Cassazione e adozioni omogenitoriali: una sentenza ideologica e discriminatoria, che apre alla maternità surrogata

Centro Studi Rosario Livatino

2 Aprile 2021

Nonostante le assicurazioni sparse e ripetute in motivazione, la sentenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione n. 9006/2021, depositata il 31 marzo (https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/9006_04_2021_no-index.pdf), sul riconoscimento in Italia dell’adozione da parte di una coppia omogenitoriale, è ideologica, discriminatoria, e apre la strada alla maternità surrogata.

Avendo in qualche modo immaginato questo esito (cf.https://www.centrostudilivatino.it/la-maternita-surrogata-allesame-delle-sezioni-unite/), riserviamo una più estesa trattazione delle questioni che essa pone sul nostro sito e sulla rivista L-Jus, e intanto diamo conto delle qualifiche che adoperiamo.

È ideologica. Non può qualificarsi diversamente una pronuncia nella quale si proclama (fg. 25) la “mancanza di riscontri scientifici sulla inidoneità genitoriale di una coppia formata da persone dello stesso sesso”, senza fornirne alcun riferimento scientifico sulla pretesa scientificità di una simile asserzione.

È ideologica nella sua costruzione giuridica perché, sulla scia di una giurisprudenza che esalta il c.d. multilivello delle fonti, supera l’evidente contrasto fra la legislazione in materia di famiglia e di minori dello Stato di New York e la normativa italiana, elaborando una nozione di ordine pubblico internazionale che oltrepassa i precetti della Costituzione.

Definisce quest’ultimo “la sintesi (…) tra il rilievo dei valori condivisi dalla comunità internazionale e il processo di armonizzazione tra gli ordinamenti giuridici che lo accompagna ed il sistema assiologico proveniente dalla Costituzione” (fg. 22). Chi opera questa sintesi? ma è evidente, le SSUU della Cassazione, sulla base di assiomi “scientifici” come quello prima enunciato!

È discriminatoria, come accade di solito quando si considerano discriminazioni quelle che tali non sono. La sentenza si impegna in uno sforzo non di poco conto per negare competenza al Tribunale per i minorenni, sostenendo che ci si trova di fronte a un caso non di adozione internazionale, bensì di riconoscimento di provvedimento di adozione di un’autorità straniera, cui può provvedere la Corte d’Appello.

Sarà interessante spiegarlo alle coppie eterosessuali che attendono anni, e si sottopongono a ogni sorta di sacrifici, per essere dichiarate idonee ad adottare, e poi per poter concretamente  adottare, spesso senza riuscirvi. Sarà interessante chiarire loro perché è sufficiente la delibazione di un provvedimento adottato da un altro Stato, del quale peraltro le SSUU ammettono di non conoscere la procedura: ma precisano che ciò non ha rilievo perché nessuno nel caso da loro esaminato avrebbe sollevato problemi in proposito.

Come se, in assenza di una eccezione di parte, si potesse presumere la conformità di massima all’adozione prevista dal diritto italiano dell’ordinamento dello Stato di New York, o di qualsiasi altro Stato.

La sentenza apre la strada per la maternità surrogata, pur affermando ripetutamente il contrario, una sorta di excusatio non petita. Intanto apprendiamo che nel caso in esame “l’adozione estera è stata pronunciata dopo aver acquisito il consenso dei genitori biologici” (fg. 37): il che fa ritenere che non vi fosse la condizione di abbandono del bambino, e in ogni caso la sentenza non vi fa riferimento.

Le SSUU aggiungono che mai per questa via potrebbe aggirarsi il divieto di maternità surrogata, “ove venga allegato dalle parti ed emerga con obiettività probatoria che la determinazione di privarsi del figlio minore da parte dei genitori biologici derivi da un intervento di carattere oneroso degli adottanti” (id.). E quale parte potrebbe “allegare” prove del genere?

Certamente non la coppia omogenitoriale che chiede il riconoscimento, perché ha l’interesse opposto. Il sindaco del Comune nei cui registri anagrafici quella coppia intende iscrivere il bambino come proprio figlio? E che poteri ha quel Sindaco per acquisire le prove necessarie in un altro Stato?

L’ultima domanda non riguarda la Cassazione, ma il Parlamento. Che formalmente con la legge c.d. Cirinnà aveva escluso l’adozione per le coppie same sex: ma in realtà le SSUU richiamano quella legge proprio fra i presupposti della propria decisione.

Il Parlamento ha di fronte a sé la scelta se continuare a far avanzare la giurisdizione sul fronte dei c.d. nuovi diritti, oltrepassando i chiari limiti della Costituzione, ovvero uscire dal torpore e adeguare le norme sulla maternità surrogata per impedirne l’aggiramento.