Obiezione ancora nel mirino

NOobiezioneRadici Cristiane n.89 novembre 2013

Le rivoluzioni più pericolose sono quelle che avvengono in modo silenzioso, quasi impercettibile. Come il nuovo Codice dei Medici dimostra. Se passasse così com’è, per l’obiettore si prospettano grane a non finire. Pur cercando solo di seguire la propria coscienza e rivendicare un proprio diritto.

di Tommaso Scandroglio

La Commissione deontologica della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) da quasi un anno sta lavorando alla revisione del Codice deontologico del 2006. La bozza è al vaglio degli Ordini provinciali, i quali hanno la possibilità di apportare modifiche e correzioni.

Il testo licenziato dalla FNOMCeO presenta però molte criticità. I media si sono soffermati su un aspetto in particolare, a prima vista di importanza secondaria ed invece, ad un esame più attento, cifra caratteristica del testo: l’espressione «persona assistita» sostituirà il termine «paziente». Uno scarto linguistico, che manda in soffitta il concetto di sofferenza – il paziente è colui che patisce -per far posto ad un’espressione più burocratica, più legale, come ha voluto precisare Amedeo Bianco, Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici.

Questa peculiarità permea poi tutto il testo del nuovo codice, che appare affetto da una spersonalizzazione della relazione medico-paziente, la quale si trasforma in un rapporto contrattuale tra un utente e un soggetto prestante la sua opera professionale. Non più tanto un’alleanza terapeutica, quindi, bensì quasi una subordinazione del medico nei confronti del paziente, medico che diventa erogatore di servizi dietro richiesta della «persona assistita». In tal senso il codice deontologico sembra quasi perdere la sua natura di corpus che raccoglie principi etici, cui si deve attenere il medico, per diventare una sorta di manuale operativo del professionista in camice bianco, attento a soddisfare le esigenze ella “clientela”.

COME SNATURARE UN DIRITTO

Questo aspetto di “contrattualizzazione” del rapporto medico-paziente ha ricadute non secondarie in merito all’istituto dell’obiezione di coscienza, che nel nuovo testo è sicuramente l’ambito in cui sono intervenute le modificazioni più salienti. Sono tre i cambiamenti che, se passeranno, metteranno a rischio l’operato dei medici obiettori e la loro autonomia professionale.

Nel vecchio codice il medico poteva rifiutare la propria opera, quando questa fosse in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti clinici. Ora la particella disgiuntiva “o” è stata sostituita con la particella congiuntiva “e”. Ciò significa che il medico, per poter sollevare obiezione di coscienza, dovrà non solo affermare che una tale pratica clinica confligga con i propri valori etici o religiosi, ma anche provare che scientificamente questa pratica non sia efficace. Dunque il medico, che non fornisse prova di aver la letteratura medica dalla sua parte dovrebbe obbedire alla richiesta del paziente altrimenti rischierebbe un processo penale.

Oltre a ciò, il medico che producesse anche documentazione scientifica appropriata pei legittimare la sua astensione, non sarebbe esente da possibili guai giudiziarii in sede processuale infatti, per provare la colpevole astensione del professionista in camice bianco, potrebbe in ipotesi bastare anche un solo articolo scientifico contrario a quelli indicati dal medico obiettore, per farlo passare subite dalla parte del torto. Insomma, agganciare un diritto riconosciuto per legge, l’obiezione di coscienza, anche alla infondatezza scientifica di alcune pratiche e non solo ai propri convincimenti morali significa snaturare lo stesso istituto dell’obiezione di coscienza.

Seconda modifica che mette alle strette l’obiezione. Nel precedente codice il medico obiettore era comunque obbligato ad intervenire, nel caso in cui la sua astensione potesse essere «di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita». Nel nuovo codice basta che sia di nocumento per la salute del paziente.

Dato che l’OMS ha definito la salute come perfetto stato di benessere psico-fisico, tutte le omissioni che fossero in grado di intaccare anche solo lievemente tale perfetto stato di benessere psico-fisico d’ora in poi potrebbero essere non più permesse. Ad esempio, il mero turbamento di una donna, vistasi rifiutare la pillola del giorno dopo dal medico, potrebbe in ipotesi essere giusto motivo per impedire a questi di avvalersi dell’obiezione di coscienza.

Veniamo alla terza modifica. Nel vecchio codice si leggeva che il medico «deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento». Ora si legge: «II medico deve comunque fornire ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione dei servizi esigibili». Facciamo il caso di una donna, che si recasse dal proprio medico di famiglia, obiettore di coscienza, per chiedere informazioni sulle pratiche abortive.

Con il precedente codice il medico poteva informarla sulle alternative all’aborto e tacere in merito alle informazioni, che avrebbero potuto indirizzarla ad abortire. Ora invece il medico deve dare solo quelle informazioni pertinenti ai desiderata dei pazienti e quindi dovrebbe indicare ad esempio le strutture dove recarsi per abortire, le pratiche da sbrigare, i tempi di attesa, eccetera.

TROPPI LIMITI ALL’OBIEZIONE

Qualcuno per tranquillizzare gli obiettori potrebbe ricordare che il codice deontologico è una fonte normativa subordinata alle leggi e dello Stato, che tutelano l’obiezione di coscienza, essendo solo un corpus regolamentare stilato tra privati. Però le riserve in merito a a questa argomentazione sono più di una. In primo luogo la giurisprudenza, cioè le sentenze dei giudici, tendono a considerare sempre più i codici deontologici professionali come vere e proprie fonti normative di carattere giuridico e quindi vincolanti per gli aderenti agli albi professionali.

In secondo luogo non tutte le pratiche mediche sono protette dall’obiezione di coscienza, istituto che vale solo per quegli ambiti espressamente previsti dal legislatore: ad esempio per le pratiche abortive, la fecondazione artificiale e la sperimentazione su animali.

E dunque nel caso in cui il sig. Alessandro si recasse dal medico per diventare Alessandra, il medico non potrebbe appellarsi all’obiezione di coscienza, perché in questo caso la materia “rettificazione del sesso” non è coperta dalla clausola di coscienza. In terzo luogo, anche nel caso di pratiche cliniche cui si possa obiettare perché previsto dalla legge, nulla vieta di pensare che il vento possa cambiare.

Detto in altri termini, vero è che ad esempio il ginecologo oggi si può rifiutare di praticare aborti, perché l’articolo 9 della 194 glielo permette, ma se questo articolo 9 incominciasse ad essere considerato da qualcuno – giudice, politico o avvocato ideologizzato — in contraddizione con il codice deontologico, probabilmente inizierebbero a levarsi voci da parte del fronte pro-choice, al fine di mettere mano alla parte della 194 che tutela l’obiezione di coscienza, affinchè questa legge possa armonizzarsi con le regole di comportamento della classe medica.