{"id":36408,"date":"2016-09-29T00:00:35","date_gmt":"2016-09-28T22:00:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/?p=36408"},"modified":"2016-09-19T12:08:21","modified_gmt":"2016-09-19T10:08:21","slug":"la-rinascita-della-nazione-nellaltra-europa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-rinascita-della-nazione-nellaltra-europa\/","title":{"rendered":"La rinascita dell&#8217;idea di nazione nell&#8217;altra Europa"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-36410\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Europa_est.jpg\" alt=\"europa_est\" width=\"156\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Europa_est.jpg 250w, https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Europa_est-234x300.jpg 234w\" sizes=\"auto, (max-width: 156px) 100vw, 156px\" \/>Quelli che seguono sono estratti dell\u2019ultimo libro di Giuseppe Brienza, collaboratore de La Croce, che vogliono testimoniare da una parte il crescente interesse dell\u2019occidente europeo per le nazioni dell\u2019ex blocco sovietico, dall\u2019altra il senso nazionalistico che in quei contesti sociopolitici torna a innervarsi nella vita pubblica e nelle rappresentanze politiche<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>\u00a0* * *\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>La Croce quotidiano <\/strong>13 settembre 2016<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Se l&#8217;Europa guarda alla Romania<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">di <strong>Giuseppe Brienza<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 in atto un processo di riemersione del principio di sovranit\u00e0 negli Stati europei. La sua maggiore manifestazione giuridico-costituzionale si pu\u00f2 vedere a partire dalle nuove Costituzioni approvate dopo il crollo del comunismo da parte dei Paesi prima appartenenti al c.d. Patto di Varsavia. Le Carte elaborate da tali Stati, anche a seguito delle revisioni e degli sviluppi intervenuti negli ultimi decenni, contengono infatti norme, procedimenti e istituzioni che segnano un progressivo ritorno del principio di sovranit\u00e0 in capo agli ordinamenti nazionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La valorizzazione, nell\u2019ambito di tali ordinamenti che per oltre mezzo secolo hanno subito la dominazione sovietica, del \u201cprincipio di attribuzione\u201d nel riparto di competenze fra Ue e Stati membri, costituisce il \u201cfilo rosso\u201d di tutte le Costituzioni cui ci riferiamo, e cio\u00e8 Bulgaria, Cekia, Slovacchia, Polonia e Ungheria. Un ulteriore fattore che le accomuna, e che conferma il processo appena enunciato, risiede nell\u2019affermazione, pi\u00f9 o meno formalizzata nelle varie Carte costituzionali, del modello semipresidenziale. Entrambi questi due fattori rappresentano tendenze specifiche del processo di transizione democratica attraversato negli anni Novanta da alcuni degli ordinamenti dell\u2019Europa centrale ed orientale, dimostrando contestualmente, nei rispettivi ordinamenti, il \u201critorno della sovranit\u00e0\u201d come principio ispiratore. Ci\u00f2 al fine di evidenziare le \u201cmacro-tendenze\u201d operanti nel senso del recupero dei principi di indipendenza e sovranit\u00e0 nazionale in questa area geopolitica, che ha assunto un profilo di rilevanza nell\u2019attuale quadro storico-politico della Comunit\u00e0 internazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-36411\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Romania_flag.jpg\" alt=\"romania_flag\" width=\"200\" height=\"112\" \/>Partiamo dunque dalla <strong>Romania<\/strong>. La Repubblica rumena, in virt\u00f9 della Carta fondamentale adottata il 21 novembre 1991 ed emendata con la legge costituzionale 29 ottobre 2003, presenta una forma di Stato \u201csemipresidenziale\u201d. Entrata nell\u2019Ue il 1\u00b0 gennaio 2007, non fa attualmente parte n\u00e9 dell\u2019area euro n\u00e9 dello spazio Schengen. In chiave di piena riaffermazione dei principi di identit\u00e0 e sovranit\u00e0 interna, la Costituzione definisce fin dai suoi primi due articoli la Repubblica, fra l\u2019altro, come: 1) \u00abstato nazionale, sovrano e indipendente, unito e indivisibile\u00bb; 2) fondato sul principio della \u00absuperiorit\u00e0 e osservanza della Costituzione\u00bb, da considerarsi \u00abinderogabile\u00bb; 3) rispettoso della \u00absovranit\u00e0 nazionale del popolo Romeno\u00bb, che la esercita \u00abattraverso i propri organi rappresentativi\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Determinati a riappropriarsi di un ordinamento democratico e libertario senza rinunciare per\u00f2 ad una piena sovranit\u00e0, i \u201ccostituenti\u201d hanno riservato alle autorit\u00e0 statali (od alla legge nazionale) importanti funzioni e prerogative pubbliche come ad esempio, in materia di: <em>a<\/em>) controllo dell\u2019esercizio del \u00abdiritto all\u2019informazione\u00bb, che non pu\u00f2 avere luogo con pregiudizio della \u00abprotezione della giovent\u00f9 o della sicurezza nazionale\u00bb; <em>b<\/em>) tutela della lingua romena; <em>c<\/em>) diritto all\u2019istruzione ed allo studio; <em>d<\/em>) preservazione dell\u2019\u00abidentit\u00e0 spirituale\u00bb e dell\u2019\u00aberedit\u00e0 culturale\u00bb della Nazione; <em>e<\/em>) \u00abigiene e salute pubblica\u00bb; <em>f <\/em>) diritto all\u2019ambiente, da assicurarsi procedendo con uno sviluppo armonico ed equilibrato; <em>g<\/em>) diritto allo sciopero, da contemperarsi con il mantenimento del \u00ablivello essenziale dei servizi pubblici\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va segnalato, dopo mezzo secolo di ateismo materialista che, subito dopo la caduta del regime comunista, le nuove autorit\u00e0 della Repubblica democratica rumena hanno ristabilito piene relazioni diplomatiche con la Santa Sede (15 maggio 1990). L\u2019attuale presidente della Romania Klaus Iohannis, in carica dal novembre 2014, \u00e8 noto peraltro per il suo impegno volto a perpetuare le migliori relazioni fra le tre maggiori confessioni religiose esistenti nel Paese: cattolica, anglicana, ortodossa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ritornando alla Costituzione rumena, in un contesto di \u201crigidit\u00e0\u201d costituzionale, l\u2019ordinamento del Paese ritorna inoltre a proclamare alcune prescrizioni ed obblighi di cittadinanza tipici della statualit\u00e0 tradizionale. Ci riferiamo, ad esempio, alle disposizioni che prevedono lealt\u00e0 da parte dei cittadini alla Patria, definita addirittura un \u00absacro dovere\u00bb, oppure a quelle che definiscono il Capo dello Stato \u00abgarante dell\u2019indipendenza nazionale, dell\u2019unit\u00e0 e dell\u2019integrit\u00e0 territoriale del Paese\u00bb e, contemporaneamente, \u00abcomandante supremo delle Forze Armate\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019ambito del <em>Titolo II<\/em>, intitolato <em>Diritti fondamentali, libert\u00e0 e doveri <\/em>(artt. 15-60), la Carta contiene una clausola di piena apertura al diritto internazionale dei diritti umani. L\u2019art. 20, infatti, dispone che, \u00abIn caso di contrasto fra una legge nazionale ed un obbligo derivante da un patto o da un trattato in materia di diritti fondamentali sottoscritto dalla Romania\u00bb, prevalga l\u2019obbligazione internazionale, tranne nei casi in cui \u00abla Costituzione o la legislazione interna contengano una previsione maggiormente favorevole\u00bb all\u2019individuo\u00bb. In altro articolo dello stesso <em>Titolo<\/em>, impegnativamente intitolato <em>Libert\u00e0 di Coscienza<\/em>, \u00e8 stabilito per\u00f2 un principio che si pu\u00f2 porre potenzialmente in contrasto con alcuni programmi, specie in materia di educazione ed istruzione pubblica, promossi da Agenzie dell\u2019ONU ed in ambito Unione europea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci riferiamo, in particolare, a quelli ispirati ai c.d. <em>Gender Studies<\/em>, volti a decostruire l\u2019identit\u00e0 personale sessuale dei minori, destinati ad essere imposti nelle scuole e nei vari istituti formativi, anche a prescindere dal consenso genitoriale. L\u2019art. 29 della Costituzione rumena, da questo punto di vista, riconosce invece ai genitori \u00abil diritto di assicurare ai minori l\u2019educazione che sia in accordo con le proprie convinzioni\u00bb personali. Nello stesso tempo, l\u2019art. 48 stabilisce esplicitamente che, ogni condizione \u00abper contrarre, dissolvere o annullare\u00bb il vincolo matrimoniale sono stabilite dalla legge nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da rilevare, da quest\u2019ultimo punto di vista, la recente proposta popolare di emendamento costituzionale che, ad imitazione di quanto gi\u00e0 realizzato in altri Paesi dell\u2019Europa centrale e orientale (ad es. la Croazia), mira a evitare l\u2019introduzione nell\u2019ordinamento rumeno delle c.d. <em>Unioni civili<\/em>, comprese quelle omosessuali, con relativo diritto di adozione, in opposizione agli orientamenti consolidatisi negli ultimi anni nell\u2019Ue. Sono 3 milioni i cittadini rumeni, corrispondenti a circa il 15% della popolazione, che hanno sottoscritto fra il gennaio e l\u2019aprile 2016 la proposta di riforma costituzionale, promossa da una federazione di associazioni denominata \u201cCoalizione per la famiglia\u201d (cfr. <a href=\"http:\/\/www.coalitiapentrufamilie.ro\">www.coalitiapentrufamilie.ro<\/a>) diretta a riconoscere la famiglia naturale, formata da un uomo e una donna, nell\u2019ordinamento della Repubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di una raccolta firme equivalente a sei volte il numero minimo richiesto dalla legge per promuovere l\u2019iniziativa emendativa (500.000), e che ha realizzato quindi un record senza precedenti nella storia delle iniziative popolari non solo in Romania ma in tutti i Paesi europei. La proposta di riforma, presentata agli uffici preposti ai sensi dell\u2019art. 150 che disciplina le \u00abIniziative di riforma costituzionale\u00bb, mira a modificare l\u2019art. 48, comma 1, della Costituzione che, nell\u2019attuale formulazione, recita: \u00abLa famiglia \u00e8 fondata sul matrimonio liberamente contratto tra sposi, sulla loro eguaglianza e sul diritto\/dovere dei genitori di garantire il mantenimento, l\u2019educazione e l\u2019istruzione dei figli\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A motivo della genericit\u00e0 del termine \u00absposi\u00bb, ad avviso dei promotori sarebbe possibile alle istituzioni europee favorire l\u2019introduzione di equiparazione della famiglia alle <em>Unioni civili<\/em>. Al fine di evitare tale rischio l\u2019emendamento verrebbe quindi a riscrivere il testo dell\u2019articolo citato, adottando la formulazione presente nel nuovo Codice civile, entrato in vigore nel 2010, che stabilisce: \u00abLa famiglia \u00e8 fondata sul libero consenso espresso nel matrimonio tra un uomo ed una donna, sulla loro piena parit\u00e0, cosi come sul diritto e il dovere dei genitori di assicurare l\u2019educazione, l\u2019istruzione e la cura dei loro figli\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Attualmente il diritto rumeno non prevede nessuna forma di \u201cmatrimonio\u201d omosessuale. Non sono dunque ammesse nell\u2019ordinamento nazionale le <em>Unioni civili <\/em>n\u00e9 sono riconosciute quelle contratte fuori della Romania. Finora sono stati avanzati due tentativi nella Camera rumena per introdurre la legalizzazione delle convivenze, comprese quelle tra persone dello stesso sesso. Entrambi hanno ottenuto uno scarso successo riscuotendo il voto di soli dieci o poco pi\u00f9 parlamentari, su quasi 600.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come vedremo descrivendo l\u2019evoluzione costituzionale degli altri ordinamenti dei Paesi dell\u2019Europa centrale e orientale, il diritto di famiglia \u00e8 divenuto nell\u2019ultimo decennio un settore nel quale gli Stati nazionali sono intervenuti \u201cin chiave difensiva\u201d per mantenere il rispetto del tradizionale \u201cprincipio di attribuzione\u201d nell\u2019ambito del processo d\u2019integrazione. L\u2019Unione europea, insomma, si vorrebbe ancora non abilitata ad agire fuori dei limiti delle competenze che gli Stati membri le attribuiscono espressamente nei trattati (cfr. Il ruolo delle \u201cnuove\u201d Costituzioni dei Paesi dell\u2019est Europa: la Romania, in G. Brienza, <em>Comunit\u00e0 internazionale e ruolo degli Stati. L\u2019attuale fase storica<\/em>, Prefazione di Mario Adinolfi, <em>Aracne editrice, <\/em>Roma 2016, pp. 53-59).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>* * *<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>La Croce quotidiano<\/strong> 14 settembre 2016<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Guardando a Bulgaria e Repubblica ceca<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Giuseppe Brienza<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Continuiamo ad esaminare, sotto il profilo dell\u2019attuale riemersione del principio di sovranit\u00e0 negli Stati europei, le dinamiche relative alle Costituzioni approvate dopo l\u2019abbattimento del Muro di Berlino da vari Stati dell\u2019Europa centrale e centro-orientale. Abbiamo gi\u00e0 presentato quella della Romania (1991) e, oggi, illustriamo quella della Bulgaria<strong>,<\/strong> entrata in vigore nel 1991 (seguiranno le Carte della Repubblica ceca e slovacca 1992, Polonia 1997 e, infine, dell\u2019Ungheria 2011).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-36412\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Bulgaria_flag.jpg\" alt=\"bulgaria_flag\" width=\"140\" height=\"112\" \/>La <strong>Bulgaria<\/strong> \u00e8 una repubblica parlamentare aderente all\u2019Ue dal 1\u00b0 gennaio 2007, non fa parte dello spazio Schengen e conserva una propria valuta nazionale. La prima Costituzione dopo il regime del \u201csocialismo reale\u201d \u00e8 stata approvata nel luglio 1991 e, finora, ha sub\u00ecto 4 fasi di revisione (2003, 2005, 2006 e 2007). L\u2019attuale testo consolida l\u2019assetto democratico del Paese, con la cancellazione di ogni residuo legame con l\u2019esperienza comunista, apertasi costituzionalmente con la Carta fondamentale adottata nel 1947 sul modello sovietico e jugoslavo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella <em>Parte prima <\/em>della vigente Costituzione, dedicata ai \u201cPrincipi fondamentali\u201d, ci si premura subito di stabilire che \u00abNessuna parte del popolo, n\u00e9 partito politico ed ogni altra organizzazione [comprese quelle internazionali], istituzione statale o individuo pu\u00f2 usurpare l\u2019espressione della sovranit\u00e0 popolare\u00bb (art. 1, comma 3). Determinati a riappropriarsi della propria autonomia interna, i \u201cfondatori\u201d della Repubblica democratica hanno evitato quindi di prevedere qualsiasi norma che possa consentire depotenziamenti o perdite non autorizzate di porzioni di sovranit\u00e0 nazionale. In questo quadro vanno lette anche le due disposizioni dirette ad esplicitare la volont\u00e0 di \u00abpartecipare all\u2019edificazione ed allo sviluppo dell\u2019Unione europea\u00bb (art. 4, comma 3) e \u00abconferire all\u2019Unione europea le competenze derivanti dalla presente Costituzione\u00bb (art. 85, comma 1). Introdotte solo nel 2005, le due norme sono infatti il prodotto di altrettanti emendamenti costituzionali richiesti in fase di negoziazione per l\u2019ingresso del Paese nell\u2019Ue, e sono quindi volte ad una interpretazione circoscritta e funzionale a tale obiettivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Memore delle \u201cespropriazioni\u201d del passato, la Carta fondamentale bulgara prevede poi diversi articoli esplicitamente indirizzati alla salvaguardia della sovranit\u00e0 interna in settori cruciali per l\u2019organizzazione statuale. Si va ad esempio dall\u2019organizzazione delle Forze armate, all\u2019utilizzo ed alla protezione delle risorse naturali, al controllo dell\u2019etere e dello spazio, alla disciplina del diritto di associazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In un contesto di \u201crigidit\u00e0\u201d costituzionale, l\u2019ordinamento della Bulgaria democratica riprende inoltre alcune prerogative tipiche della statualit\u00e0 tradizionale. Si possono citare, al riguardo, la definizione della confessione Cristiana Ortodossa orientale come \u201creligione di Stato\u201d (testualmente: \u00abreligione tradizionale della Repubblica di Bulgaria\u00bb), la facolt\u00e0 del Governo e del Parlamento di istituire monopoli nei settori del \u00abtrasporto ferroviario, del servizio postale e delle telecomunicazioni, dell\u2019utilizzo dell\u2019energia nucleare, della gestione dei materiali radioattivi, degli armamenti e delle sostanze esplosive e potenzialmente tossiche\u00bb, di controllare in esclusiva l\u2019attivit\u00e0 economica, lo sviluppo delle autonomie territoriali, l\u2019organizzazione della sanit\u00e0, dello sport e del turismo e, infine, l\u2019istituzione e finanziamento di scuole e universit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In chiave di piena riaffermazione dei principi di nazionalit\u00e0 e sovranit\u00e0 interna, la Costituzione del 1991 prevede esplicitamente le facolt\u00e0, da parte dello Stato, fra l\u2019altro di: 1) stabilire discrezionalmente, per legge, \u00abcondizioni e procedure per l\u2019acquisizione, la conservazione o la perdita della cittadinanza\u00bb e il conferimento del diritto di asilo agli stranieri; 2) finalizzare la politica estera al \u00abpi\u00f9 alto obiettivo del conseguimento della sicurezza nazionale e dell\u2019indipendenza del Paese\u00bb; 3) definire lo \u00abstudio e l\u2019utilizzo dell\u2019idioma bulgaro come diritto ed obbligo per ciascun cittadino\u00bb; 4) salvaguardare i principi di \u00abtolleranza e rispetto fra i credenti delle varie confessioni religiose e fra questi e i non-credenti\u00bb; 5) mantenere la definizione del matrimonio come \u00abunione libera fra un uomo e una donna\u00bb, conservando contestualmente alla legge nazionale la disciplina della \u00abforma del matrimonio \u00bb e delle \u00abcondizioni e procedure per il suo scioglimento\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-36413\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Cekia-_Flag.jpg\" alt=\"cekia-_flag\" width=\"199\" height=\"112\" \/>Passando ora alla Costituzione della <strong>Repubblica ceca<\/strong>, diciamo subito che la Cekia \u00e8 divenuto uno Stato indipendente a seguito della scissione della Cecoslovacchia nel 1993 e la contestuale nascita di due Repubbliche separate (ceca, appunto, e slovacca). Contemporaneamente alla sua costituzione, il nuovo Stato ha intrapreso una serie di riforme nella prospettiva dell\u2019instaurazione della democrazia e dell\u2019adesione del Paese all\u2019Unione europea. I pi\u00f9 rilevanti aspetti politico-istituzionali di tale processo, implementati nella Costituzione della Repubblica ceca del 1993, che \u00e8 stata poi modificata e integrata con le leggi costituzionali nn. 347\/1997, 300\/2000, 448\/2001, 395\/2001, 515\/2002, 319\/2009 e 71\/2012, sono: 1) la regionalizzazione dell\u2019ordinamento; 2) l\u2019introduzione di clausole e modalit\u00e0 costituzionali volte a introdurre limitazioni nella sovranit\u00e0; 3) la proceduralizzazione di un regime semipresidenzialistico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Cekia ha quindi aderito all\u2019Ue il 1\u00b0 maggio 2004 e, dal 21 dicembre 2007, fa parte anche dello spazio Schengen. Non ha, invece, adottato la moneta unica europea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019attuale configurazione politico-costituzionale della Repubblica ceca, a seguito dell\u2019intenzione ufficializzata nel febbraio 2016 dal capo dello Stato Milo\u0161 Zeman di promuovere un referendum sull\u2019uscita del Paese dall\u2019Ue, \u00e8 potenzialmente soggetta ad un processo di profonda revisione. Pur dicendosi favorevole alla permanenza della Cekia nell\u2019Ue, il presidente Zeman ha motivato la sua proposta sull\u2019esempio della \u201cBrexit\u201d, cio\u00e8 il referendum sulla fuoriuscita della Gran Bretagna dall\u2019Unione europea tenutosi il 23 giugno 2016, evidenziando la necessit\u00e0 di interpellare la cittadinanza a proposito di una eventualit\u00e0 che potrebbe essere decisiva per il futuro del Paese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La decisione assunta da Zeman si presta anche ad essere letta come l\u2019\u201conda lunga\u201d di un processo critico verso le istituzioni europee che \u00e8 stato intrapreso con la legge di revisione costituzionale dell\u20198 febbraio 2012. Con tale riforma, infatti, nella Repubblica ceca \u00e8 stato introdotto il principio dell\u2019elezione diretta del capo dello Stato. Come gi\u00e0 fatto dalla vicina Slovacchia nel 1999, tale importante riforma ha \u201crecepito\u201d il contegno semipresidenzialista operato fin dalla sua elezione dal capo dello Stato Zeman.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Del resto, questo rafforzamento delle prerogative del presidente e, quindi, anche della sovranit\u00e0 interna, era presente gi\u00e0 \u201cin nuce\u201d nell\u2019originaria configurazione dei poteri del presidente nella Costituzione del dicembre 1992. Nella Carta fondamentale, infatti, entrata in vigore il 1\u00b0 gennaio 1993, il capo dello Stato era gi\u00e0 in grado di esercitare \u00abun\u2019ampia serie di competenze senza necessit\u00e0 di controfirma ministeriale. Pur trattandosi quasi sempre di poteri a rime obbligate, che si inseriscono nella formazione dei supremi organi costituzionali secondo logiche di tipo politico che il Presidente non potrebbe sconfessare, resta il fatto che l\u2019armamentario dei poteri costituzionali \u201cautonomi\u201d si presenta pi\u00f9 ampio di quello esistente in altre forme di governo parlamentari (basti ricordare il veto legislativo, una serie di poteri di nomina, la possibilit\u00e0 di adire la Corte costituzionale, la facolt\u00e0 di intervenire in parlamento)\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A questo si aggiunga che la Repubblica ceca \u00e8 stato l\u2019ultimo Stato membro a ratificare un Trattato sul quale negli scorsi anni si \u00e8 investito molto per tentare il rilancio dell\u2019Ue. Parliamo del Trattato di Lisbona che, in Cekia, \u00e8 stato impugnato per ben due volte dinanzi alla Corte costituzionale da parte del presidente della Repubblica, prima e dopo l\u2019approvazione parlamentare. Nella sentenza n. 19 del 26 novembre 2008, pur rigettando il ricorso, i giudici costituzionali hanno espresso una serie di considerazioni di rilievo in merito al concetto di sovranit\u00e0 \u201ccondivisa\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pur dimostrando una chiara fedelt\u00e0 europeista, infatti, la Corte \u00abha posto una serie di contro-limiti alla limitazione della sovranit\u00e0 nazionale\u00bb. Si tratta di considerazioni che poi ribadir\u00e0 nella sentenza del 3 novembre 2009 e tutte militano nel senso di accettare come conforme all\u2019ordinamento costituzionale solo quell\u2019integrazione europea che conduca \u00abad una migliore protezione ed al rafforzamento della sovranit\u00e0 degli Stati membri, in particolare nel contesto economico e geopolitico. Il trasferimento di ulteriori competenze all\u2019Ue non vuol dire che questa acquisisce la \u201ccompetenza sulle competenze\u201d ossia che sia in grado di determinare sovranamente le proprie competenze, come se fosse uno Stato federale\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella citata sentenza del 3 novembre 2009, in risposta alla richiesta dei ricorrenti di stabilire in via definitiva i limiti materiali del possibile trasferimento di competenze dallo Stato nazionale alla Ue, la Corte costituzionale, a differenza di quanto stabilito dal Tribunale costituzionale tedesco nella sua sentenza del 30 giugno 2009, che evidentemente non si sente di seguire in tal punto, ha ritenuto di intervenire su una delle questioni pi\u00f9 dibattute nel lunghissimo procedimento di ratifica del Trattato di Lisbona, ossia la sovranit\u00e0 nazionale (che secondo i ricorrenti sarebbe stata pregiudicata dalle disposizioni del Trattato sulla politica di difesa e di sicurezza europea e anche dal fatto che questo non escluderebbe come fine ultimo dell\u2019Unione la sua trasformazione in uno Stato federale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte, pur ribadendo che \u00abla sovranit\u00e0 statuale non \u00e8 in uno Stato democratico di diritto moderno un fine in s\u00e9 stesso, cio\u00e8 isolato\u00bb, rappresentando piuttosto \u00abun mezzo per integrare i valori fondamentali che sono alla base della costruzione dello Stato democratico di diritto\u00bb, ha precisato che, il trasferimento ad enti sovranazionali di competenze dello Stato, \u00abavviene in base alla libera volont\u00e0 del sovrano\u00bb, da esercitarsi \u00abcon la sua partecipazione attraverso modalit\u00e0 concordate e controllate\u00bb (cfr. Il ruolo delle \u201cnuove\u201d Costituzioni dei Paesi dell\u2019est Europa: la Bulgaria e la Cekia, in G. Brienza, <em>Comunit\u00e0 internazionale e ruolo degli Stati. L\u2019attuale fase storica<\/em>, Prefazione di Mario Adinolfi, <em>Aracne editrice, <\/em>Roma 2016, pp. 59-66).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>* * *<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>La Croce quotidiano<\/strong> 16 settembre 2016<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Guardando a Slovacchia e Polonia<\/strong><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Giuseppe Brienza<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-36414\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/slovacchia_flag.jpg\" alt=\"slovacchia_flag\" width=\"200\" height=\"112\" \/>La <strong>Repubblica slovacca,<\/strong> entrata nell\u2019Ue il 1\u00b0 maggio 2004, \u00e8 fra i Paesi dell\u2019Europa centrale l\u2019unico ad aver aderito, dal 1\u00b0 gennaio 2009, all\u2019euro. Fa anche parte, dal 21 dicembre 2007, dello spazio di Schengen. L\u2019attuale testo della costituzione della Slovacchia, approvato dal Consiglio Nazionale il 1\u00ba settembre 1992, \u00e8 suddiviso in un preambolo e in 9 parti (per un totale di 156 articoli). I legislatori slovacchi hanno iniziato a discutere il relativo progetto di legge costituzionale nell\u2019agosto 1992, mentre i Primi Ministri federali Vladimir Meciar, per la Slovacchia, e Vaclav Klaus per Boemia e Moravia stavano discutendo della divisione della Cecoslovacchia, processo conosciuto come \u201cDivorzio di Velluto\u201d per il modo totalmente pacifico con il quale si \u00e8 svolto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entrata in vigore il 1\u00ba ottobre 1992 (alcune parti il 1\u00ba gennaio 1993), la Carta fondamentale slovacca ha finora subito ben 13 emendamenti, gli ultimi due approvati nel 2014. Uno di questi, rilevante nell\u2019ottica di una rivendicazione della sovranit\u00e0 interna rispetto alle \u201ctendenze\u201d evidenziate in merito dall\u2019Unione europea, \u00e8 stato quello che ha introdotto la puntuale definizione di matrimonio in Costituzione. L\u2019emendamento in parola, votato il 5 giugno 2014, ha infatti riconosciuto l\u2019istituto matrimoniale quale l\u2019\u00abunione unica tra un uomo e una donna\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda il testo, fin dal primo articolo il costituente slovacco si premura di definire la Repubblica come \u00abuno Stato sovrano, democratico e di diritto\u00bb. Si osservano poi diverse disposizioni simili a quelle presenti nella Costituzione ceca. Fra queste: 1) presidente eletto con voto popolare (dal 1999) ogni cinque anni, che \u00e8 capo dello Stato; 2) territorio nazionale diviso in otto \u00abunit\u00e0 territoriali superiori\u00bb (\u00abvy\u0161\u0161ie \u00fazemn\u00e9 celky\u00bb &#8211; plurale abbreviato: V\u00daC -), che dispongono di autonomia regionale; 3) tutela dei diritti degli stranieri e degli appartenenti a minoranze nazionali condizionata a \u00abnon condurre alla minaccia della sovranit\u00e0 e dell\u2019integrit\u00e0 territoriale della Repubblica slovacca ed alla discriminazione degli altri suoi abitanti\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Degno di rilievo l\u2019articolo 7 che, prima di disciplinare la possibilit\u00e0 di \u00abtrasferire l\u2019esercizio di parte dei propri diritti alle Comunit\u00e0 europee ed all\u2019Unione europea\u00bb (comma 2), sembra prediligere per la classica configurazione del regionalismo internazionale stabilendo che \u00abLa Repubblica slovacca pu\u00f2, sulla base di una libera decisione, entrare a far parte di un\u2019unione statale con altri Stati. La decisione di entrare a far parte di un\u2019unione statale con altri Stati oppure di uscire da tale unione viene adottata con legge costituzionale, confermata con referendum\u00bb (art. 7, comma 1).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche lo scenario politico-costituzionale della Slovacchia, come quello ceco attuale, \u00e8 probabilmente destinato a subire nei prossimi anni significativi mutamenti. A seguito delle elezioni politiche del marzo 2016, infatti, un potenziale dirompente per il panorama istituzionale e per la configurazione delle prossime tendenze politiche generali in Slovacchia, \u00e8 stato l\u2019ingresso nel Consiglio nazionale del partito nazionalista ed anti-Ue \u201cL\u2019udov\u00e1 strana Na\u0161e Slovensko\u201d (Partito Popolare \u201cNostra Slovacchia\u201d). Tale partito, che ha conseguito l\u20198,1% delle preferenze ed eletto 14 deputati, annovera infatti fra i principali punti programmatici del suo \u201cManifesto politico\u201d l\u2019obiettivo dell\u2019uscita della Slovacchia dall\u2019euro e, in prospettiva, dalla stessa Ue (cfr. L\u2019udov\u00e1 strana Na\u0161e Slovensko, Our program \u2013 Ten Commandments of our Party, in <a href=\"http:\/\/www.naseslovensko.net\/en\/our-program\/\">www.naseslovensko.net\/en\/our-program\/<\/a>, sito consultato l\u20198 marzo 2016).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per il partito <em>Smer <\/em>che \u00e8 ancora al governo (acronimo di \u201cSoci\u00e1lna demokracia\u201d, \u201cDirezione-Socialdemocrazia\u201d), pur essendosi opposto alle politiche dell\u2019Ue di \u201credistribuzione\u201d continentale dei profughi in base a quote obbligatorie, \u00e8 stato decisamente penalizzato dall\u2019elettorato. Lo <em>Smer<\/em>, il cui leader \u00e8 anche il presidente della Slovacchia, Roberto Fico, ha perso infatti alle ultime politiche quasi 16 punti percentuali, passando dal 44% dei voti del 2012 all\u2019attuale 28,4%.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-36415\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Polonia_flag.jpg\" alt=\"polonia_flag\" width=\"165\" height=\"112\" \/>Passando ora a esaminare la Costituzione della <strong>Polonia<\/strong> democratica, iniziamo rilevando che il Paese \u00e8 strutturato istituzionalmente come una repubblica parlamentare e, dal 1\u00b0 maggio 2004, ha aderito all\u2019Ue. Dal 21 dicembre 2007 \u00e8 anche parte dello spazio Schengen, sebbene conservi tuttora una propria valuta nazionale. La vigente Carta fondamentale, adottata dall\u2019Assemblea Nazionale polacca (<em>Zgromadzenie Narodowe<\/em>) il 2 aprile 1997 ed entrata in vigore il 17 ottobre del medesimo anno, essa risente innanzitutto dell\u2019esigenza di superare completamente tutti quegli aspetti che, in oltre mezzo secolo di comunismo, hanno causato un completo fallimento giuridico, sociale, economico e politico del Paese. L\u2019attuale Costituzione ha preso il posto degli \u201cemendamenti temporanei\u201d, adottati nel 1992, per annullare con effetto immediato l\u2019impalcatura giuridico-istituzionale dalla precedente Costituzione della \u201cRepubblica Popolare\u201d di Polonia, imposta dall\u2019URSS nel 1952.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fin dal primo alinea del <em>Preambolo <\/em>della nuova Carta, i costituenti si sono premurati di proclamare la possibilit\u00e0, riconquistata nel 1989, per la Patria polacca \u00abdi una sovrana e democratica determinazione del Suo destino\u00bb. Con potenziale contrasto con l\u2019ordinamento Ue ed in funzione \u201crivendicativa\u201d della propria sovranit\u00e0 su tale fondamentale ambito, in uno dei primi articoli della Costituzione \u00e8 poi stabilito il dovere dello Stato di riconoscere e promuovere il matrimonio \u00abcome unione dell\u2019uomo e della donna\u00bb, sottoponendo la famiglia, la maternit\u00e0 e la genitorialit\u00e0 \u00absotto la tutela e la cura della Repubblica Polacca\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In totale antitesi con l\u2019impostazione collettivistica del precedente regime comunista, poi, l\u2019art. 23 provvede a stabilire che, le \u201caziende agricole familiari\u201d, costituiscano \u00abla base del sistema agricolo dello Stato\u00bb. Al fine di garantire l\u2019imparzialit\u00e0 delle funzioni legali, giudiziarie e di polizia, la Carta impone che solo funzionari dello Stato, non contemporaneamente incaricati di cariche politiche o di partito, possano esercitare le relative azioni. \u00c8 disposto quindi che anche giudici, militari, procuratori, funzionari del servizio civile, di polizia e dei corpi di difesa del Paese, \u00abnon possono ricoprire la carica di deputato\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019ottica garantista e democratica, gli artt. 39 e 40 della Costituzione proibiscono la pratica della sperimentazione medica forzata, la tortura e le punizioni corporali, laddove quelli dal numero 50 a 56 (Parte su \u201cLibert\u00e0 e Diritti personali\u201d) e da 57 a 59 (\u201cLibert\u00e0 e Diritti politici\u201d) riconoscono l\u2019inviolabilit\u00e0 del domicilio, la libera associazione lavorativa e professionale e il diritto di sciopero. L\u2019art. 53, invece, conferisce protezione per la libert\u00e0 di religione ed il diritto all\u2019educazione religiosa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella definizione delle competenze del Presidente della Repubblica, da rilevare nel senso del presidio costituzionale dei confini delle prerogative statali in chiave anti-Ue, vi \u00e8 l\u2019assegnazione alla massima carica istituzionale del compito di vigilare \u00absulla sovranit\u00e0 e sicurezza dello Stato e sull\u2019inviolabilit\u00e0 e indipendenza del suo territorio\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un nuovo contenzioso della Polonia con le Istituzioni europee si \u00e8 di recente determinato a causa della disciplina restrittiva che il Paese \u00e8 riuscito finora a conservare sull\u2019aborto, con la prospettiva addirittura di abolire questo \u201cdiritto civile\u201d espressa a pi\u00f9 riprese dall\u2019attuale capo dello Stato Andrzej Duda. \u00a0La querelle \u00e8 partita dalla relazione inviata a Varsavia dal Consiglio d\u2019Europa, da parte del commissario preposto ai diritti umani Nils Mui\u017enieks (giugno 2016), diretta a far \u201callargare\u201d le maglie della disciplina nazionale sulla c.d. interruzione volontaria di gravidanza, introdotta in Polonia nel 1993.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tale richiesta il Governo polacco ha risposto negativamente anche perch\u00e9, da alcuni mesi, \u00e8 in atto una raccolta di firme organizzata dal \u201cPiS\u201d, cio\u00e8 il partito \u201cPrawo i Sprawiedlywosc\u201d, che in italiano si traduce con \u201cDiritto e Giustizia\u201d, al quale appartiene anche il Presidente della Repubblica, volta ad abolire la normativa in vigore che ha depenalizzato l&#8217;aborto entro la dodicesima settimana di gestazione soltanto in tre condizioni &#8220;eccezionali&#8221; (quando il feto presenta gravi malformazioni, quando la madre \u00e8 stata vittima di uno stupro o di incesto, e quando la vita della futura madre \u00e8 in pericolo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nonostante ci\u00f2, il partito di maggioranza al potere dopo la grande vittoria elettorale del 25 maggio 2015, per bocca del primo ministro Beata Szydlo, ha dichiarato che intende cancellare l\u2019obbrobrio dell\u2019omicidio \u201cdi Stato\u201d del concepito, appoggiando l\u2019iniziativa popolare in corso promossa dal movimento polacco \u201cPorre fine all\u2019aborto\u201d (cfr. Le Costituzioni della Slovacchia e della Polonia, in G. Brienza, <em>Comunit\u00e0 internazionale e ruolo degli Stati. L\u2019attuale fase storica<\/em>, Prefazione di Mario Adinolfi, <em>Aracne editrice, <\/em>Roma 2016, pp. 66-70).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>* * *<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>La Croce quotidiano<\/strong> 17 settembre 2016<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Guardando all\u2019 Ungheria di Orb\u00e1n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Giuseppe Brienza<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-36416\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Ungheria_flag.jpg\" alt=\"ungheria_flag\" width=\"200\" height=\"112\" \/>L\u2019<strong>Ungheria<\/strong> \u00e8 una repubblica parlamentare che ha fatto ingresso nell\u2019Ue il 1\u00b0 maggio 2004. Il Paese magiaro dispone di una propria valuta nazionale e, dal dicembre 2007, \u00e8 parte anche dello spazio Schengen, sebbene termini e prospettive di tale adesione sono attualmente soggette a crisi e contestazioni dal cui esito dipender\u00e0 anche la sopravvivenza o meno del Trattato sulla libera circolazione delle persone in Europa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019aprile 2011 l\u2019Assemblea nazionale della Repubblica Ungherese ha adottato la nuova Costituzione, attualmente vigente ed entrata in vigore il 1\u00b0 gennaio 2012 che, come noto, ha attirato numerose critiche, di carattere formale e sostanziale, da parte delle Istituzioni europee. Il conflitto ha assunto una particolare gravit\u00e0 poich\u00e9, come rilevato dalla prevalente dottrina giuridica ungherese, la Legge Fondamentale si ricollega profondamente alla storia costituzionale ed alla tradizione giuridica del Paese. Solo seguendo lo sviluppo storico del diritto pubblico magiaro, infatti, ha sostenuto ad esempio Katalin Egresi, docente nella facolt\u00e0 di Giurisprudenza dell\u2019Universit\u00e0 di Gy\u02ddor, \u00e8 possibile giungere ad una interpretazione completa ed oggettiva della nuova Carta. Si tenga inoltre conto che, fino all\u2019approvazione della Legge fondamentale, l\u2019Ungheria era rimasta l\u2019unica nazione che ancora manteneva una Costituzione provvisoria, datata 1949, improntata su un\u2019ideologia totalitaria che \u00e8 oggi ripudiata da (quasi) tutto il mondo civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il testo della nuova Costituzione, composto di 105 articoli, si divide in tre parti: la prima, dedicata ai fondamenti dell\u2019ordinamento, la seconda ai diritti e doveri del cittadino (intitolata \u201c<em>Libert\u00e0 e responsabilit\u00e0<\/em>\u201d), la terza all\u2019organizzazione dello Stato (artt. da 1 a 54). La dottrina giuridico-politica sottesa al testo, che esprime lo spirito e il senso storico dello Stato ungherese, \u00e8 quella della Sacra Corona, esplicitamente menzionata nel lungo Preambolo premesso alla Costituzione. Con l\u2019entrata in vigore di quest\u2019ultima, tale concezione si \u00e8 rafforzata non soltanto tramite il testo scritto, ma anche in virt\u00f9 delle successive e conformi interpretazioni dei giuristi e delle Corti nazionali. Il cardine della dottrina della Sacra Corona risiede nel concetto di sovranit\u00e0 dello Stato, strettamente collegata all\u2019idea della continuit\u00e0 della nazione, tanto che la dottrina arriva ad affermare che \u00e8 \u00ablo spirito della costituzione storica che porta in s\u00e9 anche la costituzionalit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In virt\u00f9 della dottrina della Sacra Corona, il ruolo dello Stato ritorna preminente nelle funzioni riguardanti l\u2019amministrazione pubblica e l\u2019indirizzo di politica economica. Si tratta, com\u2019\u00e8 evidente, di un collegamento all\u2019idea dello <em>Stato organico <\/em>che \u00e8 stato, per secoli, identificato nella forma monarchica, e che si contrappone pertanto a quella concezione di \u201cStato minimo\u201d e minimo-interferente (teoricamente) delineato dalla \u201ccostituzione economica\u201d dell\u2019Ue.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ulteriore fattore di non conformit\u00e0 dell\u2019ordinamento ungherese rispetto a quello prefigurato dall\u2019Unione europea riguarda la visione giusnaturalista del primo e quella giuspositivista e convenzionalista del secondo. Infatti, a differenza di quanto emerge nelle normative e nella giurisprudenza Ue, il catalogo dei diritti umani e il diritto di famiglia sono configurati nella Legge Fondamentale come inerenti \u00aball\u2019essenza trascendente della persona, poich\u00e9 la vita e la dignit\u00e0 sono intangibili per il diritto [e] non hanno funzione di diritti fondamentali, ma sono valori supremi\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella nuova Costituzione ungherese si fa quindi esplicito riferimento al \u00abruolo del Cristianesimo nella preservazione della nazione\u00bb e sono inoltre presenti norme generali conseguenti a questo riconoscimento come la difesa della vita sin dal concepimento, la tutela della famiglia naturale e il divieto alle pratiche eugenetiche che, nell\u2019attuale contesto dell\u2019Ue, appaiono in controtendenza. \u00c8 il Parlamento europeo l\u2019Istituzione che rivolge i primi rilievi critici alla Legge Fondamentale del 2011, contestando preliminarmente il carattere poco trasparente ed i tempi eccessivamente ristretti del processo costituzionale, che non avrebbero consentito un sostanziale dibattito pubblico sul progetto. In realt\u00e0, come di recente osservato dall\u2019Ambasciatore della Repubblica d\u2019Ungheria in Italia J\u00e1nos Balla, \u00abil dibattito che ha preceduto la sua approvazione \u00e8 stato molto ampio e approfondito coinvolgendo circa un milione di cittadini. Tanti sono, infatti, gli ungheresi che hanno risposto al formulario inviato dal governo che affrontava una dozzina di questioni che la nuova Costituzione avrebbe dovuto sancire\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nelle risoluzioni votate il 5 luglio 2011 ed il 16 febbraio 2012, l\u2019Assemblea di Strasburgo ha addebitato all\u2019Ungheria il mancato rispetto di una serie di principi che, in base agli obblighi internazionali sottoscritti, il Paese magiaro avrebbe dovuto rispettare e promuovere, come ad esempio il divieto della pena di morte e di ogni discriminazione fondata sull\u2019\u201c<em>orientamento sessuale<\/em>\u201d. Il Parlamento europeo ha quindi espresso \u00abgrave preoccupazione per la situazione in Ungheria per quanto concerne l\u2019esercizio della democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto e la protezione dei diritti umani e sociali, il sistema di controlli e contrappesi, l\u2019uguaglianza e la non discriminazione\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contestualmente i deputati di Strasburgo hanno demandato alla \u201cCommissione per le libert\u00e0 civili, la giustizia e gli affari interni\u201d il compito di verificare se le autorit\u00e0 ungheresi hanno seguito le raccomandazioni della Commissione e del Parlamento presentandone i risultati in una relazione, che sar\u00e0 il \u201cRapporto Tavares\u201d, dal nome dell\u2019eurodeputato \u201cverde\u201d che l\u2019ha stilato e fatto approvare da Strasburgo nel luglio 2013. Entrando in un settore assai delicato e di pertinenza degli Stati nazionali come il diritto di famiglia, tale Commissione ha fra l\u2019altro espresso \u00abserie riserve\u00bb sulla normativa ungherese relativa alla \u00abprotezione dei valori familiari\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Uno dei rilievi in questione attiene all\u2019articolo L (13) della prima parte della Legge Fondamentale, che protegge il matrimonio come unione di un uomo e di una donna e riconosce la famiglia come fondamento della nazione, incoraggiando la natalit\u00e0. Nonostante l\u2019assenza di un <em>consensus <\/em>europeo disciplinante l\u2019istituto del matrimonio, il Parlamento europeo ha utilizzato lo strumento della risoluzione per il perseguimento di obiettivi prettamente politici come l\u2019equiparazione della famiglia alle convivenze, comprese quelle omosessuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo citato della Costituzione ungherese, proprio alla luce dei recenti orientamenti emersi in sede Ue, ha inteso con l\u2019articolo L (13) prevenire una futura attribuzione alle coppie dello stesso sesso, sia pure stabili o \u201cregistrate\u201d, di diritti o facolt\u00e0 tipicamente discendenti dal matrimonio. Peraltro, fin dal 2009, \u00e8 stata approvata nell\u2019ordinamento ungherese una legge che tutela le \u201cunioni domestiche registrate\u201d, entrata in vigore nel luglio dello stesso anno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale normativa riconosce ai conviventi molti dei diritti e dei doveri discendenti dal matrimonio, tranne la possibilit\u00e0 di adottare un cognome comune, di avvalersi del diritto di adozione congiunta o adozione dei figli del convivente (<em>stepchild adoption<\/em>) e, infine, di ricorrere a tecniche di fecondazione artificiale. Con l\u2019articolo di \u201cchiusura\u201d introdotta nella nuova Costituzione, pertanto, si suggella tale percorso normativo con un divieto esplicito impeditivo di qualsiasi futura equiparazione tra le convivenze, comprese quelle omosessuali, e la famiglia fondata sul matrimonio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo II della seconda parte della Legge Fondamentale ungherese prevede l\u2019inviolabilit\u00e0 del diritto alla vita e la tutela della dignit\u00e0 umana fin dal concepimento. Tale norma, in considerazione che lo Stato moderno, \u00aboltre a dover tutelare la vita del feto deve proteggere l\u2019integrit\u00e0 fisica della madre per la quale l\u2019aborto pu\u00f2 non essere una scelta se a repentaglio \u00e8 la sua stessa vita\u00bb, \u00e8 stata criticata in sede Ue, in quanto restrittiva del ricorso alla c.d. <em>interruzione volontaria della gravidanza<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Commissione europea ha quindi avviato, nel gennaio 2012, tre procedimenti di infrazione nei confronti di un pacchetto di norme di legge varato dal Governo ungherese in applicazione alla Legge Fondamentale. Le normative \u201cincriminate\u201d sono quelle relative all\u2019indipendenza della Banca Centrale, alle misure nei confronti dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ed all\u2019autorit\u00e0 responsabile della protezione dei dati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutte queste iniziative \u201ccensorie\u201d, possiamo dire, sono finora sostanzialmente rimaste frustrate. Secondo il governo di Budapest, infatti, i documenti critici della Legge Fondamentale approvati dal Parlamento europeo, oltre che ripieni \u00abdi gravi errori oggettivi\u00bb, scontano nei loro contenuti \u00abla natura inevitabilmente politica della composizione di una istituzione europea quale \u00e8 il Parlamento di Strasburgo, commissioni comprese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il governo ungherese, comunque, pur avendo approvato successivamente all\u2019entrata in vigore della Legge Fondamentale diverse modifiche alla Costituzione conformemente alle indicazioni pervenute dall\u2019Ue, ha avuto alla fine buon gioco nel denunciare nel \u201cRapporto Tavares\u201d come un documento politico \u00abredatto da un deputato del Parlamento europeo che probabilmente non conosce la realt\u00e0 ungherese\u00bb, originato nell\u2019opposizione interna per screditare il governo del premier Viktor Orb\u00e1n. Secondo J\u00f2szef Sz\u00e0jer, vicepresidente del Ppe al parlamento europeo, il \u201cRapporto Tavares\u201d \u00e8 stato di fatto \u201ccommissionato\u201d dall\u2019Eurogruppo socialista all\u2019ex ministro degli esteri ungherese, allora parlamentare a Strasburgo, Kinga G\u00f2ncz (cfr. La Costituzione dell\u2019Ungheria, in G. Brienza, <em>Comunit\u00e0 internazionale e ruolo degli Stati. L\u2019attuale fase storica<\/em>, Prefazione di Mario Adinolfi, <em>Aracne editrice, <\/em>Roma 2016, pp. 70-78).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quelli che seguono sono estratti dell\u2019ultimo libro di Giuseppe Brienza, collaboratore de La Croce, che vogliono testimoniare da una parte il crescente interesse dell\u2019occidente europeo per le nazioni dell\u2019ex blocco sovietico, dall\u2019altra il senso nazionalistico che in quei contesti sociopolitici torna a innervarsi nella vita pubblica e nelle rappresentanze politiche \u00a0* * *\u00a0<\/p><p><a class=\"more-link btn\" href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-rinascita-della-nazione-nellaltra-europa\/\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":36410,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14,108],"tags":[2502,2119,830,2503,547,2504,405],"class_list":["post-36408","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-europa-e-ue","category-paesi-e-continenti","tag-bulgaria","tag-costituzione","tag-polonia","tag-repubblica-ceka","tag-romania","tag-slovenia","tag-ungheria","item-wrap"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - 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