Obiezione di coscienza (*)

obiezione_coscienzaIustitia anno LXII luglio-settembre 2009

di Giuseppe Dalla Torre

1. L’ispirazione giusnaturalistica della Costituzione italiana. — 2. L’obiezione di coscienza e la Costituzione. — 3. Obiezione di coscienza ed opzione di coscienza. 4. Obiezione di coscienza e necessità della c.d. “interposizione legislativa”. — 5. L’obiezione di coscienza come strumento di controllo diffuso di conformità costituzionale dell’ordinamento.

1. La Costituzione italiana è tra quelle che manifestano, prima facie, una ispirazione giusnaturalistica (1).

So bene che questa affermazione è contestata da una parte della dottrina, soprattutto più recente: e ciò non solo per ragioni teoriche, vale a dire per radicati condizionamenti di una cultura giuridica giuspositivistica del passato, dura a morire: anzi, che sembra oggi celebrare inaspettatamente nuovi trionfi. Ma è contestata anche per più banali, ma forti ragioni pratiche, date dal perseguimento di obbiettivi di riforme legislative difficilmente prospettabili in una visione non positivistica della Carta fondamentale.

L’ispirazione giusnaturalistica della Costituzione affonda le sue ragioni storiche nel dramma di coscienza di una intera generazione di giuristi — ma non solo di giuristi —, allevata al culto del diritto positivo, formatasi ad una scuola rigorosa che dalla norma costruiva il sistema, avvezzo alle grandi elaborazioni dogmatiche partendo dal dato certo e sicuro dello ius positum e solo da questo.

Una generazione non di ideologi, ma di sapienti studiosi e tecnici del diritto, che peraltro aveva visto cadere davanti agli occhi, dopo la fine della seconda guerra mondiale e con la fine delle dittature fascista e nazista, il velo che, nel passato illiberale, aveva celato loro di che lacrime e di che sangue grondasse l’uso politico di strumenti giuridici così raffinati, quali quella stessa generazione era riuscita a forgiare.

Solo allora si erano conosciute le disumane realtà dei lager — poi si sarebbe saputo anche dei gulag —: espressioni tragiche ed estreme di un diritto concepito come strumento di forza e non di giustizia.

In sostanza nell’esperienza totalitaria, grazie ad una cultura giuspositivistica, legalità e legittimità erano venute a coincidere, sicché la giustizia o meno dei comportamenti umani era data infine dalla loro conformità o meno alla legge positiva. La deformazione culturale indotta dalle derive estreme del positivismo giuridico, aveva condotto a cancellare la distinzione tra l’agire secondo la legge (legalità) e l’agire secondo giustizia (legittimità). In questo senso la difesa estrema dei criminali nazisti, sottoposti a processo a Norimberga, aveva una sua coerenza interna laddove si radicava nell’aver obbedito alla legge ed agli ordini della legittima autorità.

Dunque: caduti i veli, fu un vero e proprio dramma di coscienza. Perché si avvertì la necessità di un ritorno a valori oggettivi, ad un diritto positivo non arbitrario, ad una distinzione tra diritto e legge; si avvertì l’esigenza di un ancoraggio al diritto naturale, per togliere arbitrarietà alla legge positiva e ricondurla nell’alveo della giustizia; si avvertì la necessità di tornare a distinguere tra ciò che è legale e ciò che è legittimo, rifondando così la possibilità stessa di giudicare giusta o ingiusta una disposizione di legge, un provvedimento amministrativo, una sentenza.

Da questo punto di vista la Costituzione italiana è accomunata, non a caso, a quella tedesca nel ritrovare un fondamento giusnaturalistico all’ordinamento.

Ma l’ispirazione giusnaturalistica della Carta appare subito, già nell’art. 2, laddove si afferma che la Repubblica “riconosce” i diritti inviolabili dell’uomo: riconoscere, infatti, sta ad indicare che tali diritti sono preesistenti all’ordine giuridico positivo e, in quanto tali, non possono essere oggetto di revisione costituzionale ex art. 138. E che altro sono i “diritti fondamentali” se non il nome moderno, sotto il quale si affacciano di nuovo le istanze più profonde del giusnaturalismo? I diritti fondamentali o diritti umani infatti, per quanto se ne possa discutere, o sono le spettanze che debbono essere riconosciute ad ogni persona umana, in ogni tempo ed in ogni luogo, o non sono, finendo con l’indicare solo le pretese storicamente mutevoli di questa o quella categoria di persone.

2. È noto che a differenza di altre Costituzioni, come quella tedesca, la nostra non contempla l’obiezione di coscienza (2).

Invero nel corso dei lavori dell’Assemblea Costituente il problema fu sollevato con riferimento al servizio militare e venne presentato un emendamento al riguardo, tendente ad esentare dal portare le armi chi avesse ragioni filosofiche o giuridiche per obiettare. Ma l’emendamento venne respinto (3). Sussiste tuttavia una condivisa opinione dottrinale che riconosce fondamento costituzionale all’obiezione di coscienza; semmai diverso è l’orientamento della dottrina circa le disposizioni costituzionali ai quali ricondurre l’obiezione.

L’opinione forse prevalente, quanto meno tra gli studiosi di diritto ecclesiastico, è quella che ricollega l’istituto all’art. 19 Cost., che pur riferendosi letteralmente al diritto di libertà religiosa non può evidentemente non comprendere in sé anche quella libertà di coscienza che di tale diritto è fondamento e che postula la incoercibilità della coscienza umana.

Ma non mancano, specie tra i costituzionalisti, altre posizioni: qualcuno, infatti, riconduce l’obiezione di coscienza alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), nella misura in cui l’obiezione comporta la testimonianza pubblica di un valore etico; altri ritiene di individuarne il fondamento nell’art. 13 Cost., ricollegando l’obiezione alla libertà personale; altri ancora si rifà alla disposizione fondamentale di cui all’art. 2 Cost., soprattutto nella misura in cui viene positivisticamente letta come norma aperta alla recezione progressiva di diritti fondamentali storicamente emergenti.

Molto più probabilmente il principio su cui poggia l’obiezione di coscienza è analogo a quei principi, come ad esempio il principio di laicità dello Stato, che sono sottesi al testo costituzionale e che si ricavano non da una singola disposizione, ma in via interpretativa da un insieme di disposizioni costituzionali.

In questo senso sembra essersi orientata la Corte costituzionale nella sentenza n. 467 del 1991, in materia di obiezione di coscienza al servizio militare, laddove richiamando in particolare gli artt. 2, 19 e 21 Cost, giunge ad affermare che “poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell’uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima” (4).

In generale si può osservare che alla concezione personalista che presiede a tutto l’ordinamento costituzionale, così come al principio del rispetto della persona umana (cfr. ad esempio l’art. 32, secondo comma Cost.), ripugna l’idea che questa possa essere obbligata per legge ad agire, sempre e comunque, in maniera difforme dai propri più profondi convincimenti morali che integrano l’identità stessa della persona. Anche se, occorre subito precisare, i doveri di solidarietà che la Costituzione qualifica come “inderogabili” possono costituire il limite invalicabile all’esercizio dell’obiezione di coscienza. Ma non è di ciò che si intende parlare in questa sede.

3. Se si volesse scendere su un terreno definitorio, l’obiezione di coscienza potrebbe dirsi il rifiuto di obbedire alla legge positiva, o comunque all’ordine della legittima autorità, per una ragione che attiene alla coscienza etica. In sostanza l’obiezione ha luogo quanto viene a verificarsi, nell’individuo, un contrasto tra la norma esterna, giuridica, e la norma interna alla coscienza, cioè la norma morale.

Occorre osservare che non qualsiasi contrasto insorgente tra le due tavole normative conduce inevitabilmente al rifiuto di obbedire alla norma esterna: molte possono essere le norme positive in contrasto con la coscienza individuale, ma l’estrema risoluzione di disobbedire e di accettare la relativa sanzione si verifica solo laddove il contrasto tra norma morale e norma giuridica raggiunga livelli di intollerabilità in una coscienza eticamente formata.

Dall’obiezione di coscienza va distinta una fattispecie che, invece, spesso è con essa confusa: l’opzione di coscienza (5).

Questa si da qualora il legislatore, consapevole che in alcuni dei consociati una certa norma positiva pone problemi gravi di coscienza, tali da indurli a disobbedire, decide di riconoscere la legittimità giuridica dell’astensione dal comportamento dovuto qualora sussistano seri motivi etici. Spesso in questi casi il legislatore, per evitare che ci si serva di tale facoltà non per nobili motivi dì coscienza ma per ragioni più grette, come quelle utilitaristiche, ed al tempo stesso per mantenere alto il valore di testimonianza etica insito nel rifiuto di obbedire a quella determinata norma, pone degli obblighi alternativi, talora più onerosi.

Un esempio aiuterà la comprensione del fenomeno. Nel 1972, in presenza ancora dell’istituto della coscrizione militare obbligatoria e quindi dell’obbligo per ogni cittadino maschio ed abile di prestare il servizio militare, il legislatore italiano decise di riconoscere l’obiezione di coscienza a tale servizio. La decisione era maturata dinnanzi alla constatazione del numero crescente di giovani che, per motivi etici, rifiutavano di fare il militare e che conseguentemente erano oggetto, dopo la condanna penale, a gravose pene restrittive nei carceri militari.

Il legislatore si trovò subito di fronte alla difficoltà costituita dall’art. 52, primo comma, della Costituzione italiana, secondo il quale “È sacro dovere del cittadino difendere la Patria”. Occorreva evitare che la legge a venire incorresse nel vizio di incostituzionalità, per contrasto con tale disposizione costituzionale. I’ostacolo fu superato in base alla considerazione che la Costituzione italiana impone a tutti i cittadini, non solo ai maschi, di difendere la Patria; che la Patria è da intendere non in termini meramente geografici bensì sociali, come la comunità dei cittadini; che di conseguenza il precetto costituzionale può essere soddisfatto anche in maniera diversa dal servizio militare e, precisamente, attraverso un servizio civile diretto a difendere la comunità civile dalle aggressioni ad essa — o ad alcuni suoi componenti — derivanti da fatti, ad esempio, naturali. In questa ottica, il servizio prestato nella protezione civile, nel caso di calamità naturali, o presso istituzioni assistenziali a favore dei cittadini più deboli e bisognosi — minori abbandonati, anziani soli, malati, handicappati ecc. —, costituiva una modalità diversa di difendere la Patria, ma non meno efficace rispetto alla difesa in armi e coerente con la lettera e lo spirito della Costituzione.

Dunque la legge fu approvata. È evidente che dopo la sua entrata in vigore il problema del conflitto tra norma interna e norma esterna non si poteva più porre: coloro che per ragioni di coscienza erano contrari al servizio militare potevano legittimamente scegliere una forma alternativa di soddisfare l’obbligo costituzionale: quella, appunto, del servizio civile.

Costoro furono chiamati obiettori, ma in realtà non erano obiettori perché per loro non sussisteva più alcuna ragione di obiettare alla legge, ma avevano per ragioni di coscienza scelto una modalità diversa di ottemperare all’obbligo di legge; una modalità conforme ai loro convincimenti interiori.

Qui vediamo esemplarmente espressa quella che più opportunamente dovrebbe chiamarsi “opzione di coscienza”; fattispecie dunque chiaramente diversa dalla obiezione di coscienza.

Altro esempio si può trarre dall’art. 9 della legge n. 194 del 1978, avente ad oggetto l’interruzione volontaria della gravidanza, che riconosce il diritto all’obiezione di coscienza del personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie chiamato altrimenti ad intervenire per procurare l’aborto.

A dire il vero dal punto di vista formale in questo caso non è previsto, come per l’obiezione di coscienza al servizio militare, un adempimento alternativo da parte del sanitario obiettore, sicché questi, una volta sollevata l’obiezione di coscienza nelle forme prescritte dalla legge, non è gravato dall’onere di esercitare servizi sostitutivi. Sembrerebbe cioè che in questo caso, non essendo prevista una alternatività di prestazione, non si dovrebbe parlare di opzione di coscienza.

A ben vedere tuttavia anche in questo caso di una opzione si tratta, cioè tra l’eseguire una prestazione o non eseguirla, e la legittimità dell’opzione, con conseguente non sanzionabilità dell’eventuale rifiuto di prestazione per l’aborto, è sempre motivata da ragioni di coscienza.

Dunque si dovrebbe dire che tutte le forme di obiezione di coscienza riconosciute dal legislatore sono, a ben vedere, delle opzioni di coscienza.

In materia, per quanto riguarda l’Italia, oltre alla menzionata legge sull’obiezione di coscienza al servizio militare (n. 772 del 1972 e n. 230 del 1998), legge i cui contenuti normativi sono attualmente inoperanti nella misura in cui e fin tanto che rimarrà sospeso l’obbligo del servizio militare (cfr. legge n. 226 del 2004), sono da ricordare: l’interruzione volontaria della gravidanza (n. 194 del 1978), la sperimentazione animale (n. 413 del 1993), la procreazione medicalmente assistita (n. 40 del 2004).

Pur essendo l’obiezione di coscienza un comportamento individuale e personale, può astrattamente concepirsi un riconoscimento del suo esercizio nei confronti di un gruppo umano determinato. Così ad esempio, nell’ari. 6 comma 1 della legge 22 novembre 1988 n. 516, attuativa dell’Intesa tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, per il quale “La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista è per motivi di fede contraria all’uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all’obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull’obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile”.

4. La dottrina è generalmente concorde nel ritenere che l’obiezione di coscienza sia giuridicamente un “mero comportamento di fatto”, che diverrebbe un vero e proprio diritto, azionabile davanti al giudice, qualora riconosciuto dalla legge. E ciò, conformemente alla tesi della cosiddetta interpositio legislatoris, ritenuta come necessaria perché si possa rifiutare di obbedire ad un obbligo giuridico, derivante dalla legge o dal comando della legittima autorità.

Si tratta di una tesi che ha il conforto della giurisprudenza costituzionale. Si vedano, in tal senso, le sentenze n. 58 del 1960 (6), n. 164 del 1985 (7), n. 422 del 1993 (a).

Questa tesi, peraltro, ha teoreticamente un punto di debolezza. Perché nella misura in cui sostanzialmente afferma che ci si può rifiutare di obbedire ad un obbligo giuridico solo quando la legge lo preveda, ciò significa che l’obiezione di coscienza in senso proprio è sempre illecita, perché è sempre contra legem. Il rifiuto di obbedire quando la legge lo consenta non è obiezione di coscienza; è semmai, come più sopra osservato, una opzione di coscienza, giacché l’ordina mento consente, per ragioni di coscienza, di non tenere il comportamento prescritto o di tenere il comportamento vietato.

Ma ciò significherebbe in ultima analisi che l’obiezione di coscienza è fuori della giuridicità o, meglio, è fuori della liceità giuridica. Da questo punto di vista il senso e la forza del rifiuto di obbedire per motivi di coscienza, sarebbe proprio nel fatto che l’obiettore da pubblica testimonianza ad un valore morale non cercando di sfuggire alla sanzione prevista dal diritto positivo, ma accettandola di buon grado. Insomma: dinnanzi al dilemma tra soddisfare l’obbligo giuridico e subire la sanzione della propria coscienza o disobbedire all’obbligo giuridico e subire la sanzione giuridica, ma fare salva la coscienza, l’obiettore preferisce di gran lunga quest’ultimo comportamento.

Ma anche dal punto di vista più propriamente giuridico la tesi dell’interpositio legislatoris mostra qualche debolezza.

Un primo esempio, al riguardo, potrebbe configurarsi nel caso, al momento tutto teorico, in cui l’obiezione avvenga in conformità ad uno dei valori supremi dell’ordinamento costituzionale, come ad esempio il diritto alla vita. Al riguardo la Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 1997 (9) ha testualmente affermato: “la concezione, insita nella Costituzione italiana, in particolare nell’art. 2, secondo la quale il diritto alla vita, inteso nella sua estensione più lata, sia da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono — per usare l’espressione della sentenza n. 1146 del 1988 — «all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana»”.

Giova notare che in questa decisione la Corte andava oltre la vexata quaestio del riferimento alla persona ai sensi di cui all’art. 1 c.c., per riferirsi esplicitamente alla situazione giuridica del concepito, e richiamando l’esplicita dizione dell’art. 1 della legge n. 194 del 1978 secondo cui lo Stato “tutela la vita umana dal suo inizio”, ne dichiarava il disposto come norma facente parte di legge “a contenuto costituzionalmente vincolato”.

Alla luce di ciò pare evidente dover concludere che se una norma subcostituzionale dovesse avere un contenuto in contrasto con uno dei “valori supremi” sui quali si fonda la Costituzione, come appunto il diritto alla vita, la disobbedienza alla stessa per motivi di coscienza sarebbe del tutto legittima, senza necessità di interposizione legislativa.

Ma pare che ci si possa spingere più oltre nell’ipotesi di un diritto all’obiezione di coscienza costituzionalmente legittimato, a prescindere dalla interpositio legislatoris. Riprendendo in sintesi quanto si è già avuto modo di affermare in altra occasione (10), pare di dover affermare che il sistema di garanzie posto dall’ordinamento costituzionale a tutela della Carta non interdice, nel caso di dubbio circa la conformità a Costituzione di una disposizione di legge, l’interpretazione che il soggetto da questa interessato ritenga più conforme ai principi ed alle norme costituzionali.

Certamente, qualora tale interpretazione non dovesse coincidere con quella consolidata nella giurisprudenza e nella prassi amministrativa, la liceità della scelta comporta l’onere di subire le conseguenze, sia nei termini specificamente sanzionatori eventualmente previsti dalla legge, sia nei termini di una eventuale “giurisdizionalizzazione” dell’eventuale conflitto con terzi.

Nell’un caso come nell’altro verrebbero così a porsi i presupposti perché possa attivarsi, davanti alla Corte costituzionale, il sindacato di costituzionalità.

Sicché in definitiva nel caso dell’obiezione di coscienza contra legem, cioè dell’obiezione in senso proprio, di fronte alla presunzione di conformità della legge al diritto costituzionalmente garantito di agire secondo coscienza, è ammesso che chiunque possa “adottare a proprio rischio e pericolo l’interpretazione che gli sembra più esatta e conveniente, salvo subirne le conseguenze se altri non sarà d’accordo e soprattutto non sarà d’accordo il giudice” (11).

In questa prospettiva, dunque, il diritto all’obiezione di coscienza usufruisce dei medesimi strumenti di garanzia posti dall’ordinamento a presidio dei diritti costituzionali.

Una conferma di tutto ciò può trarsi dalla sentenza n. 196 del 1987 della Corte costituzionale, in materia di obiezione di coscienza del giudice tutelare nel procedimento di autorizzazione della minore alla interruzione della gravidanza (12) Perché nonostante le conclusioni negative della Corte, nel senso di aver ritenuto l’infondatezza della questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 21 Cost., le argomentazioni con cui si regge la motivazione inducono a ritenere, per implicito, il riconoscimento della garanzia costituzionale della obiezione di coscienza da parte della Corte.

In detta decisione, infatti, la Corte, evitando di prendere posizione sul problema e addirittura guardandosi bene dal menzionare esplicitamente l’obiezione di coscienza del giudice, giunge sostanzialmente a concludere che le esigenze di coscienza di costui devono cedere di fronte alle esigenze di giustizia dell’ordinamento.

Il rigetto della questione, quindi, avviene attraverso una comparazione dei valori costituzionali in gioco: la libertà di coscienza ed il diritto ad avere giustizia. “A ben vedere — recita la sentenza — trattasi di comporre un potenziale conflitto tra beni parimenti protetti in assoluto: quelli presenti alla realtà interna dell’individuo, chiamato poi, per avventura, a giudicare, e quelli relativi alle esigenze essenziali dello iurisdicere“.

Secondo la Corte, quindi, nel caso concreto la indeclinabile e primaria realizzazione delle esigenze di giustizia prevale sulla libertà di coscienza del magistrato, in quanto soggetto gravato di un munus publicum. Ma come è stato osservato, “proprio tale soluzione del problema potrebbe leggersi come ammissione implicita del potere additivo della Corte”, nel senso che “affermare la prevalenza, nel concreto, dell’esigenza di giustizia sul diritto ad obiettare significhi non negare, ed anzi ammettere, l’esistenza del diritto ed il potere della Corte di introdurlo nell’ordinamento, qualora questi non fosse ritenuto recessivo rispetto ad altri valori dell’ordinamento” (13).

Come ho già avuto modo di notare (14), conferma di questa linea interpretativa pare ricavabile dal fatto stesso che la Corte, nella decisione in questione, non abbia rigettato in limine la questione, per la sostanziale non ricorrenza del parametro costituzionale invocato, né abbia invocato la insindacabilità della scelta del legislatore dell’aborto di limitare il riconoscimento dell’obiezione di coscienza solo al “personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie” (art. 9 legge n. 194 del 1978), ma si sia invece addentrata nella valutazione dei diversi valori in gioco.

D’altra parte, la stessa sentenza n. 467 del 1991 più sopra ricordata, pur non giungendo sino in fondo a partire dalle premesse poste, e quindi pur non abbandonando la prospettiva di un intervento del legislatore diretto a bilanciare con doveri o beni di rilievo costituzionale il riconosciuto diritto costituzionale all’obiezione di coscienza, affermava che “la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti [i diritti inviolabili dell’uomo: n.d.r.], riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell’idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana”.

Ora alla luce di queste affermazioni pare assai arduo sostenere una tutela diversa per l’obiezione di coscienza rispetto a quella accordata ai diritti inviolabili dell’uomo, in ragione dell’interposizione legislativa necessaria per la prima e non necessaria per i secondi. Il mancato intervento del legislatore ordinario, infatti, priverebbe la sfera intima della coscienza di quelle tutele che invece i diritti inviolabili hanno di per sé.

La conclusione, dunque, sembra essere quella del fondamento costituzionale dell’obiezione di coscienza propriamente intesa, cioè senza interpositio legislatoris (15).

5. Non è possibile affrontare in questa sede il rilevante problema dei pur doverosi limiti all’esercizio dell’obiezione di coscienza contra legem (16).

Ciò che qui interessa osservare è, alla luce delle osservazioni di cui sopra, che l’obiezione di coscienza intesa in senso proprio o stretto, può essere colta innanzitutto come istituto posto a garanzia della persona umana in ciò che più propriamente ne costituisce l’originaria ed inviolabile dignità: la coscienza, appunto. Il riferimento è pertanto a quei valori ed a quelle norme che la Costituzione pone a salvaguardia della persona e della sua coscienza, a partire dall’art. 19 Cost.

Ma si deve considerare anche un altro aspetto, che appare però trascurato in dottrina. Nel senso che l’obiezione di coscienza può essere colta non solo come pretesa dell’individuo alla fedeltà del diritto scritto e del “diritto vivente” ai valori pre-positivi che la Costituzione riconosce e pone a proprio fondamento; ma anche come strumento di attivazione diffusa del controllo di conformità delle leggi e degli atti aventi forza di legge alla Costituzione e, segnatamente, a quei valori etico-giuridici che sono espressi nella Costituzione, ma non derivano nella loro esistenza dalla volontà del legislatore costituente, che non per nulla si è limitato a riconoscere. Valori che in quanto tali sono sottratti allo stesso procedimento di revisione costituzionale di cui all’art. 138 Cost. (17).

Più sinteticamente si potrebbe dire che l’obiezione di coscienza è istituto diretto a richiamare costantemente il legislatore ai doveri costituzionali di coerenza con l’ordine valoriale precedente alla stessa Costituzione o, se si preferisce, a garantire l’orientamento costante dell’esperienza giuridica nel senso della legittimità, e non solo della legalità.

Note

(*) A compimento del convegno di Milano del 3-4 luglio 2008 su “Istituzioni pubbliche e garanzie del cittadino”, le cui relazioni si trovano nei precedenti numeri di lustitia (nn. 3 e 4/2008; 1 e 2/20091, pubblichiamo — e ne siamo grati all’Autore — la relazione che il prof. Giuseppe Dalla Torre non ha potuto tenere il giorno fissato.

1) Per il dibattito dottrinale al riguardo cfr. ora, sinteticamente, E. Rossi, Art. 2, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, I, Torino 2006 p. 38

2) La bibliografia sull’obiezione di coscienza è amplissima: ci si limita qui a ricordare, per tutti, il più recente lavoro monografico di V. Turchi, I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell’esperienza giuridica contemporanea, Bologna 2008,

3) Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori, vol. III, Camera dei Deputati – Segretariato generale, Roma 1971, pp. 1827, 1900, 1904 ss.

4) La decisione si può leggere in S. Domianello, Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Carte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998), Milano 1999, p. 431 ss.

5) Rinvio al riguardo a G. Dalla Torre, Diritti dell’uomo e ordinamenti sanitari contemporanei: obiezione di coscienza o opzione di coscienza?, in AA.VV., Realtà e prospettive dell’obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti, a cura di B. Perrone, Milano 1992, p. 277 ss.

6) La sentenza sì può leggere in S. Domianello, Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1957-1986), Milano 1987, p. 147 ss.

7) Ivi, p. 192 ss.

8) Cfr. S. Domianello, Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998), cit., p. 471 ss.

9) Cfr, S. Domianello Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie delta Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998), cit., p. 821 ss.

10) G. Dalla Torre, Obiezione di coscienza e valori costituzionali, in AA.W., L’obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello Stato democratico, a cura di R. Botta, Milano 1991, p, 19 ss., anche in Id., Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell’esperienza giuridica contemporanea, Roma 1992, p. 99 ss. Cfr. ancora G. Della Torre, L’obiezione dì coscienza dei farmacisti, in AA.W.. Bioetica e società, a cura di S. Fanuele, Bari 2004, p- 103 ss.

11) Cosi A. Pizzorusso, Art. 134, in Commentario della Costituzione. Garanzie costituzionali, a cura di G. Branca, Bologna-Roma 1981, p. 96. In questo modo verrebbe superata la giustissima preoccupazione di Francesco D’Agostino, per il quale “nessun sistema giuridico positivo potrebbe sussistere, se riconoscesse ai cittadini un diritto assoluto e insindacabile [n.b.: corsivo mio] a sottrarsi all’osservanza delle sue norme, invocando una qualsiasi clausola di coscienza” (F. D’Agostino, Quando il compromesso dà fiato al relativismo, in Avvenire, 5 giugno 2009).

12) S. Domianello, Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998), cit., p. 331 ss.

13) E . Rossi, L’obiezione di coscienza del giudice (nota a Corte cost., 25 maggio 1987, n. 196), in Foro it., 1988,I, col. 766.

14) G. Dalla Torre, Obiezione di coscienza e valori costituzionali, cit., p. 39.

15) Non si spinge ad affermare tanto, ma manda assolto gli imputati di evasione fiscale per essersi rifiutati di versare all’erario la quota parte dell’Irpef pari all’incidenza percentuale delle spese militari iscritte nel bilancio dello Stato, la sentenza del Tribunale di Sondrio, 11 febbraio 1983 (in Foro it., 1983, II, col. 1331, in ragione delle motivazioni religiose e di coscienza.

16) Rinvio al riguardo a quanto ho estesamente sviluppato in G. Dalla Torre, Obiezione di coscienza e valoricostituzionali, cit., p. 41 ss.

17) Su questa problematica cfr. ora la sintetica prospettazione delle varie posizioni assunte in dottrina ed i riferimenti bibliografici di cui alla voce di T. Groppi, Art. 138, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, III, Torino 2006, p. 2701 ss