La Corte Suprema ha rimesso al loro posto i giudici (non solo sull’aborto)    

Centro Studi Rosario Livatino

14 Luglio 2022 

Da più di tre decenni schiere di giuristii propongono apertis verbis l’aggiramento dell’autorità rappresentativa come qualcosa di salutare e di raccomandabile.

di Alfredo Mantovano,

“Un Paese che ha un disperato bisogno di ritrovare il senso della politica che è dialogo (…) sprofonda sempre più nelle guerre culturali: conflitti basati su convincimenti ideologici che rendono pressoché impossibile ricucire i fili di un dialogo democratico”: in questi termini il Corriere della sera ha commentato la sentenza della Corte Suprema USA in tema di aborto, il 25 giugno scorso, all’indomani della pronuncia. Dunque, per il principale quotidiano italiano, con un editoriale comparso in prima pagina, il “dialogo democratico” si realizza per imposizione di sentenza, non per dibattito in un Parlamento. Dobbs v. Jackson, al netto della questione aborto, è il provvedimento giudiziario più odiato degli ultimi decenni anche perché si contrappone a questo convincimento.

Facciamo un passo indietro. Gli USA sono una Repubblica che nel corso dei decenni si è formata per progressiva federazione di Stati già esistenti. Ricordarlo è banale, ma non guasta, soprattutto per noi italiani, vista la nostra storia di unificazione forzata da parte di una realtà statuale centralizzata. Tornando agli USA, ciascuno Stato, dai 13 iniziali in poi, possedeva già, allorché si federava, e poi ha mantenuto, un proprio Parlamento, proprie leggi, non necessariamente coincidenti con quelle dello Stato confinante, una propria giurisdizione, financo una propria Corte Suprema; fra Stato e Stato sono diverse le sanzioni penali più pesanti, se è vero che la pena di morte è oggi prevista da un numero di Stati inferiore rispetto a quelli che l’hanno abolita.

Dialogo democratico? Il Congresso americano – Camera dei rappresentanti e Senato – ha competenza nelle materie riconducibili ai principi fondanti e alla Costituzione federale, senza sovrapporsi a quel che spetta ai singoli Stati, e la Corte Suprema federale è giudice di ultima istanza sui casi per i quali sia controversa l’applicazione del diritto federale. In sintesi, essa ha un ruolo importantissimo – oltre ad annullare una legge, può cancellare gli ordini esecutivi del Presidente, se l’una o gli altri violino la Costituzione – ma limitato.

Questa noiosa premessa per dire che sull’aborto l’anomalia non si è realizzata il 24 giugno 2022, bensì nel 1973, con la precedente sentenza Roe vs. Wade. Fino a quel giorno negli USA l’aborto era disciplinato da ciascuno Stato federato con una legge propria, in modo diversificato fra Stato e Stato, come era e continua a essere per la pena capitale: alcuni Parlamenti statali si erano già espressi, altri lo avrebbero fatto. Mentre il “dialogo democratico” – per riprendere il Corriere – era in corso nelle istituzioni dedicate al suo esercizio, il 22 gennaio 1973 sette (su nove) giudici della Corte Suprema federale chiusero ogni confronto imponendo a tutti gli States l’aborto a richiesta, uniformando per sentenza le differenti legislazioni. 

Negli USA il dibattito sui limiti di intervento della Corte Suprema non inizia adesso. Ha due secoli abbondanti di vita: il primo caso controverso, Marbury vs Madison, risale al 1803, fu un evidente esempio di pronuncia oltre i confini della giurisdizione; fu talmente criticata che per giungere a una vicenda analoga si dovette attendere anche qui mezzo secolo, col caso Dred Scott v. Sandford del 1857, sentenza pur essa ritenuta scandalosa nella forma, e nella sostanza filoschiavista. Questo per dire che nella pur breve storia degli USA il rispetto delle prerogative dei singoli Stati è tema ben vivo nel dibattito politico, prima ancora che giuridico; questo spiega perché nell’incipit della sentenza del 24 giugno i giudici della Corte suprema abbiano sottolineato che “il nostro lavoro è interpretare la legge”.

L’invenzione del diritto. La Dobbs v. Jackson è importante per ciò che afferma in tema di aborto, ma è altrettanto importante perché rimette a posto il quadro costituzionale: creare le norme – essa sancisce – non spetta alle Corti, bensì ai rappresentati del popolo, democraticamente eletti, poiché ciò comporta scelte sulle quali prima ci si confronta in campagna elettorale, al momento dell’assunzione degli impegni con i cittadini votanti, poi nella discussione e nel voto nei Parlamenti. Impegni similari, e la correlata responsabilità politica, sono invece estranei al ruolo del giudice.

Il tabù che la Corte Suprema ha fatto cadere non è una esclusiva a stelle e strisce: attraversa tutti gli ordinamenti occidentali, Italia in testa. Da noi l’“invenzione del diritto”, per riprendere il titolo del libro di un ex presidente della Corte costituzionale, è iniziata negli anni 1960 come “supplenza”, il cui esercizio da parte della magistratura è stato favorito dall’averla considerata come un intervento neutrale, connotato da terzietà: ma la realtà ha dimostrato l’illusorietà di una prospettiva del genere. Oggi in tanti riconoscono che la “supplenza” è divenuta una categoria ideologica e una forma di controllo delle scelte della politica: lo denunciano e ne scrivono da tempo – e bene – intellettuali liberal, e progressisti con significative esperienze istituzionali. 

Questo accade perché da più di tre decenni schiere di giuristi, taluni dei quali sono diventati anche presidenti della Consulta, propongono apertis verbis l’aggiramento dell’autorità rappresentativa come qualcosa di salutare e di raccomandabile. Sostengono che il luogo della decisione non è bene che sia ancora il Parlamento, perché in esso avvengono scontri di parte; nella loro prospettiva è opportuno invece che quella decisione passi al giudice, in quanto gestore di una “procedura” soft e meno conflittuale: in questo il Corriere della sera ha fatto semplicemente eco a una tendenza ideologica, divenuta prassi consolidata.

Un punto di partenza. La sovrapposizione del cosiddetto diritto vivente al diritto vigente, la sostituzione del governo dei giudici al governo della legge è accaduto non soltanto per le materie eticamente sensibili, come il fine vita, per es. con la sentenza della Cassazione sul caso di Eluana Englaro, o con quella della Corte costituzionale sul suicidio assistito, bensì pure in tema di appalti, con conseguenti blocchi di importanti opere pubbliche, o per l’area sanitaria, con le pericolose illusioni nella lotta ai tumori – ricordiamo la sponda giudiziaria offerta alla cura Di Bella o a Stamina? -, o con disastri ambientali come la xylella.

Quel che colpisce nel dibattito italiano seguito alla sentenza Dobbs v. Jackson è che il pregiudizio abortista è da noi così radicato da aver fatto da velo, per coloro che pure denunciano la deriva ‘giuristocratica’, nel cogliere la portata dell’affermazione della Corte suprema secondo cui il giudice applica, e non inventa, la legge, e i magistrati esercitano la giurisdizione, ma non governano una Nazione. Invece che ricorrere a quesiti referendari farlocchi o a pseudoriforme peggiorative, è questo il punto di partenza per una riforma della giustizia degna di questo nome. Che faccia recuperare l’evidente ritardo culturale che ci separa da Oltre Oceano.            

da Tempi mensile, luglio 2022.