In dubio procrastino

testamento_bioIl Foglio, 14 marzo 2009

Perché il testo Calabrò nasce per tutelare la vita ma rischia di consegnarla alla magistratura

di Alfredo Mantovano
deputato del PdL

Al direttore

Qualche sera fa, al termine di un convegno sul testamento biologico, un giovane presente mi chiede: ma se io sotto­scrivo una polizza vita e dopo qualche tem­po deposito al notaio la dichiarazione anti­cipata di trattamento, la polizza  vale egual­mente? Domanda strana? Tutt’altro; doman­da che conferma come in un ordinamento giuridico orientato pro vita l’inserimento di un istituto che si muove pro morte produce effetti indesiderati, anche in ambiti distanti e imprevedibili. Conferma, cioè, come legi­ferare in un campo così delicato deve segui­re criteri di cautela, all’esito di approfondi­menti seri.

La legge sul “fine vita” non è necessaria in sé; nessuno ha mai abrogato le disposizio­ni che vietano l’omicidio, l’omicidio del con­senziente; l’aiuto al suicidio. E’ diventata ne­cessaria a seguito dello straripamento di una parte della giurisprudenza, che ha inventato disposizioni e principi di diritto con­trari a quelli ricavabili dal sistema. Se però è necessaria una legge, non basta una legge qualsiasi, ma di una legge che sia il massimo della chiarezza.

Anche perché la confusione è ‘grande, spesso fra gli stessi addetti ai lavo­ri; affrontando discussioni sul tema, di fre­quente capita di sentir definire col medesi­mo termine concetti distinti: come quando, per es., si sovrappone la nozione di consen­so informato (che chiama in causa un pa­ziente; una patologia in atto e la piena legit­timità di rifiutare cure non desiderate) con quella di dichiarazione anticipata di tratta­mento (che invece presuppone un soggetto non ammalato, una patologia futura e incer­ta e una volontà che non: si capisce verso che cosa è orientata).

In una prospettiva di chia­rezza, sarebbe andata benissimo la norma­secca e inequivocabile: alimentazione e idratazione non costituiscono trattamenti sanitari! -proposta dal governo un mese fa, col disegno di legge arenato nell’aula del Sena­to la sera della morte di Eluana.

Tra “fine vita” e “morte imminente” che si fa?

Purtroppo è andata come sappiamo. E og­gi ci troviamo alla vigilia della discussione, sempre a Palazzo Madama, di un testo ap­provato dalla Commissione Sanità, che – dal nome del relatore -è conosciuto come “d.d.l. Calabrò”. Il cui limite principale è di essere confuso, poiché affianca a condivisibili af­fermazioni di principio inaccettabili conse­guenze concrete: è un testo nel quale il me­desimo concetto viene ripetuto più volte con parole diverse, legittimando la scelta del giudice verso la soluzione che a lui piace di più.

Ma la funzione di legislatore impone di – cristallizzare le idee in parole il più possibi­le inequivoche: se le parole sono contraddit­torie, il legislatore- abdica, alla propria sovra­nità e la delega ai giudici, cui spetterà il compito di interpretarle.

Un esempio? Con 55 parlamentari avevamo sollevato delle mo­tivate perplessità, fra l’altro, sulla nozione di accanimento terapeutico. Il sen. Calabrò si era fatto carico di questa riserva e l’aveva accolta. Poi ci ha ripensato e ha proposto una nuova formulazione, approvata dalla commissione, in base alla quale la legge “ga­rantisce che in casi di pazienti in stato di fi­ne vita o in condizione di morte prevista co­me imminente, il medico debba astenersi da trattamenti; straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del pazien­te e agli obiettivi di: cura e da,trattamenti configurati come accanimento térapeutico”.

L’interprete si chiederà in che cosa lo “stato di fine vita” differisce dalla “condizione di morte prevista come imminente”; e , soprat­tutto che cosa sono i “trattamenti configura­ti come accanimento terapeutico”, e in che cosa essi divergono da quelli praticati nello “stato di fine vita” o nella “condizione di morte prevista come imminente”. Non si tratta di annotazioni causidiche.

Alla luce del “caso Eluana”, in vicende simili se l’ac­canimento terapeutico può realizzarsi a pre­scindere da uno stato di “fine vita” o “di morte prevista come imminente”, il medico potrà affermare che l’alimentazione e l’idra­tazione di un soggetto in stato vegetativo co­stituiscono accanimento terapeutico, senza neanche pretendere che ci sia una dichiara­zione anticipata.

Si dirà: ma in Parlamento ci state voi: per­ché non ne parlate e poi ci fate sapere? E’ proprio quello che si chiede da tempo: esa­minare nel modo più attento ogni singolo passaggio, ponderare ciascun termine adope­rato, immaginare le conseguenze di sistema derivanti dall’introduzione del nuovo istitu­to.

Il voto contrario – unico del Pdl – espres­so al testo Calabrò in commissione dalla sen. Laura Bianconi vuole essere solo questo: un invito all’approfondimento finché si è in tem­po. Prima che pezzi alla magistratura, col conforto aggiuntivo delle nuove disposizioni, riprendano a pronunciare sentenze di morte.