Ricordando Eluana

Eluana_Englaroper Rassegna Stampa 11 febbraio 2010

di Aldo Ciappi

(Unione Giuristi Cattolici di Pisa)

Un anno fa, in esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Milano che prevedeva, con minuzioso e scrupoloso protocollo, la sospensione dell’idratazione e dell’alimentazione naso-gastrica, ci ha lasciato Eluana, la prima condannata a morte da un giudice della Repubblica nella forma più incivile: per fame e sete.

Questa vicenda ha segnato uno spartiacque non solo nelle nostre coscienze ma anche nel nostro ordinamento giuridico: mai fino ad allora una certa giurisprudenza, pur solerte nel proiettarsi verso sempre più arditi concetti “progressivi” (a partire dalle gesta dei famosi “pretori d’assalto”), si era spinta fino all’affermazione esplicita di un inedito diritto individuale di disporre incondizionatamente della propria vita fino anche a distruggerla.

A fare questo passo sono stati i giudici della prima Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21748 del 2007, secondo cui questo principio si ricaverebbe dal secondo comma dell’art. 32 della Costituzione (“Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”).

Una tale interpretazione non corrisponde affatto a quanto i costituenti avevano in mente quando, dopo il primo comma che individua la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, inserirono questa norma nella carta fondamentale volendo con ciò semplicemente specificare (e, non a caso, qualcuno di essi ne eccepì la sostanziale superfluità; si vedano gli atti dell’Assemblea costituente [seduta del 24 aprile 1947] [seduta del 24 aprile 1947 seconda parte]) che, tra i due termini, il secondo dovesse trovare un limite nella libertà incoercibile e nel rispetto della dignità del primo, e in ogni caso con la riserva di legge nel rispetto della dignità della persona, a scanso di sempre possibili “esorbitanze” del potere, magari celate dietro quel vago concetto di “salute pubblica”.

Di sicuro, quindi, quella disposizione meramente “chiarificatrice” non aveva affatto l’intenzione di modificare il principio fondamentale saldamente iscritto, oltre che nella coscienza generale, in numerose norme dell’ordinamento (art. 5 c.c. che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo; artt. 579 e 580 c.p. che puniscono l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio) dell’ indisponibilità della vita umana propria ed altrui.

Ne è riprova il fatto che le norme in questione mai sono state fatte oggetto di censura sul piano della loro legittimità costituzionale mentre è evidente a tutti che se vigesse il principio opposto della libera disponibilità ed autonomia individuale sulla propria vita non sarebbe legittimo punire colui che uccide un uomo su sua esplicita richiesta.

Invece, la Cassazione, con la famigerata sentenza emessa sul caso Englaro, ha arbitrariamente dilatato, senza peraltro averne i poteri, spettanti semmai alla Corte Costituzionale, la portata della norma in questione fino alle estreme conseguenze, introducendo nell’ordinamento giuridico un vero e proprio “diritto soggettivo al suicidio” come tale da chiunque esigibile.

Questo è l’autentico sostrato eversivo della decisione in discorso, anche se ovviamente tale espressione non è stata mai utilizzata nella motivazione dai suoi estensori.

Sul piano concettuale e sostanziale, però, nulla cambia, una volta affermato, se il diritto “al suicidio assistito” (o se si preferisce “a lasciarsi morire”), venga poi concretamente eseguito (come nel caso di Eluana) con la sospensione del sostegno vitale anziché con una condotta attiva (che peraltro avrebbe fatto soffrire di meno Eluana!) da parte di colui che è chiamato a dargli attuazione.

Ma, e questo forse è l’aspetto più deleterio della vicenda, gli effetti virulenti di questa decisione si sono propagati ben al di là del pur drammatico caso di una innocente ragazza alla cui fredda uccisione, richiesta dal suo legale rappresentante e sancita dai giudici (si badi bene: sul presupposto di una volontà solo presunta dell’incapace), non abbiamo potuto opporci in alcun modo.

Essa ha scatenato una ridda di reazioni in cui anche chi ha provato giusto orrore per quanto accaduto si è fatto coinvolgere in un’ irrazionale corsa allo strumento legislativo come (presunto) rimedio ai futuri misfatti di quel genere, così ignorando completamente una ormai pluridecennale esperienza di leggi approvate in questo paese sotto le spinte emotive più disparate e drammatiche, le quali, nonostante le dichiarate “buone” intenzioni iniziali (la lotta all’aborto clandestino, alla provetta selvaggia…) con cui si è, in misura più o meno esplicita, “legalizzato” qualcosa che prima era, almeno formalmente, vietato anche se i giudici lo avevano di fatto reso lecito non perseguendolo più.

Nello strumento legislativo, da sempre e tanto più in tempi di relativismo etico e giuridico imperante anche nei parlamenti dove si approvano le leggi, sono insite le peggiori insidie in materie così complesse come quella delle decisioni di fine vita in cui si richiederebbe una sensibilità e una delicatezza ormai molto rare nel corpo sociale; solo quelle silenziose suorine di Lecco che per tanti anni hanno curato amorevolmente Eluana potrebbero votare con piena cognizione di causa una legge su materie del genere.

Il Disegno di Legge Calabrò, da taluni ribattezzato “colabrò(do)”, presenta così tanti varchi nei quali i soliti giudici si infileranno come topi nel formaggio per disinnescare, dopo la legge 40 sulla fecondazione artificiale, anche una legge “farsa” sul cd. “testamento biologico” (strumento che non serve a niente) per poter spianare definitivamente la strada al diritto al suicidio assistito e dunque all’eutanasia. Piuttosto che una cattiva legge, nessuna legge.