L’obiezione di coscienza puo’ essere esercitata pur in assenza di una legge che la regolamenti.

giacomo_rocchiOsservatorio Internazionale Cardinale Van Thuân Newsletter n.741

del 9 Novembre 2016

Il magistrato Giacomo Rocchi sul recente convegno del Centro Studi Livatino 

Il 21 ottobre scorso si è tenuto alla Camera dei Deputati a Roma il Convegno del Centro Studi Rosario Livatino sul tema: “Coscienza senza diritti?”. Abbiamo intervistato il magistrato di Cassazione Giacomo Rocchi, relatore al Convegno.

Dottor Rocchi, ci vuole sintetizzare cosa è emerso dal recente Convegno romano del Centro Studi Livatino?

In una conferenza, Rosario Livatino definì l’obiezione di coscienza il riconoscimento del foro interno da parte dello Stato laico; in effetti, il problema che si presenta prepotentemente è quello del rapporto tra il singolo individuo e lo Stato che pretende dai cittadini condotte vietate dalla loro coscienza.

Se sono la ragione e la coscienza a caratterizzare l’uomo, con la sua dignità e la sua grandezza (la Costituzione Gaudium et Spes, citata dal Segretario di Stato card. Piero Parolin nel suo denso messaggio di saluto, definiva la coscienza «il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità propria»), ogni Stato che si definisce democratico non può non interrogarsi su come tutelare la coscienza e la libertà delle persone.

Gregor Puppinck, del Centre Européen pur le droit ed la justice, ha chiarito il concetto di obiezione di coscienza, ricordando quella basata su convinzioni morali e quella derivante dalla fede religiosa, individuando il dovere per l’individuo di effettuarla e il diritto a vederla riconosciuta dallo Stato, come sancito a livello internazionale da numerosi Trattati e a livello europeo dalla Convenzione sui diritti umani.

Da parte mia, ho fornito un quadro della legislazione nazionale, sottolineando che il legislatore, nel corso di oltre trent’anni – dal 1972, anno di riconoscimento di quella al servizio militare, al 2004, con la legge 40 sulla fecondazione artificiale – ha sempre scelto di riconoscere l’obiezione di coscienza e di tutelare la libertà di coscienza religiosa: ciò ha fatto in adempimento di un obbligo costituzionale, enunciato espressamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 146 del 1991.

Approvando la nuova legge sulle unioni civili, invece, il Parlamento ha deciso di non ottemperare a questo obbligo, nonostante fosse evidente che l’attuazione della normativa avrebbe fatto emergere questioni di coscienza per i funzionari pubblici (ma anche per professionisti ed imprenditori privati) chiamati ad applicarla. Ma il diritto all’obiezione di coscienza è direttamente garantito dall’art. 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo e che la Corte Costituzionale evocò espressamente: si può quindi sostenere che esso possa essere esercitato pur in assenza di una legge che la regolamenti (che, ovviamente, è auspicabile) e che le Autorità pubbliche e l’Autorità giudiziaria debbano riconoscerlo.

Allo stesso modo, nell’interpretare le norme già vigenti, le Autorità e i giudici dovranno tenere che il diritto all’obiezione è un diritto fondamentale dell’uomo.

In una serie di testimonianze, Pietro Uroda, Ermanno Pavesi e Paolo Maria Floris hanno esposto la situazione in cui si trovano farmacisti, medici e pubblici funzionari per seguire l’imperativo della coscienza di non collaborare a leggi ingiuste e le difficoltà sempre maggiori che incontrano; Massimo Gandolfini ha ampliato lo sguardo sul tema dell’educazione, descrivendo l’opera che il Comitato Difendiamo i nostri figli.

Il prof. Mauro Ronco, Presidente del Centro Livatino, ha concluso i lavori segnalando il carattere profetico e talvolta eroico dell’obiezione di coscienza e sollecitando un pieno riconoscimento da parte dello Stato.

Perché oggi l’obiezione di coscienza è in pericolo? Quali sono le categorie più colpite?

Possiamo distinguere tre gruppi di norme che tutelano la coscienza delle persone: quelle relative a regole cogenti direttamente discendenti dalla fede religiosa (si pensi al riposo sabbatico garantito dalle Intese o alle prescrizioni di tipo alimentare, tutelate anche semplicemente da disposizioni organizzative), quelle che tutelano il rifiuto della coscienza degli individui rispetto ad obblighi imposti dallo Stato che non possono essere considerati oggettivamente ingiusti e, infine, quelle che tutelano l’obiezione di coscienza rispetto all’applicazione delle leggi ingiuste.

Le prime due categorie, attualmente, non soffrono particolari limitazioni: il rispetto della libertà religiosa è garantito dalla Costituzione (anche se sullo sfondo si vedono nubi incombenti. Sono proprio le leggi ingiuste – quelle che permettono pratiche inique e in nessun modo giustificabili, come la legge 194 sull’aborto o la legge 40 sulla fecondazione artificiale – quelle per le quali il diritto all’obiezione viene messo in discussione da continui attacchi.

Il fatto non sorprende: uno Stato che legittima l’uccisione dell’innocente con la legge sull’aborto ha difficoltà a vedersi silenziosamente rinfacciata dagli obiettori di coscienza la realtà della pratica ingiustamente autorizzata. Ogni legge ingiusta si basa sulla menzogna e sullo stravolgimento della verità: e così sono evidenti i tentativi di stravolgere la realtà oggettiva, ad esempio negando dignità umana all’embrione e al feto, come avviene con l’affermazione, ripetuta in numerosi provvedimenti, secondo cui la legge 194 non tutela l’embrione prima dell’annidamento, ovvero con la diffusione delle “pillole dei giorni dopo”, il cui effetto antinidatorio (e quindi abortivo) viene negato.

È in pericolo il diritto di tutti i soggetti che hanno a che fare con le pratiche abortive, anche se non materialmente coinvolti. Lo ha dimostrato la vicenda dei medici obiettori operanti nei Consultori Familiari, obbligati dalla Regione Lazio a firmare il certificato con il quale la donna, sette giorni dopo il rilascio, può abortire: obbligo imposto sulla falsa affermazione di una mancanza di nesso diretto tra il rilascio del documento e l’esecuzione dell’aborto.

La legge sulle unioni civili – priva di ogni regolamentazione sull’obiezione di coscienza dei sindaci e dei funzionari pubblici – già fa intravedere il medesimo atteggiamento di intimidazione e di negazione di ogni libertà.

Ribadire il diritto all’obiezione di coscienza non rischia di rimanere vittima della concezione moderna di coscienza, ossia di qualcosa di assoluto e insindacabile, autrice essa stessa della norma morale?

Questo è il tema evocato nel messaggio del Cardinale Parolin, secondo cui esiste la questione della limitazione dell’obiezione di coscienza «al fine di evitare che una indiscriminata affermazione del diritto di obiezione comporti un’anarchia di fatto ed una arbitraria sottrazione agli obblighi di legge».

Come giudice, lei come valuta l’obiezione di coscienza rispetto alla legge?

Credo che uno Stato democratico non debba avere timori nel riconoscere ampiamente l’obiezione di coscienza, sia pure regolando gli aspetti organizzativi che sorgono. Il sistema democratico ammette e incoraggia la diversità di opinioni e l’approvazione di leggi a maggioranza, ma anche l’eventualità che una determinata legge possa essere successivamente cancellata e modificata.

D’altro canto, lo Stato è a servizio del cittadino: se pretende condotte che la coscienza vieta di compiere si trasforma in Stato totalitario. Inoltre, in presenza di una obiezione regolata dalla legge, il singolo obiettore non contesta la legittimità dello Stato e, pertanto, può più facilmente collaborare al bene comune.

Mi ha molto colpito un passo di una recente sentenza del TAR del Lazio che, confermando l’obbligo per i medici del consultorio di firmare il certificato per l’aborto, anche se obiettori, ha sostenuto che la coscienza degli obiettori «non poteva sentirsi turbata» da questa pratica: in questo modo, non solo lo Stato obbliga il medico ad una condotta vietata dalla coscienza sotto minaccia di sanzione penale, ma pretende di entrare nella sua coscienza e di “educarlo”; piccole tracce di una visione totalitaria dello Stato.

Perché nella legge Cirinnà non è ammessa l’obiezione di coscienza da parte dei Sindaci? E se la legge lo avesse contemplato sarebbe perciò una buona legge?

Il Centro Livatino aveva predisposto specifici emendamenti al progetto in discussione che alcuni parlamentari avevano presentato, ma che sono stati respinti o sono decaduti col ricorso al voto di fiducia.

Un Parlamento che pretende di equiparare nello spazio pubblico due realtà che non lo sono non può che reprimere ogni dissenso o distinguo, minacciando sanzioni penali o licenziamenti.

La legge sarebbe rimasta ingiusta anche se avesse riconosciuto l’obiezione di coscienza, così come è ingiusta la legge 194 sull’aborto: ma almeno non avrebbe costretto molti cittadini a pratiche per gli stessi vietate.

Lo Stato lascia alla coscienza individuale molte scelte gravissime, come accade nel caso dell’aborto, poi però interviene per negare l’obiezione di coscienza di alcune categorie che si oppongono a quanto lo Stato stesso considera diritto. Non è una contraddizione

Il Card. Parolin ha affermato che questo è «un tempo in cui la volontà umana si arroga il diritto di creare diritti, abbattendo l’uno dietro l’altro i limiti che la natura, l’etica, la religione e la stessa cultura umanistica hanno finora indicato» e ha sottolineato che è paradossale che contemporaneamente l’uomo venga ferito anche nell’intimo della coscienza.

Credo che il riconoscimento dei “nuovi diritti” da parte dello Stato non sia affatto fondato sul richiamo alle coscienze degli individui. Pensiamo al diritto all’aborto: l’autodeterminazione riconosciuta alla donna è fondata su un inesistente contrasto tra la salute della madre e la vita del bambino e sulla sostanziale “cancellazione” dello stesso bambino al momento della scelta; allo stesso modo, la promozione del “matrimonio” omosessuale nasconde agli stessi soggetti coinvolti la realtà dell’unione che viene riconosciuta nello spazio pubblico, una realtà contraria alla verità dell’uomo.

L’obiettore riconosce la realtà naturale che lo circonda e, con l’uso della ragione e di una coscienza ben formata, di fronte all’ordine dello Stato di uccidere o di dare rilevanza pubblica ad un’unione omosessuale, risponde: non posso, non voglio! Non può che fare così, perché sa che non dare ascolto all’intimazione della coscienza comporta la perdita della propria dignità.

Quindi, direi che non vi è contraddizione: è lo Stato che, incamminatosi nell’approvazione di leggi ingiuste, stenta a riconoscere il pieno diritto di coloro che lo richiamano al dovere di approvare, al contrario, leggi giuste e finalizzate al bene comune.

in english