L’obiezione dimenticata

registrazione attoAvvenire 27 febbraio 2016

Alfredo Mantovano (Vicepresidente del Centro studi Livatino)

Massimo Introvigne (Presidente dei Comitati Si alla Famiglia)

Caro direttore,

si è detto della sovrapposizione dei regime del matrimonio a quello delle unioni civili e del modo con cui questo è avvenuto E si è anche detto del rischio di un riconoscimento per via giudiziaria non solo della stepchild adoption, ma della adozione omosessuale tout court Parlando del ddl Cirinnà non si è detto però di una seria omissione; quella sull’obiezione di coscienza.

Ci spieghiamo prendendo le mosse da due commi del maxiemendamento: il comma 2 fissa il rito di costituzione dell’unione fra persone dello stesso sesso con la «dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimonio, il comma 2 « contiene una delega al Governo perché riveda la materia delle iscrizioni e delle trascrizioni nei registri dello stato civile adeguandoli alle disposizioni della nuova legge. Il termine “trascrizioni” rinvia ai matrimoni contratti all’estero da una coppia dello stesso sesso.

Quesito: che cosa accade ai funzionario dell’anagrafe che, non necessariamente per motivi religiosi o etici, aderendo in coscienza al dato di natura richiamato dall’art 29 della nostra Carta, chiede di essere sollevato dal rito di costituzione ovvero dalla trascrizione delle nozze contratte all’estero? Il dipendente comunale sa che da quella dichiarazione formalizzata davanti a lui deriva un regime giuridico sostanzialmente matrimoniale: può astenersi dal riceverla, proprio perché essa tra carattere “costitutivo”, e alla sua formazione egli dà un contributo determinante?

Ci sono precedenti nel nostro ordinamento; citiamo, per tutti, il diritto di obiezione che la legge sull’aborto riconosce al medico e all’esercente una attività sanitaria rispetto alla partecipazione alia procedura che porta a sopprimere il concepito. La mancata previsione di questa possibilità nel ddl unioni civili provocherà, a legge approvata, problemi seri, in ordine ai quali sarebbe interessante avere qualche indicazione prima.

L’esperienza di ordinamenti nei quali sono stati introdotti il matrimonio fra persone dello stesso sesso o l’unione civile similmatrimoniale non rassicurano: KimDavis, l’impiegata dello Stato del Kentucky, è finita in carcere per aver opposto un diniego del genere, mentre una sua collega nel Regno Unito, Lilian Ladele, è stata “soltanto” licenziata. Quest’ultimo caso è interessante perché riguardava una unione civile e non un matrimonio, e perché la Corte europea dei diritti dell’uomo – cui Ladele si è rivolta – ha escluso una lesione di diritti e quindi ha confermato il licenziamento, per l’esplicita ragione che in Gran Bretagna manca una nottua specifica che autorizzi l ‘obiezione di coscienza.

Se in Italia accadesse altrettanto? La casistica di altre Nazioni non si limita ai funzionari pubblici; include, per esempio, le azioni di danno promosse – e vinte – contro i pasticcieri che rifiutano di confezionare torte che all’ultimo piano raffigurino sposi delio stesso sessa i fiorai, (fotografi e il docente che si ostini a spiegare agii alunni che il matrimonio è quello ha un uomo e una donna? Ora nel ddl Cirinnà non sia inserita l’obiezione di coscienza è esito di una dimenticanza? Se è così si rimedi