Guerra “giusta” quella dell’aggredito contro l’aggressore. Ma non senza limiti e condizioni.

Centro Studi Livartino

2 Aprile 2022 

Pietro Dubolino

1. Può mai una guerra considerarsi “giusta”? L’interrogativo è purtroppo ritornato di attualità a seguito dell’inopinato riemergere, con il conflitto armato tra Russia e Ucraina iniziatosi il 24 febbraio di quest’anno, di un qualcosa che, almeno per l’Europa, si pensava scomparso per sempre nelle nebbie del passato.

Varie sono state, nel corso dei secoli e dei millenni, le risposte che a tale interrogativo sono state fornite dal pensiero giuridico, filosofico e religioso, e non è certo questa la sede per tentare una sia pur sintetica esposizione del panorama da esse fornito. Andando quindi all’essenziale, può dirsi che, in linea di prima approssimazione, vi è e vi è sempre stato un generale consenso circa la qualificabilità come “giusta” della guerra che venga condotta da uno Stato per difendersi, non potendolo fare in altro modo, da un’ingiusta aggressione a opera di un altro organismo statuale o a esso assimilabile.

Ciò in applicazione del principio della legittima difesa, vigente anche nei rapporti interpersonali, per cui, come già affermato nel Diritto romano, “vim vi repellere licet”. È questa appunto la condizione che, all’evidenza, appare sussistente nel caso del presente conflitto Russia–Ucraina, essendo stata quest’ultima oggetto di un attacco armato posto in essere dalla prima, con la dichiarata finalità di acquisire il controllo di quella parte del suo territorio che è abitata da popolazioni russofone e di dissuaderla, inoltre, dal proposito di aderire alla NATO, considerato pericoloso per la sicurezza della Russia.

2. Ciò detto, occorre però affrontare una serie di interrogativi subordinati che, a prescindere dalla specificità dell’attuale contesto (ma non senza la possibilità che assumano, anche con riferimento a esso, un qualche rilievo), riguardano le condizioni e i limiti ai quali la guerra, pur quando sia puramente difensiva, deve ritenersi soggetta per non perdere il carattere della “giustizia”.

Dato, ovviamente, per scontato che anche nella guerra difensiva vadano osservate le convenzioni internazionali in materia di armi vietate, tutela delle popolazioni civili, trattamento dei prigionieri, e così via, l’interrogativo riguarda la necessità o meno che la guerra difensiva, per essere “giusta”, debba avere una qualche ragionevole possibilità di successo.

A tale interrogativo il Catechismo della Chiesa cattolica, al n. 2309, sulla scorta della Costituzione conciliare “Gaudium et spes”, dà risposta positiva. Il che appare, del resto, conforme anche ad un criterio di pura razionalità, dal momento che, essendo la guerra, anche se difensiva, indubbiamente un male, la sua ragion d’essere viene meno qualora il male maggiore al quale, con essa, ci si voglia contrapporre rimane comunque inevitabile. 

È tuttavia il caso di precisare che per potersi dire esclusa ogni “possibilità di successo” non basta che l’aggressore non possa essere immediatamente respinto o contenuto, ma occorre pure che non si possa ragionevolmente sperare nel sopravvenire di soccorsi o nell’intervento di altri fattori di qualsivoglia natura comunque idonei a modificare sensibilmente, in favore dell’aggredito, la situazione di fatto, e che, d’altronde, la protrazione della lotta non possa neppure dar luogo al conseguimento di alcun altro risultato di apprezzabile utilità pratica quale per es. la possibilità per la popolazione civile di cercare rifugio in altri paesi o di mettere al sicuro i propri beni.

Andando indietro nella storia, deve quindi ritenersi che fu pienamente giustificata l’accanita resistenza che, contro le preponderanti forze turche, fu condotta nel 1565 dai difensori di Malta e nel 1571 dai difensori della piazzaforte veneziana di Famagosta, essendovi nell’uno e nell’altro caso la ragionevole aspettativa di un valido soccorso esterno che poi, in effetti, a Malta finì per arrivare mentre invece a Famagosta, per una serie di sfortunate circostanze, non giunse mai.

Per converso, del tutto ingiustificata (e, pertanto, ben a ragione fu vietata dal papa Pio IX), sarebbe stata una accanita difesa di Roma dall’aggressione posta in essere nel 1870 dal Regno d’Italia, avuto riguardo, oltre che all’enorme sproporzione delle forze in favore dell’aggressore, anche alla totale assenza di ogni e qualsiasi prospettiva di sostegno che a quel che rimaneva dello Stato pontificio potesse giungere da altri Stati.

3. Un secondo interrogativo riguarda poi l’obiettivo al quale deve tendere la guerra difensiva: se cioè esso debba essere limitato al respingimento dell’aggressione o possa estendersi oltre, financo a giungere, in caso estremo, alla totale “debellatio” dello Stato aggressore. In linea di massima dovrebbe propendersi per la prima delle alternative, sempre alla luce del già accennato principio per cui anche la guerra difensiva è, di per sé, un male, per cui uno Stato non può farvi ricorso se non nella misura strettamente necessaria a vincere il male maggiore costituito dall’ingiusta aggressione di cui esso sia stato vittima.

Può tuttavia ammettersi che le operazioni belliche contro lo Stato aggressore proseguano quando sia di assoluta evidenza l’intenzione di quest’ultimo di usare le sue residue forze per rinnovare, appena possibile, l’aggressione, rimanendo invece escluso che la prosecuzione possa trovare giustificazione quando il suo scopo sia soltanto quello di dare, per così dire, una sorta di “lezione” allo Stato aggressore perché si comporti meglio nell’avvenire.

Ciò in analogia, del resto, a quanto avviene nei rapporti interpersonali, essendo consentito a ciascuno difendersi dalla violenza altrui, ma non anche di esercitare a sua volta violenza contro l’aggressore, quando questi sia stato ridotto all’impotenza, perché non cada nella tentazione di ripetere l’aggressione.

4. D’altra parte (prendendo ancora a spunto quanto è previsto dalla legge con riguardo ai rapporti interpersonali), così come non perde le proprie ragioni, quando esse abbiano obiettivo fondamento, chi, potendo ricorrere al giudice, pretenda di farsi giustizia da solo con violenza alle cose o alle persone, così commettendo il reato di c.d. “ragion fattasi”, previsto dagli art. 392 e 393 del codice penale, esponendosi quindi alla legittima reazione difensiva ed alle pretese risarcitorie della persona offesa, allo stesso modo non perde le proprie eventuali ragioni lo Stato che, per farle valere, ricorra all’illecito strumento costituito da un’aggressione militare nei confronti di un altro Stato che non voglia riconoscerle.

Ciò comporta che quest’ultimo è sì pienamente legittimato a resistere con la forza a tale aggressione, ma non può tuttavia pretendere che, per il solo fatto che essa abbia avuto luogo, quelle ragioni non possano più, in assoluto, essere riconosciute e apprezzate, fermo restando, naturalmente, il suo incontestabile diritto a ottenere, a sua volta, dall’aggressore, le giuste riparazioni per i danni da lui prodotti.

Non può, quindi, condividersi la tanto diffusa quanto superficiale opinione secondo cui un accordo con lo Stato aggressore che riconoscesse a quest’ultimo, in tutto o in parte, i diritti o i legittimi interessi da esso originariamente vantati rappresenterebbe, per ciò stesso, una sorta di indebito “premio” all’aggressione e dovrebbe, quindi, essere assolutamente evitato per ragioni tanto etiche quanto giuridiche.

5. In realtà anche le guerre nate da un’aggressione dovrebbero cessare, come avveniva di regola nei secoli passati, fino al XIX, con un accordo più o meno favorevole all’aggredito o all’aggressore a seconda dell’esito del confronto bellico, che, peraltro, non veniva mai portato, di solito, fino alle estreme conseguenze; e ciò senza che il vincitore pretendesse di assumere, agli occhi del mondo intero e per l’eternità, il ruolo di chi aveva affermato, nei confronti del vinto e per il bene di tutti, la ragione, la giustizia e il diritto.

Si trattava di una regola che poteva anche apparire improntata a un certo cinismo. Il suo abbandono, però, registratosi nel corso del secolo XX, in favore di una visione astrattamente moralistica dei rapporti internazionali, alquanto ipocrita e di stampo prevalentemente anglosassone e protestantico, ha prodotto i peggiori disastri. Primo di essi (come ormai generalmente riconosciuto), fu quello nato dalla Conferenza di Versailles che, attribuendo alla Germania l’unica responsabilità della terribile guerra appena conclusa, e imponendole uno “status” che avrebbe dovuto essere quello di perenne “sorvegliata speciale”, creò le premesse perché un partito come quello nazionalsocialista acquisisse consensi, proponendosi come vindice della libertà, della dignità e del benessere del popolo tedesco.

Non meno gravida di negative conseguenze fu poi la decisione assunta dai c.d. “Tre grandi” (Stalin, Roosevelt e Churchill) alla Conferenza di Teheran, nel 1943, secondo cui la guerra allora in corso non sarebbe potuta finire che con lo smembramento della Germania, e quindi con la sua resa incondizionata; il che rafforzò enormemente la presa della propaganda nazista sul popolo tedesco, avendo essa buon gioco nel sostenere che non poteva esservi, per la Germania, altra alternativa se non quella della prosecuzione della guerra ad oltranza, nella sola speranza che, nel fronte opposto, si creasse una spaccatura tra gli Alleati; cosa, in effetti, più che prevedibile ma realizzatasi solo dopo la sconfitta della Germania, con l’insorgere della c.d. “guerra fredda” tra l’Occidente e l’Unione sovietica.

Cessata poi la “guerra fredda” con la scomparsa dell’Unione sovietica, la cui politica a tratti aggressiva aveva dato luogo alla creazione, per contrastarla, dell’alleanza militare costituita dalla NATO, quest’ultima ha però continuato, salvo rari momenti, a vedere nella Russia, in quanto principale erede dell’Unione sovietica, il suo potenziale avversario.

Di qui la sua espansione verso est, realizzatasi con l’adesione non solo di tutti i paesi dell’Europa orientale già legati all’Unione sovietica nel c.d. “Patto di Varsavia”, ma anche delle Repubbliche baltiche che, prima di divenire indipendenti, costituivano parte integrante della stessa Unione sovietica. Era ben difficile che una tale politica non suscitasse a sua volta decisa avversione da parte della Russia e che quest’ultima (quale che fosse il soggetto investito, al suo interno, del potere decisionale), non vedesse, da ultimo, in particolare, come il fumo negli occhi la prospettiva che ai paesi già aderenti alla NATO si unisse anche l’Ucraina.

E ciò tanto più in quanto tale prospettiva aveva cominciato ad assumere carattere di concretezza solo dopo che, nel 2014, il presidente democraticamente eletto dell’Ucraina, il filorusso Yanukovic, era stato costretto alla fuga da una serie di violente manifestazioni di piazza che, come è universalmente noto ed incontestato, erano state promosse e sostenute dall’Occidente.

6. Come non ricordare, a questo punto, per contrasto, quella che fu la politica delle grandi potenze europee dopo la definitiva sconfitta di Napoleone a Waterloo? La Francia (prima rivoluzionaria e poi napoleonica) aveva tenuto l’intera Europa in un pressoché continuo stato di guerra per oltre vent’anni, producendo lutti e rovine a non finire e calpestando diritti e libertà di popoli e nazioni.

Eppure, una volta messo fuori gioco Napoleone, l’ultima coalizione costituitasi contro di lui si sciolse quasi immediatamente, e la Francia potè partecipare a pieno titolo a quel vero capolavoro di diplomazia che fu il Congresso di Vienna, grazie al quale furono assicurati all’Europa oltre trent’anni di una feconda pace, basata non sull’equilibrio del terrore (come quella succeduta alla fine della seconda guerra mondiale), bensì sul reciproco e fiducioso sostegno tra le grandi potenze chiamate a costituire quello che veniva allora efficacemente definito come il “concerto europeo”.

Gli uomini che resero possibile questo risultato si chiamavano, per citare solo i principali, Metternich, Taillerand, Castleraigh. Ma della loro razza si è ormai da gran tempo perduto, purtroppo, anche il seme.