{"id":42280,"date":"2019-03-14T00:00:35","date_gmt":"2019-03-13T23:00:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/?p=42280"},"modified":"2019-03-15T08:53:08","modified_gmt":"2019-03-15T07:53:08","slug":"londa-lunga-della-rivoluzione-francese-nel-diritto-di-famiglia-italiano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/londa-lunga-della-rivoluzione-francese-nel-diritto-di-famiglia-italiano\/","title":{"rendered":"L\u2019\u201conda lunga\u201d della Rivoluzione francese nel diritto di famiglia italiano"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/giustizia.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-42281\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/giustizia-200x300.jpg\" alt=\"\" width=\"133\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/giustizia-200x300.jpg 200w, https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/giustizia-768x1154.jpg 768w, https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/giustizia-682x1024.jpg 682w, https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/giustizia.jpg 900w\" sizes=\"auto, (max-width: 133px) 100vw, 133px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Dal sito <strong><a href=\"http:\/\/www.retefamiglieroma.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Rete Famiglie Roma<\/a> <\/strong>10 Marzo 2019<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">di <strong>Giuseppe Brienza<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le \u201criforme\u201d dell\u2019ordinamento della famiglia che in Italia hanno caratterizzato il decennio che va dalla seconda met\u00e0 del 1960 a quella del 1970 possono a giusto titolo identificarsi, come ha rilevato Giuseppe Dalla Torre, con un processo di emancipazione dell\u2019individuo dalla stessa, messo in moto teoricamente almeno due secoli prima, con la filosofia e la prassi della Rivoluzione detta francese del 1789.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<em>Negli scritti dei giuristi e dei filosofi dell\u2019Illuminismo <\/em>\u2013 commentava infatti in un saggio del 1985 l\u2019autorevole giurista cattolico \u2013 <em>si trovano spunti polemici e rivendicazioni che negli anni sessanta e settanta abbiamo sentito riecheggiare ogni qualvolta si preparava la pubblica opinione ad una riforma decisamente innovativa: la svalutazione della concezione gerarchica della famiglia con le conseguenti critiche alla potest\u00e0 del marito e del padre; l\u2019emancipazione della donna e dei figli e la connessa rivendicazione della libera scelta in amore; l\u2019emancipazione dalle funzioni economiche, sociali, culturali e financo educative della famiglia con la sua riduzione alla funzione essenziale di \u201cluogo degli affetti\u201d; la libert\u00e0 dell\u2019individuo rispetto alla famiglia, e quindi la depenalizzazione dell\u2019adulterio e la facolt\u00e0 di recedere dal negozio civile col divorzio; l\u2019assimilazione dei figli naturali ai legittimi, in virt\u00f9 del principio di eguaglianza, principio che postula anche l\u2019imposizione per legge del sistema di comunione dei beni fra coniugi; l\u2019eliminazione di ogni elemento che possa in qualche modo riflettere lo spirito religioso del matrimonio, riguardato solo nella sua natura di negozio giuridico<\/em>\u00bb [1].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/rivoluzione.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-27150\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/rivoluzione.jpg\" alt=\"\" width=\"250\" height=\"162\"><\/a>In questi principi, che troveremo tutti <em>ipotizzati<\/em> nelle proposte di legge presentate dalle sinistre in Parlamento a partire dagli anni \u201960 e <em>realizzati<\/em> nella riforma del 1975, \u00e8 emblematicamente racchiuso il complesso di rivendicazioni che giuristi e filosofi dell\u2019illuminismo, in quell\u2019atmosfera segnata d\u2019utopia in cui si svolgeva il loro pensiero, venivano formulando per liberare l\u2019uomo non solo dall\u2019autoritarismo dello Stato, ma anche da quello della istituzione familiare ad esso funzionalmente collegata, in una \u00ab[\u2026]<em> speculazione tesa all\u2019emancipazione della famiglia dalla funzione \u201cpolitica\u201d che lo Stato le aveva connesso se non addirittura imposto, e quindi un\u2019emancipazione da quel modello di famiglia intesa quale organismo chiuso e autoritario gerarchicamente costituito secondo il modello dello Stato assoluto, che piegava gli interessi individuali alle esigenze della istituzione familiare, a loro volta strumentali al soddisfacimento di interessi trascendenti la famiglia e inerenti la comunit\u00e0 politica<\/em>\u00bb [2<u>]<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019adulterio della donna, che in obbedienza all\u2019autorit\u00e0 del diritto romano aveva costituito durante tutto l\u2019<em>ancien r\u00e9gime<\/em> un grave reato, non era stato pi\u00f9 considerato nella legislazione della Rivoluzione francese, sebbene fosse tornato ad essere represso dal Codice Penale napoleonico del 1810 (art. 336 e ss.), anche alla luce della grave crisi dell\u2019istituto familiare che la concezione laicista ed anti-autoritaria della legislazione rivoluzionaria emanata tra il 1789 e il 1795 aveva provocato. Anche nel <em>Code civil des Fran\u00e7ais<\/em> del 1804 la famiglia tornava ad essere concepita sul modello monarchico, conservandosi per\u00f2 la laicizzazione del matrimonio introdotta dalla rivoluzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La \u201cRestaurazione\u201d conseguente alla sconfitta di Napoleone Bonaparte (1769-1821) modific\u00f2 solo formalmente le cose giacch\u00e9, continuando i \u201cprincipi immortali\u201d ad influenzare gli ordinamenti delle Nazioni di tradizione cristiana, la famiglia cristiana in Occidente vide \u00ab[\u2026] <em>impoverire di continuo il suo bagaglio di sacert\u00e0, secolarizzando se stessa fino a perdere la propria identit\u00e0<\/em>\u00bb[3<u>]<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nei paragrafi che seguono cercher\u00f2 di dimostrare come i punti qualificanti del processo disgregatore della famiglia italiana maturati negli anni \u201960 e \u201criassunti\u201d nella riforma del 1975 siano stati tutti ispirati all\u2019ideologia della Rivoluzione francese ed alle sue realizzazioni in campo familiare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>4.1<\/em><\/strong> <strong><em>Demolizione della <\/em>patria potestas<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Famiglia_patriarcale.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-37770 alignright\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Famiglia_patriarcale.jpg\" alt=\"\" width=\"250\" height=\"166\"><\/a>I rivoluzionari provvidero quasi subito a demolire il fondamentale istituto della <em>patria potestas<\/em>, per secoli vero e proprio cemento che aveva tenuto unita la famiglia romana e cristiana. Il 20 settembre 1792, infatti, fecero approvare una legge in virt\u00f9 della quale i futuri sposi che avevano raggiunto l\u2019et\u00e0 dei ventuno anni, non avrebbero pi\u00f9 dovuto attendere il consenso dei familiari per il loro matrimonio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si consumava, cos\u00ec, come ha rilevato il grande storico del diritto recentemente scomparso Giulio Vismara (1913-2005) [4], l\u2019inizio della \u00ab[\u2026] <em>fine della patria potest\u00e0, ritenuta contraria ai diritti dell\u2019uomo; la sostituisce un\u2019autorit\u00e0 familiare, che appartiene ad ambedue i coniugi, \u00e8 esercitata da essi congiuntamente come una funzione naturale nell\u2019interesse esclusivo dei figli (non pi\u00f9 del gruppo parentale o del casato)<\/em>\u00bb [5].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ognuno pu\u00f2 constatare come i principi in materia anticipati dalla giurisprudenza degli anni \u201960 e sanciti dalla riforma italiana del diritto di famiglia non siano che un\u2019applicazione di tutto ci\u00f2, in netto contrasto con il proposito che chiaramente risaltava nei lavori preparatori del Codice del 1942 di rafforzare la patria potest\u00e0 e, con essa, la disciplina della famiglia. Il Codice perseguendo questi obiettivi, lungi dall\u2019introdurre principi dell\u2019ideologia fascista, non faceva che seguire gli indirizzi del diritto di famiglia italiano tradizionale, presenti peraltro anche nel precedente Codice Pisanelli del 1865, fermo nel consolidare l\u2019unit\u00e0 della famiglia attorno all\u2019autorit\u00e0 del padre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come \u00e8 stato anche di recente rilevato, \u00e8 del tutto arbitraria la concezione per cui il codice civile del 1942, anche per quanto attiene alla disciplina della famiglia, sia un \u201ccodice fascista\u201d. Infatti, \u00ab[\u2026] <em>l\u2019impianto della codificazione civilistica \u00e8 in grado ancora oggi di resistere, nonostante il mutare dei tempi, proprio per il fatto che esso ha rappresentato l\u2019espressione della pi\u00f9 qualificata cultura civilistica dell\u2019epoca, avendo avuto fra i suoi autori i giuristi pi\u00f9 qualificati, i quali, pi\u00f9 che dalla ideologia fascista, erano influenzati dai principi liberali che avevano costituito il fondamento della loro formazione personale e giuridica. Dunque, nella sostanza, se si prescinde da alcune specificit\u00e0 che non possono considerarsi determinanti, pu\u00f2 serenamente affermarsi che il codice civile del 1942 \u00e8 un codice liberale<\/em>\u00bb [6].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/affresco_matrimonio.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-37294\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/affresco_matrimonio.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"200\"><\/a>Fin dalla seconda met\u00e0 degli anni 1950, per\u00f2, la dottrina giuridica di stampo progressista, iniziava a sollevare dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale sulla formulazione dell\u2019art. 144 del Codice civile in virt\u00f9 del quale \u00ab<em>Il marito \u00e8 il capo della famiglia<\/em>\u00bb. Scriveva cos\u00ec apoditticamente il costituzionalista Paolo Barile: \u00ab[\u2026] <em>l\u2019attribuzione del potere direzionale al marito in via istituzionale \u00e8 in stridente contrasto con il principio dell\u2019uguaglianza \u00e8 non si giustifica affatto con il principio limite dell\u2019unit\u00e0 familiare<\/em>\u00bb [7].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nonostante si contestasse a tali argomentazioni che al \u201cprincipio egualitario\u201d, di cui all\u2019art. 2 Costituzione, dovesse necessariamente contemperarsi quello a difesa dell\u2019unit\u00e0 familiare sancito dall<strong><em>\u2019<\/em><\/strong>art. 29 che, \u00ab[\u2026] <em>se pure non precisato, \u00e8 facilmente determinabile<\/em>\u00bb, ed \u00ab[\u2026] <em>evita che si verifichino le estreme conseguenze del principio dell\u2019uguaglianza, qualora siano in gioco interessi che, se rimanessero indifesi, comprometterebbero la saldezza del principio unitario<\/em>\u00bb <u>[8]<\/u>, la politica dell\u2019epoca decideva di prediligere il primo principio piuttosto che il secondo, sospinta in ci\u00f2 soprattutto dall\u2019attivit\u00e0 dei partiti socialisti, la cui iniziativa era rilanciata in quegli anni dall\u2019avvio della stagione del \u201ccentro-sinistra\u201d e dal \u201cvento del \u201968\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019uguaglianza da esso predicata era infatti quella \u00ab[\u2026] <em>dello svincolo, dell\u2019edonismo, dell\u2019egocentrismo. Ne \u00e8 conseguita la crisi di tutte le strutture. Nel diritto \u00e8 entrata in crisi la teoria della persona giuridica pubblica, dotata di supremazia e potest\u00e0 imperativa, il contrattualismo si \u00e8 diffuso ai rapporti di diritto pubblico. Nel privato, che non contempla la famiglia come persona giuridica, ha il sopravvento una lettura individualistica del diritto di famiglia<\/em>\u00bb [9].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La cultura marxista e le componenti radicali della cultura laica realizzavano una provvisoria convergenza, nella stagione del \u201968, in un movimento di contestazione che ha rappresentato storicamente, in Italia, il pi\u00f9 serio ed organico tentativo mai attuato di demolire le basi della famiglia. Rispetto alla linea di marxismo classico in ordine al rapporto famiglia-societ\u00e0, questo movimento di pensiero si caratterizzava per la sostituzione dei condizionamenti psicologici ai condizionamenti economici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La famiglia rimaneva infatti una struttura \u201csubalterna\u201d \u00ab[\u2026] <em>non solo nei confronti del sistema produttivo ma anche in ordine al sistema di relazioni tipico della societ\u00e0 borghese, e che era riconducibile ad un insieme di comportamenti che si collegavano alla categoria di repressione, centrale in tutta la cultura del \u201968. Occorreva dunque liberare gli individui dalla soggezione alla famiglia \u2013 ed alla famiglia borghese, patriarcale ed autoritaria \u2013 prima ancora che dalla soggezione al sistema economico e di potere borghese. Abbattere la famiglia autoritaria diventava il <\/em>porro unum necessarium <em>per liberare gli individui e soprattutto i due luoghi tipici della soggezione, la donna e i giovani, entrambi oppressi e in qualche modo fagocitati dalla figura egemone del padre-padrone<\/em>\u00bb [10<u>]<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>4.1.1<\/em><\/strong> <strong><em>L\u2019abolizione della potest\u00e0 maritale e paterna nei progetti socialisti del 1960-61<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2009\/02\/famiglia_Urss.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-30210 alignright\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2009\/02\/famiglia_Urss.jpg\" alt=\"\" width=\"160\" height=\"200\"><\/a>Abolendo la potest\u00e0 maritale e paterna, la riforma del 1975 accondiscendeva cos\u00ec alle istanze libertarie ed antiautoritarie portate avanti dai socialisti italiani che, all\u2019inizio degli anni \u201960, trovavano sul terreno della \u201cliberazione\u201d familiare ragioni significative di quella rinnovata unit\u00e0 che raggiungeranno a livello politico-parlamentare nel 1966 con la fusione nel <em>Partito Socialista Unificato <\/em>(P.S.U.) <u>[<\/u>11<u>]<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Parallelamente alla presentazione da parte del P.S.D.I. alla Camera dei Deputati, il 1\u00b0 giugno 1960, di un progetto (n. 2190) riguardante \u201c<em>Modifiche al codice civile in materia di rapporti e stato giuridico della donna e dei coniugi nella famiglia<\/em>\u201d, infatti, il P.S.I. faceva lo stesso in Senato, ad opera della \u201csolita\u201d Giuliana Nenni, ma questa volto con l\u2019ausilio anche di altri parlamentari socialisti del \u201ccalibro\u201d di Luigi Renato Sansone (1903-1967) [12<u>]<\/u> e ArialdoBanfi (1913-1997) <u>[13]<\/u>, proponendo in pratica l\u2019abolizione delle prerogative e della nozione stessa di <em>patria potestas <\/em>[14<u>]<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La proposta socialdemocratica, per\u00f2, dest\u00f2 particolare attenzione, non solo perch\u00e9 proveniva da un partito da sempre parte della maggioranza governativa [15<u>]<\/u>, ma anche perch\u00e9 aveva come primo firmatario un leader \u201cstorico\u201d del P.S.D.I. e popolarmente conosciuto come l\u2019On. Casimiro Vizzini (1920-2003) <u>[<\/u>16<u>]<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alcuni suoi punti verranno infatti \u201cripresi\u201d sia dalla successiva giurisprudenza della Corte Costituzionale, come la soppressione del reato di adulterio femminile sia, soprattutto, dalla riforma del 1975, come l\u2019abolizione della potest\u00e0 maritale e paterna, la \u201cliberazione\u201d della moglie di vari obblighi giuridici che fino allora aveva dal codice civile, da quello di seguire la residenza del marito, per finire a quello di assumerne il cognome in seguito al matrimonio <u>[<\/u>17<u>]<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il progetto Vizzini contestava innanzitutto il principio che capo della famiglia fosse solo il marito, sia perch\u00e9 la sua realizzazione incrinava la parit\u00e0 tra i sessi sia perch\u00e9 esso era in contrasto con l\u2019imperativo di quell\u2019uguaglianza fra tutti i cittadini che il dettato costituzionale aveva consacrato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tale discorso si cerc\u00f2 anni di obiettare che la <em>struttura<\/em> familiare trovava la sua disciplina coordinatrice nell\u2019autorit\u00e0 del <em>capo-famiglia <\/em>per un complesso di ragioni, non solo di ordine metagiuridico, rifacentesi cio\u00e8 all\u2019idea cristiana della famiglia che peraltro, valida ieri come oggi indipendentemente da una qualsiasi evoluzione dell\u2019istituto familiare, rappresentava ancora un valore ampiamente percepito e vissuto nella societ\u00e0 italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2004\/11\/famiglia_50.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-29374\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2004\/11\/famiglia_50.jpg\" alt=\"\" width=\"194\" height=\"200\"><\/a>Naturalmente l\u2019autorit\u00e0 del padre di famiglia doveva essere correttamente intesa nei termini di un \u201cgoverno\u201d e non di un \u201cpossesso\u201d della famiglia: \u00ab<em>Il marito non \u00e8 proprietario della moglie, n\u00e9 questa del marito e i genitori non sono proprietari dei figli <strong>\u2013 <\/strong><\/em>ribadiva nella sua <em>Prolusione<\/em> al XV Convegno Nazionale di Studio dell\u2019UGCI, tenutosi a Roma dal 5 all\u20198 dicembre 1964, l\u2019assistente ecclesiastico mons. Giovanni Cattaui de Menasce (1904-1987) <strong><em>\u2013. <\/em><\/strong><em>Storicamente si \u00e8 creata una certa confusione tra l\u2019autorit\u00e0 che governa la persona in un gruppo sociale e l\u2019autorit\u00e0 esercitata sulle cose da un proprietario <\/em>[\u2026] <em>L\u2019autorit\u00e0 sugli altri non \u00e8 nella linea del legittimo e dovuto sviluppo della nostra personalit\u00e0 <\/em>[\u2026] <em>Per la teologia cattolica tutta l\u2019autorit\u00e0 \u00e8 di Dio. E qualsiasi autorit\u00e0 umana non \u00e8 che una autorit\u00e0 delegata<\/em>\u00bb <u>[<\/u>18<u>]<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In secondo luogo motivi inerenti alla necessaria \u201ccomplementariet\u00e0\u201d dei ruoli in famiglia, per cui a ciascuno dei coniugi viene assegnata una posizione precisa, caratterizzata dall\u2019esercizio di determinate funzioni, che non possono essere reciprocamente mutuate, perch\u00e9 derivanti dalle diverse attitudini e possibilit\u00e0 dell\u2019uomo e della donna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<em>Si tratta <\/em>\u2013 commentava a tal riguardo Spinelli nel citato articolo del 1962 \u2013 <em>di due soggetti che insieme collaborano alla vita familiare nello svolgimento di compiti e funzioni diverse, al cui complesso sarebbe assurdo non preporre un organo coordinatore; se gi\u00e0 di per s\u00e9 un qualsiasi organismo sociale presenta, per una sua stessa esigenza organica, la necessit\u00e0 di un capo, tanto pi\u00f9 tale esigenza s\u2019impone nella famiglia, ove, cos\u00ec come strutturalmente formata, il marito ha della responsabilit\u00e0 personali che non possono essere condivise anche dalla moglie, senza che ne abbia a soffrire lo stesso carattere unitario della famiglia<\/em>\u00bb <u>[<\/u>19<u>]<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inascoltato dalla classe dirigente democristiana, l\u2019insigne esponente dell\u2019<em>Unione Giuristi Cattolici<\/em> concludeva quindi la sua disamina affermando decisamente come \u00ab[\u2026] <em>l\u2019abolizione della potest\u00e0 maritale non porta alla parit\u00e0 tra i coniugi, ma conduce all\u2019alterazione dell\u2019istituto familiare <\/em>[\u2026] <em>poich\u00e9 verrebbe ad essere rinnegata la legge naturale fondamentale che regola i rapporti coniugali e tutto l\u2019equilibrio familiare <\/em><u>[<\/u>20]<strong><em>: <\/em><\/strong><em>l\u2019abolizione della potest\u00e0 maritale non solo cancella la tradizione, ma d\u00e0 necessariamente alla famiglia una struttura nuova e tale da snaturarne i caratteri e gli elementi essenziali<\/em>\u00bb [21<u>]<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Medesimi rilievi, del pari inascoltati, Spinelli rivolgeva all\u2019abolizione, sempre proposta dal progetto Vizzini e poi realizzata con la riforma del \u201975, di abolire il diritto\/dovere che il padre di famiglia aveva dell\u2019<em>esercizio<\/em> della patria potest\u00e0, in quanto anch\u2019esso strumento pi\u00f9 idoneo per assicurare al nucleo familiare un carattere unitario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2013\/05\/padre_con_figlio.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-25477\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2013\/05\/padre_con_figlio.jpg\" alt=\"\" width=\"250\" height=\"163\"><\/a>D\u2019accordo con il miglioramento dell\u2019identit\u00e0 familiare che si sarebbe ottenuto con l\u2019introduzione della possibilit\u00e0 per la donna, al momento del matrimonio, di aggiungere al proprio cognome quello del marito, l\u2019eminente giurista cattolico contestava infine un ulteriore punto del \u201cprogramma socialdemocratico\u201d sulla famiglia, consistente nell\u2019eliminazione dell\u2019obbligo giuridico in capo alla moglie di accompagnare il marito ovunque egli avesse fissato la sua residenza, quando essa svolgesse un\u2019attivit\u00e0 redditizia a carattere continuativo, capace di consentirle un\u2019indipendenza economica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Spinelli denunci\u00f2 infatti le deleterie conseguenze per il principio dell\u2019unit\u00e0 familiare che questa prima compromissione dell\u2019obbligo di coabitazione avrebbe comportato, sottolineandone peraltro l\u2019ingiustizia nella misura in cui la scelta della residenza della famiglia era giuridicamente tutelata quando \u00ab[\u2026] <em>determinata non in base ad un criterio del tutto soggettivo del marito, bens\u00ec in base all\u2019interesse comune tendente a realizzare col minimo sacrificio il buon andamento della famiglia secondo gli scopi del matrimonio<\/em>\u00bb <u>[<\/u>22<u>]<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>4.2<\/em><\/strong> <strong><em>\u201cContrattualizzazione\u201d del matrimonio ed introduzione del divorzio<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La stessa legge rivoluzionaria francese che operava lo svuotamento della patria potest\u00e0, coerentemente, stabiliva l\u2019equipollenza del matrimonio ad un semplice contratto, non riconoscendone pi\u00f9 n\u00e9 il carattere sacro n\u00e9 sacramentale <u>[23]<\/u>. Essa autorizzava quindi il divorzio (20 settembre 1792), in quanto \u00ab[\u2026] <em>ritenuto necessario per la felicit\u00e0 dei coniugi e della societ\u00e0, aiuto ai giovani inesperti, strumento di liberazione della donna dal dispotismo maritale, realizzazione della libert\u00e0 di coscienza e di culto per tutti, in particolare per protestanti ed ebrei. Il divorzio pu\u00f2 seguire per mutuo consenso degli sposi; pu\u00f2 aversi anche quando uno degli sposi ne abbia chiesto la pronuncia, adducendo incompatibilit\u00e0 di umore o di carattere<\/em>\u00bb <u>[<\/u>24<u>]<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per favorire lo scioglimento indiscriminato dei matrimoni la Rivoluzione soppresse anche l\u2019istituto della separazione coniugale, al fine di giungere, in virt\u00f9 dei provvedimenti approvati fra il 23 ed il 28 aprile 1794, ad ammettere il divorzio senza nessun onere di indicarne le motivazioni, ed accordandolo quindi nei termini pi\u00f9 brevi possibili, generando alla fine conseguenze sociali che si rivelarono gravi soprattutto a Parigi e nelle grandi citt\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>4.3<\/em><\/strong> <strong><em>Comunione dei beni e divisione del patrimonio familiare<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ulteriore parallelo fra la riforma italiana del 1975 e le realizzazioni della Rivoluzione francese riguarda la disciplina del patrimonio familiare. Dopo il 1789, infatti, l\u2019ideale dell\u2019uguaglianza nella famiglia venne perseguito dai rivoluzionari imponendo come regime legale il sistema della comunione dei beni che, configurando un rapporto di carattere associativo, pareva il pi\u00f9 adatto ad assicurare la parificazione tra i coniugi, a scapito dell\u2019autorit\u00e0 maritale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>4.4<\/em><\/strong> <strong><em>Promozione della \u201cfamiglia aperta\u201d e dell\u2019adozione<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2011\/06\/convivere.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-31045\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2011\/06\/convivere.jpg\" alt=\"\" width=\"250\" height=\"166\"><\/a>Per ampliare la famiglia, aprirla ad elementi nuovi e dividerne il patrimonio facendone parte ad estranei, la Rivoluzione favor\u00ec anche l\u2019istituto dell\u2019adozione, cercando di conferirgli un significato politico e sociale sostitutivo del fondamento etico-giuridico che era un tempo unito all\u2019imitazione della natura<strong><em>.<\/em><\/strong> La \u201crivoluzione familiare\u201d operata in Italia negli anni \u201960 e \u201970 si mostr\u00f2 \u201cspecchio fedele\u201d del portato rivoluzionario francese delineando con la sopra citata legge che introduceva la c.d. <em>adozione speciale<\/em> un modello familiare non pi\u00f9 definito in termini \u201cpuramente formali\u201d, come allora si diceva, ma\u00ab[\u2026] <em>come un nucleo fondato sulla solidariet\u00e0 e sulla parit\u00e0 dei suoi componenti i cui legami, trascendendo i meri vincoli di sangue, determinano una comunit\u00e0 di affetti<\/em>\u00bb [25<u>]<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il 5 giugno del 1967 veniva varata la legge n. 431 che introduceva nel nostro ordinamento l\u2019innovativo istituto della c.d. <em>adozione speciale<\/em>, cio\u00e8 quella di minori, che diventer\u00e0 con la successiva l. n. 183\/1984 l\u2019adozione <em>tout court<\/em> che tutti noi oggi conosciamo [26<u>]<\/u>. Si trattava di una legge considerata da molti come \u201canticipatrice\u201d della <em>nuova<\/em> concezione della famiglia, e vista quindi dalle forze progressiste come un \u201canticipo\u201d del \u201cdisegno di revisione generale\u201d che sarebbe stato approvato di l\u00ec a poco, \u201cinaugurando\u201d la considerazione della famiglia come <em>m\u00e9nage<\/em> non pi\u00f9 di derivazione biologica o fondato dalla generazione in senso fisico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <em>nuovo<\/em> corso, enfatizzando individualisticamente i \u201cdiritti nell\u2019adozione\u201d, puntava non solo a depotenziare il ruolo del padre-capofamiglia, che era stato fino allora considerato come l\u2019unico punto di riferimento per la cura degli interessi dell\u2019adottato (inserendo fra l\u2019altro la facolt\u00e0, esercitabile dall\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria qualora dichiarasse lo \u201cstato di abbandono\u201d, di interrompere il legame familiare del minore, sancendo la \u201cincapacit\u00e0\u201d della famiglia ad adempiere alle sue funzioni [27]), ma anche ad introdurre una dialettica potenzialmente pericolosa fra figli legittimi ed adottivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nuova legge, infatti, incentrando il sistema dei rapporti familiari sulla protezione degli adottivi, attribuiva loro una serie di diritti, sia in ordine alla istruzione, educazione, mantenimento, sia di ordine successorio, che equivalevano ai diritti riconosciuti ai figli legittimi. L\u2019acquisizione del cognome dei genitori \u201csociali\u201d e la dissoluzione dei vincoli con la famiglia di origine rendevano completa dal punto di vista formale, non certo anche da quello effettuale e psicologico come stanno a testimoniare i numerosi casi di rapporti incestuosi fra fratelli e sorelle nelle famiglie adottive<a href=\"http:\/\/www.retefamiglieroma.it\/2019\/03\/10\/londa-lunga-della-rivoluzione-francese-nel-diritto-di-famiglia-italiano\/#_ftn28\">[28]<\/a>, l\u2019appartenenza alla nuova famiglia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tradimento.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-42282\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tradimento.jpg\" alt=\"\" width=\"250\" height=\"164\"><\/a>La legge del 1967, frutto di una cultura caratterizzata da enfasi liberazionista sui rapporti paritari, nel delineare la concezione della nuova \u201cfamiglia aperta\u201d non pi\u00f9 incentrata sui legami carnali, venne cos\u00ec salutata quale \u00ab[\u2026] <em>uno degli interventi pi\u00f9 importanti nel diritto di famiglia, non solo a livello di ordinamento interno ma anche nell\u2019ambito del diritto europeo<\/em>\u00bb [29]. Essa permetteva infatti che i vincoli di sangue cessassero di essere considerati un valore \u201cassoluto\u201d da tutelare, introducendo una prima possibilit\u00e0, da parte della legge civile, di modificare unilateralmente quanto prescritto dal diritto naturale, e cio\u00e8 che il destino dei figli sia indissolubilmente legato, almeno sino al raggiungimento dell\u2019\u201cet\u00e0 di ragione\u201d, a chi li avesse generati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I fautori della nuova legge non dissimularono peraltro il \u201cfilo di continuit\u00e0 ideale\u201d fra il nuovo istituto e quello che l\u2019ordinamento stava parallelamente \u201cincubando\u201d, cio\u00e8 lo scioglimento \u201cconiugale\u201d della famiglia fondata sul matrimonio. Adozione speciale e divorzio, infatti, come riportava uno dei manuali di diritto di famiglia pi\u00f9 diffusi alla fine degli anni \u201970, \u00ab[\u2026]<em>consentendo di recidere i vincoli familiari \u2013 fra genitori e figli nel primo caso, fra coniugi nel secondo \u2013 quando la realt\u00e0 giuridica non sia pi\u00f9 corrispondente alla vitalit\u00e0 dei rapporti sostanziali, lasciano intendere con chiarezza come la tutela della famiglia non debba essere finalizzata alla realizzazione di scopi ulteriori (e superiori) rispetto a quelli della promozione e dello sviluppo della persona individuale<\/em>\u00bb [30].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>4.5<\/em> <em>Equiparazione figli legittimi\/naturali e promozione del concubinato<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altra realizzazione ispirata al principio dell\u2019uguaglianza e ripresa dal <em>nuovo<\/em> diritto di famiglia italiano \u00e8 l\u2019assimilazione dei figli naturali a quelli legittimi, concepiti cio\u00e8 all\u2019interno del matrimonio. Essa, realizzata nei diritti successori dalla Rivoluzione francese fin dal 2 novembre 1793, allo scopo anche di fornire un riconoscimento giuridico indiretto al concubinato, \u00e8 promossa dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in varie pronunce rese a partire dalla fine degli anni sessanta in materia di disciplina della filiazione. Il <em>revirement<\/em> sul punto della Consulta \u00e8 intrapreso non a caso proprio quando iniziano a comparire i primi progetti di riforma generale del diritto di famiglia, i quali assicurano tutti un miglioramento della condizione dei figli nati in seguito a relazioni extra-coniugali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La questione dell\u2019equiparazione dei figli legittimi a quelli naturali era stata gi\u00e0 motivo, al tempo dell\u2019emanazione del Codice del 1942, di accese polemiche. Fu notata infatti la contraddizione di una politica che, con il fascismo aveva proclamato l\u2019intento di rafforzare l\u2019istituto familiare, ma nella codificazione civile poi finiva per \u201caprire\u201d legalmente alla possibilit\u00e0 del riconoscimento della filiazione adulterina [31]<strong><em>. <\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/concubini_amore.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-42283\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/concubini_amore.jpg\" alt=\"\" width=\"250\" height=\"192\"><\/a>Su tale indirizzo, quindi, la giurisprudenza costituzionale di fine anni \u201960 e la riforma del diritto di famiglia non fecero che arare il solco gi\u00e0 tracciato dal Codice civile, traendo semmai le esplicite conseguenze, in termini di riconoscimento della \u201cfamiglia <em>more uxorio<\/em>\u201d [32], che l\u2019assimilazione fra figli nati all\u2019interno del matrimonio e figli \u201cillegittimi\u201d non poteva (e non pu\u00f2) che comportare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 317 <em>bis<\/em> (secondo comma) del Codice civile emendato dalla riforma del diritto di famiglia, infatti, prevedendo che nel caso di riconoscimento del figlio naturale da parte di entrambi i genitori l\u2019esercizio della patria potest\u00e0 spetti loro congiuntamente \u00ab[\u2026] <em>qualora siano conviventi<\/em>\u00bb, conferiva (e conferisce) in modo indiretto una prima esplicita rilevanza giuridica al fenomeno della famiglia \u201cdi fatto\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sostituendo il disposto della precedente versione del Codice, in virt\u00f9 del quale ciascun genitore naturale aveva un rapporto \u201cesclusivo\u201d con il figlio, anche se questo era stato riconosciuto sia dal padre sia dalla madre, il legislatore del 1975,\u00ab[\u2026] <em>per tutelare gli interessi dei figli, ha dato rilievo alla convivenza more uxorio<\/em>\u00bb[33].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019attuale formulazione dell\u2019art. 147 c.c. (<em>Doveri verso i figli<\/em>) prevede il dovere dei genitori di provvedere al mantenimento, all\u2019istruzione e all\u2019educazione dei figli, anche se nati al di fuori del matrimonio, assecondandone le inclinazioni, le capacit\u00e0 e le aspirazioni. I doveri dei genitori nei riguardi dei figli, dunque, nascono per il semplice fatto della procreazione, indipendentemente dallo <em>status filiationis<\/em>, ossia dalla circostanza se siano nati o meno in costanza di matrimonio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/donne_figli.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-42232\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/donne_figli-300x150.png\" alt=\"\" width=\"250\" height=\"125\" srcset=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/donne_figli-300x150.png 300w, https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/donne_figli.png 318w\" sizes=\"auto, (max-width: 250px) 100vw, 250px\" \/><\/a>Prima della riforma del 1975, invece, la filiazione legittima veniva nettamente contrapposta a quella \u201cillegittima\u201d, godendo soltanto la prima di considerazione sociale e di tutela integrale, a motivo della <em>ratio <\/em>di conferire dignit\u00e0 e <em>favor <\/em>giuridico esclusivamente alle unioni pubbliche sancite dal matrimonio, perch\u00e9 uniche entit\u00e0 sociali e giuridiche in grado di assolvere ai compiti di mantenimento, istruzione ed educazione necessari ad un\u2019ordinata vita sociale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In seguito alla riforma del diritto di famiglia del 1975, tale prospettiva \u00e8 stata radicalmente sovvertita. Alla filiazione naturale non \u00e8 pi\u00f9 attribuita l\u2019espressione \u201cillegittima\u201d perch\u00e9 il legislatore ha provveduto ad equipararla integralmente a quella legittima, e ci\u00f2 sia nell\u2019ambito dei rapporti di carattere personale \u2013 mediante la previsione dell\u2019art. 261 c.c. (<em>Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento<\/em>) \u2013 sia nell\u2019ambito dei rapporti di tipo successorio, attraverso l\u2019introduzione degli artt. 468, 536 e 537 c.c.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">______________________<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[1]<\/strong> Giuseppe Dalla Torre, <em>Motivi ideologici e contingenze storiche nell\u2019evoluzione del diritto di famiglia<\/em>, in Francesco D\u2019Agostino (a cura di), <em>Famiglia, diritto e diritto di famiglia, <\/em>Jaca book<em>, <\/em>Milano 1985, (pp. 35-59) p. 36.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[2]<\/strong> <em>Ibidem<strong>.<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[3]<\/strong> Onorato Bucci, <em>La genesi e la formazione della struttura giuridica del matrimonio cristiano<\/em>, in&nbsp;<em>Il diritto di famiglia e delle persone<\/em>, anno XXIII, Milano gennaio-marzo 1994, (pp. 316-358) p. 355. A testimonianza del grave processo di secolarizzazione subito dalla famiglia anche in Paesi di forte tradizione cattolica come il nostro, si veda il dato dei matrimoni celebrati in Chiesa, drasticamente calato negli ultimi trent\u2019anni: nel 1975 veniva infatti scelto dal 91,6% delle coppie, mentre solo dal 67,6 nel 2005 [cfr. rapporto <em>Eures<\/em> (<em>Ricerche Economiche e Sociali<\/em>), <em>Finch\u00e9 vita non ci separi\u2026 Caratteristiche ed evoluzione dei matrimoni in Italia<\/em>, <u><a href=\"http:\/\/www.eures.it\/ricerche_sv\/matrimoni_evol.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">http:\/\/www.eures.it\/ricerche_sv\/matrimoni_evol.htm<\/a><\/u>, ultima visita: 6 marzo 2007].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[4]<\/strong> Cfr. il profilo bio-bibliografico commemorativo di Antonio Padoa Schioppa, Ordinario di <em>Storia del diritto medievale e moderno <\/em>all\u2019Universit\u00e0 di Milano: <em>Ricordo di Giulio Vismara<\/em>, in <em>Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno<strong>, <\/strong><\/em>n. 35, tomo II, <em>Giuffr\u00e8, <\/em>Milano 2006, pp. 1107-1116.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[5]<\/strong> Giulio Vismara, <em>Il diritto di famiglia in Italia dalle riforme ai codici. Appunti, Giuffr\u00e9 editore, <\/em>Milano 1978, p. 29.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[6]<\/strong> Giovanni Giacobbe, <em>Famiglia: molteplicit\u00e0 di modello o unit\u00e0 categoriale?<\/em>, in <em>Il diritto di famiglia e delle persone, <\/em>anno XXV, n. 3, Milano luglio-settembre 2006, (pp. 1219-1245) p. 1220.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[7]<\/strong> Paolo Barile, <em>Eguaglianza dei coniugi ed unit\u00e0 della famiglia<\/em>, in <em>Scritti Giuridici in memoria di Vittorio Emanuele Orlando<\/em>, vol. I, <em>Cedam<\/em>, Padova 1957, (pp. 57 e ss.) p. 62.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[8]<\/strong> Lorenzo Spinelli, <em>Intorno alla parit\u00e0 dei coniugi ed all\u2019unit\u00e0 della famiglia (in margine alla proposta dell\u2019On. Vizzini 1\u00b0 giugno 1960)<\/em>, in <em>Iustitia. Pubblicazione trimestrale<\/em>, anno XV, luglio-settembre 1962, n. 3, (pp. 165-195) p. 167.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[9]<\/strong> Lamberto Sacchetti, <em>Tribunale per i minorenni e politica della famiglia<\/em>, in <em>Il diritto di famiglia e delle persone<strong>, <\/strong><\/em>anno XIX, Milano aprile-giugno 1990, (pp. 620-623), p. 621.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[10]<\/strong> Giorgio Campanini, <em>Le ragioni culturali di una politica familiare non adeguata, in Italia: risorse e percorsi per una nuova stagione politica<\/em>, in Pietro Boffi ed., <em>Cittadinanza alla famiglia in Italia: l\u2019associazionismo familiare si organizza<\/em>, <em>Citt\u00e0 Nuova<\/em>, Roma 1995, (pp. 91-114) p. 99.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[11]<\/strong> Il 17 novembre del 1966, infatti, i gruppi parlamentari del P.S.I. e del P.S.D.I. si fondevano nel Gruppo <em>Partito Socialista Italiano<\/em>\u2013<em>Partito Socialista Democratico Italiano<\/em> Unificati (unione fra i due partiti che durer\u00e0 fino al luglio 1969).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[12]<\/strong> L\u2019avvocato Luigi Sansone si era segnalato per essere stato, all\u2019inizio della II Legislatura, il primo parlamentare a proporre l\u2019introduzione del divorzio nel nostro ordinamento repubblicano, presentando il 26 ottobre del 1954 alla Camera la p.d.l. n. 1189, recante <em>Casi di scioglimento del matrimonio<\/em>. Il progetto non fu discusso, e l\u2019on. Sansone lo ripresent\u00f2 leggermente modificato al Senato il 12 giugno del 1958, ancora insieme con Giuliana Nenni; ma anche in questo caso il progetto non arriv\u00f2 al voto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[13]<\/strong> L\u2019avvocato Arialdo Banfi durante la Resistenza fu tra i dirigenti del movimento <em>Giustizia e libert\u00e0<\/em> e del Partito d\u2019Azione. Nel 1947 entr\u00f2 nel P.S.I. Fu eletto senatore socialista nel 1958, nel 1963 e nel 1968. Ha fatto parte del primo governo Moro come sottosegretario agli Affari esteri. \u00c8 stato membro dell\u2019esecutivo e del direttivo della federazione del P.S.I. di Milano e componente del comitato direttivo del gruppo parlamentare. Ha ricoperto anche l\u2019incarico di vicepresidente dell\u2019Anpi nazionale [cfr. Andrea Ragusa (a cura di), <em>Arialdo Banfi. Una vita attraverso la storia<\/em>, <em>Fondazione di studi storici Filippo Turati di Firenze \u2013 Piero Lacaita editore<\/em>, Manduria-Bari-Roma 2000].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[14]<\/strong> Cfr. la proposta presentata al Senato il 28 gennaio 1961 (n. 1406).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[15]<\/strong> Nell\u2019ambito della Camera dei deputati della III legislatura il P.S.D.I., grazie alla sua politica di convergenza col \u201ccentro degasperiano\u201d, era giunto a costituire il quinto partito pi\u00f9 votato dagli italiani, avendo raccolto alle politiche del 1958 1.345.447 voti, pari al 4,7% del totale dei consensi validamente espressi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[16]<\/strong> Casimiro Vizzini, affermato avvocato del Foro di Palermo, aderisce al P.S.D.I. fin dalla sua fondazione nel 1947, provenendo dalle file del <em>Partito Socialista Italiano d\u2019Unit\u00e0 Proletaria<\/em> (nome assunto dal P.S.I. nell\u2019immediato dopoguerra). Dopo un\u2019esperienza come Capo di gabinetto dell\u2019Assessore al <em>Lavoro e Previdenza Sociale<\/em> della Regione Siciliana, fu eletto nel 1956 Consigliere Comunale al Comune di Palermo, e poco dopo nominato Assessore per le imposte, tasse e patrimonio. Eletto nel 1957 presidente della societ\u00e0 del <em>Palermo calcio<\/em> (di cui regger\u00e0 le sorti fino al 1964), anche a questa sua notoriet\u00e0 dovette l\u2019elezione a membro della Camera dei deputati nella III legislatura (1958-63), ove far\u00e0 parte della IV Commissione Giustizia. Riconfermato poi nella IV (1963-68), come tutti gli altri deputati del <em>Partito Socialista Democratico Italiano<\/em>, dal 1966 al 1968 ader\u00ec al Gruppo <em>P.S.I. \u2013 P.S.D.I. Unificati<\/em> (cfr. <em>I deputati del terzo parlamento repubblicano, La Navicella<\/em>, Roma 1958, <em>ad vocem<\/em>, p. 406).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[17]<\/strong> Questo primo attacco \u201cpatronimico\u201d, a distanza di anni, \u201cha fatto molta strada\u201d se, parallelamente a quanto gi\u00e0 accaduto in Francia, Spagna e Inghilterra, anche nel Parlamento italiano \u00e8 in via di approvazione una riforma in virt\u00f9 della quale il cognome del padre di famiglia, dopo la moglie, possa essere \u201cdis-adottato\u201d anche dai figli. Nella Commissione Giustizia del Senato \u00e8 iniziata infatti nell\u2019ottobre 2006 la discussione di 3 disegni di legge, proposti dai DS e da <em>Rifondazione Comunista<\/em>, che chiedono di abolire il principio patrilineare del cognome familiare, eliminando quelle norme dell\u2019attuale Codice Civile in base alle quali la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e i figli ricevono il cognome del loro padre. Su richiesta della Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 61 del 16 febbraio 2006, aveva ufficialmente legalizzato la discendenza matrilineare alla pari di quella patrilineare, giustificando la sua inversione di giurisprudenza (nel 1988 aveva dato infatti parere contrario alla \u201cparificazione\u201d dei cognomi) sulla base della considerazione che l\u2019attuale sistema di attribuzione del cognome paterno sarebbe \u00ab[\u2026] <em>retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potest\u00e0 maritale, non pi\u00f9 coerente con i princ\u00ecpi dell\u2019ordinamento e col valore costituzionale della eguaglianza tra uomo e donna<\/em>\u00bb. Alla stessa stregua, secondo il relatore <em>diessino<\/em> della principale delle proposte depositate in Parlamento, il sen. Cesare Salvi, il diritto del marito d\u2019imporre il proprio cognome alla famiglia e di trasmetterlo ai figli, costituirebbe \u00ab[\u2026] <em>l\u2019ultimo residuo patriarcale rimasto dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975<\/em>\u00bb (cit. in <em>Famiglia: verso l\u2019abolizione del cognome paterno?, <\/em>in <em>Corrispondenza romana. Agenzia d\u2019informazione settimanale<\/em>, n. 962\/02 del 07\/10\/06).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[18]<\/strong> Giovanni Cattaui de Menasce, <em>Persona e famiglia<\/em>, in <em>Iustitia. Pubblicazione trimestrale<\/em>, anno XVII, luglio-settembre 1964, n. 3, (pp. 212-287) pp. 246 e 256-257.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[19]<\/strong> L. Spinelli, <em>Intorno alla parit\u00e0 dei coniugi\u2026 art. cit<strong>.<\/strong><\/em>, pp. 172-173.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[20]<\/strong> Anche mons. Cattaui de Menasce ebbe a denunciare il grave errore dottrinale consistente nel \u201cdisancoramento\u201d dalla legge naturale delle valutazioni e \u201criforme\u201d familiari, portato avanti in nome di una \u00ab[\u2026] <em>filosofia positivistica e ripiegata sulla sola constatazione empirica<\/em>\u00bb<em>,<\/em> in virt\u00f9 della quale \u00ab<em>Potremo soltanto dire che la famiglia monogamica \u00e8 <\/em>diversa <em>dalla famiglia poligamica ma non potremo dire che \u00e8 <\/em>migliore<em>, \u00e8 pi\u00f9 umana <\/em>[\u2026] <em>Il nostro dibattito, dunque, che consiste nel ricercare la struttura essenziale della famiglia umana, non pu\u00f2 essere n\u00e9 statistico, n\u00e9 storico, n\u00e9 antropologico, ma deve essere innanzitutto un dibattito filosofico. Il dibattito moderno non \u00e8 un dibattito sui limiti del diritto naturale ma sulla sua stessa esistenza; \u00e8 un dibattito tra chi concede all\u2019intelligenza umana il potere di conoscere valori assoluti e realt\u00e0 ontologiche e chi con concede tale potere<\/em>\u00bb (G. Cattaui de Menasce, <em>Persona e famiglia<\/em>, <em>art. cit.<\/em>, pp. 225-226).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[21]<\/strong> L. Spinelli, <em>Intorno alla parit\u00e0 dei coniugi\u2026 art. cit.<\/em>, p. 179.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[22<\/strong><u>]<\/u> <em>Ibid.<\/em>, p. 185.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[23]<\/strong> Il movimento teso a secolarizzare il matrimonio ha la sua radice dottrinale proprio in questa separazione, introdotta dalla Rivoluzione francese, dei due elementi fondamentali del matrimonio: il <em>contratto<\/em>, come elemento profano e perci\u00f2 familiare o civile e politico, ed il <em>sacramento<\/em>, come elemento sacro, soprannaturale e propriamente ecclesiastico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[24]<\/strong> G. Vismara, <em>Il diritto di famiglia in Italia\u2026 op. cit.<\/em>, pp. 26-27.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[25]<\/strong> Giovanni De Luca, <em>La famiglia non coniugale. Gli orientamenti della giurisprudenza, Cedam<\/em>, Padova 1996, p. 6.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[26]<\/strong> Fino ad allora l\u2019adozione \u201cordinaria\u201d della nostra legislazione, istituto di vecchia e solida tradizione ripreso dal diritto romano, era invece istituto <em>servente <\/em>in primo luogo l\u2019interesse degli individui-adottanti a provvedersi di un erede del proprio nome e patrimonio. Ridotta in angusti confini l\u2019adozione ordinaria dall\u2019ultima legge in materia (n. 184\/1983), l\u2019adozione senza aggettivi \u00e8 dunque divenuta quella che la legge 431\/1967 aveva chiamata adozione \u201cspeciale\u201d, limitandola ai minori di otto anni, per contrapporla all\u2019adozione c.d. \u201cordinaria\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[27]<\/strong> La legge sull\u2019<em>adozione speciale<\/em>, anche per questo, apre a mio avviso quel processo che vedr\u00e0 progressivamente il diritto minorile civile divenire la parte pi\u00f9 \u201cespansiva\u201d e dinamica del diritto di famiglia, pur non costituendo affatto il prodotto di una politica \u201cper la famiglia\u201d ma, piuttosto, \u00ab[\u2026] <em>il risultato di un intero processo politico-giuridico diretto all\u2019affermazione dell\u2019interesse della persona, anche in contrapposizione alla famiglia<\/em> [\u2026] <em>La potest\u00e0 dei genitori quindi sbiadisce e l\u2019inserimento del giudice nella famiglia non \u00e8 ristoro di un\u2019etica istituzionale. Sconfitto lo \u201cStato etico\u201d, era inevitabile, specie in uno stato duramente toccato da quella sconfitta, la quale ha debilitato anzitutto il potere di governo, che il controllo sociale sulla famiglia si affidasse al potere giurisdizionale<\/em>\u00bb (L. Sacchetti, <em>Tribunale per i minorenni e politica della famiglia<\/em>, <em>art. cit.<\/em>, pp. 621-622).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[28]<\/strong> Non solo tale patologia relazionale \u00e8 poco approfondita a livello scientifico, ma anche la casistica giudiziaria sul reato d\u2019incesto ruota quasi esclusivamente attorno a quello paterno, nonostante che il fenomeno dei rapporti incestuosi fra fratelli sia \u00ab[\u2026] <em>stimato fino a cinque volte pi\u00f9 frequente dell\u2019incesto genitorio<\/em>\u00bb [L. Sacchetti, <em>Incesto tra fratelli, famiglia aperta, adozione<\/em>, in <em>Il diritto di famiglia e delle persone<\/em>, anno XXIV, Milano luglio-settembre 1995 (pp. 1108-1116) p. 1108]. Le legislazioni promozionali dell\u2019adozione hanno in gran parte tralasciato la grave considerazione dell\u2019oggettivo convergere, nell\u2019ambito della famiglia adottiva, di tutte le precondizioni teoriche dell\u2019incesto \u201cfraterno\u201d, con il suo penoso strascico di conseguenze non solo a livello personale e inconscio ma anche sul sistema relazionale della famiglia. L\u2019\u201capertura\u201d di quest\u2019ultima, infatti, esclusivamente perorata come avanzamento etico del privato-sociale nel senso dell\u2019accoglienza solidaristica, si manifesta per\u00f2 anche come \u00ab[\u2026] <em>aspetto della rottura della coppia fondante, come proteiforme comporsi e ricomporsi di gruppi \u201crelazionali\u201d sempre meno strutturati, caoticit\u00e0 di sostituzioni e immissioni nel nucleo familiare. E instaurare contatti domestici non assistiti dal tab\u00f9 dell\u2019incesto, come avviene in rapporto ai figli quando muta un membro della coppia, o quando sono portati sotto lo stesso tetto fratellastri giunti oltre l\u2019et\u00e0 dell\u2019imprinting, non pu\u00f2 che creare condizioni di pericolo sessuale<\/em>\u00bb.(<em>Ibid.<\/em>, p. 1110).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[29]<\/strong> Mario Bessone-Guido Alpa-Andrea D\u2019Angelo-Gilda Ferrando, <em>La famiglia nel nuovo diritto. Dai principi della Costituzione alle riforme del codice civile<\/em>, terza edizione [1<sup>a<\/sup>: 1977], <em>Zanichelli editore, <\/em>Bologna 1986, p. 9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[30]<\/strong> <em>Ibid., <\/em>p. 10.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[31]<\/strong> Cfr. Filippo Vassalli, <em>Motivi e caratteri della codificazione civile<\/em>, in <em>Rivista italiana per le scienze giuridiche<\/em>, n. 54\/1947 (pp. 76 e ss.) p. 82, in <em>Studi giuridici<\/em>, vol. III, to. II, <em>Studi vari (1942-1955)<\/em>, <em>Giuffr\u00e8<\/em>, Milano 1960, pp. 605 e ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[32]<\/strong> La \u201cfamiglia <em>more <\/em>uxorio\u201d (o famiglia \u201cdi fatto\u201d, \u201cunione libera\u201d, ecc.), nel passato qualificata dalla dottrina giuridica pro-matrimonio \u201cfamiglia illegittima\u201d (o convivenza <em>tout court<\/em>),assolvendo per l\u2019individuo (ma non certo per la societ\u00e0) funzioni analoghe a quelle dell\u2019unione matrimoniale (senza peraltro un impegno pubblico od istituzionale in tal senso), \u00e8 configurata oggi secondo i seguenti elementi caratterizzanti:\u00ab[\u2026] <em>1. mancanza del vincolo matrimoniale; 2. diversit\u00e0 di sesso dei membri della coppia;3. impegno di stabile convivenza della stessa con osservanza dei doveri matrimoniali (comunione di vita materiale e spirituale); 4. conoscenza sociale della convivenza<\/em>\u00bb (Tommaso Auletta, <em>Il diritto di famiglia, Giappichelli editore<\/em>, Terza edizione, Torino 1995, p. 17).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[33]<\/strong> M. Bessone-G. Alpa-A. D\u2019Angelo-G. Ferrando, <em>La famiglia nel nuovo diritto<\/em>\u2026,<em>op. cit.,<\/em> pp. 63-64. Secondo altra opinione, nella nostra legislazione mancherebbe ancora un esplicito riconoscimento della \u201cfamiglia di fatto\u201d, \u00ab[\u2026] <em>non solo quale alternativa alla famiglia legittima, ma anche come convivenza sottoposta a forme di tutela pi\u00f9 limitate dell\u2019unione fondata sul matrimonio. Questo riconoscimento non pu\u00f2 ritenersi contenuto implicitamente \u2013 come affermato da una parte della dottrina \u2013 nell\u2019art. 317 bis c.c., il quale ha come obiettivo quello di disciplinare l\u2019esercizio della potest\u00e0 da parte dei genitori naturali conviventi <\/em>[<em>\u2026<\/em>]<em> Poco significative sono anche norme le quali dettano disposizioni applicabili oltre che alla persona singola anche (genericamente) alla \u201ccoppia\u201d, dunque a soggetti non necessariamente uniti in matrimonio (ad es., nell\u2019adozione in casi particolari adottante pu\u00f2 essere, una persona o una coppia) analogamente \u00e8 a dirsi per il c.d. affidamento familiare; persone singole o coppie possono rivolgersi ai consultori familiari per ottenere prestazioni assistenziali. Da tali norme pu\u00f2 evincersi, infatti, che alla coppia convivente l\u2019ordinamento non riserva un trattamento deteriore rispetto a quello della persona sola, ma non anche il riconoscimento di prerogative particolari come accade invece per la famiglia legittima<\/em>\u00bb (T. Auletta, <em>Il diritto di famiglia, op. cit.<\/em>, pp. 14-15).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">______________<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Articolo originariamente pubblicato in \u201c<em>Fides Cattolica.<\/em> <em>Rivista di apologetica teologica<\/em>\u201c, anno II, n. 1, Frigento (AV) luglio-dicembre 2007 pp. 225-240.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal sito Rete Famiglie Roma 10 Marzo 2019 di Giuseppe Brienza Le \u201criforme\u201d dell\u2019ordinamento della famiglia che in Italia hanno caratterizzato il decennio che va dalla seconda met\u00e0 del 1960 a quella del 1970 possono a giusto titolo identificarsi, come ha rilevato Giuseppe Dalla Torre, con un processo di emancipazione dell\u2019individuo dalla stessa, messo in &hellip; <\/p>\n<p><a class=\"more-link btn\" href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/londa-lunga-della-rivoluzione-francese-nel-diritto-di-famiglia-italiano\/\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":28976,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,15,54],"tags":[2258,386],"class_list":["post-42280","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto","category-famiglia","category-rivoluzione-e-controrivoluzione","tag-legislazione","tag-rivoluzione","item-wrap"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.9 - 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