{"id":1703,"date":"2005-11-18T14:43:40","date_gmt":"2005-11-18T13:43:40","guid":{"rendered":""},"modified":"2015-11-17T16:17:24","modified_gmt":"2015-11-17T15:17:24","slug":"bene-della-vita-e-controllo-della-morte-riflessioni-giuridiche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/bene-della-vita-e-controllo-della-morte-riflessioni-giuridiche\/","title":{"rendered":"Bene della vita e controllo della morte: riflessioni giuridiche (*)"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: center;\"><strong><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2005\/11\/eutanasia.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-27794\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2005\/11\/eutanasia.jpg\" alt=\"eutanasia\" width=\"250\" height=\"168\" \/><\/a>Michele C. del Re<\/strong><\/div>\n<p><strong>1.<\/strong> Premessa: la vita, bene o strumento?<\/p>\n<p><strong>2.<\/strong> Il controllo della morte<\/p>\n<p><strong>3.<\/strong> Eutanasia attiva e passiva, rifiuto di terapia, rifiuto di terapia<\/p>\n<p><strong>4.<\/strong> Il consenso a morire<\/p>\n<p><strong>5.<\/strong> Limiti alla disponibilit\u00e0 del corpo e della vita<\/p>\n<p><strong>6.<\/strong> Un esempio di schema di legge per l\u2019eutanasia<\/p>\n<p><strong>7.<\/strong> Morte pietosa e libera morte: il tormentato percorso<\/p>\n<p><strong>8.<\/strong> Leggi vigenti. Riferimenti<\/p>\n<p><strong>9.<\/strong> Conclusione: sanare i disagi, rispettare la vita, lenire il dolore.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<div><strong>1<\/strong>. <strong>Premessa: la vita, bene o strumento?<\/strong><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8 possibile affrontare gli aspetti giuridici del problema dell\u2019eutanasia e del suicidio, che si pu\u00f2 raccogliere sotto il denominatore comune \u201ccontrollo della morte\u201d, senza richiamare innanzi tutto le diverse posizioni metagiuridiche assunte nei confronti della scelta per la morte.Le norme di legge vigenti hanno un senso, una portata, una lettura insomma, in forza delle ideologie sottostanti, le quali trovano, per dir cos\u00ec, il loro luogo operativo non soltanto nella costituzione formale, ma anche nella costituzione materiale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alcuni giuristi affermano\u00a0 che si deve escludere ogni giudizio preliminare di carattere etico o religioso, ma poi sostengono che il diritto \u00e8 bilanciamento di beni giuridici gerarchicamente ordinati: entrano\u00a0 cos\u00ec in contraddizione perch\u00e9 la determinazione della qualit\u00e0 di bene avviene sempre sul piano metagiuridico della coscienza sociale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La peculiarit\u00e0 del metodo giuridico sta piuttosto nel fatto che la \u201cverit\u00e0 giuridica\u201d si verifica per induzione, risalendo dal combinato disposto delle norme scritte, alle Grundnormen\u00a0 metagiuridiche, considerando \u201cvera\u201d quella concezione che riesce a conciliarsi con tutte le norme del sistema giuridico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Soltanto quando una norma appare contraddittoria col sistema si potr\u00e0 tentare di espungerla dichiarandone l\u2019incostituzionalit\u00e0, ma \u00e8 scorretto metodologicamente dichiarare contraria ai principi costituzionali una norma in armonia col sistema, anche se appare in contrasto con un\u2019ideologia diffusa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo la concezione etico-religiosa che \u00e8 propria della tradizione giudaico-cristiana[2] ed ha permeato tutta la cultura occidentale, la vita stessa \u2013 mistero indefinibile di per s\u00e9 &#8211; \u00e8 un bene, un dono,\u00a0 sicch\u00e9 essa \u00e8 sacra indipendentemente dalla quantit\u00e0 di felicit\u00e0, di benessere che offre. Sacra e indisponibile \u00e8 dunque la vita del malato sofferente quanto quella della persona sana, colma di joie\u00a0 de vivre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se essere e bene sono identici, se essere per l\u2019uomo \u00e8 essere nell\u2019entit\u00e0 totale corpo\/anima, la vita, anche per il sofferente, \u00e8 da considerarsi un bene. D\u2019altronde il mistero del male nell\u2019economia della vita, pu\u00f2 risolversi rifiutando la propria condizione di vivente?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per S. Tommaso [3], tre sono le ragioni che militano contro la liceit\u00e0 del suicidio: chi si uccide viola la legge naturale di carit\u00e0 che impone d\u2019amare se stessi; offende la comunit\u00e0, in quanto ciascuno \u00e8 parte di essa; offende Dio, perch\u00e9 ciascuno non appartiene a s\u00e9 stesso, ma a Dio e non pu\u00f2 disporre di ci\u00f2 che non \u00e8 suo [4].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tanto meno pu\u00f2 disporne la societ\u00e0 se non per ragioni di giustizia \u201cin casi di estrema gravit\u00e0\u201d [5]. Corollario giuridico di questa posizione \u00e8 logicamente quello del divieto legale del suicidio o almeno del disfavore al suicidio, e, a maggior ragione, di ogni intervento mortifero che prescinda dalla volont\u00e0 del soggetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Concezione\u00a0 soggettivistica, opposta alla precedente \u00e8 quella che la vita \u00e8 soltanto un mezzo per godere di beni che il mondo offre,\u00a0 sicch\u00e9 quel che conta non \u00e8 tanto la vita quanto la qualit\u00e0 della vita. La vita \u00e8 un bene disponibile (perch\u00e9 \u00e8 bene solo se sussiste un interesse a mantenerlo), anche al di l\u00e0 delle prescrizioni di legge, sicch\u00e9 la legge deve intervenire soltanto per disciplinare \u2013 direi, anche facilitare &#8211; l\u2019uso del diritto alla morte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa tesi si coordina con la concezione\u00a0 sociologica (si potrebbe dire hobbesiana?) dei fondamenti del diritto, quale \u00e8 accolta, ad esempio, in parte\u00a0 della giurisprudenza e dottrina statunitense [6]; l\u2019impostazione prescinde dal valore in s\u00e9 del bene, ma si richiama agli interessi convergenti o contrastanti dell\u2019individuo e della comunit\u00e0 organizzata. La comunit\u00e0 organizzata pu\u00f2 interferire nella assoluta libert\u00e0 dell\u2019individuo, soltanto quando l\u2019atto del privato crea un clear and present danger (evidente ed attuale pericolo) in un settore vitale ed essenziale della societ\u00e0 organizzata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il diritto a privare un individuo della sua facolt\u00e0 di rinunciare alla vita rifiutando le cure mediche o con un\u2019azione positiva di suicidio \u00e8 collegato e determinato dal bilanciamento degli interessi\u00a0 in gioco: \u201cper esempio, nei casi che riguardano pazienti con una prognosi negativa anche in caso di trattamento, l\u2019interesse dello Stato \u00e8 assai minore di quello che ha nell\u2019ipotesi di un individuo che se curato ha un\u2019aspettativa di vita sana e lunga\u201d [7], sicch\u00e9 \u00e8 ragionevole mandar esente da pena il medico che stacca, a richiesta, la spina, nei casi incurabili. n questa visione del mondo, il precetto <em>salus aegroti suprema lex<\/em> \u00e8 sostituita dal precetto <em>voluntas aegroti suprema lex<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">O addirittura la societ\u00e0 organizzata potr\u00e0 legiferare tenendo conto che se lo strumento-vita funziona male il medico potr\u00e0 intervenire con la campana a morte per i sofferenti, tra l\u2019altro inutili e costosi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Credo tuttavia che il punto di partenza per la valutazione possa prescindere da ogni concezione\u00a0 filosofica e trovar fondamento sul dato obiettivo dell\u2019istinto di conservazione, sull\u2019impulso arazionale a conservare nel tempo la vita, il misterioso equilibrio instabile dell\u2019organismo, che fa parte del patrimonio genetico dell\u2019uomo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vivere e sopravvivere \u00e8 programma fondamentale della biologia, non solo per gli uomini, sicch\u00e9 alla stregua di esso che deve valutarsi ogni intervento che vada contro il tab\u00f9 fondamentale, indiscutibile proprio perch\u00e9 insito nelle strutture portanti del nostro esistere. Su questo punto la dottrina \u2013 diffusissima in tema di libert\u00e0 \u2013 resta muta, perdendo di vista un fatto sociobiologico altrettanto importante della socialit\u00e0, per l\u2019uomo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Direi che ecologia ed etologia umana debbono finalmente riscoprirsi dal giurista che spesso si chiude in un circolo di autoreferenze senza uscita. Significativa per la motivazione, che pone in primo luogo l\u2019istinto di conservazione \u00e8 la decisione nel caso\u00a0 Hales v Petit (1981); in esso la Corte enunci\u00f2 alcune considerazioni sulla ratio che \u00e8 a fondamento delle norme sul suicidio: Il suicidio \u00e8 contro natura, perch\u00e9 contrario a quelle regole di auto-conservazione che sono proprie di tutti gli esseri viventi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sotto questo profilo, non pu\u00f2 concepirsi un diritto di estinguere il presupposto sul quale tutti i diritti si fondano. In secondo luogo, il suicidio \u00e8 contro Dio, in quanto \u00e8 una rottura del comandamento \u201cnon uccidere\u201d (Dio \u00e8 richiamato nella Costituzione americana, sicch\u00e9 l\u2019argomentazione \u00e8 considerata valida anche sub specie iuris).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il suicidio, poi, \u00e8 contro lo Stato, contro il Re, nel senso che \u201cil Re, che ha il governo del popolo, si preoccupa del cattivo esempio che il suicida d\u00e0 ai consociati\u201d, sicch\u00e9 lo Stato ha il dovere di ostacolare ogni condotta che possa incoraggiare il suicidio [8]. Esposti questi orientamenti [9], vedremo che oggi le norme giuridiche vigenti in Italia, ed in particolare il nostro codice penale, rispecchiano e si fondano sul rispetto della vita, sentita come bene in s\u00e9, anche se non assoluto, coerentemente con il portato sociobiologico della lotta per la sopravvivenza da cui nasce (o con il quale \u00e8 correlata) la tradizione storica [10].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2. Il controllo della morte<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il dibattito [11] tra i giuristi assume andamento tumultuoso, talvolta contraddittorio, perch\u00e9 le scoperte scientifiche e le innovazioni tecniche hanno persino messo in crisi la nozione di morte e di vita,\u00a0 rendendo necessario stabilire un criterio oltre il buon senso, per determinare la distinzione tra il morto e il vivo [12].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019organismo vivente riesce a ritardare i processi entropici che portano alla stasi; la morte si ha appunto quando i processi entropici riprendono il sopravvento [13]. L\u2019identificazione intuitiva della\u00a0 vita con il basso livello di entropia spiega perch\u00e9 sia difficile accettare l\u2019idea che un complesso biologico che in qualche modo, sia pure con l\u2019ausilio delle macchine, ancora \u201cestrae ordine\u201d dall\u2019esterno, si sottrae dal decadimento verso l\u2019equilibrio (cuore e polmoni attivi), sia non-vivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli interventi chimici, fisici e chirurgici hanno prospettato nuove forme per il\u00a0 controllo della morte, rendendo possibile da un lato un prolungamento di\u00a0 attivit\u00e0 biologica\u00a0 puramente meccanica (talvolta con accanimento terapeutico),\u00a0 d\u2019altra parte una estinzione della vita in modo quieto e atarassico, ad esempio attraverso l\u2019agonia per <em>aquam in venam<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli ordinamenti giuridici riflettono il disorientamento di fronte al problema e alle sue nuove forme, anche se si deve riconoscere nella societ\u00e0 occidentale una tendenza forte per la tutela della vita (si pensi alla abolizione della morte come pena, alla condanna della guerra, qualora non determinata dalla stretta, attuale necessit\u00e0 di difendersi).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di queste nuove raffinate forme di controllo della morte, quali sono lecite, quali sono criminose? Molte difficolt\u00e0 per l\u2019esatto inquadramento del problema vengono dall\u2019uso variabile delle parole, a volte voluto per sostenere la propria tesi nella battaglia verbale tra sostenitori dell\u2019una o dell\u2019altra tesi [14]: in questo campo \u00e8 particolarmente evidente che <em>words have uses, no meanings,<\/em> che l\u2019equivocit\u00e0 di certi termini \u00e8 soltanto velata dalla apparente scientificit\u00e0 [15] mentre il diritto esige una precisione di termini che escluda o limiti al massimo possibile, ogni incertezza definitoria, che rende ovviamente elastico il precetto e facile l\u2019arbitrio del giudicante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel campo del diritto penale, vista la natura afflittiva della sanzione, il principio di stretta legalit\u00e0, di determinatezza del precetto\u00a0 ha rango di norma costituzionale, dovendosi ricorrere per quanto possibile a elementi descrittivi e non normativi nella costruzione della fattispecie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>3.<\/strong> <strong>Eutanasia attiva e passiva, rifiuto di terapia, suicidio assistito.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La eutanasia passiva consiste nel non ritardare la morte di una persona, lasciando che la natura abbia il suo corso abolendo i mezzi chimici e fisici di prolungamento della vita applicati al paziente, ad esempio, sconnettendo le macchine [16] che sostengono polmoni e cuore, cessando le cure mediche, cessando il nutrimento o anche evitando di usare meccanismi per rimettere in moto il cuore che si \u00e8 fermato [17].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Costituisce eutanasia passiva \u2013 ma spesso si usa l\u2019espressione eutanasia indiretta [18] &#8211;\u00a0 la somministrazione di palliativi, che possono consistere in abbondanti dosi di morfina (o altro possente antidorifico) per il controllo del dolore con eventuale ed indiretto effetto letale, effetto anche se preveduto, non\u00a0 voluto dall\u2019operatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Queste procedure si riferiscono al malato terminale o alla persona in uno stato vegetativo persistente, cio\u00e8 all\u2019individuo con danno cerebrale tale per cui non pu\u00f2 la persona riacquistare coscienza. La eutanasia passiva consentita\u00a0 rientra nella species del rifiuto di terapia, ma nei casi di rifiuto di trattamento medico, non sempre \u00e8 l\u2019intenzione di morire\u00a0 che spinge al rifiuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019unica situazione nella quale si pu\u00f2 dire che intento della persona interessata \u00e8 quello di morire \u2013 oltre al caso di eutanasia passiva del malato terminale che vuole affrettare la morte incombente &#8211;\u00a0 si ha quando il soggetto rifiuti un trattamento relativamente facile, non troppo costoso, non fortunoso, e che non comporti una lesione grave (ad es. il diabetico che rifiuta l\u2019iniezione di insulina, si pu\u00f2 dire che cerchi la morte); certo non \u00e8 facile trovare altre ipotesi nelle quali si possa considerare il rifiuto di trattamento come volont\u00e0 di suicidio [19].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso di rifiuto di terapia, l\u2019intervento terapeutico del medico contro la volont\u00e0 del malato, \u00e8 lecito, illecito o addirittura doveroso? A chi spetta il controllo della morte? La dottrina \u00e8 divisa. L\u2019art. 32 Cost. esplicitamente dichiara la salute interesse della collettivit\u00e0, mentre l\u2019art. 42 e l\u2019art. 2 Cost. prevedono un impegno sociale, attivo, nei confronti della societ\u00e0, prevedono, insomma, una sorta di divieto d\u2019abbandono della battaglia della vita, sicch\u00e9 il medico non potrebbe rinunciare al suo compito istituzionale terapeutico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019opposto, secondo la prevalente dottrina il medico \u00e8 esente da responsabilit\u00e0 se si astiene da praticare trattamenti a chi li rifiuta, salvo che non sia obbligato per legge; anche in tal caso, peraltro, non pu\u00f2 usare la coercizione. Si invocano gli artt. 13 e 32 della Costituzione da cui si pu\u00f2 desumere il principio di autodeterminazione terapeutica [20].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel codice deontologico d\u2019altronde, all\u2019art. 35, in applicazione di questo\u00a0 orientamento, si stabilisce che l\u2019opposizione al trattamento non ha effetto, se il trattamento \u00e8 obbligatorio per legge, ma il medico non pu\u00f2 imporre comunque \u201ctrattamenti fisicamente coattivi\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Distinguerei le situazioni: se l\u2019opposizione del paziente \u00e8 nei confronti di trattamenti che non incidono sull\u2019incombente destino di morte, la rinuncia all\u2019intervento da parte del medico \u00e8 obiettivamente non offensiva del bene, sicch\u00e9 il medico non \u00e8 in nessun modo autorizzato a superare il rifiuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se l\u2019intervento medico potrebbe salvare la vita,\u00a0 l\u2019intervento \u00e8 legittimo sotto il profilo del fine di evitare un danno maggiore di quello provocato con l\u2019intervento coattivo,\u00a0 ma l\u2019intervento del medico potrebbe costituire violenza privata ex art. 610 cod. pen., sicch\u00e9 le considerazioni sopra svolte valgono anche per l\u2019ipotesi di rifiuto di cure per malattia incurabile [21].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La eutanasia attiva, detta anche uccisione pietosa (mercy-killing), comporta la causazione della morte di una persona attraverso una azione diretta in risposta ad una richiesta della persona stessa o comunque col consenso del morituro (eutanasia attiva consensuale) o senza il consenso. L\u2019attivit\u00e0 del terzo pu\u00f2 limitarsi ad aiutare ed agevolare il suicidio (suicidio assistito)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019eutanasia attiva non consentita, rientra nella fattispecie dell\u2019omicidio volontario. Soltanto una aberrante visione strumentale dell\u2019individuo nei confronti della societ\u00e0 pu\u00f2 ammettere una eutanasia non consentita [22]. Per un riferimento normativo, se ce ne fosse bisogno, richiamo l\u2019art. 32 cost. per la salvaguardia della vita, e l\u2019art. 3 cost. che statuisce il principio di eguaglianza e di pari dignit\u00e0 tra gli esseri umani, che non permette\u00a0 che si attribuisca ad uno o pi\u00f9 soggetti di stabilire se un individuo anche se malatissimo debba vivere o no [23].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda invece l\u2019eutanasia attiva consentita, il nostro sistema giuridico pone un divieto rigoroso nella vigente normativa penale e, di riflesso, nel codice di deontologia medica (art. 35 [24]). La nostra legge peraltro conosce (e punisce con pene di diversa entit\u00e0), l\u2019omicidio volontario (art. 575) cod. pen.), la fattispecie autonoma di omicidio del consenziente (art. 579 cod. pen.) e l\u2019istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 cod. pen.) [25].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Integra omicidio del consenziente il fatto di chi provoca la morte\u00a0 sostituendosi nell\u2019attivit\u00e0 mortifera all\u2019aspirante suicida pur con il consenso di questi ed assume l\u2019iniziativa non solo per la causazione materiale, ma anche nelle determinazioni volitive specifiche. Agevolazione al suicidio si verifica quando il suicida resta\u00a0 dominus della propria azione\u00a0 e realizza anche materialmente di mano propria l\u2019uccisione [26].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il suicidio assistito rientra in genere nella fattispecie dell\u2019art. 580 cod. pen., anche se fornire la macchina suicidiaria\u00a0 pone il problema dell\u2019identificazione della fattispecie. In realt\u00e0, il nostro sistema contempla tra i principi di etica sociale il divieto di uccidere, considerandolo ineludibile;\u00a0 coerentemente con tale principio si nega la concessione dell\u2019attenuante del motivo d\u2019alto valore morale e sociale (art. 62, n 1. cod. pen.) a chi uccide per piet\u00e0 [27]. Invero non pochi autori auspicano la concessione dell\u2019attenuante alla eutanasia anche non consentita [28].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 stata invocato lo stato di necessit\u00e0, non tanto in riferimento all\u2019art. 54 cod pen., ma alla seelische not o alla inesigibilit\u00e0 di un comportamento diverso da parte del familiare. Di fronte a casi limite nei quali sembra sussistere una sorta di fatale necessit\u00e0, si deve tener conto che vi \u00e8 \u201cil rischio di una eutanasia incontenibile, in quanto, una volta infranto il principio di intangibilit\u00e0 della vita umana, si pu\u00f2 aprire un circolo vizioso difficilmente frenabile\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Invero, corrono proposte per la depenalizzazione dell\u2019eutanasia attiva, consensuale [29], che non costituirebbe violazione del divieto di uccidere. Ma il principio <em>salus aegroti suprema lex <\/em>pu\u00f2 esser sostituito da quello <em>voluntas aegroti suprema lex<\/em>? Comunque anche i promotori della liberalizzazione della eutanasia attiva, consensuale, si rendono conto che una legge permissiva potrebbe costituire \u201cun alibi per incurie sociali che determinino il malato terminale a optare per un commiato anticipato che non crei problemi ai familiari\u201d [30].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli argomenti contro l\u2019eutanasia attiva consentita sono raccolti schematicamente cos\u00ec, da Peter Saunders (medico del Christian medical fellowship d\u2019Australia, paese che ha una legge permissiva) che riporto senza commento:<\/p>\n<p>1.\u00a0l\u2019eutanasia consentita non \u00e8 necessaria perch\u00e9 esistono trattamenti alternativi.<br \/>\n2.\u00a0Le\u00a0 richieste non sempre sono libere e volontarie.<br \/>\n3. L\u2019eutanasia volontaria toglie al malato la finale maturazione dei rapporti umani.<br \/>\n4. L\u2019eutanasia affossa la ricerca scientifica.<br \/>\n5. Casi controversi portano a leggi ingiuste.<br \/>\n6.\u00a0 L\u2019autonomia \u00e8 importante, ma non assoluta.<br \/>\n7.\u00a0 L\u2019eutanasia volontaria porta al \u201cturismo eutanasico\u201d.<br \/>\n8.\u00a0 L\u2019e. v. cambia la coscienza sociale.<br \/>\n9.\u00a0\u00a0L\u2019e. v. viola i codici storicamente accettati dell\u2019etica medica.<br \/>\n10. L\u2019e. v. d\u00e0 troppi poteri ai medici.<br \/>\n11. L\u2019e. v. conduce inevitabilmente alla eutanasia involontaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Certo, la liceizzazione della eutanasia\u00a0 ha notevoli effetti sociali di cui si deve tener conto. Il riflesso sull\u2019attivit\u00e0 medica e in particolare sull\u2019attivit\u00e0 dello psicologo pu\u00f2 assumere aspetti devastanti. Il precetto tradizionale con la forza di tab\u00f9 sotto il profilo emotivo con la forza di vera e propria Grundnorm, sotto il profilo etico per il medico \u00e8 il <em>nolle iudicare<\/em>, difendere la vita senza valutarne la qualit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Eroso questo principio \u00e8 facile trasformare con passaggi apparentemente insensibili il trattamento medico in un trattamento di controllo e di valutazione della vita conferendo all\u2019uomo il supremo potere della divinit\u00e0 che d\u00e0 e toglie la vita: \u201csi pone in evidente discussione la identit\u00e0 e la credibilit\u00e0 morale e professionale del medico, a cui viene attribuito il tradizionale dovere di curare l\u2019ammalato con tutte le sue possibilit\u00e0 e cognizioni, in piena coerenza col principio di Ippocrate: <em>primum non nocere<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, l\u2019eventuale possibilit\u00e0 per il sanitario di somministrare sostanze letali che possono abbreviare la vita dell\u2019ammalato grave e incurabile provocherebbe a crescere tra i suoi pazienti una sfiducia di fondo, confondendo tra loro il dovere di curarli e la possibilit\u00e0 di ricorrere al \u201ccolpo di grazia\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>4.<\/strong> <strong>Il consenso a morire<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il problema giuridico del consenso a morire \u00e8 drammatico quando il malato al punto si trova\u00a0 in stato che ne esclude o limita la capacit\u00e0 mentale o gli rende impossibile di esprimere la sua volont\u00e0, sicch\u00e9 si deve far riferimento a dichiarazioni precedentemente espresse, a presunzioni, o a volont\u00e0 di rappresentanti, per mandato o no.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel diritto italiano, come la Cassazione ha avuto modo di sottolineare [31] il consenso non solo deve essere serio, esplicito e non equivoco, ma dev\u2019essere perdurante fino al momento in cui \u00e8 commesso il fatto. Esso, per un bene quale la vita, non \u00e8 delegabile. Il consenso pu\u00f2 essere, beninteso, tacito[32] ma non pu\u00f2 essere meramente presunto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 579 cod. pen. prevede peraltro non soltanto la invalidit\u00e0 del consenso per chi \u00e8 in istato mentale tale da non poterlo esprimere ragionevolmente, ma\u00a0 esclude dal novero dei soggetti il cui consenso \u00e8 valido genericamente ogni \u201cpersona inferma di mente o che si trova in condizioni di deficienza psichica per un\u2019altra infermit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una interpretazione rigorosa [33], per taluni troppo rigorosa, afferma che appunto la malattia inguaribile che comporti un insopportabile tormento, pu\u00f2 determinare la deficienza psichica che rende invalido il consenso, quindi chi invoca l\u2019applicazione dell\u2019art. 579\u00a0 deve rigorosamente dimostrare che l\u2019infermit\u00e0 non aveva prodotto l\u2019effetto della deficienza psichica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella\u00a0 sentenza della cassazione 27.6.1991, peraltro, si discusse il problema della inesigibilit\u00e0 sostenendo la difesa che l\u2019autore non avrebbe potuto tenere un comportamento diverso anche perch\u00e9 non aveva coscienza dell\u2019antigiuridicit\u00e0 materiale (antisocialit\u00e0). Questo tipo di difesa \u00e8 stato invocato in altri casi in cui si \u00e8 provveduto a sopprimere il parente carissimo con affezione morbosa, dolorosa einguaribile. Evidentemente la mancata coscienza dell\u2019antigiuridicit\u00e0 dell\u2019azione \u2013 comunque si intenda l\u2019antigiuridicit\u00e0 &#8211; non esclude il dolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Importante \u00e8 il testamento biologico (<em>living will<\/em>), cio\u00e8 quell\u2019atto di volont\u00e0 in cui si dispone del proprio corpo nell\u2019ipotesi di futura incapacit\u00e0 di liberamente decidere. La disposizione \u00e8 un atto tra vivi [34], e consiste in\u00a0 una dichiarazione di volont\u00e0 unilaterale da eseguirsi in certe situazioni,\u00a0 che pu\u00f2 anche divenire un mandato, quale previsto dall\u2019art. 1710 cod.civ.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il testamento biologico come ogni altro negozio giuridico \u00e8 soggetto al limite della liceit\u00e0 della causa, della funzione sociale che l\u2019atto assume, oltre che dell\u2019oggetto. Sulla validit\u00e0 del testamento biologico le opinioni sono contrastanti [35]; per buona parte della dottrina, il testamento biologico non \u00e8 imperativo, inquantoch\u00e9 non \u00e8 attuale la volont\u00e0 del dichiarante al momento in cui v\u2019\u00e8 da dare esecuzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si riconosce la validit\u00e0 vincolante di una dichiarazione di volont\u00e0 che escluda l\u2019uso di mezzi straordinari di mantenimento in funzione di organi, cio\u00e8 che escluda l\u2019accanimento terapeutico; dibattuto il problema se il\u00a0 testamento che escluda la terapia (o una particolare forma di terapia), in base alla qualit\u00e0 della vita o anche\u00a0 per motivi filosofici o religiosi, sia vincolante per il medico curante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Io credo che in questo campo si debba ricorrere al criterio della ragionevolezza, canone immanente nell\u2019ordinamento, come riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina: quando la condotta di vita, la visione del mondo del malato non pi\u00f9 in grado di esprimersi,\u00a0 lascia supporre che non vi sia stato un mutamento di idee, la volont\u00e0 espressa in precedenza deve rispettarsi (naturalmente se non <em>contra legem<\/em>); se il testatore ha affidato a parenti cari la manifestazione di volont\u00e0, credo che la legge ammetta questa dichiarazione sostitutiva che in realt\u00e0 non \u00e8 un <em>substitute judgement<\/em>, credo, ma una attestazione della volont\u00e0 seria del morituro che non pu\u00f2 pi\u00f9 parlare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>5.<\/strong> <strong>Limiti alla disponibilit\u00e0 del corpo e della vita.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel nostro ordinamento \u00e8 riconosciuto il diritto di disporre del proprio corpo ex art. 5 cod.civ.; la norma peraltro esplicitamente esclude la disponibilit\u00e0 quando l\u2019atto cagioni una diminuzione permanente\u00a0 della integrit\u00e0 fisica, o quando gli atti di disposizione siano altrimenti contrari alla legge, all\u2019ordine pubblico o al buon costume [36].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Beninteso la punibilit\u00e0 \u00e8 esclusa quando l\u2019aggressione alla integrit\u00e0 avviene senza intermediari da parte del titolare del bene, se non nei casi in cui la mutilazione \u00e8 finalizzata alla frode in assicurazioni (642 cod pen.) o al sottrarsi al servizio militare (art 157 e 158 CPMP e 115 CPMG).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Evidentemente le espressioni usate comportano\u00a0\u00a0 un rinvio alla sensibilit\u00e0 comune, alla coscienza sociale, quindi ai principi ultimi di buon comportamento che spetta all\u2019interprete e in particolare al giudice ritrovare <em>ut aurum in<\/em> vena. Un punto per\u00f2 \u00e8 certo: gli atti che portano un danno grave irreversibile alla integrit\u00e0 personale non sono consentiti. La disciplina dunque esclude ogni disposizione della vita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A mio avviso anche le autoaggressioni alla integrit\u00e0 personale possono apparire illecite quando lo scopo \u00e8 riprovevole, secondo la coscienza sociale. Si pensi al caso della prostituta che si infligga sofferenze smodate per soddisfare la perversa libidine del voyeur [37].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D\u2019altronde, il nostro sistema giuridico conosce i delitti di istigazione e aiuto al suicidio (art. 580 cod.pen.), di omicidio\u00a0 del consenziente (art. 579 cod.pen.); sono vietate le pubblicazioni di ritratti di suicidi (art. 114 T.U. L.P.S.; art. 14 L.47\/1948).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Evidentemente si tratta di norme che confermano la sacralit\u00e0 della vita tutelata dall\u2019art. 575 cod. pen. (omicidio volontario) e seguenti, anche se\u00a0 prevedono pene minori non tanto per la minore gravit\u00e0 del fatto ma per l\u2019elemento soggettivo che si manifesta in una intenzione non cos\u00ec riprovevole come nell\u2019omicidio volontario [38].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 reato l\u2019omissione di soccorso nei confronti del suicida (art. 593 cod.pen.) e si applica la scriminante della legittima difesa a chi ponga in essere un fatto di reato per impedire all\u2019aspirante suicida di realizzare il suo fine, ad esempio strappandogli l\u2019arma (che pu\u00f2 ben essere una siringa) violentemente mettendolo\u00a0 fisicamente in condizioni di non nuocere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Parallelamente non \u00e8 riconosciuta come legittima difesa da parte di colui che compie l\u2019azione suicida l\u2019attivit\u00e0 violenta nei confronti del terzo che tenta di impedire l\u2019evento mortale. Ci sembra che de iure condito si debba concludere che il suicidio \u00e8 un atto lecito, ma veduto con disfavore perch\u00e9 sempre espressione di disagio sociale e personale [39].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa considerazione, peraltro, sotto il profilo legale porterebbe a considerare punibile il tentativo di suicidio, ma giustamente il legislatore ha applicato la regola della logica giuridica per la quale sarebbe contraddittorio punire il tentativo di un fatto che non costituisce reato se consumato [40].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Attingendo alle considerazioni razionali e trascurando\u00a0 il sottofondo culturale del problema,\u00a0 si deve dire che, secondo logica formale, il suicida non \u00e8 punibile semplicemente perch\u00e9 si sottrae al patto sociale eliminandone il soggetto, rendendo quindi inapplicabile qualsiasi norma che richiede la sussistenza del rapporto bilaterale. In altre parole vi \u00e8 la negazione del Mitdasein.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale rifiuto di socialit\u00e0 ferisce angosciosamente l\u2019altro, data la natura sociale dell\u2019uomo che \u00e8 tale se (e soltanto se) c\u2019\u00e8 l\u2019altro, sicch\u00e9 non \u00e8 accettabile nemmeno la tesi pi\u00f9 recente secondo la quale il suicidio, come la pornografia e l\u2019incesto, non sarebbero punibili, perch\u00e9 rientranti nella categoria da eliminare dei crimini senza vittima.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si \u00e8 parlato in proposito di antigiuridicit\u00e0 strutturale, cio\u00e8 collocata sul piano stesso della\u00a0 normativit\u00e0, in quanto ogni dover essere presuppone il dovere di essere [41]. Ecco perch\u00e9 sul piano giuridico, con tutto il rispetto della libert\u00e0 di Weltanschauung, non possiamo condividere le affermazioni di alcuni sul vivere e sul morire, che sarebbero oggetto di diritto potestativo, fondato su principi accolti nella costituzione, in particolare sull\u2019art. 2 della costituzione [42].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oggi, l\u2019ordinamento italiano non ha questo orientamento. Certo l\u2019odierno Zeitgeist \u00e8 liberale,\u00a0\u00a0 ma non si pu\u00f2 prescindere dall\u2019attuale stato legale del suicidio che deve ricavarsi per induzione dal combinato disposto delle norme vigenti nel nostro ordinamento. \u201cIl principio della indisponibilit\u00e0 della persona\u00a0 umana si estrinseca in quattro proposizioni: salvaguardia della vita, della integrit\u00e0 fisica e psichica (art. 32 Cost., art. 5 cod. civ.), salvaguardia della dignit\u00e0 umana (artt. 3\/1, 27\/3, 32-41 Cost.), garanzia di eguaglianza degli esseri umani (art. 3 Cost.), validit\u00e0 del consenso del soggetto (art. 13 Cost. art. 1 L. 180\/78, art. 33 L. 833\/1988)[43].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>6.<\/strong> <strong>Un esempio di schema di legge per l\u2019eutanasia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Corrono numerosi schemi, bozze, proposte di legge sul tema. Ci limitiamo a riportare uno schema moderato,\u00a0\u00a0 quello elaborato dall\u2019Associazione Libera uscita (dalla vita, beninteso!), quale Schema di disegno di legge per la depenalizzazione dell\u2019eutanasia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Art. 1- <span style=\"text-decoration: underline;\">Non \u00e8 punibile il medico, regolarmente abilitato alla professione, che provoca o agevola la morte di una persona<\/span>, a condizione che: \u00a0<em>a<\/em>\u00a0\u00a0la persona ne faccia, o ne abbia fatto in precedenza, espressa richiesta; <em>b<\/em>\u00a0\u00a0la persona si trovi, al momento della richiesta, nel pieno possesso delle proprie facolt\u00e0 mentali, debitamente certificate; <em>c\u00a0<\/em>\u00a0\u00a0a giudizio unanime di due medici, regolarmente abilitati alla professione, almeno uno dei quali non deve essere il medico curante del paziente, quest\u2019ultimo si trovi in una delle seguenti condizioni: stato di malattia terminale stato estremo di sofferenza fisica e mentale stato di malattia che comporti la perdita irreversibile delle facolt\u00e0 psichiche, quando la richiesta \u00e8 stata espressa in precedenza ai sensi del successivo art.2, comma 3.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2.<\/strong>\u00a0L\u2019immunit\u00e0 prevista dal comma 1 si estende alle altre persone che hanno fornito mezzi per l\u2019eutanasia o il suicidio assistito e a chiunque abbia collaborato all\u2019intervento sotto la direzione del medico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Art. 2 <span style=\"text-decoration: underline;\">\u2013 Requisiti e forma della richiesta<\/span> 1.\u00a0\u00a0L\u2019et\u00e0 minima per presentare la richiesta di cui all\u2019art. 1 \u00e8 stabilita nella maggiore et\u00e0. 2\u00a0 La richiesta pu\u00f2 essere verbale o scritta. 3\u00a0\u00a0Nel caso la richiesta si riferisca a eventi futuri, deve essere inserita in un documento sottoscritto davanti a un notaio o ad altro pubblico ufficiale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Art. 3 \u2013 <span style=\"text-decoration: underline;\">Libert\u00e0 di scelta<\/span> Nessuno pu\u00f2 essere obbligato a dare seguito, in qualunque forma, ad una richiesta di cui al primo comma dell\u2019art.1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Art. 4 <span style=\"text-decoration: underline;\">Effetti giuridici<\/span> Quando una persona muore a seguito di un atto contemplato all\u2019art.1 della presente legge, ai fini civilistici tale evento \u00e8 assimilato alla morte per cause naturali e non pu\u00f2 essere in nessun caso considerato rottura di rapporti contrattuali o produttivo di conseguenze contrattuali sfavorevoli per la persona interessata o i suoi familiari e aventi causa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Certo, resta insuperato il problema di fondo. La garanzia legislativa deve operare in modo tale da assicurare che<br \/>\n1. L\u2019individuo sia informato a pieno;<br \/>\n2. Abbia disponibilit\u00e0 di tutti i ragionevoli mezzi di trattamento;<br \/>\n3. Sia esente da depressione clinica o d altre disturbi emozionali che possano influenzare la decisione;<br \/>\n4. Nessun sostituto possa esprimere il consenso. Quale legge riesce a tranquillare su questo punto?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">7. <strong>Morte pietosa e libera morte: il tormentato percorso<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sacert\u00e0 della vita \u00e8 sentita dall\u2019uomo come istinto di conservazione di s\u00e9 e della specie tutta, sicch\u00e9 anche negli Stati meno legati alla morale tradizionale e ispirati ad ideologie che vogliono prescindere da qualsiasi trascendenza, la coscienza sociale ha posto molta attenzione ai progetti spesso dovuti a minoranze intellettuali libertarie, ma sempre rispondenti alle nuove problematiche della nostra changing society.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prima proposta di legge fu presentata nel 1906 nell\u2019Ohio; la proposta fu respinta senza discussioni. Nel 1935 fu fondata la prima associazione pro-eutanasia, in Inghilterra, mentre nel \u201938, l\u2019America ebbe la sua euthanasia society, che nel \u201974 divenne \u201cAssociazione per il diritto a morire\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Negli anni \u201850 delineano le posizioni:\u00a0 Pio XII nel \u201957 distinse i mezzi ordinari e straordinari di mantenimento in vita richiamando l\u2019aderenza alla legge della natura come criterio per risolvere il problema che appariva sempre pi\u00f9 rilevante della vita mantenuta sostenendo meccanicamente gli organi e vicariandoli con macchine;\u00a0 tra gli studiosi del diritto penale, l\u2019autorevole professor Glanville Williams nel \u201958 dest\u00f2 scalpore con il suo libro \u201cLa sacert\u00e0 della vita e la legge penale\u201d proponendo l\u2019eutanasia volontaria per i malati terminali in grado di decidere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 1967 nell\u2019Indiana Law Journal appare il\u00a0 modello di una dichiarazione di volont\u00e0 per disporre la propria morte ricorrendo certe condizioni. E i tempi diventano roventi. Nel \u201967 la Florida boccia una proposta di legge per il diritto a morire, nel \u201969 l\u2019Idaho boccia una proposta di legge per l\u2019eutanasia consentita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I dibattiti di quegli anni appaiono utili sotto il profilo della miglior definizione e della migliore determinazione del momento della morte, messo in dubbio dall\u2019accanimento terapeutico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec nel \u201968 la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali, non pi\u00f9 quella cuore|polmoni, \u00e8 considerata appunto morte. Il problema\u00a0 dell\u2019eutanasia si specifica e suddivide in diverse questioni: eutanasia attiva e passiva, diritto a morire, diritto a rifiutare il trattamento medico [44].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel \u201976 vi \u00e8 la prima pronuncia che diviene paradigmatica, della Corte suprema del New Jersey per la disconnessione della macchina respiratoria che teneva in vita artificialmente Caren Quinlan. L\u2019aspetto beffardo in questa faccenda tragica fu che Caren (o una parte del suo organismo?) sopravvisse per altri otto anni senza aiuti meccanici. Nel \u201976 la California ed altri Stati americani dichiarano la liceit\u00e0 dell\u2019omissione di cure agli incurabili e si diffondono pubblicazioni su quello che viene chiamato \u201csuicidio di buon senso\u201d [45].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Negli anni 80, mentre l\u2019idea di\u00a0 morte pietosa lascia il posto nelle associazioni pi\u00f9 impegnate sul fronte dell\u2019eutanasia,\u00a0 all\u2019idea pi\u00f9 generale di un giuridico diritto a morire azionabile, il papa Giovanni Paolo II, appunto nel 1980, condanna l\u2019uccisione pietosa, ma dichiara conforme alla legge naturale l\u2019uso degli antidolorifici in modo ampio e il diritto a rifiutare i mezzi straordinari per la sopravvivenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 un richiamo al diritto naturale, che prescinde peraltro dalla adesione ad un credo religioso e riafferma le cosiddette strutture ontiche del diritto positivo, quelle che sono patrimonio dell\u2019umanit\u00e0 e che hanno impedito che la specie si autodistruggesse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u201984 l\u2019Olanda dichiara lecita l\u2019eutanasia volontaria sotto certe condizioni. Nell\u201986 Roswel Gilbert viene condannato in Florida a 25 anni senza condizionale per aver ucciso con un colpo di pistola la moglie malata terminale. Nello stesso anno alla signora Bouvia (malata inguaribile) che aveva visto rifiutata dal Giudice la sua pretesa di lasciarsi morire di inedia, \u00e8 riconosciuta in appello la sua pretesa a lasciarsi morire. Ma per la signora Bouvia \u00e8 la vita a decidere, piuttosto che il diritto: la Bouvia non ha fatto uso della facolt\u00e0 riconosciutale [46].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La battaglia di idee per la vita e per la morte si scatena\u00a0 nella grande rete, appena essa si apre. Grande\u00a0 \u00e8 il fiorire di siti sul problema del diritto di vivere e del diritto di morire[47]. Nel \u201990 l\u2019autorevole associazione medica americana si esprime nel senso che un medico pu\u00f2 interrompere il trattamento col consenso informato del paziente vicino alla morte e pu\u00f2, come si dice, staccar la spina al paziente in coma permanente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E gli anni \u201990 sono quelli del dottor Kevorkian, noto alle cronache come dottor Morte, definito Wohlt\u00e4tiges Monster[48]; Kevorkian con la sua macchina per il suicidio (thanatron)[49] ha ucciso,\u00a0 a loro richiesta, oltre 120 malati finch\u00e9, con sentenza 13.4.1999 di un giudice del Michigan, \u00e8 stato condannato a 25 anni di reclusione dopo aver mostrato in TV la morte per suicidio di un suo paziente [50].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel \u201990 l\u2019Oregon respinge un progetto di legge in materia di eutanasia. Cos\u00ec nel \u201991 lo Stato di Washington respinge un progetto per legalizzare il suicidio assistito dal medico, ma nel 1994, nel caso Compassion versus Washington, la Corte dichiara incostituzionale la norma che incrimina il suicidio assistito dal medico quando il soggetto, malato terminale,\u00a0 sia libero, informato e consenziente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peraltro l\u2019anno successivo la Corte d\u2019Appello, nello Stato di Washington ristabilisce la Legge antisuicidio; non \u00e8 finita, poich\u00e9 nel 1996 il nono circuito della Corte d\u2019Appello riiprende in esame il caso Compassion e afferma il diritto al suicidio assistito. Anche il caso Quill viene riveduto in sede d\u2019Appello ammettendosi il suicidio assistito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel \u201997, finalmente interviene la Corte Suprema la quale riconosce il principio di liceit\u00e0 dell\u2019effetto indiretto, affermando che la morte affrettata da trattamento palliativo non costituisce condotta proibita se e in quanto la finalit\u00e0 del trattamento sia la riduzione del dolore. Nel \u201997 il Parlamento inglese respinge ogni riforma sul tema della scelta per la morte, mentre nello stesso anno l\u2019Oregon vota con un referendum contro l\u2019annullamento della Legge del 94 sulla morte decorosa, tanto che al 2000 sono 31 i morti in Oregon per suicidio assistito dal medico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se cerchiamo di dare un senso a questo percorso tenendo conto della sua influenza sulla coscienza sociale in ordine al precetto vivi e aiuta a vivere, direi che la tendenza pro-eutanasia ha avuto dalla sua l\u2019adfirmative action dei suoi operatori, che talvolta hanno accettato il rischio di gravi condanne, come nei casi del dott. Kevorkian e del dott. David Moor [51], ma gli anni stanno lentamente facendo superare il dissenso polarizzato e estremista a favore della ricerca di soluzioni che tengano conto delle reali esigenze dell\u2019uomo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La battaglia contro l\u2019eutanasia sul piano legale, si svolge anche su questioni che sfuggono al pubblico ma in fondo sono assai importanti perch\u00e9 impediscono che certe prassi \u2013 magari condizionate da interessi esclusivamente economici &#8211; entrino nell\u2019uso, senza che la gente se ne renda nemmeno conto: l\u2019Associazione Mut zur Ethik (impegno per l\u2019etica), ad esempio, agisce legalmente perch\u00e9 non venga concesso il brevetto\u00a0 europeo per l\u2019uso di prodotti mortiferi, da utilizzarsi per l\u2019eutanasia,\u00a0 in Europa; nel Kansas \u00e8 in vigore una Legge (2000) che ammette l\u2019obiezione di coscienza da parte dei farmacisti che non vogliano vendere sostanze che violino le loro convinzioni religiose e morali quindi anche quelle relative al suicidio assistito, alla eutanasia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella causa Sampson vs Alasca (corte sup. dell\u2019Alasca) del 1999 sono state invocate le garanzie costituzionali di privacy, di libert\u00e0 e di uguaglianza per sostenere il diritto al suicidio assistito dal medico.\u00a0 L\u2019istanza \u00e8 stata respinta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In Cooley vs Granholm (Giudice del Michigam) \u00e8 stato invocato il 14\u00b0 emendamento della Costituzione contro il divieto di suicidio assistito del Michigam.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso Sanderson vs People (Corte suprema del Colorado), l\u2019aspetto particolarmente interessante \u00e8 che l\u2019impugnativa avverso la Legge del Colorado che criminalizza il suicidio assistito, era fondata sulla affermazione che la libera volont\u00e0, quindi la libera disponibilit\u00e0 del corpo, \u00e8 una credenza religiosa e pertanto viola la clausola costituzionale del libero esercizio religioso [52]. La Corte d\u2019Appello e poi la Suprema Corte del Colorado hanno respinto nel 2000 questa richiesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In Cooley vs Granholm (Giudice del Michigam) \u00e8 stato invocato il 14\u00b0 emendamento della Costituzione contro il divieto di suicidio assistito del Michigam.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>8<\/strong>. <strong>Leggi vigenti. Riferimenti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La polemica ha trovato un punto diciamo cos\u00ec di coagulo, quando il senato olandese nel 1999 ha approvato la legge che legalizza l\u2019eutanasia. E\u2019 il s\u00ec definitivo alla normativa, passata con 46 voti a favore e 28 contrari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Durante il dibattito in aula migliaia di persone hanno manifestato nella piazza centrale dell\u2019Aja contro il provvedimento. La legge approvata in via definitiva dal Senato olandese non elimina dall\u2019ordinamento i reati di eutanasia e suicidio assistito \u2013 che continuano ad esistere e restano quindi punibili \u2013 ma li depenalizza nei casi in cui vengono rispettate le condizioni previste dallo stesso provvedimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ecco, in sintesi, cosa prevede il provvedimento: Per non essere perseguibile, un medico che pratica l\u2019eutanasia o presta assistenza in un suicidio deve essere persuaso che\u00a0 il paziente \u201cha fatto una scelta volontaria e ben meditata\u201d e che ha di fronte a s\u00e9 \u201csofferenze insopportabili\u201d. Inoltre, deve aver informato il malato sulla sua situazione e su ci\u00f2 che lo attende e condividere la valutazione \u201cche non esiste alcuna ragionevole soluzione\u201d alternativa alla \u201cdolce morte\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il medico \u00e8 tenuto inoltre, prima di accogliere la richiesta del paziente, a consultarsi con un collega indipendente, che deve verificarne le condizioni e dare per iscritto il suo consenso. La dichiarazione di volont\u00e0: la legge riconosce in modo esplicito la validit\u00e0 di una dichiarazione scritta del paziente in cui si esprime\u00a0 l\u2019intenzione di ricorrere\u00a0 all\u2019eutanasia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il medico, peraltro, non pu\u00f2 esimersi dalle valutazioni e dal rispetto delle condizioni fissate dalla normativa, sia che la richiesta giunga da un malato ancora lucido, sia che venga da un paziente non pi\u00f9 in grado di intendere e di volere che pure abbia in precedenza compilato una dichiarazione di volont\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I minori: una prima versione della legge \u2013 poi emendata \u2013 prevedeva che i ragazzi di et\u00e0 superiore ai 12 anni potessero scegliere in modo autonomo la \u201cdolce morte\u201d. La soglia \u00e8 stata poi elevata a 16 anni. Per i giovani fra i 12 ed i 16 anni, \u00e8 necessaria l\u2019approvazione dei genitori o del tutore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le commissioni di verifica: gi\u00e0 esistenti nell\u2019attuale legislazione, sono composte a livello regionale da almeno tre specialisti in campo legale, medico ed etico. Saranno questi organismi a verificare il rispetto di tutte le condizioni previste nei casi di eutanasia o suicidio assistito e, in caso negativo, a far entrare in campo la magistratura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le procedure conservano comunque il potere di aprire indagini nei casi in cui sospettano che sia stato commesso un reato. Resta in discussione il suicidio assistito che dovrebbe esser lecito secondo i promotori non solo nell\u2019ipotesi di morte con dignit\u00e0 del malato terminale atrocemente sofferente,\u00a0 ma anche quando risponda alla scelta autodistruttiva di chi senta invincibile il disagio dell\u2019esistere [53].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge australiana \u00e8 in questo senso piuttosto permissiva mentre la legge dell\u2019Oregon sotto il titolo di \u201cMorte con dignit\u00e0\u201d ha avuto una applicazione piuttosto limitata e lo Stato ha cercato di stabilire delle linee-guida; Nell\u2019Oregon, comunque, in applicazione di tale legge permissiva, 39 malati hanno affrettato la morte attraverso il suicidio assistito nel 2000 [54]. \u00c8 prevista una iniziativa legislativa governativa, contro la Legge della morte con dignit\u00e0 in base al fatto che prescrivere medicine mortali non risponde al legittimo scopo medico (sanare) che richiede la Legge (vedi oltre).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In Svizzera la legge ammette che il medico prepari, a richiesta, la pozione mortifera. La condotta necatoria \u00e8 riservata al suicida. L\u2019istigazione e l\u2019aiuto al suicidio sono delitti, segua\u00a0 la morte o no. Il delitto \u00e8 pi\u00f9 grave se commesso per motivi egoistici (lucro e\/o desiderio di liberarsi\u00a0 di un carico pesante di cure). In assenza di\u00a0 motivo egoistico l\u2019aiuto al suicidio non \u00e8 reato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Codice penale svizzero, art. 114, prevede l\u2019omicidio del consenziente come crimine, ma la pena ha un massimo di tre anni di prigione: chiunque per motivi apprezzabili (honorables), in particolare per piet\u00e0, accetta la richiesta meditata e \u201cpressante\u201d d\u2019una persona e l\u2019aiuta a metter fine ai suoi giorni, subisce pena di prigione. Gli atti di eutanasia consentita sono equiparati all\u2019omicidio grave o meno grave. La disciplina svizzera merita attenzione poich\u00e9 come si vede sposta il presupposto della punibilit\u00e0 dal fatto al motivo che \u00e8 il fattore essenziale per determinare la colpa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ragione di politica criminale di questa normativa \u00e8 certamente il fatto che chi ha aiutato a morire per piet\u00e0 non delinquer\u00e0 in futuro. Nelle Haway, infine, \u00e8 stata approvata una legge (19 gennaio 2001) che autorizza la morte con dignit\u00e0 (induzione della morte indolore da parte di un medico) purch\u00e9 vi sia una richiesta o una autorizzazione scritta in precedenza di un paziente che abbia una infermit\u00e0 incurabile che si ritiene causer\u00e0 grave dolore o render\u00e0 il paziente\u00a0 incapace di resistenza secondo ragione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quest\u2019ultima Legge \u00e8 coerente con la linea evolutiva che un rapido survey lascia intravvedere per il prossimo futuro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>9. Conclusione: sanare i disagi, lenire il dolore, rispettare la vita.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019esigenza di una riforma della disciplina per l\u2019eutanasia (e pi\u00f9 in genere per il suicidio) in Italia \u00e8 sostenuta da significativa parte dell\u2019opinione pubblica e degli studiosi [55].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ritengo che si debba far certezza, in questo campo che impegna la coscienza dell\u2019uomo, ma\u00a0 il punto di partenza per rispondere a chi chiede di essere aiutato a morire\u00a0 non \u00e8 tanto quello della libert\u00e0 in senso astratto, quanto la constatazione che chiunque chiede di morire \u00e8 in gravissimo disagio fisico e\/o mentale. Invece di ridurci a chiederci come pu\u00f2 la societ\u00e0 aiutare il disagiato ad uccidersi?, ci dobbiamo porre il compito prioritario di rispondere alla domanda quali mezzi la societ\u00e0 pu\u00f2 offrire per ridurre il disagio di quel vivere e prevenire cos\u00ec la richiesta?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lascio qui da parte il problema del suicidio per disagio sociale (che pure diventa rilevante tra i giovani e giovanissimi) e mi riferisco soltanto alla morte cercata per le situazioni patologiche terminali attuali o eventuali.\u00a0 Per l\u2019eutanasia non consensuale evidentemente si deve mantener fermo il\u00a0 riferimento all\u2019art. 575 cod. pen., ma riterrei ragionevole e giusta una\u00a0 novella che preveda un attenuante per l\u2019uccisione pietosa del congiunto sorretta dal dolo specifico del solo scopo di por fine alla sofferenza [56].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Difficile posizione, quella del medico, spesso implorato di dar la morte. Ma forse pericoloso sotto il profilo criminologico farlo arbitro dell&#8217;altro, al quale non \u00e8 legato da quella identificazione che ha lo stretto congiunto, sicch\u00e9 potrebbe essere animato talvolta da motivi egoistici [57]. \u00c8 inutile sottolineare che la decisione fatale del malato o dei congiunti, nei casi di aiuto o agevolazione al suicidio o pi\u00f9 in genere di eutanasia attiva, \u00e8 connessa e condizionata dalle informazioni e dall\u2019atteggiamento del medico, tanto che qualcuno ha parlato di \u201cillusione della scelta del paziente [58]\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma il problema autentico \u2013 quello da risolvere, non da eludere con la morte &#8211; \u00e8 quello della sofferenza e del dolore del malato [59]. Forse la scelta per la morte dice soltanto che il dolore fisico o la sofferenza morale \u00e8 divenuta intollerabile [60]. La medicina sempre pi\u00f9 specializzata, il carattere impersonale delle cure, l\u2019insistenza sui trattamenti di breve durata, l\u2019accento posto sulla lotta alla malattia piuttosto che su un approccio sistematico ai bisogni della persona, hanno reso particolarmente drammatico il problema della sofferenza e del dolore del malato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La medicina attuale, dimentica talvolta \u2013 ed \u00e8 il risvolto negativo della sua meravigliosa efficienza &#8211; che \u201cil nostro approccio dev\u2019essere sempre diverso da paziente a paziente in relazione al particolare significato della malattia\u201d, come scrive Callieri. Spetta al diritto farsi strumento sociale della lotta contro le sofferenze e il dolore. E io credo che il precetto metagiuridico,\u00a0 la via d\u2019obbligo per il legislatore futuro, che si induce dalla sintesi del sistema giuridico italiano, dai riferimenti al sistema internazionale, dalle indagini demoscopiche, dai contributi scientifici, sia quello di rispettare la vita, lenire il dolore che poi \u00e8 l\u2019antico precetto dei medici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale precetto diviene principio costituzionale (abbiamo richiamato alcune norme chiave). E qui la scienza pu\u00f2 essere veramente ancella dell\u2019etica e del diritto donando alternative tecniche praticabili, da imporre per legge agli operatori, al desolante varco verso la morte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I progressi delle cure palliative [61] possono eliminare l\u2019argomento principale a favore dell\u2019eutanasia, che, si sostiene, \u00e8 l\u2019unica opzione per i pazienti la cui qualit\u00e0 della vita \u00e8 infima. Se e in quanto l\u2019eutanasia proclama di avere il fine di far cessare la sofferenza, essa pu\u00f2 essere sostituita dalle cure palliative che possono eliminare o ridurre fortemente il dolore, anche se in taluni casi, tali trattamenti portano poi alla estinzione del soggetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il dolore \u00e8 una malattia che pu\u00f2 e deve obbligatoriamente essere curata [62]. A mio avviso il passo pi\u00f9 importante (portato avanti negli Stati Uniti), \u00e8 la Legge per la promozione del sollievo dal dolore e la Legge per il superamento del dolore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Legge americana (sul presupposto che abbiamo\u00a0 detto per il quale Il dolore \u00e8 una malattia che pu\u00f2 e deve obbligatoriamente essere curata), autorizza una spesa di milioni di dollari sia per l\u2019informazione sul trattamento del dolore alla famiglie, ai medici e per fornire i servizi di terapia antidolore. Forse una svolta in senso lenitivo e non distruttivo si prospetta per l\u2019Oregon: \u00e8 prevista una iniziativa legislativa da parte dell\u2019attuale amministrazione contro la Legge della morte con dignit\u00e0 in forza del principio che prescrivere medicine mortali non risponde al legittimo scopo medico (sanare) che richiede la Legge, potenziando al massimo l\u2019intervento e la ricerca contro il dolore [63].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sensibilit\u00e0 al problema da parte dei giuristi \u00e8 rilevante: il 13 giugno 2001 la Corte Superiore della Contea di Alameda ha concesso un\u00a0 risarcimento di un milione e mezzo di dollari a un certo Bergman a carico di un medico che non aveva prescritto adeguate medicine contro il dolore. La giuria ritenne\u00a0 che la mancata terapia un medico che non aveva prescritto adeguate medicine contro il dolore. La giuria ritenne\u00a0 che la mancata terapia del dolore costituisce\u00a0 condotta\u00a0\u00a0 negligente, quindi una lesione colposa risarcibile, mentre la Corte stessa escluse il comportamento doloso del medico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il problema del dolore \u00e8 certamente da affrontarsi da parte dello Stato legislatore con interventi ad ogni livello.\u00a0 Una\u00a0 ricerca condotta in tutti i ricoveri degli Stati Uniti durante il 1999 ha dimostrato che il 14,7 dei residenti erano in stato di dolore persistente e il 41,2 dei residenti dopo due mesi di residenza erano in stato di grave sofferenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec Stefan G. Weis in un articolo in <em>The lancet<\/em> riferisce che di 978 malati terminali da lui intervistati, il 50% dei pazienti dichiarava moderato o forte dolore. \u00c8 tale massa di dolore un male che la legge \u2013 se la scienza lo permette \u2013 pu\u00f2 tollerare, o la legge incurante viola lo stesso precetto costituzionale della salvaguardia della salute proclamato all\u2019art. 36 Cost.?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul punto in Italia siamo agli inizi. Allora, dunque, a questo punto, credo che l\u2019ordine giuridico debba mantenere le barriere penalistiche alla eliminazione del sofferente, confermare in modo chiaro la artificiosit\u00e0 dannosa dell\u2019accanimento terapeutico che non dona altra vita ma soltanto sofferenza, e facilitare al massimo, invece, attraverso interventi medici e paramedici di ogni tipo, attraverso anche il finanziamento alla ricerca e l\u2019educazione del personale sanitario e dei cittadini, un miglioramento attraverso le cure palliative della qualit\u00e0 della vita dei soggetti.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/?p=1704\" target=\"_blank\">vai alle note<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Michele C. del Re 1. Premessa: la vita, bene o strumento? 2. Il controllo della morte 3. Eutanasia attiva e passiva, rifiuto di terapia, rifiuto di terapia 4. Il consenso a morire 5. Limiti alla disponibilit\u00e0 del corpo e della vita 6. Un esempio di schema di legge per l\u2019eutanasia 7. 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