Fine vita, le regole al primo sì

Senato_aulaIl Sole 24 Ore  27 marzo 2009

Testamento biologico. Il testo del provvedimento approvato dal Senato

Pubblichiamo il testo del disegno di legge sul trattamento biologico approvato ieri dal Senato. Il Ddl passa all’esame della Camera. Il testo potrebbe subire modifiche in sede di coordinamento formale

ARTICOLO 1

Tutela della vta e della salute

1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito an-che nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all’interesse della società è alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall’espressione del consenso informato nei termini di cui all’articolo 2 della presente legge, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

d) impone l’obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, riconoscendo come prioritaria l’alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del Codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica, nonché di assistenza alle persone, esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all’alleviamento della sofferenza;

f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico, debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del pa­ziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.

ARTICOLO 2

Consenso Informato

1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del pa­ziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L’espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L’alleanza terapeutica così costituitasi all’interno della re­lazione medico-paziente si esplicita in un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

6. In caso di interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l’assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo dall’amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall’articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell’incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo aver attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore; la decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito anche dall’articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere e l’urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso informato cosi come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi della deontologia medica nonché della presente legge.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto.

ARTICOLO 3

Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipatedi trattamento

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cu i il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, a esclusione dell’eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all’articolo 6.

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione  di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l’attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché conformi a quanto prescritto dalla legge e dal Codice di deontologia medica.

3 Soppresso

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

5. nella dichiarazione anticipata di volontà il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del Codice penale.

6 Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti della persona con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

7 La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia.

Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Azienda sanitaria locale di competenza.

ARTICOLO 4

Forma e durata della dichiarazione  anticipata di trattamento

1 Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie. Sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico- clinica, e sono raccolte esclusivamen-te dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza e devono essere formulate in modo chiaro, nonché sottoscritte con firma autografa.

3 Salvo che il soggetto sia divenuto incapace la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla formulazione dell’atto ai sensi dell’articolo 4 comma 1 termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.

4 La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5 La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6 In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo dio vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica

ARTICOLO 5

Assistenza ai soggetti in stato vegetativo

1. Il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta le linee guida cui le Regioni si conformano nell’assicurare l’assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente

ARTICOLO 6

Fiduciario

1 Nella Dat il dichiarante può nominare un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

2 Il fiduciario, se è nominato, è l’unico soggetto legalmente autorizzato a interagire con il medico e si impegna ad agire nell’esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate

3 Soppresso

4. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

5 Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del Codice penale.

6. Il fiduciario, se nominato, può rinunciare per iscritto all’incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest’ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile, del trattamento sanitario

ARTICOLO 7

Ruolo del medico

1 Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese (…) in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.

2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientale a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell’inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

3. Soppresso.

4. Soppresso.

5. Nel caso di controversia tra fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, da un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dalla Azienda sanitaria locale di competenza. Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non è tenuto a portare in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico

ARTICOLO  8

Autorizzazione giudiziaria

1. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su (…) parere del collegio medico, di cui all’articolo 7, o in caso di urgenza, sentito il medico curante.

2. L’autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il medico è tenuto a darne immediata segnalazione al pubblico ministero

ARTICOLO 9

Disposizioni finali

1 È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali

2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le Dat presso il medico di Medicina Generale e registrarle in uffici dedicati presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle Dat presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1.

3. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico a essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dall’imposta di bollo e da qualunque altro tributo.

4 Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione del medesimo si provvede nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.