Sospensione delle Messe: non basta rifarsi al diritto alla libertà di culto

Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuân

sulla dottrina sociale della Chiesa

Newsletter n.1088 28 Aprile 2020

di Stefano Fontana

Nel suo comunicato di domenica scorsa 26 aprile, la Conferenza episcopale italiana (CEI) ha reagito stizzita contro l’esclusione governativa della riprese delle messe con popolo dopo il 4 maggio, ossia nella fase 2 delle politiche per il coronavirus. Il motivo principale addotto dai vertici CEI per la necessità di ripristinare la celebrazione delle sante messe è il principio della libertà di culto, garantita anche dalla Costituzione.

Anche mons. D’Ercole, vescovo di Ascoli Piceno, ha detto che tale libertà è un diritto inviolabile. Si tratta però di vedere se questo motivo sia sufficiente, se sia il motivo veramente ultimo per una richiesta del genere. La mia idea è che non sia sufficiente e che la debolezza che la Chiesa italiana ha dimostrato in tutta questa fase delle limitazioni per il coronavirus, abbia origine proprio da questo punto: non sempre i vertici episcopali sanno su cosa fondare le loro pretese, e quindi vi rinunciano, oppure le indeboliscono al rango di semplici richieste.

Il problema sta tutto qui: la Chiesa non deve chiedere allo Stato il permesso di celebrare la messa, può e deve recepire le esigenze di sicurezza sanitaria, ma non chiedere il permesso. Appellarsi al principio della libertà di culto è giustificazione sufficiente per sostenere questa pretesa? A mio parere questo aspetto della questione non è stato bene chiarito.

Secondo la cultura giuridica e politica di oggi la libertà di culto è un diritto soggettivo, ossia un diritto non fondato su un diritto naturale, ma un diritto del singolo cittadino che lo Stato deve garantire senza chiedersi se è giustificato da un diritto oggettivo e naturale. Per questo c’è il diritto al culto cattolico, ma anche il diritto a quello musulmano; c’è il diritto ad una chiesa new-age o alla chiesa di satana, c’è il diritto al culto vegano della Madre Terra e c’è quello dell’oroscopo.

Come c’è il diritto all’ateismo e all’agnosticismo, oppure il culto del nulla di chi chiede l’eutanasia legale per qualsiasi motivo, ossia senza motivo. Se la Chiesa fonda sui diritti soggettivi la propria pretesa di poter essere se stessa li fonda sulla sabbia mobile.

Lo Stato che oggi li riconosce, domani può riconoscerne altri di contrari, dato che li riconosce non perché doveroso riconoscerli, ma perché essi di fatto sono rivendicati. Anche il diritto delle Femen interrompere le messe profanandole, era ammesso come un diritto al culto e nessuna di esse è mai stata punita. Oggi si può bestemmiare in piazza e nessuno può dire nulla.

Se la messa si fonda su un diritto soggettivo anche qualsiasi limitazione o impedimento alla messa che si fondasse su un diritto soggettivo avrebbe uguale titolo di riconoscimento del potere politico. Se tutto si fonda sui diritti soggettivi, allora il potere politico potrà impedire alla Chiesa di manifestare in pubblico propri insegnamenti non rispettosi di diritti soggettivi riconosciuti dallo Stato a norma di Costituzione.

Quando Ratzinger prevedeva che alla Chiesa sarebbe stato impedito di insegnare la sua dottrina sull’omosessualità, intendeva proprio questo: essendo l’omosessualità considerata un diritto soggettivo e come tale contemplata dalla legge e difesa dalla politica, insegnare altre visioni contrarie significa non rispettare un diritto soggettivo. La stessa cosa si deve dire per la famiglia, il matrimonio, la procreazione, la vita e così via.

Anche i cosiddetti “nuovi diritti” sono diritti soggettivi e se la celebrazione della messa è motivata sulla base di un diritto soggettivo alla libertà di culto finisce che viene equiparata ad essi: tutto fa brodo nel minestrone dei diritti soggettivi. La CEI, a questo punto, potrebbe fare obiezione di coscienza e dire ai fedeli di andare lo stesso a messa, nonostante il divieto, disciplinandone gli accessi e le manifestazioni.

Anche Mons. D’Ercole ha detto “se non ce lo date ce lo prenderemo!”. Ma su cosa fonderebbe questa insubordinazione alle disposizioni governative? Su un semplice diritto soggettivo al culto? Il potere politico avrebbe via breve a dire che per il “bene comune” in casi eccezionali alcuni diritti soggettivi devono essere temporaneamente ridotti o sospesi. Si potrebbe appellarsi alla Costituzione, il cui testo ha però consentito in Italia tutti e il contrario di tutti i diritti soggettivi: addirittura il diritto al figlio per qualsiasi tipo di coppia.

La posizione della CEI è inguaiata proprio dal suo appello alla libertà di culto: creduto sufficiente in realtà può rivelarsi una trappola. La pretesa della Chiesa di celebrare la messa e di avere la giurisdizione suprema in questo campo non si fonda su un diritto del cittadino ma sul diritto della Chiesa. Il diritto della Chiesa è autonomo e distinto da quello dello Stato e quest’ultimo non può interferire in quello, cosa che il governo Conte ha fatto ampiamente.

La Chiesa guarda in faccia lo Stato, non lo vede dal punto di vista del diritto di culto dei cittadini. Anche se tutti i cittadini italiani non fossero più cattolici, la Chiesa avrebbe lo stesso i propri diritti davanti al potere politico. Se essa accetta che il suo riconoscimento da parte dello Stato passi attraverso il diritto soggettivo alla libertà di culto non viene accettata per se stessa, ossia non viene accettata per nulla. Semmai viene tollerata. Ma per la Chiesa essere tollerata è troppo poco.