{"id":13140,"date":"2014-11-13T00:00:22","date_gmt":"2014-11-12T23:00:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/?p=13140"},"modified":"2015-06-17T13:25:33","modified_gmt":"2015-06-17T11:25:33","slug":"la-questione-fiscale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-questione-fiscale\/","title":{"rendered":"La Questione Fiscale"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: center;\"><strong><a href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/GdF.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-13141 alignright\" src=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/GdF.jpg\" alt=\"GdF\" width=\"250\" height=\"185\" \/><\/a>Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thu\u00e2n<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">sulla Dottrina sociale della Chiesa<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">\u00a04 novembre 2014<\/div>\n<p style=\"text-align: center;\">di <strong>Samuele Ceccotti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rifacendosi ai dati di una ricerca demoscopica recentemente condotta dalla societ\u00e0 di sondaggi <i>SWG<\/i>, Piero Ignazi scriveva l\u201911 luglio 2013 su <i>l\u2019Espresso<\/i> del \u201cmarchio di infamia che circonda gli evasori, considerati i peggiori nemici della nostra societ\u00e0, addirittura sopra la criminalit\u00e0 organizzata\u201d[1].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A noi interessa poco sapere quanto siano affidabili le rilevazioni di<i>SWG <\/i>che assegnano agli evasori fiscali il poco invidiabile primato nell\u2019odio sociale, ci limitiamo a considerare l\u2019affermazione di Piero Ignazi come fotografia di una inedita morale pubblica che vede gli evasori\/elusori come i nemici pubblici numeri uno. Viene facile un sospetto: che tale sentire popolare non sia altro che la conseguenza di una particolare declinazione di quel collaudato meccanismo, ampiamente studiato dalla psicologia sociale, posto in essere da ogni regime al fine di indirizzare il risentimento collettivo verso un presunto nemico pubblico cos\u00ec da deviare l\u2019attenzione popolare e scongiurare una presa di coscienza, da parte dei cittadini, dei reali problemi e delle vere ingiustizie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sarebbe, poi, interessante e anche amaramente divertente rilevare come quegli stessi italiani che assegnano agli evasori il marchio di grave infamia siano poi quasi tutti, in un modo o nell\u2019altro (chi pu\u00f2 dire, ad esempio, di non aver mai pagato in vita propria una prestazione d\u2019opera senza richiedere la relativa fattura? Etc.), ascrivibili alla categoria degli infami evasori\/elusori fiscali. Sarebbe, cio\u00e8, interessante analizzare i meccanismi psicologici sottesi e come la proiezione dalla colpa verso un anonimo \u2013 \u201cl\u2019evasore\u201d \u2013 consenta all\u2019un tempo di non dover mutare condotta (si distoglie la colpa da s\u00e9) e, allo stesso tempo, di non svolgere una vera critica alla legittimit\u00e0 del sistema fiscale che, se condotta, porterebbe al sorgere di seri problemi di coscienza rispetto alla propria relazione con lo Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sembra che l\u2019italiano medio evada senza troppi scrupoli e, allo stesso tempo, consideri l\u2019evasione fiscale (degli altri) una grave colpa, il tutto accettando pacificamente il sistema fiscale positivamente dato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 che noi ci proponiamo, con questo articolo, invece \u00e8 proprio di valutare la pretesa fiscale dello Stato sul piano giusfilosofico della legittimit\u00e0, alla luce cio\u00e8 di quell\u2019ordine giuridico oggettivo che \u201c<i>ratio non<\/i> <i>facit sed solum considerat<\/i>\u201d [2] e che precede e fonda ogni ordinamento che voglia essere veramente giuridico [3].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La questione fiscale intesa come pretesa dello Stato e come dovere del cittadino \u00e8 tutt\u2019altro che un tema marginale nella considerazione della statualit\u00e0, di cosa sia la comunit\u00e0 politica e l\u2019autorit\u00e0 che la regge, di quali ne siano i fini e i limiti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In verit\u00e0, trattare della fiscalit\u00e0 consente, se la tematica \u00e8 affrontata con rigore scientifico e sino alle estreme conseguenze del ragionamento, di riflettere criticamente sull\u2019idea stessa che la modernit\u00e0 politica propone dello Stato e della legge. Trattare dell\u2019evasione\/elusione fiscale in sede di scienza etica e giuridica comporta inevitabilmente la considerazione critica della concezione ideologica posta alla base, nella modernit\u00e0 politica, della relazione tra cittadino e Stato, tra propriet\u00e0 privata e Stato, nonch\u00e9 la questione della legittimit\u00e0 della legge positiva (in questo caso: fiscale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Volendo sintetizzare, le domande fondamentali rispetto al nostro oggetto sono: lo Stato \u00e8 legittimato ad avanzare diritto su una quota variabile dei beni privati dei sudditi? E se si, in base a cosa?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello stesso interrogarci circa la \u201clegittimit\u00e0\u201d di una pretesa dello Stato confessiamo il nostro convincimento circa l\u2019inadeguatezza del positivismo giuridico a dare ragione del diritto e del fatto politico. Infatti per un giuspositivista coerente non avrebbe senso una simile domanda essendo il diritto una creazione dello Stato e, quindi, essendo quest\u2019ultimo fonte di legittimit\u00e0 \u2013 dal giuspositivista non distinta mai realmente dalla legalit\u00e0 \u2013 in quanto fonte del fatto giuridico, mai oggetto di un possibile giudizio di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel quadro del giuspositivismo non \u00e8, quindi, possibile porre la questione della legittimit\u00e0 della pretesa fiscale e del suo fondamento, si potr\u00e0 tutt\u2019al pi\u00f9 sollevare questione di legittimit\u00e0 (ad es. costituzionale) rispetto a questa o quella norma fiscale particolare e, comunque, il criterio di giudizio sar\u00e0 sempre la conformit\u00e0, della norma considerata, ad una norma superiore, come ad es. la Costituzione, anch\u2019essa espressione della volont\u00e0 positiva del legislatore. Analogo discorso circa la questione di legittimit\u00e0 rispetto alla normativa internazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In fondo, nel quadro del giuspositivismo, anche quanto cade sotto il nome di \u201cquestione di legittimit\u00e0\u201d si rivela, in verit\u00e0, come un caso particolare di \u201cquestione di legalit\u00e0\u201d trattandosi di verificare la \u201clegalit\u00e0\u201d di una norma positiva inferiore rispetto ad una norma positiva superiore. Le pretese dello Stato restano ingiudicate perch\u00e9 ingiudicabili in quanto non si riconosce un diritto altro da quello positivo, ovvero posto dallo Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se si accetta un simile quadro si deve, per coerenza, ammettere l\u2019ingiudicabilit\u00e0 delle norme positive (anche fiscali) e dunque, potenzialmente, la libert\u00e0 assoluta dello Stato di disporre, attraverso la legge positiva (sia essa costituzionale o ordinaria), della propriet\u00e0 privata dei sudditi. Ben pochi, per\u00f2, anche tra i giuspositivisti sarebbero disposti a simile coerenza logica, ad es., rispetto ai propri beni di fortuna di cui lo Stato potrebbe, nel caso, disporre liberamente e interamente senza limite o criterio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Abbiamo accennato, in estrema sintesi, a come il ricorso alla Costituzione o alla normativa internazionale sia solo una illusione di superare l\u2019arbitrarismo proprio del giuspositivismo. Si porta semplicemente l\u2019arbitrio ad un piano definito superiore della normativa positiva senza che l\u2019arbitrariet\u00e0 dell\u2019ordinamento ne esca sanata: l\u2019ordinamento complessivo, in quanto inteso come meramente positivo, resta, per definizione, arbitrario in quanto avente per fonte e criterio unicamente la volont\u00e0 del Sovrano che, per tanto, \u00e8 necessariamente assoluta e che, come tale, non ha fondamento ne criterio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si dir\u00e0 che la soluzione viene dalla democrazia ovvero, nel nostro caso, dal\u00a0<i>No taxation without rapresentation<\/i>. E\u2019 vera soluzione?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Due sono le caratteristiche essenziali della pretesa fiscale nelle moderne liberal-democrazie (sovranit\u00e0 popolare): l\u2019assoluta arbitrariet\u00e0 della norma, coerentemente con l\u2019opzione giuspositivista, e la norma intesa quale espressione della volont\u00e0 popolare (solitamente attraverso la mediazione parlamentare). Detto altrimenti le imposte debbono essere volute dai rappresentanti di quanti poi le pagheranno [4] e questo \u00e8 l\u2019unico criterio e l\u2019unico limite, se di criterio e di limite si pu\u00f2 parlare [5], alla pretesa fiscale dello Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nei sistemi a sovranit\u00e0 popolare compiuta, dove cio\u00e8 non si dia il <i>king in parlament<\/i> ma unicamente il<i>parlament<\/i>, la natura assoluta, virtualmente senza limiti, della pretesa fiscale dello Stato \u00e8 solo pi\u00f9 evidente ma gi\u00e0 nei regimi costituzionali moderni lo era nella misura in cui lo Stato faceva propria l\u2019opzione di sovranit\u00e0 [6].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per poter valutare veramente la pretesa fiscale dello Stato \u00e8 necessario riconoscere un criterio di giudizio che non sia, a sua volta, creazione dello Stato ovvero riconoscere un ordine obiettivo di giustizia. Tale ordine etico-giuridico oggettivo non pu\u00f2, per\u00f2, essere una opzione ideologica (liberalismo, socialismo, etc.) e neppure un sistema (nel senso di costruzione teorica internamente coerente dati i postulati di scuola) filosofico in senso stretto, pena la caduta nell\u2019arbitrariet\u00e0. Si tratta piuttosto di applicare la ragione alla dimensione sociale e politica dell\u2019uomo, applicarla secondo le regole proprie del pensare sensato, ovvero con quella logica naturale che consente ad ogni uomo di ragionare (sensatamente). E ci\u00f2 \u00e8 gi\u00e0 rivoluzionario in s\u00e9 rispetto al dogma giuspositivista.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Riproponiamo, quindi, le due domande nel quadro dichiarato d\u2019una rivendicata competenza della ragione umana (di ogni uomo in quanto uomo) nel ricercare e valutare criticamente il necessario fondamento nella giustizia della norma positiva, pena l\u2019essere \u201cpuro arbitrio\u201d [7] della norma, ovvero il suo non essere neppure vera legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chiediamoci, quindi, nuovamente: lo Stato \u00e8 legittimato ad avanzare diritto su una quota variabile dei beni privati dei sudditi? E se si, in base a cosa?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gi\u00e0 il primo quesito necessita ulteriori interrogativi a scopo di precisare e sottolineare. Che tipo di diritto \u00e8 quello che lo Stato avanza? E cosa si intende per \u201cprivati\u201d rispetto ai beni sui quali lo Stato avanza simile pretesa? Le risposte alle due nuove domande sono tra loro collegate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo pretesa fiscale dello Stato sottintende la rivendicazione, da parte dello Stato stesso, di un diritto reale superiore sui beni dei sudditi? Se cos\u00ec fosse, il proprietario in senso stretto sarebbe lo Stato e non i privati. Nel caso di una simile ipotesi non si darebbe una vera propriet\u00e0 privata in senso pieno, tutto sarebbe statale con alcuni beni soggetti a diritti reali inferiori (di pseudo-propriet\u00e0) sempre, fatto salvo, il diritto reale superiore dello Stato. Non sembra sia opzione rivendicata da nessun ordinamento positivo liberal-democratico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia merita essere menzionata come ipotesi; perch\u00e9, anche in simile caso, il titolare del diritto reale superiore (lo Stato) non potrebbe cancellare i diritti reali inferiori dei privati a proprio arbitrio e al di fuori di una norma contrattualmente pattuita. Di pi\u00f9: anche qualora pattiziamente si stabilisse un \u201cdiritto\u201d arbitrario dello Stato in quanto titolare dei diritti reali superiori, ci\u00f2 non sarebbe vero \u201cdiritto\u201d perch\u00e9 un simile contratto sarebbe evidentemente antigiuridico. Cos\u00ec, neppure concependo la propriet\u00e0 dei privati come pseudo-propriet\u00e0 e riconoscendo lo Stato quale unico vero proprietario di ogni bene di fortuna, si potrebbe giustificare una pretesa arbitraria dello Stato su detti beni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In verit\u00e0, nessun ordinamento giuridico liberal-democratico nega formalmente la propriet\u00e0 privata. Quindi diritti reali superiori sui beni di propriet\u00e0 privata non esistono, neppure in capo allo Stato. In virt\u00f9 di cosa, allora, lo Stato avanza pretesa su una quota dei beni privati dei propri sudditi?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prima di rispondere, dobbiamo ancora precisare di che natura \u00e8 il diritto rivendicato dallo Stato sui beni privati. Non \u00e8 un diritto diretto ed immediato come, appunto quello del proprietario, ma indiretto e mediato. Propriamente non \u00e8 un diritto sui beni, non \u00e8 cio\u00e8 un diritto reale ma, piuttosto, il diritto che l\u2019autorit\u00e0 legittima ha ad essere obbedita dai sudditi e da questi aiutata nell\u2019adempimento del proprio fine che \u00e8 dato dal bene comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019autorit\u00e0 politica ha, quindi, il diritto a pretendere il contributo dei sudditi e i sudditi hanno il dovere di contribuire (anche economicamente) in ragione del bene comune. La pretesa fiscale dello Stato e il relativo dovere fiscale dei privati trova ragione nella natura politica dell\u2019uomo e nella conseguente necessit\u00e0 della comunit\u00e0 politica per un vivere veramente umano degli uomini. Questo \u00e8, infatti, il bene comune, il bene proprio dell\u2019uomo, di ogni uomo in quanto uomo e, proprio per questo, comune (comune ad ogni uomo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il bene comune non \u00e8 il bene \u201cin comune\u201d e neppure il bene pubblico, tanto meno il bene dello Stato, della<i>persona civitatis<\/i>\u00a0o di una supposta persona giuridica della collettivit\u00e0 concepita a modo di ente morale. Il bene comune \u00e8 quel bene dell\u2019uomo in quanto uomo che, in pienezza, si pu\u00f2 realizzare unicamente nella vita umana in societ\u00e0 (nella\u00a0<i>societas perfecta<\/i>, nella comunit\u00e0 politica) e che presuppone la realizzazione dei beni umani conseguibili individualmente, nella societ\u00e0 domestica e nei corpi intermedi della societ\u00e0 civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ecco che la pretesa fiscale trova una ragione e, con ci\u00f2, un criterio e un limite: il bene comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Solo nella misura in cui la pretesa fiscale \u00e8 motivata dal bene comune, tale pretesa \u00e8 legittima e si d\u00e0 dovere fiscale in capo al suddito. Sono tenuto, per giustizia, a versare le giuste imposte\/tasse e le imposte\/tasse sono giuste solo quando sono motivate dal bene comune cos\u00ec che versandole concorro anche al mio bene in quanto uomo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma fiscale positiva non \u00e8, allora, un assoluto, un mero <i>iussum<\/i> arbitrario e ingiudicabile. Anzi, trattandosi di un diritto mediato e indiretto sui beni privati (sui quali, invece, il proprietario ha diritto diretto e immediato) giustificato unicamente dal bene comune, qualora una tale giustificazione venisse a mancare, la riscossione delle imposte\/tasse da parte dello Stato costituirebbe un atto ingiusto e violento, furto o rapina. Si tratterebbe di furto ai danni dei cittadini soggetti a prelievo fiscale alla fonte, di rapina ai danni dei cittadini costretti, sotto minaccia di sanzione, a consegnare al Fisco proprie sostanze.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 il bene comune che giudica la legittimit\u00e0 delle pretese fiscali. E una legislazione fiscale pu\u00f2 contravvenire al bene comune in molti modi, ad es. imponendo un carico fiscale eccessivamente esoso e quindi <i>de facto<\/i> lesivo della propriet\u00e0 privata. Il caso italiano \u00e8 facilmente collocabile in questa categoria con una pressione fiscale nel 2013 del 44,2 % del PIL quando nel 1981 era del 31, 1 %. Una simile pressione fiscale, fatta forse eccezione per il caso straordinario e limitato nel tempo di uno sforzo bellico proprio dello stato di guerra, \u00e8 di per s\u00e9 prova quasi certa della illegittimit\u00e0 della normativa fiscale in quanto, lo Stato viene a disporre ordinariamente della met\u00e0 della ricchezza privata prodotta violando pesantemente la stretta giustizia che vuole sia dato a ciascuno il suo. Si noti poi come dal 1981 al 2013, data una sostanziale parit\u00e0 di servizi offerti, vi sia stato un aumento fortissimo della pressione fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8 per\u00f2 solo il carico fiscale che deve essere considerato ma anche, anzi soprattutto la finalit\u00e0 per la quale le tasse\/imposte sono previste e riscosse. Solo e soltanto nella misura in cui le tasse\/imposte concorrono al bene comune, ovvero rendono possibile alla autorit\u00e0 di guidare la comunit\u00e0 politica al conseguimento di quei beni umani che l\u2019uomo non \u00e8 in grado di conseguire da solo e neppure associato in famiglia o nei corpi intermedi, esse sono giuste, legittime e dunque doverose.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come giudicare, dunque, le tasse\/imposte finalizzate a finanziare non le funzioni proprie della comunit\u00e0 politica ma altro? Non sono forse un abuso da parte dello Stato? La pretesa degli Stati moderni di finanziare, con le imposte, servizi non riconducibili alla funzione propria della comunit\u00e0 politica, servizi che, qualora lo Stato liberamente ritenesse di erogare in proprio, dovrebbero finanziarsi con il corrispettivo di tariffe, solleva non poche riserve di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se poi trattiamo del Welfare State, ovvero della assunzione a carico dello Stato di oneri di spesa per interventi di natura mutualistica, assicurativa e \u201ccaritatevole\u201d, ma anche di vera e propria ridistribuzione della ricchezza, ricchezza prodotta dai privati a cui viene sottratta attraverso tasse e imposte, in spregio della giustizia commutativa che ha determinato i titoli legittimi di propriet\u00e0, ai quali lo Stato fa fronte attraverso la leva fiscale, il giudizio di illegittimit\u00e0 \u00e8 evidente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se la ragione che fonda il diritto dello Stato alla pretesa fiscale viene meno, ad es. nel caso di una normativa fiscale ingiusta\/illegittima, non viene forse meno anche il relativo dovere fiscale del suddito?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una dottrina morale antica e raffinata come quella cattolica ci dice, ad esempio, che il dovere fiscale non \u00e8 assoluto ma relativo, relativo alla conformit\u00e0 a giustizia della norma fiscale sicch\u00e9 non \u00e8 immorale evadere\/eludere il fisco quando la pretesa fiscale, per diverse ragioni, \u00e8 iniqua. Si danno anzi dei casi in cui l\u2019evasione\/elusione diviene moralmente buona, quasi doverosa in quanto <i>occulta oppugnatio<\/i>. Ci\u00f2 quando le imposte sono moralmente cattive &#8211; perch\u00e9, ad es., pretese per finanziare pratiche immorali o per ragioni e secondo criteri riconducibili a dottrine contrarie al diritto naturale e\/o alla Verit\u00e0 cattolica \u2013 ed eluderle\/evaderle \u00e8 modo per opporsi al male operato dallo Stato senza incorrere in gravi rischi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vi \u00e8 poi il caso della compensazione occulta che legittima l\u2019evasione\/elusione delle tasse\/imposte nella misura in cui il prelievo fiscale \u00e8 finalizzato dallo Stato a finanziare attivit\u00e0 estranee alle competenze sue proprie e di cui il cittadino o la famiglia non si avvalgono destinando, invece, parte dei propri beni al pagamento di servizio equivalente privatamente fornito. Qui sanit\u00e0 e scuola forniscono ottimo esempio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sapienza millenaria della morale cattolica rivela una umanit\u00e0 sconosciuta agli ordinamenti della modernit\u00e0 politica dove \u00e8 negata, in radice, la possibilit\u00e0 stessa di vagliare razionalmente la norma positiva semplicemente perch\u00e9 in essi non vi \u00e8 nulla che la ragione possa vagliare essendo la norma un puro atto di volont\u00e0 sovrana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Torniamo per un\u2019ultima volta al riconosciuto fondamento della pretesa fiscale dello Stato nel bene comune. Se il bene comune non \u00e8 il bene dello Stato e neppure il bene collettivo, ma il bene di ogni uomo in quanto uomo, mai una norma positiva, che voglia servire il bene comune, potr\u00e0 comandare un atto contrario alla giustizia commutativa o pretendere da alcuno un atto gravemente contrario al proprio bene legittimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ora \u00e8 di stretta giustizia che chi ha lavorato riceva la giusta retribuzione, che chi ha venduto riceva il prezzo della merce contrattualmente pattuito, che chi ha imprestato riabbia quanto \u00e8 suo. L\u2019imprenditore che si trovasse nella necessit\u00e0 di decidere se pagare gli stipendi ai propri dipendenti, ma anche estinguere un debito o pagare un fornitore, o versare le imposte, non sarebbe forse tenuto, per giustizia, ad adempiere ai propri doveri verso lavoratori, creditori e fornitori anche a costo di evadere le imposte? E una legislazione veramente ordinata al bene comune come potrebbe imporre ad un cittadino di compiere, sotto pena di sanzione, una grave ingiustizia quale \u00e8 il non pagare la giusta mercede all\u2019operaio, comprare senza pagare il pattuito, non restituire quanto ricevuto in prestito?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 evidente che, se il fondamento legittimante la pretesa fiscale \u00e8 il bene comune, la pretesa fiscale non potr\u00e0 mai essere assoluta ma sempre relativa ad una giustizia che le \u00e8 superiore. La moderna concezione fa invece della norma positiva un assoluto e tende a confondere l\u2019interesse dello Stato con il fine della legge fiscale quando, invece, tale fine dovrebbe essere riconosciuto nel bene comune inteso come bene dell\u2019uomo in quanto uomo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La propriet\u00e0 privata, a tutela della quale si dice sia stata elaborata buona parte della dottrina liberale, \u00e8 proprio nelle odierne liberal-democrazie che viene negata tanto radicalmente quanto nei regimi socialisti. Certo la radicalit\u00e0 nei principi dei sistemi democratici non ha trovato ancora completa traduzione nei fatti dando cos\u00ec l\u2019illusione d\u2019una sostanziale difesa della propriet\u00e0 privata. Illusione che sta via via scemando con il progressivo dilatarsi della spesa pubblica e delle conseguenti pretese fiscali in tutti gli Stati della liberal-democrazia occidentale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La violenza statale contro il diritto naturale alla propriet\u00e0 privata \u00e8 minore nelle liberal-democrazie rispetto ai regimi del socialismo reale unicamente\u00a0<i>de facto<\/i>\u00a0ma non di principio. Nelle virtualit\u00e0 della concezione (ideologica) dello Stato secondo il paradigma della sovranit\u00e0, la propriet\u00e0 privata non ha alcuna tutela che non sia la volont\u00e0 positiva del Sovrano non essendovi limite alcuno a tale volont\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La negazione della propriet\u00e0 privata come diritto naturale \u00e8 comune tanto ai regimi socialisti quanto alle liberal-democrazie, nei primi \u00e8 semplicemente negata, nei secondi \u00e8 svuotata salvandone il nome, ridotta a diritto civile in quanto riconosciuto tale dallo Stato e nella misura in cui \u00e8 riconosciuto tale dallo Stato, mero diritto positivo. Potenzialmente, quindi, dallo Stato revocabile e, in ogni caso, totalmente dipendente dalla volont\u00e0 arbitraria del Sovrano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini, la concezione fiscale delle moderne liberal-democrazie rivela anch\u2019essa, come la totalit\u00e0 dell\u2019ordinamento, l\u2019idea di diritto da esse assunta. Lo Stato non \u00e8 soggetto a diritto ma \u00e8 creatore del diritto, anche del diritto di propriet\u00e0 che, quindi, resta sempre come una concessione dello Stato. Si comprende allora perch\u00e9 ogni qualvolta un cittadino si rende colpevole della sottrazione allo Stato di quanto da esso preteso per via fiscale, con ci\u00f2 si compirebbe l\u2019unico vero furto perch\u00e9 commesso a danno dell\u2019unico vero proprietario in senso originario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una simile concezione \u00e8 solidale, anzi \u00e8 parte della pi\u00f9 generale concezione moderna dello Stato dove la sovranit\u00e0 si pone come origine del diritto, di ogni diritto e con ci\u00f2 assorbe la stessa libert\u00e0 del cittadino che sar\u00e0, pertanto, libero della libert\u00e0 che lo Stato gli concede. Poco importa che la sovranit\u00e0\u00a0 dello Stato sia sovranit\u00e0 popolare perch\u00e9, anche in questo caso, il singolo cittadino sar\u00e0 vincolato ad una volont\u00e0 (del popolo sovrano)\u00a0 che non ha altra condizione, limite o criterio per darsi imperativamente che quella d\u2019essere posta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Stando al nostro tema, la pretesa di risolvere l\u2019irrazionalit\u00e0 del giuspositivismo moderno con il ricorso alla sovranit\u00e0 democraticamente declinata (sovranit\u00e0 popolare), si rivela immediatamente insostenibile. Infatti se l\u2019autorit\u00e0 politica, come abbiamo visto, ha diritti indiretti e mediati sui beni privati in ragione del bene comune e ogni singolo proprietario \u00e8 l\u2019unico ad avere diritti diretti e immediati sui propri beni, il popolo non ne ha n\u00e9 diretti e immediati n\u00e9 indiretti e mediati sicch\u00e9 la volont\u00e0 popolare non pu\u00f2 disporre in alcun modo dei beni privati, neppure in forma di donazione (come invece pu\u00f2 ogni singolo proprietario relativamente ai propri beni).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si dir\u00e0 che le imposte\/ tasse non sono un\u2019invenzione moderna, ma appartengono alla storia delle comunit\u00e0 politiche sin dalla pi\u00f9 remota antichit\u00e0. Ci\u00f2 \u00e8 ben vero, infatti ci\u00f2 che fa problema, a chi non intenda abdicare alla propria razionalit\u00e0 politica, non \u00e8 il diritto dell\u2019autorit\u00e0 temporale a imporre una contribuzione fiscale, bens\u00ec l\u2019arbitrariet\u00e0 e la non giustificazione di tale pretesa nel quadro del giuspositivismo conseguente al principio di sovranit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, se si concepisce il diritto alla pretesa fiscale da parte dell\u2019autorit\u00e0 temporale come un diritto indiretto e mediato sui beni privati giustificato dal bene comune, la fiscalit\u00e0 non potr\u00e0 essere arbitraria e il dovere fiscale dei cittadini sar\u00e0 sempre relativo alla conformit\u00e0 a giustizia della norma fiscale positiva. E se si riconosce la propriet\u00e0 privata come un diritto naturale che l\u2019ordinamento giuridico positivo pu\u00f2 solo riconoscere e non invece come una concessione creata dalla norma civile, la pretesa fiscale dovr\u00e0 necessariamente essere considerata come un diritto indiretto e mediato dell\u2019autorit\u00e0 sui beni privati.\u00a0 Cosa giustificher\u00e0 un tale diritto? A giustificare la pretesa fiscale sar\u00e0 il dovere dei membri della comunit\u00e0 politica di contribuire al bene comune, ovvero al proprio stesso bene di uomini per natura esseri politici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se l\u2019uomo necessita della comunit\u00e0 politica per realizzare pienamente la propria umanit\u00e0 e il bene comune \u00e8 proprio la realizzazione di questa umanit\u00e0, la comunit\u00e0 politica sar\u00e0 benefica e necessaria per tutti i propri membri e, dunque, si dar\u00e0 un dovere dei membri alla cooperazione come dovere naturale verso la propria stessa umanit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ogni cittadino, avendo il dovere morale di realizzare la propria umanit\u00e0, dovr\u00e0 essere parte attiva della comunit\u00e0 politica. In questo essere parte attiva della comunit\u00e0 politica rientra la cooperazione con l\u2019autorit\u00e0 temporale anche attraverso l\u2019adempimento dei doveri fiscali. In questa prospettiva, che potremmo definire classico-cristiana [8] o pi\u00f9 semplicemente razionale (a differenza di quella moderna volontaristica) il dovere fiscale \u00e8 sempre relativo, relativo al bene comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Solo e soltanto nella misura in cui la richiesta fiscale \u00e8 ordinata al reperimento di risorse necessarie per la realizzazione dei fini naturali della comunit\u00e0 politica, ovvero per attuare ci\u00f2 che \u00e8 necessario al vivere pienamente umano degli uomini e non pu\u00f2 essere autonomamente realizzato da individui, famiglie e corpi intermedi, solo allora la pretesa fiscale potr\u00e0 dirsi giusta e si dar\u00e0 un dovere fiscale in capo ai cittadini [9].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">_______________<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>[1]<\/b> P. IGNAZI, <i>Evasori fiscali pi\u00f9 odiati dei politici<\/i>, in<i> <\/i><i>l\u2019Espresso<\/i>, 11 luglio 2013, p. 13.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>[2]<\/b> TOMMASO D\u2019AQUINO,\u00a0<i>In I Ethic. (Lez. 1-6).<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>[3]<\/b> Cfr. G. TURCO,\u00a0<i>Della politica come scienza etica<\/i>, ESI, Napoli 2012, pp. 79-107, dove il prof. Turco, considerando il pensiero di padre Matteo Liberatore, rileva tutta la violenza antigiuridica della concezione moderna dello Stato (principio di sovranit\u00e0).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>[4]<\/b> In verit\u00e0 non si d\u00e0, neppure, perfetta coincidenza tra quanti hanno diritto attivo di voto e quanti sono soggetti a oneri fiscali. Ragion per cui non si pu\u00f2 neppure dire che le tasse\/imposte sono volute dal corpo sociale i cui membri poi le pagheranno. Ad es. i minorenni o quanti hanno perso i diritti politici non fanno parte del corpo elettorale e pure sono soggetti a tasse e imposte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>[5]<\/b> In verit\u00e0 non \u00e8 un limite alla pretesa dello Stato ma unicamente una modalit\u00e0 nel darsi di quella pretesa dello Stato in quanto la volont\u00e0 popolare\/parlamentare non \u00e8 altro dalla volont\u00e0 dello Stato liberal-democratico. Tanto meno \u00e8 un criterio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>[6]<\/b> In merito al principio di sovranit\u00e0, contrapposto all\u2019idea di politica come regalit\u00e0 cfr.: D. CASTELLANO, <i>La verit\u00e0 della<\/i> <i>politica<\/i>, ESI, Napoli 2002, pp. 50-67; \u201cLa sovranit\u00e0, perci\u00f2, nulla ha a che vedere con l\u2019autorit\u00e0; essa si caratterizza piuttosto come mero potere, un potere al servizio di quell\u2019autonomia della volont\u00e0 che rifiuta la mediazione razionale classicamente intesa [\u2026] la sovranit\u00e0 nasce dal rifiuto della razionalit\u00e0 e si afferma come surrogato dell\u2019autorit\u00e0\u201d (<i>Ivi<\/i>, p. 182).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>[7]<\/b> D. CASTELLANO, <i>Costituzione e costituzionalismo<\/i>, ESI, Napoli 2013, p. 105.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>[8]<\/b> Riferimenti sicuri per la considerazione classico-cristiana della questione fiscale sono ad es.: M. LIBERATORE, <i>Istituzioni di<\/i> <i>etica e diritto naturale<\/i>, Torino 1865, pp. 275 e ssg; 335 e ssg; T. Meyer,<i>Institutiones iuris naturali<\/i>, Friburgi Brisgoviae, MCMVI, pp. 313 e sgg.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>[9]<\/b> Confidiamo, con questo nostro contributo, di aver precisato quei punti lasciati in ombra nel nostro precedente articolo sul tema (S. CECOTTI, <i>Il dovere fiscale secondo la Dottrina cattolica<\/i>, in<i> <\/i><i>Instaurare<\/i>, XLI, n. 1, gennaio-giugno 2012, pp. 3-6) rispondendo cos\u00ec anche alle molte sollecitazioni pervenuteci\u00a0 oralmente e non: cfr. ad es.: G. FRANCHI, <i>I<\/i> <i>limiti del dovere fiscale nella teologia morale e nell\u2019etica sociale cattolica<\/i>, in AA. VV.,\u00a0<i>Dona virt\u00f9 e premio<\/i>, a cura di A. Di Giandomenico, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2013, p. 137, nota 32.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thu\u00e2n sulla Dottrina sociale della Chiesa \u00a04 novembre 2014 di Samuele Ceccotti Rifacendosi ai dati di una ricerca demoscopica recentemente condotta dalla societ\u00e0 di sondaggi SWG, Piero Ignazi scriveva l\u201911 luglio 2013 su l\u2019Espresso del \u201cmarchio di infamia che circonda gli evasori, considerati i peggiori nemici della nostra societ\u00e0, addirittura sopra &hellip; <\/p>\n<p><a class=\"more-link btn\" href=\"https:\/\/www.rassegnastampa-totustuus.it\/cattolica\/la-questione-fiscale\/\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":13141,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11,58],"tags":[145],"class_list":["post-13140","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-dottrina-sociale","category-fisco","tag-fisco-2","item-wrap"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.8 - 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