Clausola di coscienza , diritto positivo, obiezione di coscienza. Sintesi del convegno

manifesto_LivatinoPer Rassegna Stampa 4 maggio 2917

 Aldo Ciappi

(Centro Studi “Rosario Livatino”)

Clausola di coscienza , diritto positivo, obiezione di coscienza sono stati al centro del convegno  “Clausola di coscienza e diritto positivo” organizzato, in collaborazione da “Scienza e Vita di Pisa e Livorno”, Centro Studi “R. Livatino” e “Unione Giuristi Cattolici” locali, tenutosi a Pisa il 28 aprile nell’auditorium “G. Toniolo” dell’Opera della Primaziale e moderato da Patrizia Paoletti Tangheroni.

L’ avvocato Andrea Gasperini, richiamando la tragedia greca dell’ “Antigone” di Sofocle, che disobbedisce al comando del re Creonte dando sepoltura al fratello, e per questo verrà condannata a morte, ha ricordato che, nel corso della storia, in molti hanno affrontato la persecuzione e la morte piuttosto che disobbedire alla legge superiore della propria coscienza: i primi cristiani che rifiutarono di rendere culto all’imperatore (famoso il caso di S. Giustino); S. Tommaso Moro che si rifiutò di firmare l’Atto di Supremazia per sciogliersi dalla moglie di re Enrico VIII e per questo fu decapitato; più di recente, la vicenda dei cristiani messicani che si ribellarono alle leggi antireligiose del Presidente Calles per difendere la loro libertà di fede e trovarono la morte (si ricordi, tra tanti, il piccolo martire S. Josè Sanchez Del Rio).

Sono quattro – ha ricordato Gasperini – le condizioni in presenza delle quali è legittimo per un cristiano resistere all’autorità tirannica anche con l’uso della forza: gravità e durevolezza della tirannia; impossibilità di vie alternative; miglioramento della situazione e concrete possibilità di successo (cfr. S. Tommaso d’Aquino e C.C.C. n. 2309 sulla “guerra giusta”).

Il dottor Giacomo Rocchi, magistrato, ha ricordato come il diritto all’obiezione di coscienza attenga alla sfera più intima ed inviolabile di ogni uomo, in quanto essere dotato di ragione e libertà, di fronte alla quale le leggi positive si devono arrestare. Durante il nazismo furono commessi atroci crimini da parte delle autorità civili e militari in base a leggi approvate dal Parlamento tedesco; crimini di cui gli autori dovettero tuttavia rispondere dinanzi al Tribunale di Norimberga che li condannò in base ai superiori principi universali (ciò che chiamiamo “diritto naturale”) poi sanciti anche dalla Dichiarazione Universali dei Diritti Umani (New York, 1948).

Da qui la necessità che gli ordinamenti prevedano il diritto a non collaborare all’ applicazione di leggi in contrasto con le profonde convinzioni morali o religiose di taluni.

In Italia, l’obiezione di coscienza è prevista espressamente in materia di obbligo (oggi eliminato) a prestare il servizio militare (L. 772/1972); di aborto (L. 194/1978) per medici e operatori sanitari (diritto attualmente che oggi si cerca oggi di comprimere o aggirare con bandi di assunzione per soli non obiettori); di sperimentazione sugli animali (L. 413/1993) e sulla fecondazione artificiale (L. 40/2004).

E’ tuttavia indubbio – ha ricordato il magistrato – che, anche se non espressamente prevista, la clausola di coscienza sia sempre invocabile in quanto “la sfera intima della coscienza individuale … (è) il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti… (ed) esige … una tutela proporzionata alla priorità assoluta ed al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana” (Corte Cost. sent. n. 467/1991).

Pertanto – ha concluso – l’obiezione di coscienza dovrebbe valere anche per la legge sulle unioni civili omosessuali (L. 76/2016) nei confronti di quei sindaci che ritenessero tali unioni, equiparate al matrimonio, contrarie alla loro coscienza e alle loro più intime convinzioni etiche o religiose.

Il professor Renzo Puccetti, medico, ha illustrato le problematiche legate all’esercizio della professione medica che si vorrebbe non più vincolata al giuramento di Ippocrate (IV sec a.C.: “… non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale… a nessuna donna io darò un medicinale abortivo…”) e, viceversa, tenuta ad acconsentire ogni richiesta del paziente (cd. “medicina del desiderio”) anche in materie come aborto, eutanasia, attiva o passiva, fecondazione artificiale, interventi di “rettificazione del sesso, ecc., in nome del diritto all’ autodeterminazione.

Puccetti ha citato, al riguardo, la dott. Alessandra Kustermann, ginecologa al Mangiagalli, secondo cui al medico dovrebbe essere impedita, con opportuna sanzione, qualsiasi obiezione di coscienza, dovendo egli avere riguardo soltanto alla “salute” della donna tutelata solo dal più esteso diritto di abortire il bambino (“non persona” in quanto privo di coscienza).

Demolito con dati statistici questo falso teorema (aborto=salute della donna) secondo Puccetti tale ribaltamento di prospettiva riguarderà anche educatori, catechisti, insegnanti, così come fotografi, pasticceri, albergatori, ecc., ovvero tutti coloro che, ritenendo, ad esmpio, il matrimonio soltanto quello tra un uomo e una donna, dovrebbero tuttavia adeguarsi all’occorrenza, pur trovandosi in conflitto con le proprie convinzioni etiche o religiose, per non rispondere del reato di discriminazione per motivi sessuali.

Infine, il dottor Domenico Airoma, magistrato e vice-Presidente del Centro Studi “Livatino”, si è riferito alla legge in discussione in Parlamento sul cd.  “testamento biologico”, il cui testo approvato alla Camera non prevede alcuna obiezione di coscienza per i medici, obbligati dunque ad astenersi da ogni trattamento (comprese alimentazione, idratazione, ventilazione, rianimazione…) in base alle disposizioni del paziente, anche se contenute in una dichiarazione resa molto prima dell’evento che ha generato lo stato di incoscienza.

Una tale “disposizione” priva del carattere dell’attualità, elemento centrale del “consenso informato”” nell’ alleanza terapeutica tra medico e paziente, potrebbe non corrispondere all’effettiva volontà del secondo (non più in grado di esprimersi) e per questo, per il principio generale di precauzione, è viziata sul piano giuridico.

Situazioni come queste – secondo Airoma – creeranno enormi problemi interpretativi per ricostruire l’effettiva volontà del paziente tra i vari soggetti coinvolti.

Al medico, inoltre, spetterà l’arduo compito di valutare se, dopo le d.a.t., vi siano stati progressi scientifici “capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”(!?).

Infine, nel testo di legge approvato dalla Camera vi è l’obbligo incondizionato anche per gli ospedali cattolici di assicurare al loro interno ogni “servizio” anche di tipo eutanasico previsto dalla normativa.

La sfida dell’ora presente – ha concluso Airoma – chiama tutti, cattolici e non, a confrontarsi con l’obiezione di coscienza come atto di valore “profetico” per le future generazioni (una piccola “finestra aperta” da cui proviene una luce che potrà fare da guida ai posteri per riedificare una società a misura d’uomo e secondo il piano di Dio.

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Diritto naturale e diritto positivo nell’enciclica “Veritatis splendor

L’obiezione di coscienza e i suoi fondamenti.