redenzione: significato che le mitologie evidenziavano icasticamente, senza per\u00f2 essere in grado di spiegarne in modo razionale il fondamento e la portata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Egli, in altri termini, ha posto le basi concettuali, soprattutto nel fondamentale passo del Gorgia, in cui rivolgendosi a Polo, afferma che l\u2019infelicit\u00e0 di chi commette ingiustizia \u00e8 ancor pi\u00f9 grande se egli non sconta la pena e non riceve la punizione dell\u2019ingiustizia, per il riconoscimento razionale che la pena contiene intrinsecamente un valore medicinale per il colpevole.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ogni caso per\u00f2, la concezione della pena come doverosa retribuzione per il maleficio compiuto, onde non sia contaminato lo spazio della citt\u00e0, sta in primo piano nel pensiero di Platone ed \u00e8 espressamente proclamata in Leggi, IX 871: &#8220;<em>Chi con premeditazione e senza legittimo motivo di sua mano uccide un suo concittadino, innanzi tutto si tenga lontano dai pubblici luoghi, e non contamini i templi, l\u2019agor\u00e0, i porti, n\u00e9 alcuna altra riunione pubblica, glielo vieti qualcuno oppure no -ch\u00e9 la legge lo vieta, e poich\u00e9 la legge glielo vieta a nome di tutto lo stato, essa \u00e8 e sar\u00e0 sempre a lui manifesta- e se qualunque parente del morto, sia da parte maschile sia da quella femminile, fino al grado di cugino, pur dovendolo, non cita in tribunale l\u2019omicida, o non gli vieta di astenersi dalla vita pubblica, innanzi tutto sopra lui<\/em> <em>ricadr\u00e0 la macchia del delitto e l\u2019odio degli d\u00e8i, come indica la sentenza della legge; in secondo luogo sar\u00e0 obbligato a comparire in giudizio se qualcuno voglia vendicare il morto. Chi voglia compiere tale vendetta, perfettamente eseguisce tutto ci\u00f2 che va fatto relativamente ai sacrifici espiatori e a tutto ci\u00f2 che prescrive la divinit\u00e0 in simili circostanze; quindi, fatta la dovuta citazione in tribunale, costringa il rea a sottoporsi, conformemente alla legge, all\u2019azione della giustizia<\/em>&#8221; .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I medesimi concetti sono espressi nel Politico, 293, ove, parlando della costituzione retta, Platone dice che sono giusti reggitori coloro che rendono lo stato per quanto possibile migliore da peggiore che fosse esercitando la giustizia e purificando lo Stato tramite l\u2019uccisione o l\u2019espulsione dei cittadini malvagi, e 309, ove dice che l\u2019arte regia o politica, scaccia dallo Stato con la punizione della morte, dell\u2019esilio o dell\u2019estremo disonore coloro che &#8220;[&#8230;] <em>non sono in grado di partecipare di un costume di vita valoroso e saggiamente temperante e di quant\u2019altro c\u2019\u00e8 che tende alla virt\u00f9, ma sono respinti verso l\u2019ateismo, la sregolatezza, l\u2019ingiustizia dalla violenza di una natura malvagia&#8221; <\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche il pi\u00f9 antico diritto romano rivela che l\u2019idea guida ispiratrice della pena era la vendetta restauratrice e purificatrice. Non essendo qui possibile addentrarsi nell\u2019esame delle fonti, in particolare delle XII Tavole, ove espressamente \u00e8 fatta menzione del talione per il <em>membrum ruptum<\/em> ed \u00e8 manifesta la funzione satisfattoria della pena per le varie ipotesi di furto, \u00e8 opportuno soffermarsi un poco sulla <em>sacratio capitis<\/em>, consistente nell\u2019abbandono del reo alla divinit\u00e0, prevista ancora in epoca storica per i crimini politici di particolare gravit\u00e0, ove \u00e8 meno evidente rispetto alle altre pene il profilo vendicativo, tanto che qualche Autore ha voluto individuare nella sacert\u00e0, oltre che nella consegna nossale, uno stadio punitivo anteriore a quello della vendetta, contrapponendo cos\u00ec tra loro due fasi distinte dello sviluppo sanzionatorio .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Carlo Gioffredi, pur riconoscendo che nella <em>sacratio capitis<\/em> \u00e8 meno evidente la funzione di vendetta, ha ritenuto che la devoluzione agli d\u00e8i, nei casi in cui un crimine sia costituito dal sovvertimento delle istituzioni cittadine e dal passaggio al nemico, non rappresenti soltanto un abbandono del reo alla vendetta della divinit\u00e0, ma anche una esplicazione della vendetta della comunit\u00e0, un compenso al turbamento ed al pericolo provocato, nonch\u00e9 un atto di difesa, secondo una pluralit\u00e0 di valenze e di significati propri della funzione penale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per inquadrare correttamente il problema credo sia utile prendere lo spunto dall\u2019intuizione di Rudolf von Jhering, secondo cui la sacert\u00e0 originaria non era tanto una pena, quanto la condizione di separazione del colpevole dagli d\u00e8i e dagli uomini insorta per lo stesso fatto del delitto. A causa di esso il colpevole perdeva ogni comunione con la divinit\u00e0 e la comunit\u00e0; egli era escluso da ogni rapporto con loro definitivamente, a meno che non avvenisse una purificazione riconciliatrice.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quale uomo impuro egli non poteva compiere sacrifici alla divinit\u00e0 (Festo, <em>sub voce sacer&#8230;neque fas est eum immolari<\/em>); da tutti era sfuggito e a chiunque era permesso di ucciderlo. Non poteva partecipare con gli altri ai beni della comunit\u00e0, senza contaminarli, e tra questi principalmente all\u2019acqua ed al fuoco, simboli della purezza, s\u00ec che la comunit\u00e0 ne decretava l\u2019espulsione con <em>l\u2019aquae et igni interdictio<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La separazione dalla comunit\u00e0 \u00e8 al contempo impurit\u00e0 religiosa, s\u00ec che -come rimarca Jhering- &#8220;[&#8230;]<em> il fuoco e l\u2019acqua, simboli della purezza, non poteva essere che mancassero in qualunque atto rivolto a fondamentare un sodalizio avente rispetti religiosi, verbigrazia nei sacrifizi che congiungono Iddio agli uomini nel concludere le nozze, le alleanze e simili. Laonde la patria non sottrae queste cose al delinquente fuggitivo, perch\u00e9 elle siano gli elementi indispensabili alla vita, come si pensa comunemente; ma bens\u00ec a mezzo di codesti simboli di una comunanza intemerata, lo si discaccia dalla societ\u00e0 che egli contaminerebbe con la sua presenza. Tutto ci\u00f2 che egli abbandona si avoca al tempio e si destina al culto degli iddii, e la comunanza ripudiando per tal modo cos\u00ec la persona come la sostanza del malfattore, pu\u00f2 aspettarsi con fiducia dagli iddii che non richiedano da essa l\u2019espiazione del debito di uno di essi<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prospettiva concettuale va, dunque, rovesciata: la sacert\u00e0 non \u00e8 la pena con cui la comunit\u00e0 priva taluno di alcuni beni, bens\u00ec lo <em>status<\/em> ontologico di assoluta privazione dell\u2019uomo impuro per la colpa, che ha perso la comunione con la divinit\u00e0 e perci\u00f2 con gli altri uomini e, dunque, \u00e8 abbandonato agli d\u00e8i inferi. La pena, invece, \u00e8 la via che consente la purificazione e, dunque, la riconciliazione: anche la morte inflitta come pena contiene quel germe di riconciliazione in grado di purificare la societ\u00e0 e lo stesso colpevole.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anzi, la pena \u00e8 essa stessa una purificazione, come l\u2019etimologia del termine utilizzato per designarla rivela: la voce <em>poena<\/em> accenna all\u2019idea di purezza; <em>castigatio<\/em> \u00e8 <em>castum agere<\/em>, per cui si purifica l\u2019incasto, l\u2019immondo; <em>luere,<\/em> in particolare nella frase <em>poenas luere<\/em>, esprime il significato di lavare, purgare (<em>lustrum, lustratio, lustricus<\/em>); <em>supplicium<\/em>, la pena capitale, etimologicamente significa placamento degli dei (<em>subplacare, supplex<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tenendo conto dell\u2019indistinzione originaria tra la dimensione religiosa, quella psichica e quella fisica, vissute in modo unitario nell\u2019esperienza del mondo caratteristica della mentalit\u00e0 mitica e pre-riflessiva e considerando che il linguaggio realizza, secondo la geniale intuizione di Mircea Eliade, una frattura verticale lungo i piani orizzontali dell\u2019essere, la sacert\u00e0 dovette esprimere, come ha sostenuto Giampaolo Sabbatini, un significato specifico per ciascuno dei piani dell\u2019essere: a) sul piano fisico e materiale, essa significava separazione irrimediabile dalla compagine sociale; b) sul piano psichico, significava sentimento morale di essere reietto dalla societ\u00e0 o sacrificato per essa; c) sul piano religioso, appartenente agli d\u00e8i (infernali o superi).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In epoca storica residua quest\u2019ultimo significato, che tende ad esprimere non pi\u00f9 lo stato ontologico di chi \u00e8 ormai privato, per il fatto stesso del delitto, della comunione con gli d\u00e8i e con gli uomini, bens\u00ec la conseguenza sanzionatoria del delitto commesso, ove la causalit\u00e0 umana viene proiettata sul decorso degli avvenimenti in guisa di spiegazione di un avvenimento misterioso: non si \u00e8 sacri (cio\u00e8 separati e consacrati alla divinit\u00e0) perch\u00e9 colpevoli, bens\u00ec sacri in quanto condannati siccome colpevoli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se si vuole, poi, trovare la prova storica, oltre quella etimologica, che la pena non consiste nella sacert\u00e0, bens\u00ec \u00e8 la purificazione di tale stato, occorrer\u00e0 rievocare l\u2019episodio dell\u2019Orazio superstite che uccide con la spada la sorella piangente la morte di uno dei Curiazi, cui era fidanzata. Racconta Livio che il giovane condannato dai duumviri per il reato di alto tradimento, ormai prossimo all\u2019esecuzione capitale, si appell\u00f2 al popolo, che l\u2019assolse, dopo la perorazione del padre <em>&#8220;&#8230;admiratione magis virtutis quam iure causae<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia il delitto non pot\u00e8 non essere espiato, per intrinseca necessit\u00e0 civile e religiosa, tanto che fu ordinato al padre di fare un sacrificio espiatorio per il figlio a spese pubbliche <em>(&#8220;itaque ut caedes manifesta aliquo tamen piaculo lueretur, imperatum patri ut filium expiaret pecunia publica<\/em>&#8220;).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il delitto postula la necessit\u00e0 di purificazione; la pena \u00e8 la via che riscatta la colpa e riconcilia il colpevole con la divinit\u00e0 e la comunit\u00e0 da cui era stato separato a causa del delitto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come ha notato profondamente Matthias Vereno, che ha esaminato con sguardo filosofico l\u2019esperienza della pena presso le culture pre-riflessive, predominano nella coscienza di coloro che infliggono la pena non tanto il concetto della perdizione del condannato bens\u00ec quello della salvezza della comunit\u00e0: &#8220;<em>Celle-ci expie et se purifie en sacrifiant celui de ses membres devenu coupable, m\u00eame quand son ex\u00e9cution ou son expulsion ne repr\u00e9sentent pas un sacrifice cultuel&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La circostanza che il procedimento punitivo si svolga nella forma del rito conferma che per la mentalit\u00e0 arcaica l\u2019aspetto essenziale \u00e8 quello espiatorio e purificatorio: &#8220;<em>Ce n\u2019est pas un rite, bien s\u00fbr, rentrant dans l\u2019ordre sacr\u00e9 ou cultuel de la communaut\u00e9, puisqu\u2019on le met en oeuvre contre celui qui de soi-m\u00eame s\u2019est exclu de cet ordre; et pourtant toute la vie de la communaut\u00e9 est centr\u00e9e sur le souvenir cultuel de la repr\u00e9sentation de la vraie parole, du muqos :parole qui annonce et manifeste imm\u00e9diatement ce que les forces surhumaines ont fait pour fonder le kosmos , le monde du sacr\u00e9 et de l\u2019ordre, et la vie de la communaut\u00e9 -et ces ex\u00e9cutions extr\u00eames elles-m\u00eames ne peuvent pas rester sans rapport avec ce mythe exemplaire En elles, en effet, se rend pr\u00e9sent et se r\u00e9alise le climax d\u00e9cisif de ce mythe: la victoire des forces bonnes, ordinatrices, dispensatrices de salut, sur les puissances de l\u2019abyme. C\u2019est aux puissances du chaos, ennemies de l\u2019\u00eatre et destructrices, que le condamn\u00e9 est donn\u00e9 en proie; mais cela ne fait que rendre manifeste \u00e0 quoi il appartient r\u00e9ellement. Et au moment o\u00f9 la soci\u00e9t\u00e9 triomphe sur le transgresseur du droit, elle renouvelle et re-pr\u00e9sente la victoire des dieux de la lumi\u00e8re cr\u00e9ateurs de l\u2019ordre: Marduk contre Thiamat, les Devas contre les Asuras, les dieux de l\u2019Olympe contre les Titans. L\u2019ex\u00e9cution par ex. qui consiste \u00e0 pr\u00e9cipiter le condamn\u00e9 du haut d\u2019un rocher pr\u00e9sente une \u00e9vidente analogie avec la chute des d\u00e9mons, comme par exemple des Titans dans le Tartare&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche nel diritto romano dell\u2019et\u00e0 storica l\u2019essenza propria della pena sta nell\u2019esigenza di realizzare la giustizia retributiva, e non nel perseguimento dei finalismi esteriori, come l\u2019intimidazione, l\u2019emenda, la prevenzione speciale dalla ricaduta nel delitto. Vero \u00e8 che le fonti menzionano tali finalismi, ora la intimidazione sociale tramite l\u2019esemplarit\u00e0 della condanna, ora l\u2019emenda del reo e la prevenzione speciale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si possono leggere,tra i molti passi, nelle fonti letterarie, Aulo Gellio, in <em>Noct. att<\/em>., 16, 14 nonch\u00e9, nelle fonti giuridiche, in relazione all\u2019intimidazione, Ulpiano, nel libro <em>de poenis: &#8220;quod quidem facendum est, ut exemplo deterriti minus delinquant<\/em>&#8220;; Claudio Saturnino e all\u2019emenda, Paolo, che, spiegando la ragione dell\u2019intrasmissibilit\u00e0 agli eredi della pena, adduce lo scopo dell\u2019emenda: &#8220;[&#8230;] <em>quod poena constituitur in emendationem hominum:quae mortuo eo, in quem constitui videtur, desinit<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, tali finalismi esteriori si giustappongono ad un nucleo retributivo ben definito e determinato, che caratterizza l\u2019essenza della pena, non bisognoso di essere ribadito perch\u00e9 impresso in guisa quasi indelebile nella struttura dell\u2019atto punitivo e nella coscienza comune. E\u2019 significativo allora che l\u2019essenza retributiva della pena emerga quasi proverbialmente nei versi dei poeti (di Fedro, Seneca, Orazio) , negli asserti degli storici (Livio, Tacito) o nella riflessione degli oratori, in specie di Cicerone, pi\u00f9 che non nelle sentenze dei giuristi, i quali non definiscono l\u2019essenza della pena, ma risolvono i casi pratici alla luce dei finalismi esteriori che rendono comprensibile la ragione per cui la pena, in qualche situazione, non debba essere applicata, ovvero debba avere determinate caratteristiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In Cicerone il tema retributivo assume il suo vertice concettuale, forse a tutt\u2019oggi insuperato. Anzitutto, per quanto espressamente non si rinvenga nel <em>de Legibus<\/em> una definizione formale, l\u2019intero sviluppo concettuale del primo libro di tale opera, imperniato sulla sovranit\u00e0 della giustizia come regola che vale tanto per l\u2019uomo retto quanto per la <em>respublica<\/em> che persegue il bene comune, presuppone come fondamento l\u2019idea della giusta retribuzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel capitolo 41 si trova la critica magistrale ad ogni forma di general-prevenzionismo, laddove, mettendo Cicerone a modello della pena giusta la cosiddetta pena naturale,come angoscia del rimorso e tormento della colpa (&#8220;<em>angore conscientiae fraudisque cruciatu<\/em>&#8220;) e ricordando l\u2019esperienza degli antichi, che non irrogavano la pena con processi (probabile reminiscenza della sacert\u00e0 arcaica), accontentandosi della pena naturale, osserva che se fosse la pena, e non la natura, a tenere gli uomini lontano dalla colpa, allora la giustizia non reggerebbe il mondo, perch\u00e9, eliminato il timore della punizione, il reo sarebbe felice.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019inverso e simmetricamente, poi, se fossero la punizione e il timore della pena a tener lontano dal delitto, e non la sua bruttezza in se stesso, allora non vi sarebbero pi\u00f9 bont\u00e0 e malvagit\u00e0, e i colpevoli sarebbero piuttosto imprudenti anzich\u00e9 disonesti. Dunque, come critica valevole in ogni tempo e in qualsivoglia circostanza al general-prevenzionismo, Cicerone ha messo in evidenza una volta per tutte che la pena giuridica non costituisce mezzo adeguato per impedire il delitto, bens\u00ec ne rappresenta la sua conseguenza giusta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Indirettamente soltanto, ove sia rispettato rigorosamente il criterio della giusta retribuzione, la pena, esercitando sulla coscienza sociale un influsso confermativo del giudizio della coscienza, possiede un effetto di carattere preventivo: effetto mediato dal riconoscimento sociale circa la giustizia della pena, e non discendente direttamente da una minaccia lanciata dalla volont\u00e0 del sovrano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In molti passi del <em>de Legibus<\/em>, peraltro, Cicerone afferma espressamente la corrispondenza alla giustizia della pena retributiva, proporzionata alla gravit\u00e0 del delitto. Nel libro III, capitolo 20, proclama che pena giusta \u00e8 quella il cui carattere corrisponde alla natura del delitto: &#8220;<em>noxiae poena par est, ut in suo vitio quisque plectatur, vis capite, avaritia multa, honoris cupiditas ignominia sanciatur&#8221; (); <\/em>nel <em>de officiis<\/em> 1, 25 esprime il principio di proporzionalit\u00e0: &#8220;<em>Cavendum est, ne maior poena quam culpa sit<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va poi ricordato lo stupendo passo del <em>de inventione<\/em>, II, c.53, ove la pena \u00e8 ricollegata alla sua fonte costituita dalla giustizia come virt\u00f9 cardinale dell\u2019uomo. Due sono le parti dell\u2019onesto, la &#8220;semplice&#8221; e quella in cui l\u2019onesto si mescola all\u2019utile, detta &#8220;mista&#8221;. La parte semplice, che racchiude nella sua essenza tutti gli attributi dell\u2019onesto, \u00e8 la virt\u00f9, abito spirituale conforme alla norma naturale e alla ragione <em>(&#8220;Nam virtus est animi habitus naturae modo atque rationi consentaneus<\/em>&#8220;).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La virt\u00f9 si divide in quattro parti: prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. La giustizia \u00e8 l\u2019abito mentale che garantisce a ciascuno la sua dignit\u00e0 non disgiunta dall\u2019interesse comune. Ebbe origine naturale; in seguito certe azioni entrarono nell\u2019uso, in base al criterio dell\u2019utilit\u00e0; poi il timore della legge e il senso religioso consacrarono quanto era connaturato con essa, oltre a ci\u00f2 che era stato riconosciuto utile dalla consuetudine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 &#8220;diritto naturale&#8221; quello che non fu generato dall\u2019arbitrio, ma che una forza indefinibile inculc\u00f2 nella natura stessa, come la &#8220;religione&#8221;, la &#8220;piet\u00e0&#8221;, la &#8220;gratitudine&#8221;, la &#8220;vendetta&#8221;, la &#8220;riverenza&#8221;, la &#8220;verit\u00e0&#8221;. Con la &#8220;vendetta&#8221; allontaniamo la violenza e l\u2019ingiustizia e , in una parola, tutto ci\u00f2 che pu\u00f2 essere dannoso, difendendoci e vendicandoci (&#8220;<em>vindicatio, per quam vis aut iniuria et omnino omne, quod obfuturum est, defendendo aut ulciscendo propulsatur<\/em>&#8220;).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La radice comune della difesa e della pena \u00e8 la giustizia, come forza misteriosamente inculcata da Dio creatore nella natura dell\u2019uomo per provvedere a se stesso e agli altri secondo la convenienza propria dell\u2019essere libero e ragionevole.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8 questa la sede per l\u2019ulteriore disamina delle fonti romane. Basti per il fine di questo intervento aver menzionato i luoghi ciceroniani dai quali maggiormente traluce la sapienza dei gentili, quasi presaga della luce soprannaturale che l\u2019irruzione del Figlio di Dio, <em>Sol iustitiae<\/em>, avrebbe portato all\u2019umanit\u00e0, pochi anni dopo la proclamazione in termini razionali del vero diritto naturale delle genti.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">(<a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/?p=450\">vai alla seconda parte<\/a>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>dal sito di Alleanza Cattolica (www.alleanzacattolica.org) di Mauro Ronco<\/p><p><a class=\"more-link btn\" href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/principi-del-diritto-penale-e-certezza-del-senso-comune-parte-i\/\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":31560,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[180],"class_list":["post-449","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto","tag-diritto-2","item-wrap"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - 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