La shari’a: se la conosci la eviti

La Bussola quotidiana 25 ottobre 2011

di Valentina Colombo

«Bisogna abolire la sharia, la legge islamica, ovvero le pene corporali, come la lapidazione della donna per adulterio e la decapitazione per apostasia. Bisogna abolirla in tutti i paesi musulmani per affermare l’uguaglianza tra uomo e donna, tra musulmano e non musulmano, perché per l’islam la disuguaglianza tra uomo e donna e musulmano e non musulmano sono concetti eterni, che non possono essere messi in discussione», queste le parole di Lafif Lakhdar, intellettuale liberale tunisino residente in Francia,  che non è per nulla entusiasta dei primi risultati elettorali che provengono dal proprio paese.

Di tutt’altro parere è il nostro Ministro degli Esteri Franco Frattini che, commentando l’annuncio del presidente del Consiglio Nazionale di Transizione libico, Mustafa Abdel Jalil, ha dichiarato: «La cosa che conta è che la shari’a (come base della costituzione libica) lasci le libertà, la libertà di religione, la libertà di costruire chiese cristiane, come accade in Egitto, Tunisia, così in Libia».

Il nostro ministro è comunque in buona compagnia.Già nel febbraio 2007 l’arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, aveva candidamente affermato che l’applicazione di alcuni dettami della shari’a in Gran Bretagna era «inevitabile» e che, in ogni caso, non ci sarebbe stato alcun male. È curioso, ma in primo luogo molto preoccupante, che in Europa e in Occidente ci si premuri di difendere la legge islamica quando viene ormai messa in questione dagli stessi musulmani, come Lakhdar e tanti altri. Vale la pena quindi soffermarsi per capire che cosa si intenda per sharia e che ruolo quest’ultima svolga oggi nel mondo islamico.

La shari’a, al pari della jurisprudentia romana è rerum divinarum atque humanarum notitia e nella sua accezione più ampia ricopre tutti gli aspetti della vita religiosa, sociale, politica ed economica del musulmano. Infatti accanto alle norme concernenti l’osservanza delle pratiche rituali del credente, ingloba tutta la sfera del diritto di famiglia, delle successioni e della proprietà.

La shari’a è concepita come un insieme di norme, esplicite o implicite, di origine divina e per questo inalterabili. Il diritto islamico non è quindi nato a partire da norme di diritto preesistenti, bensì le ha formulate a partire dalla parola divina nella profonda convinzione che quest’ultima offra sempre una risposta anche se talvolta risulta difficile comprenderla. Va ricordato che però e purtroppo solo il 3% dei versetti coranici contiene affermazioni a carattere legale, molte delle quali ispirate da esigenze occasionali, connesse al periodo di rivelazione.

La tradizione giuridica islamica ha quindi ben presto individuato quali dovessero essere le fonti del diritto che potessero affiancare il Corano per elaborare leggi che si adeguassero ai tempi. Il primo gruppo di fonti comprende la rivelazione coranica, in quanto espressione diretta e non mediata di Dio, che costituisce la fonte primaria, la Sunna, ovvero i detti e fatti di Maometto, e la biografia ufficiale di quest’ultimo. Si tratta di fonti che si possono definire statiche.

Il secondo gruppo di fonti comprende il “consenso della comunità”, che avrebbe dovuto essere l’accordo di tutti credenti, tuttavia, per l’impossibilità comprensibile a coinvolgere tutti i credenti, ovvero l’intangibile umma, ben presto divenne il “consenso dei dotti”. L’altra fonte “razionale” è il “ragionamento analogico-deduttivo”, del singolo esperto. In questo caso più che di una fonte si tratta di un procedimento. Il ragionamento non è l’atto di una “ragione sovrana”, assoluta e innovatrice, bensì la benintenzionata ricerca della ragione su quei punti della parola divina meno chiari, meno espliciti dei testi.

I primi quattro califfi dell’islam, i cosiddetti “ben guidati”, detevano il potere e l’autorità di “innovare il diritto”, al pari di Maometto, nel momento in cui la confusione tra la parola di Dio e la parola di Maometto non veniva nettamente percepita. In una fase successiva, a seguito delle tensioni emergenti all’interno della comunità musulmana e alla sua espansione territoriale, si sentì l’esigenza di fare riferimento a istanze diverse dal Corano, nella fattispecie all’esempio di Maometto, per risolvere situazioni non previste dallo stesso.

Con il passare del tempo le scuole giuridiche vennero identificate con i nomi dei loro principali esponenti: la scuola hanafita, fondata da Abu Hanifa (morto nel 767), che fa ampio ricorso alla opinione personale e al ragionamento analogico rispetto al ricorso alla Tradizione. In seguito si impose come scuola ufficiale dell’Impero ottomano. È quindi la scuola più diffusa nel mondo islamico. Prevale per quanto riguarda il diritto di famiglia e quello religioso tra i musulmani dei Balcani, nelle repubbliche caucasiche, in Asia centrale, Afghanistan, Pakistan, India e Cina.

La scuola malikita, fondata dal medinese Malik ibn Anas (morto nel 795), che fa ampio ricorso alla sunna pur ammettendo l’uso del ragionamento analogico. La scuola si diffuse nel Golfo, in Egitto, Sudan, Andalusia e in Africa nordoccidentale. Oggi è la scuola dominante in Marocco, Algeria, Tunisia e Libia. La scuola shafiita, prende il nome da Shafii (morto nel 820), che è la scuola più diffusa in Bahrein, nello Yemen e nelle zone periferiche dell’islam (Indonesia, Africa orientale). È la scuola seguita dai curdi.

Infine la scuola hanbalita fondata da Ahmad ibn Hanbal (morto nel 855) che difende rigidamente il primato delle tradizioni tanto da respingere l’uso del ragionamento analogico, pur non giungendo alla elaborazione di un vero sistema di diritto. È la scuola prevalente nel Golfo persico e in Arabia Saudita. È evidente che si tratta di una legiferazione che risale all’VIII – secolo IX, che è caratterizzata dalla pluralità e che è opera di una elaborazione umana delle fonti islamiche.

Per venire alla situazione odierna ebbene in molti stati del Nordafrica e del Medio Oriente l’islam è dichiarato nella costituzione religione di stato: in Egitto all’articolo 2, Algeria all’articolo 4, in Tunisia all’articolo 1, in Libia all’articolo 2, in Sudan all’articolo 16, in Kuwait all’articolo 2, in Qatar all’articolo 1, in Bahrein all’articolo 2, negli EAU all’articolo 7 della Costituzione provvisoria, in Yemen all’articolo 3, in Somalia all’articolo 1 capoverso 3. In Siria l’articolo 3 prevede solo che il presidente debba essere musulmano.

Alcuni Paesi della penisola arabica, nella fattispecie Arabia Saudita e Oman, non dispongono ancora di nessuna legge costituzionale propria, conseguenza naturale è la superiorità assoluta dell’islam e il considerare il Corano, una sorta di costituzione del Paese.

Inoltre la shari’a viene definita la fonte principale del diritto nelle costituzioni di: Egitto all’articolo 2, Siria all’articolo 3, Kuwait all’articolo 2, Qatar all’articolo 1, Bahrein all’articolo 2, Emirati Arabi Uniti all’articolo 7, Yemen all’articolo 3, Sudan all’articolo 9, Somalia all’articolo 50.

Sulla scia della reislamizzazione a partire dagli anni Ottanta i principi costituzionali relativi all’islam hanno acquisito una nuova dimensione, un peso maggiore in tutti gli ambiti della vita, quali lo stato, l’economia, la società. Si è assistito, anche nel diritto islamico, a una sorta di crisi di identità. Negli anni Settanta Algeria, Somalia e Sudan si sono sforzati di sostituire il diritto “straniero” imposto dall’esterno con il proprio diritto nazionale di matrice islamica.

Ad Abu Dhabi, accanto al moderno codice penale, è stato reintrodotto il diritto penale islamico. In Iran trova applicazione il diritto penale islamico, senza che sia mai stato abolito il codice penale del 1926. Per quanto concerne il diritto patrimoniale invece valgono ancora le leggi di ispirazione francese.

Tra il 1972 e il 1974 la Libia di Gheddafi ha dato per la prima volta nella storia dell’islam forma legislativa al diritto penale islamico. In Egitto il  tentativo di fare abolire l’articolo due della costituzione egiziana era già fallito in passato, dietro pressione dei gruppi parlamentari legati ai Fratelli musulmani, e di questo non si è fatta menzione nel referendum costituzionale dello scorso marzo, ovvero dopo la rivoluzione del Loto.

Per tornare all’affermazione del Ministro Frattini varrebbe la pena ricordare che è in nome della sharia che donne giudicate adultere vengono ancora oggi lapidate in Iran, Nigeria, Arabia Saudita, è in nome della sharia che Asia Bibi in Pakistan rischia la pena di morte, è in nome della sharia che la comunità bahai è discriminata in Egitto, è in nome della shari’a che cristiani ed ebrei vengono considerati dei dhimmi, ovvero delle popolazioni da proteggere dietro versamento di una tassa, è in nome della sharia che le donne in Arabia Saudita non sono ancora persone, è in nome della sharia che anche nel moderato Marocco non si vieta la poligamia, è sempre in nome della shari’a che una musulmana non può sposare un non musulmano a meno che quest’ultimo non si converta, è ancora in nome della shari’a che il musulmano che si converte a un’altra religione è condannato a morte.

Credo che gioire delle esternazioni del libico Abdel Jalil concernenti la shari’a, così come della vittoria del movimento El Nahdha in Tunisia che è tutto fuorché un movimento islamista moderato sia un atto per lo meno molto ingenuo e superficiale.